Diritto Societario

bei uns veröffentlicht am19.02.2008

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Zusammenfassung des Autors
societa` a responsabilita` limitata di Valerio Sangiovanni
In questo articolo si esamina il diritto di controllo del socio di s.r.l., ponendolo a confronto con quanto previsto nel diritto tedesco per la GmbH.

di Valerio Sangiovanni

Introduzione

A seguito della riforma del 2003 (1), in Italia il diritto di controllo dei soci di s.r.l. e` ora disciplinato dall’art.2476 c.c. La disposizione e` rubricata «responsabilita` degli amministratori e controllo dei soci» e, a dire il vero, si occupa prevalentemente di responsabilita` dei gestori (2). Al controllo e` dedicato un solo comma, il quale recita: «i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione» (art. 2476, comma 2, c.c.) (3).
Anche il diritto tedesco prevede che i soci di GmbH (4) dispongono di un diritto d’informazione (Auskunftsrecht) e di un diritto di consultazione (Einsichtsrecht) (§ 51a GmbHG) (5).
La prima differenza da rilevare e` che in Germania si dedica un’intera e separata disposizione (§ 51a GmbHG) ai diritti d’informazione e di consultazione dei soci di GmbH. Anzi, in aggiunta a questa norma di carattere sostanziale va menzionato anche il successivo § 51b GmbHG, il quale regola gli aspetti di tutela processuale di tali diritti, rinviando al § 132 AktG (6). Nel diritto italiano - invece - al diritto di controllo e` dedicato un solo comma, all’interno di una disposizione che si occupa di responsabilita` degli amministratori. La seconda differenza che balza all’occhio fra i due ordinamenti e` che in Italia ci si riferisce, nella rubrica dell’art. 2476 c.c., al «controllo» dei soci, mentre in Germania si pone l’accento sulle modalita` («informazione» e «consultazione»)



Note:
(1) Fra i contributi a primo commento della riforma della s.r.l. cfr. V. Salafia, Il nuovo modello di societa` a responsabilita` limitata, in questa Rivista,2003, 5 ss.; G. Zanarone, Introduzione alla nuova societa` a responsabilita` limitata, in Riv. soc., 2003, 58 ss. Per una rassegna di giurisprudenza sull’applicazione della nuova normativa a distanza di tre anni dalla novella v. G. Racugno/E. Loffredo, Societa` a responsabilita` limitata, in Giur. comm., 2006, II, 209 ss.
(2) In materia di responsabilita` degli amministratori di s.r.l. sia consentito il rinvio a V. Sangiovanni, La responsabilita` degli amministratori di s.r.l. verso la societa`, in Contr. e impr., 2007, 693 ss.; Id., Die Haftung der GmbHGeschäftsführer gegenüber der Gesellschaft in Italien, in GmbHR, 2007, 584 ss. Piu` in generale, sulla responsabilita` dei gestori nelle societa` di capitali, v. V. Salafia, Profili di responsabilita` degli amministratori di societa` di capitali, in questa Rivista, 2005, 1333 ss.
(3) Sul diritto di controllo del socio nella nuova s.r.l. cfr., fra i tanti, O. Cagnasso, Diritto di controllo dei soci e revoca dell’amministratore per gravi irregolarita`: primi provvedimenti in sede cautelare relativi alla «nuova» societa` a responsabilita` limitata, in Giur. it., 2005, 315 ss.; D. Fico, Il diritto di informazione e di consultazione del socio non amministratore di s.r.l., in questa Rivista, 2006, 169 ss.; M. Ricci, I controlli individuali del socio non amministratore di societa` a responsabilita` limitata, in Riv. dir. comm., 2006, I, 111 ss.
(4) In questo articolo vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni tipiche della terminologia giuridica tedesca: AktG: Aktiengesetz (legge sulle azioni); BGB: Bürgerliches Gesetzbuch [codice civile]; BGH: Bundesgerichtshof (Corte di cassazione federale); EWiR: Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht [rivista]; GmbH: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (societa` a responsabilita` limitata); GmbHG: Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (legge sulle societa` a responsabilita` limitata); GmbHR: GmbHRundschau [rivista]; LG: Landgericht [tribunale]; NJW-RR: NJW-Rechtsprechungs- Report [rivista]; OLG: Oberlandesgericht (corte di appello); Rn.: Randnummer (numero a margine di pagina); ZIP: Zeitschrift für Wirtschaftsrecht [rivista].
(5) In materia di GmbH tedesca sia consentito rinviare ad alcune mie precedenti pubblicazioni: V. Sangiovanni, Limitazioni statutarie alla cessione di partecipazioni di s.r.l.: un confronto col diritto tedesco, in questa Rivista, 2007, 1151 ss.; Id., Il diritto del quotista di s.r.l. all’informazione e all’ispezione nel diritto tedesco, in Riv. dir. comm., 2006, I, 515; Id., Doveri e responsabilita` degli amministratori di s.r.l. in comparazione con la GmbH tedesca, in questa Rivista, 2006, 1563 ss.; Id., Finanziamenti dei quotisti di s.r.l. tedesca (GmbH) alla societa` e insolvenza della societa`, in Contr. e impr./Europa, 2006, 329 ss.; Id., I limiti statutari alla circolazione di quote di s.r.l. tedesca (GmbH), in questa Rivista, 2006, 381 ss.; Id., La cessione di quota di s.r.l. e il ruolo del notaio nel diritto tedesco, in Notariato, 2006, 82 ss.; Id., Responsabilita` degli amministratori di s.r.l. tedesca (GmbH) nei confronti della societa`, in questa Rivista, 2005, 1571 ss.; Id., Il diritto delle minoranze di convocare l’assemblea e d’inserire punti all’ordine del giorno nella GmbH tedesca, in Riv. dir. comm., 2002, I, 813 ss.; Id., La societa` a responsabilita` limitata tra avvocati nel diritto tedesco, in Riv. soc., 1999, 914 ss. V. inoltre il contributo di D. U. Santosuosso, Le societa` non quotate in Germania dalla GmbH (s.r.l.) alla AG (s.p.a.) «flessibile», in Riv. soc., 1999, 516 ss.
(6) In materia di tutela processuale del diritto d’informazione dell’azionista nell’ordinamento tedesco sia lecito il rinvio a V. Sangiovanni, Il diritto dell’azionista all’informazione. Profili processuali nel diritto tedesco, in Riv. dir. proc., 2007, 433 ss.




con cui tale controllo viene esercitato (7). In realta` anche nel diritto italiano il controllo assume le due forme della «informazione» («diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali») e della «consultazione» (diritto «di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione»). Informazione e consultazione sono modalita` di esercizio del controllo da parte dei soci, il quale e` - a sua volta - finalizzato a garantire una corretta gestione della societa` da parte degli amministratori. Una buona gestione della s.r.l. e della GmbH e` certamente favorita dalla possibilita` per i detentori delle partecipazioni di controllare l’operato dei gestori. Sotto questo profilo pare azzeccata, nel diritto italiano, la collocazione della disposizione in materia di controllo nello stesso articolo che regola la responsabilita` degli amministratori (8).

Le finalita` dei diritti d’informazione e di consultazione

Il diritto di controllo viene tipicamente esercitato da soci di minoranza nei confronti della societa`, la quale opera attraverso i suoi amministratori, che sono invece espressione della maggioranza. Chi esercita il controllo tende a essere un disturbatore della «quiete sociale». Il socio che chiede informazioni probabilmente non e` convinto della bonta` della gestione della societa` e potrebbe avere in mente di avviare iniziative contro gli amministratori. Questi tendono a dare facilmente le informazioni richieste solo se esse sono sostanzialmente «innocue». Viceversa: laddove i dati richiesti sono realmente sensibili, gli amministratori tendono a opporre un rifiuto, al fine di proteggere se´ stessi e la maggioranza di cui sono espressione.
Sarebbe tuttavia riduttivo ritenere che i diritti d’informazione e di consultazione sono finalizzati esclusivamente all’esercizio di un’azione di responsabilita` contro gli amministratori. Le informazioni raccolte dai soci possono, al contrario, servire a vari scopi. In generale si puo` affermare che i diritti d’informazione e di consultazione sono «strumentali» rispetto ad altre iniziative. Queste iniziative configurano, a loro volta, esercizio di altri diritti riconosciuti dall’ordinamento ai soci.
Innanzitutto le informazioni raccolte dai soci possono essere strumentali al voto in assemblea. A seconda dei dati che raccoglie, il quotista puo` decidere di non votare oppure - nel votare - d’indirizzare il suo consenso in una direzione piuttosto che in un’altra. I soci possono chiedere agli amministratori quelle informazioni che li pongono in condizione di votare in modo informato. Attesa tuttavia la pluralita` di finalita` cui e` indirizzato il diritto di controllo, e` da ritenersi che i diritti d’informazione e di consultazione sussistano indipendentemente dal diritto di voto. Anche il socio che ne fosse privo potrebbe chiedere agli amministratori informazioni sulle vicende della societa` (9).
I dati ottenuti possono poi indurre i soci a far valere la responsabilita` degli amministratori (10). «L’azione di responsabilita` contro gli amministratori e` promossa da ciascun socio» (art. 2476, comma 3, c.c.). Il singolo quotista puo` dunque operare in due fasi: 1) prima chiede le informazioni e poi, se ritiene che ne sussistano i presupposti, 2) esercita l’azione di responsabilita`. E si badi che il tutto puo` essere compiuto da un singolo socio, per di piu` detentore di una partecipazione anche molto piccola. La ricerca di dati da parte dei quotisti puo` pertanto avere finalita` per cosı` dire «repressive»: a seguito della raccolta e della valutazione delle informazioni, il socio puo` constatare una cattiva gestione della societa` e decidere di avviare iniziative sanzionatorie nei confronti degli amministratori. Il diritto d’informazione e di consultazione e` quindi certamente uno strumento di controllo sull’operato dei gestori. Sotto questo profilo appare corretto che il legislatore italiano, nella rubrica dell’art. 2476 c.c., riassuma il significato di «informazione» e «consultazione» con l’espressione «controllo» dei soci. Ma il diritto di voto e il diritto di esercitare l’azione di responsabilita` sono solo due esempi delle finalita` cui puo` essere indirizzato il preliminare esercizio dei diritti d’informazione e di consultazione. In dottrina si sono fatti diversi altri esempi (11). Si pensi alla necessita` del socio di essere adeguatamente informato al fine di esercitare il diritto di opzione in relazione a un aumento di capitale oppure al fine di esercitare il diritto di recedere dalla societa`. Informazioni possono essere molto importanti anche in vista di una progettata cessione della quota.
Il diritto d’informazione e di consultazione dei soci integra il controllo che, per certi versi, esercita l’assemblea sull’operato degli amministratori. Il problema e` che l’assise assembleare esprime il punto di vista della maggioranza che ha nominato i gestori. Nel caso invece del diritto di controllo, le cose non stanno cosı`, perche´ il diritto d’informazione e di consultazione puo` essere esercitato da qualsiasi socio, dunque anche da coloro che non hanno concorso a nominare gli amministratori. Il fatto che i quotisti siano titolari di tali poteri e` circostanza gia` in se´ idonea, almeno astrattamente, a influenzare



Note:
(7) Sul diritto di controllo dei soci di s.r.l. in prospettiva comparata cfr. R. Guidotti, Societa` a responsabilita` limitata e tutela dei soci di minoranza: un raffronto tra ordinamenti, in Contr. e impr., 2007, 668 ss., il quale si occupa della disciplina in Germania, Francia, Portogallo e Spagna. Sul diritto d’informazione assembleare dei soci in Spagna cfr. R. Calderazzi, Il diritto di informazione dei soci nell’ordinamento spagnolo, in Riv. dir. comm., 2004, I, 875 ss.
(8) R. Guidotti, op. cit., 675.
(9) In questo senso, con riferimento all’ordinamento tedesco, G. H. Roth, in GmbHG-Kommentar, a cura di H. Altmeppen, G. H. Roth, V ed., München, 2005, § 51a Rn. 7.
(10) N. Abriani, Commento all’art. 2476, in Codice commentato delle s.r.l., diretto da P. Benazzo/S. Patriarca, Torino, 2006, 362.
(11) R. Guidotti, op. cit., 674.



l’operato dei gestori (12). Questi, sapendo che i soci possono effettuare delle verifiche, tendono ad agire bene, per evitare di essere «scoperti» e di subire le conseguenze di un’azione di responsabilita`. Violazioni di legge tendono, quantomeno teoricamente, a verificarsi in misura minore perche´ gli amministratori sono assoggettati a un controllo continuo da parte di coloro che hanno investito in societa`. L’organo preposto al controllo nella s.r.l. e` il collegio sindacale (art. 2477, comma 1, c.c.). La nomina di questo organo e` peraltro obbligatoria solo in certi casi (art. 2477, commi 2 e 3, c.c.): si tratta essenzialmente dell’ipotesi di societa` di dimensioni non piccole. In assenza di collegio sindacale, uno dei pochi strumenti di tutela dei soci di minoranza e` l’esercizio del diritto di controllo dei quotisti. Nel diritto italiano la previsione di un diritto di controllo del socio appare ora slegata dal fatto che la s.r.l. presenti o meno un collegio sindacale. Nell’art. 2489 c.c. previgente, invece, il diritto d’informazione e di consultazione veniva riconosciuto nelle sole societa` in cui non era presente il collegio sindacale. Questa disposizione e` stata abrogata con la riforma del 2003. E ` fuori di dubbio che il diritto di controllo competa ai soci in assenza di collegio sindacale. Ritengo tuttavia che, anche nei casi in cui sia presente un collegio sindacale, non venga meno tale diritto dei quotisti (13). Da un lato, vi e` il dato letterale della mancata riproduzione di quella disposizione che era l’art. 2489 previgente. Ma, soprattutto, diverse sono le finalita` e il meccanismo di operativita` del collegio sindacale e del diritto di controllo dei soci. Il collegio sindacale del resto, pur con tutte le caratteristiche d’indipendenza che dovrebbero caratterizzarne l’operato, e` pur sempre espressione di quella maggioranza che ha nominato gli amministratori e nei cui confronti si indirizzano i diritti d’informazione e di consultazione dei quotisti (14). Una soluzione diversa, che esclude il diritto di controllo del socio quando e` presente il collegio sindacale, produrrebbe l’effetto paradossale di rimuovere tale diritto proprio nelle societa` di maggior dimensioni, in cui e` piu` probabile che vi siano numerosi quotisti di minoranza esposti al potere (e, talvolta, all’arbitrio) della maggioranza. Sarebbe poi poco coerente dal punto di vista sistematico riconoscere a ciascun socio il diritto all’azione di responsabilita` (art. 2476, comma 3, c.c.), se prima non gli si e` dato il potere di raccogliere le necessarie informazioni (art. 2476, comma 2, c.c.).
Un’ulteriore ragione per il riconoscimento di un diritto individuale di ciascun socio all’informazione e alla consultazione risiede nella circostanza che, con la riforma del 2003, e` venuto meno il controllo giudiziario sulla s.r.l. (15).
Nel complesso, dunque, stante non solo la facoltativita` del collegio sindacale ma anche l’assenza di un controllo giudiziario sulla gestione, vi e` il rischio di un eccessivo potere degli amministratori, cui fa da contrappeso - nell’impianto legislativo risultante dalla riforma - il riconoscimento riconoscimento in capo ai singoli soci di un potere di controllo. La materia del diritto di controllo del socio di s.r.l. o di GmbH puo` assumere una considerevole rilevanza pratica, in particolare nelle societa` con un elevato numero di quotisti. Nella prassi, in genere, la s.r.l. e la GmbH presentano una compagine sociale numericamente piuttosto limitata. Tuttavia puo` certamente capitare che vi siano societa` con numerosi soci. In questo caso la «distanza » fra l’organo amministrativo e i titolari delle partecipazioni tende a essere maggiore. Vi sara` probabilmente un unico socio (oppure un gruppo di due-tre quotisti) in possesso della maggioranza a fronte del quale si collocano numerosi soci di minoranza. La maggioranza ha espresso gli amministratori e tende ad avallare le scelte da questi operate. Ecco allora che il singolo socio puo`, esercitando i diritti d’informazione e di consultazione, fare pressione sull’amministrazione.

L’oggetto dei diritti d’informazione e di consultazione

La legge italiana prevede che «i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione » (art. 2476, comma 2, c.c.). La legge tedesca stabilisce che gli amministratori, se richiesti, devono dare senza ritardo a ciascun socio informazioni sulle vicende della societa` e consentire la consultazione dei libri sociali e della documentazione (§ 51a, comma 1, GmbHG). In entrambi gli ordinamenti viene dunque operato uno «scorporo» di cio` che il legislatore italiano definisce nella rubrica dell’art. 2476 c.c. come «controllo» dei soci: da un lato vi e` un diritto di «informazione», dall’altro vi e` un diritto di «consultazione». Cerchiamo allora di esaminare analiticamente l’oggetto di tali diritti.

(segue): a) l’informazione

Quali sono le informazioni che possono essere legittimamente richieste dal socio di una s.r.l. o di una GmbH agli amministratori della societa`? L’espressione utilizzata dal legislatore italiano e` ampia: «notizie sullo svolgimento degli affari sociali». Allo stesso modo e` generica la formulazione adottata dal legislatore tedesco: qualsiasi circostanza concernente le «vicende della societa`» (Angelegenheiten der Gesellschaft). Le due espressioni linguistiche sono sostanzialmente coincidenti.



Note:
(12) M. Lutter/P. Hommelhoff, GmbHG-Kommentar, a cura di M. Lutter, P. Hommelhoff, XVI ed., Köln, 2004, § 51a Rn. 9; G. H. Roth, op. cit., § 51a Rn. 3.
(13) Cosı` anche M. Menicucci, Il «contenuto» del controllo del socio nella societa` a responsabilita` limitata, in Giur. comm., 2007, 161 s.
(14) L. De Angelis, Amministrazione e controllo nella societa` a responsabilita` limitata, in Riv. soc., 2003, 485.
(15) Sulla non applicabilita` in via analogica dell’art. 2409 c.c. alla s.r.l. sia lecito rinviare a V. Sangiovanni, La revoca degli amministratori di s.r.l., in questa Rivista, 2007, 1329 s.; Id., La revoca dell’amministratore di s.r.l., in Giur. mer., 2007, 1387 s.



Il riferimento agli «affari sociali» o alle «vicende della societa`» consente di escludere dal diritto dei soci le informazioni che non hanno alcun legame con la s.r.l. D’altra parte e` difficile che un quotista chieda agli amministratori notizie su circostanze diverse. Si deve poi ritenere che non possano essere chieste informazioni di carattere privato sui gestori e sugli altri soci. In Germania sia la giurisprudenza sia la dottrina escludono la legittimita` di simili richieste (16) e una soluzione simile dovrebbe valere anche per il nostro ordinamento. Per il resto, almeno teoricamente, l’oggetto del diritto d’informazione del socio e` illimitato. Il quotista potrebbe dunque rivolgersi agli amministratori e chiedere di essere informato su una non meglio specificata «situazione della societa`». A una richiesta del genere dovrebbe tuttavia essere legittimo rispondere in modo altrettanto generico. Nella dottrina tedesca si ritiene che, a una richiesta d’informazioni formulata in modo estremamente generico, gli amministratori possano rispondere in modo altrettanto generico (17). Vige insomma un principio di sostanziale corrispondenza fra genericita` del dato richiesto e genericita` dell’informazione fornita. A richieste vaghe possono essere date risposte standardizzate, possono - ad esempio - essere consegnate relazioni gia` predisposte sullo stato della societa`. Sara` poi, se del caso, il socio a chiedere ulteriori delucidazioni. In tutta la materia del diritto di controllo dei quotisti e` decisiva l’osservanza del principio di buona fede (art. 1375 c.c.: il contratto deve essere eseguito secondo buona fede; § 242 BGB: il debitore e` obbligato a effettuare la prestazione cosı` come richiesto da buona fede). Tale principio puo` imporre, fra le altre cose, che le richieste d’informazione presentate dai soci di una s.r.l. oppure di una GmbH siano ragionevolmente dettagliate. Alla richiesta di un quotista del tutto vaga di poter conferire con gli amministratori la societa` potrebbe opporre un legittimo rifiuto, chiedendo che essa venga un minimo specificata. Si immagini il caso limite di una s.r.l. oppure di una GmbH con numerosi soci in cui uno di essi, con una partecipazione del tutto minoritaria, pretende di parlare immediatamente con i gestori (che non hanno invece tempo a disposizione) in merito a temi del tutto vaghi. Il principio di buona fede e`, nella materia qui in esame, di centrale rilevanza. Gli esatti limiti dei diritti d’informazione e di consultazione dei soci e dei correlati obblighi degli amministratori dipendono anche, e non poco, dall’osservanza di tale regola generale (18). Nonostante l’esigenza di una certa specificazione della domanda d’informazioni, secondo l’opinione prevalente nel diritto tedesco la richiesta agli amministratori non deve essere accompagnata da una motivazione (19). Questa soluzione pare doversi accogliere anche nell’ordinamento italiano.
Lo spettro delle informazioni richiedibili agli amministratori e` molto ampio. Fra le vicende sociali su cui i soci hanno diritto di essere informati rientra l’operato degli stessi gestori. Gli amministratori rappresentano la s.r.l. e la GmbH e, nell’esercizio di tale funzione, concludono dei contratti e - piu` in generale - compiono delle operazioni. I soci possono chiedere informazioni su tali contratti e operazioni (20). Si pensi in particolare al desiderio dei quotisti di avere informazioni aggiornate su operazioni di elevato valore economico che possono comportare rischi significativi. Se, per esempio, la societa` dispone di un patrimonio immobiliare, il socio puo` chiedere se gli immobili siano stati dati (o vi sia intenzione di darli) in locazione, creando cosı` un reddito che torna a beneficio - in ultima istanza - degli stessi quotisti. I rapporti di credito in corso con le banche rappresentano un’altra materia importante relativamente alla quale il socio puo` voler essere informato. Un’ulteriore ampia categoria d’informazioni concerne la situazione economico-finanziaria della societa`. Il socio e` titolare pro quota di una parte del patrimonio sociale. E ` comprensibile dunque che egli voglia avere notizie in merito all’andamento della societa`, anche al fine di accertare il valore della partecipazione che detiene.

(segue): b) la consultazione

Nella legge italiana si scrive, letteralmente, di un «diritto di consultare» (art. 2476, comma 2, c.c.). Il termine utilizzato dal legislatore tedesco e` «Einsichtsrecht»: la traduzione letterale e` «diritto di guardare dentro» («sehen» = guardare; «ein» = «dentro).
Nella dottrina italiana si tende a escludere che il diritto di consultazione comprenda un diritto d’ispezione (21). Il diritto d’ispezione costituisce un diritto a se´ stante che trova espresso riconoscimento nel nostro ordinamento in un contesto diverso. L’art. 2403 bis c.c., nel disciplinare i poteri del collegio sindacale nella s.p.a., prevede che «i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo». Vi e` dunque, nel diritto italiano, una nozione di «ispezione» distinta da quella di «consultazione». Ispezione significa, essenzialmente, esame dei luoghi. Per l’esercizio del diritto d’ispezione e` necessario recarsi nei luoghi in cui la societa` svolge la sua attivita`.



Note:
(16) In giurisprudenza v. OLG Jena 14 settembre 2004, in ZIP, 2004, 2003 s. Le massime di questa decisione sono riprodotte anche in EWiR, 2004, 1131 s., con nota di T. Trölitzsch/R. Leinekugel. In dottrina cfr. M. Lutter/P. Hommelhoff, op. cit., § 51a Rn. 8.
(17) M. Lutter/P. Hommelhoff, op. cit., § 51a Rn. 22.
(18) M. Menicucci, op. cit., 160.
(19) Cfr., per tutti, M. Lutter/P. Hommelhoff, op. cit., § 51a Rn. 2; G.H. Roth, op. cit., § 51a Rn. 6 s.
(20) In presenza di documenti scritti, quali contratti, e` - a dire il vero - piu` probabile una richiesta di «consultazione» del testo scritto piuttosto che di mera «informazione» sul contenuto degli stessi.
(21) N. Abriani, op. cit., 364 s.



Per attivita` qui si intende peraltro l’attivita` «gestionale», «imprenditoriale», «industriale», non l’attivita` «societaria» in se´. Si pensi alla visita d’impianti, al controllo di macchinari, magazzini e prodotti, a incontri con i dipendenti. Questa attivita` ispettiva, salvo diversa previsione statutaria, e` preclusa al socio di s.r.l. Tuttavia si deve fare una precisazione. E ` vero che il socio di s.r.l. non ha diritto d’ispezione, ma egli ha un diritto di consultazione, per l’esercizio del quale puo` rendersi necessario l’accesso alla sede della societa`. Sotto questo profilo si deve ritenere che la nozione di diritto di consultazione mcomprenda quantomeno il diritto di accesso alla sede della societa`, luogo dove si presume siano conservati «i m libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione» (art. 2476, comma 2, c.c.). Analogamente al diritto italiano, nel diritto tedesco il diritto di consultazione e` nozione diversa dal diritto d’ispezione.
Anche il diritto di consultazione, come quello d’informazione, mha un oggetto molto ampio. La consultazione si estende, in entrambi gli ordinamenti, a tutti i libri sociali me a tutta la documentazione attinente alla societa`. I libri sociali sono indicati, per quanto riguarda il diritto mitaliano, nell’art. 2478, comma 1, c.c.: 1) il libro dei soci; m 2) il libro delle decisioni dei soci; 3) il libro delle decisioni degli amministratori; 4) il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore. Considerato tuttavia che il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore e` tenuto dai sindaci o dal revisore (art. 2478, comma 2, c.c.), la relativa istanza del socio dovra` essere indirizzata a tali soggetti e non agli amministratori (salvo ritenere che la richiesta debba essere rivolta ai gestori, i quali - a loro volta - contatteranno i sindaci o il revisore).
Oltre che dei libri sociali, i soci possono prendere visione - in entrambi gli ordinamenti - della documentazione relativa all’amministrazione. Va preferita una nozione ampia di «documenti relativi all’amministrazione» (per usare letteralmente l’espressione dell’art. 2476, comma 2, c.c.). Si pensi alla corrispondenza della societa` con soggetti esterni, siano essi di derivazione pubblica (quali autorita` fiscali) o privata (quali altre societa` oppure professionisti). Dovrebbe essere legittima anche la richiesta di visionare atti giudiziari e amministrativi che riguardano la societa` (22).
La dottrina tedesca sottolinea come la consultazione debba essere consentita anche in riferimento ai documenti conservati su supporto elettronico (23). Una soluzione analoga pare debba valere anche nel diritto italiano, a maggior ragione in considerazione della continua evoluzione tecnologica. Si sta difatti verificando una crescita esponenziale dei sistemi di catalogazione dati su supporto elettronico.
Il socio potrebbe chiedere di consultare senza indicare con precisione la documentazione di cui vuole prendere conoscenza (24). Bisogna considerare che, talvolta, e` il quotista stesso a non sapere con esattezza se esiste un certo documento (e, a maggior ragione, quale sia il suo contenuto). Per questa ragione la domanda potrebbe anche avere un oggetto piuttosto generico (del tipo: istanza di prendere visione di tutti i contratti di cui la societa` e` parte). Una richiesta eccessivamente vaga di consultare la documentazione potrebbe tuttavia essere rigettata. Al riguardo va tenuto presente che la legge tedesca prevede che gli amministratori possono negare l’accesso alle informazioni quando vi e` da temere che le informazioni raccolte vengano utilizzate dai soci per fini estranei a quelli sociali e ne possa derivare un danno non irrilevante alla societa` (§ 51a, comma 2, GmbHG). Dinanzi a una richiesta di ottenere dati i gestori, nell’ordinamento tedesco, sono dunque tenuti a valutare lo scopo per cui essi vengono richiesti. Se la domanda e` sufficientemente concretizzata, una valutazione del genere e` piu` facile. Se l’istanza e` invece troppo generica e` difficile comprendere le ragioni per cui la richiesta viene effettuata. Piu` in generale non e` irragionevole ritenere che il principio di buona fede possa talvolta comportare che si debba trovare un compromesso fra le esigenze del socio e quelle della societa`. Si pensi al desiderio del quotista di una s.r.l. di una certa dimensione di consultare tutti i contratti posti in essere dalla societa`. A una richiesta del genere deve, in linea di principio, essere dato seguito. Se, tuttavia, i contratti sono molto numerosi e renderli disponibili al socio risulta particolarmente complesso e costoso, una soluzione soddisfacente per entrambe le parti potrebbe essere quella di consentire la visione di tutti e soli i testi contrattuali con valore superiore a una certa soglia.

(segue): c) il rapporto fra informazione e consultazione

La giurisprudenza e la dottrina tedesche ritengono che fra diritto d’informazione e diritto di consultazione non sussista un rapporto gerarchico (25). Si potrebbe difatti essere portati a pensare che il primo sia preliminare al secondo. Il socio dapprima chiede agli amministratori certe informazioni; se queste non bastano oppure non lo convincono, chiede di consultare la documentazione esistente presso la societa`. In realta` il quotista puo`, in linea di principio, esercitare, a sua scelta, il diritto d’informazione oppure quello di consultazione. Informazione e consultazione sono le due facce di una stessa medaglia, le due espressioni di uno stesso potere, finalizzato al controllo. Generalmente il socio e` dunque libero di effettuare il tipo di richiesta che piu` gli aggrada.



Note:
(22) N. Abriani, op. cit., 364.
(23) M. Lutter/P. Hommelhoff, op. cit., § 51a Rn. 18 s.; G. H. Roth, op. cit., § 51a Rn. 9.
(24) Nella dottrina tedesca cfr. M. Lutter/P. Hommelhoff, op. cit., § 51° Rn. 18 e 22; G. H. Roth, op. cit., § 51a Rn. 17.
(25) In dottrina cfr. M. Lutter/P. Hommelhoff, op. cit., § 51a Rn. 7; G. H. Roth, op. cit., § 51a Rn. 10. In giurisprudenza v. OLG Jena 14 settembre 2004, in ZIP, 2004, 2003 s. V. inoltre LG Wuppertal 10 dicembre 2002, in NJW-RR, 2003, 332 s.




Il quotista cerca d’identificare i dati che gli servono e, a seconda delle circostanze del caso concreto, chiede informazioni agli amministratori oppure chiede la consultazione di certi documenti oppure chiede entrambe le cose. Una soluzione analoga deve accogliersi anche nel nostro ordinamento.
Nella giurisprudenza tedesca si e` tuttavia affermato che si deve riconoscere alla societa` la possibilita` di soddisfare la richiesta del socio anche in un modo diverso da come e` stato domandato dal quotista (26). Non puo` difatti essere il socio come tale (profilo soggettivo) a determinare del tutto discrezionalmente le modalita` di soddisfazione del suo bisogno informativo, ma sono le caratteristiche dei dati di cui ha necessita` (profilo oggettivo) a determinare se e` meglio procedere alla dazione di informazioni o alla concessione di una consultazione. Teoricamente puo` dunque capitare che il socio desideri ottenere un’informazione e gli amministratori lo invitino invece a consultare certa documentazione. Viceversa puo` capitare, e tendera` a capitare nella prassi piu` frequentemente, che il quotista chieda di consultare e i gestori rispondano fornendo solo delle informazioni. Purche ´ il bisogno informativo venga ragionevolmente soddisfatto, le modalita` di esecuzione della richiesta scelte dagli amministratori non possono essere oggetto di contestazione. Sia ben chiaro: nessuno puo` sottrarre ai soci il diritto di essere informati. Se le informazioni fornite dagli amministratori sono insufficienti, il quotista puo` pretendere ulteriori informazioni e consultazioni e, in caso di ulteriore rifiuto, agire in giudizio. Tuttavia non puo` essere dimenticato che il socio e` assoggettato al dovere di comportarsi secondo buona fede. Non e` dunque irragionevole ritenere che egli debba accettare modalita` di esecuzione diverse da quelle richieste, purche´ il suo bisogno informativo sia comunque - nella sostanza - soddisfatto. La scelta di una diversa prassi esecutiva da parte degli amministratori deve, in particolare, essere ritenuta legittima, e quindi accettata dal socio, quando l’esecuzione della pretesa nelle forme volute dal quotista sarebbe eccessivamente gravosa per la societa` (27). Questi orientamenti della giurisprudenza e della dottrina tedesche dovrebbero trovare accoglimento anche nell’ordinamento italiano.

La titolarita` dei diritti d’informazione e di consultazione

Sia nel diritto italiano sia nel diritto tedesco il soggetto abilitato a chiedere l’informazione o a consultare e` il socio.
Per stabilire chi riveste la qualita` di socio occorre fare riferimento alle disposizioni di legge che regolano l’acquisto di tale status. Nel diritto italiano si tratta dell’art. 2470, comma 1, c.c., ai sensi del quale «il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla societa` dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci». Nel diritto tedesco la disposizione di riferimento e` il § 16 GmbHG, secondo cui, nei confronti della societa`, si considera come socio chi ha comunicato alla GmbH l’acquisto della quota. In entrambi gli ordinamenti, chi ha ceduto la propria partecipazione - ed ha quindi perso lo status di socio - non puo` piu` esercitare i diritti d’informazione e di consultazione.
Sia nel diritto italiano sia nel diritto tedesco i diritti d’informazione e di consultazione spettano al «singolo» socio. Il diritto di controllo rappresenta, sia in Italia sia min Germania, un potere individuale, che spetta a ciascun quotista. Sotto questo profilo esso va tenuto distinto dai diritti delle «minoranze». Il diritto del socio e` un diritto che spetta a ciascun quotista per il solo fatto di esserlo; il peso della partecipazione detenuta non gioca alcun ruolo. I diritti delle minoranze spettano invece non tanto al singolo socio bensı` al quotista oppure al gruppo di quotisti che raggiungono una certa percentuale del capitale sociale.
Bisogna segnalare come il fatto che il diritto di controllo spetti a ciascun socio renda piu` facile fenomeni di abuso. L’evoluzione giurisprudenziale tedesca e` chiaramente nel senso che i quotisti non possono abusare del loro potere di controllo. La giurisprudenza indica che le richieste dei soci che non trovano giustificazione in un reale bisogno informativo vengono respinte, prima dagli amministratori e poi dai giudici investiti della questione. Analogamente non si possono escludere, nella prassi italiana, tentativi di abuso da parte di singoli quotisti. Una risposta a questo pericolo puo` essere data, almeno in parte, da previsioni statutarie intelligenti, che – mediante una disciplina adeguata delle modalita` di esercizio del diritto di controllo - riducano il rischio di fenomeni abusivi (28). Sotto altro profilo, un’appropriata risposta  a eventuali tentativi di un utilizzo strumentale - da parte del socio di minoranza - del diritto di controllo puo` essere data con l’applicazione dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Dal momento che il debitore deve comportarsi secondo buona fede (cfr., per il diritto italiano, l’art. 1375 c.c. e, per il diritto tedesco, il § 242 BGB), gli amministratori sono legittimati a respingere richieste abusive. Il problema del possibile abuso di diritti riconosciuti a ciascun socio e` peraltro di portata piu` ampia rispetto al tema affrontato in questo articolo e tende a ricorrere tutte le volte in cui la legge riconosce a singoli titolari di partecipazioni un certo diritto (29).



Note:
(26) OLG Jena 14 settembre 2004, in ZIP, 2004, 2003 s. V. anche LG Wuppertal 10 dicembre 2002, in NJW-RR, 2003, 332 s.
(27) Cfr. M. Lutter/P. Hommelhoff, op. cit., § 51a Rn. 28.
(28) N. Abriani, op. cit., 369 s.
(29) Si pensi alla possibile impugnazione strumentale di deliberazioni assembleari. mSu questa problematica nel diritto tedesco sia permesso il rinvio a V. Sangiovanni, Presentazione della domanda d’iscrizione della fusione nei competenti registri e impugnazioni strumentali delle deliberazioni assembleari nel diritto tedesco, in Giur. comm., 2002, I, 239 ss.





Il socio puo` essere una persona fisica oppure una persona giuridica. Se il quotista e` una persona fisica, egli normalmente esercita il diritto d’informazione o di consultazione personalmente. Nel caso di persone giuridiche, il potere viene esercitato tramite la persona fisica che ne ha la rappresentanza. Nel diritto italiano vi e` la specificazione che i diritti d’informazione e di consultazione possono essere esercitati dai soci «che non partecipano all’amministrazione» (art. 2476, comma 2, c.c.). Vi sono dunque due categorie di quotisti: chi partecipa all’amministrazione e chi non vi partecipa. La prima categoria, gestendo la societa`, dispone gia` delle informazioni e non ha senso che le richieda. Il secondo gruppo di soci invece, che non amministra, non possiede tali informazioni ed e` dunque legittimato a richiederle. Nel diritto tedesco la legge non opera una distinzione del genere: si dice semplicemente che gli amministratori devono dare a ciascun socio le informazioni richieste (§ 51a, comma 1, GmbHG). Si tratta di una mera differenza terminologica oppure si possono attribuire significati a questa divergenza testuale? Prima facie verrebbe da rispondere che anche nel diritto tedesco deve operare il principio valevole in Italia: il socio che amministra non puo` chiedere dati, perche´ egli - di tali informazioni - gia` dispone. Bisogna pero` riflettere su di un’evenienza particolare. Si pensi al caso in cui vi siano piu` amministratori a ciascuno dei quali viene attribuito un ambito di competenza ben delimitato. In una situazione del genere avremmo il paradosso, secondo il diritto italiano, che un amministratore – in quanto gestore - non puo` chiedere informazioni agli altri amministratori. Va dunque preferita l’interpretazione secondo cui anche il socio amministratore puo` ottenere dagli altri amministratori informazioni relativamente ai settori di competenza attribuiti a (e alle operazioni seguite da) questi ultimi. La legge italiana fa riferimento ai soci «che non partecipano all’amministrazione». Il legislatore avrebbe potuto scrivere soci «non amministratori». La scelta terminologica operata dalla legge induce a pensare che sia decisivo non il dato formale, bensı` quello sostanziale. Le informazioni possono dunque essere chieste anche dal socio che, pur essendo amministratore, «non partecipa all’amministrazione», nel senso di una certa area di amministrazione oppure di una certa operazione.
Vi e` poi il caso dell’amministratore di fatto. Questi e` un soggetto che, in assenza di un atto di nomina, svolge le funzioni tipiche di un gestore. Puo` trattarsi, come normalmente avviene, di un socio oppure anche di un non socio. Ci si concentri ora sul caso in cui amministratore mdi fatto e` un quotista. Come socio che non e` formalmente amministratore, egli avra` diritto d’informazione e di consultazione. Tuttavia gli amministratori gli potranno opporre che, di fatto, «partecipa all’amministrazione» e che - dunque - non puo` ritenersi titolare del diritto di controllo. Questa eccezione dei «veri» gestori sara` valida relativamente all’attivita` di amministrazione gegestita direttamente dall’amministratore di fatto (del resto tale amministratore non avra` bisogno d’informazioni relativamente a vicende che gestisce in proprio), mentre non potra` trovare accoglimento relativamente all’attivita` seguita solo da altri gestori.
Nel caso, infine, dei soci amministratori e` probabilmente piu` corretto parlare di un «dovere» di controllo piuttosto che di un «diritto» di controllo (30). In tutti le ipotesi in cui vi e` una suddivisione, anche solo di fatto, di competenze fra gestori, e` dovere di ciascuno di essi controllare quello che fanno gli altri. Tale dovere e` di fatto imposto dalla previsione di una responsabilita` solidale m(art. 2476, comma 1, c.c.) dei gestori. Difatti e` possibile sottrarsi a responsabilita` solo dimostrando di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, se si e` fatto constare il proprio dissenso. E ` dunque «dovere» dell’amministratore chiedere informazioni agli altri gestori e chiedere di consultare la documentazione che riguarda il loro ambito di operativita`, onde evitare di essere ritenuto responsabile per omessa vigilanza.

Tempi e modi dell’esercizio dei diritti

Quali sono i tempi e i modi con i quali un socio puo` mesercitare il diritto di controllo nella s.r.l. italiana e nella mGmbH tedesca?

(segue): a) la tempistica

In linea di principio, il socio puo` esercitare in qualsiasi momento i suoi diritti d’informazione e di consultazione. La scelta dei tempi deve tuttavia essere ragionevole, avuto riguardo agli interessi della societa`. Una domanda di consultare la documentazione di notte o nel fine-settimana potrebbe, per esempio, essere ritenuta illegittima. Mentre e` sempre legittimo l’esercizio del diritto, non possono trovare accoglimento nell’ordinamento fenomeni di abuso.
Gli amministratori, dal canto loro, devono dare seguito mtempestivamente alla domanda dei soci. Il § 51a GmbHG stabilisce espressamente che i gestori devono dare l’informazione e consentire la consultazione «senza ritardo» (unverzüglich). Una previsione analoga non si rinviene nell’art. 2476, comma 2, c.c. Cio` nonostante i principi generali impongono anche nella s.r.l. italiana di soddisfare con la dovuta celerita` la richiesta dei soci. Decisivo, in questo contesto, dovrebbe essere il rispetto del principio di proporzionalita`. Se l’immediata esecuzione della richiesta d’informazione o di consultazione ostacola considerevolmente l’attivita` aziendale, gli amministratori sono legittimati a ritardarla per il tempo necessario (31). Non dovrebbe al contrario essere sufficiente, per opporsi a una tempestiva soddisfazione della domanda del socio, il fatto che ne derivino piccoli disagi.



Note:
(30) Cfr. N. Abriani, op. cit., 366 s.
(31) In questo senso, nella dottrina tedesca, M. Lutter/P. Hommelhoff, op. cit., § 51a Rn. 23; G. H. Roth, op. cit., § 51a Rn. 17.



Inoltre la risposta alla richiesta del socio puo` essere legittimamente ritardata, secondo il diritto tedesco, tutte mle volte che gli amministratori hanno il timore che il quotista utilizzi le informazioni per scopi extrasociali e ne possa derivare un danno non irrilevante alla societa` m(§ 51a, comma 2, GmbHG). I gestori devono fare le mopportune verifiche e possono dunque ritardare, per il mtempo a tal fine necessario, la concessione del diritto. Se gli amministratori ritengono che l’informazione (o la consultazione) vada rifiutata, essi devono investire l’assemblea mdella relativa decisione. Fino a quando l’assise assembleare non ha deciso in merito, i dati sensibili possono messere negati al socio. Infine va tenuto presente mche in alcuni casi gli amministratori non dispongono mimmediatamente delle informazioni o dei documenti richiesti, ma devono essi stessi recuperarli o predisporli. mCio` puo` richiedere un certo tempo. La circostanza che gli amministratori non dispongano immediatamente delle informazioni o dei documenti legittima un ritardo nella soddisfazione del bisogno informativo del socio. I diritti all’informazione e alla consultazione sono tendenzialmente «continui», sotto due profili. In primo luogo il socio che ha chiesto certi dati alla societa` puo` chiedere chiarimenti oppure altre informazioni o documenti. mSono vietate solo le richieste di specificazioni che configurano, in realta`, un abuso del diritto. Se il socio, per esempio, chiede una seconda volta informazioni che gli sono gia` state date, gli amministratori possono rifiutarsi di darle nuovamente (32). Non risulta difatti esservi alcuna reale giustificazione alla richiesta del quotista, mche - per di piu` - crea inutili costi per la societa`. In secondo luogo il socio rimane libero di esercitare nuovamente i diritti di chiedere informazioni e di consultare mrelativamente ad altre vicende sociali.

(segue): b) le modalita` di esercizio del diritto d’informazione

Il diritto d’informazione puo` essere esercitato sia in assemblea sia al di fuori di essa.
In linea di principio un socio e` tenuto a chiedere durante la riunione assembleare tutti i dati di cui ha bisogno. La buona fede impone che, nell’esercizio del diritto d’informazione, il quotista scelga le modalita` meno gravose per la societa`. La convocazione e la tenuta dell’assemblea richiedono un certo sforzo organizzativo e comportano dei costi. Quando il socio puo` soddisfare il suo bisogno informativo partecipando alla stessa, e` irragionevole che pretenda - poco prima o poco dopo la riunione massembleare - di ottenere le stesse informazioni. Se il quotista partecipa all’assemblea, ha occasione di chiedere chiarimenti e di fare domande e di soddisfare cosı` il suo bisogno informativo. Una successiva richiesta di dati potrebbe essere rigettata nella misura in cui le informazioni sono gia` state rese note in tale sede (33). Se un socio non partecipa all’assemblea, la sua successiva richiesta d’informazioni deve - in linea di principioessere accolta. Egli difatti, non avendo partecipato all’adunanza assembleare, e` all’oscuro degli esiti delle discussioni e delle deliberazioni. Si possono pero` verificare casi di abuso. Si pensi all’ipotesi in cui il socio era in grado di partecipare all’assemblea, ma non lo ha fatto, e - immediatamente dopo - chiede informazioni che avrebbe potuto agevolmente ottenere in sede assembleare. Una simile modalita` di esercizio del diritto puo` essere ritenuta abusiva. Nella giurisprudenza tedesca e` stato affermato che il socio che non partecipa all’assemblea e, successivamente, tempesta di domande gli amministratori della societa` commette un abuso e non ha diritto di essere soddisfatto (34).
Il diritto d’informazione puo` essere esercitato anche al di fuori dell’assemblea. Un’esigenza del genere si verifica, in particolare, quando e` trascorso un certo lasso di tempo dall’ultima adunanza assembleare: il socio puo` avere cosı` il legittimo desiderio di essere informato sull’andamento della societa`. Oppure puo` accadere che, dopo l’ultima assemblea, si siano verificati eventi particolarmente importanti sui quali il quotista vuole essere puntualmente informato.
Alla richiesta d’informazioni da parte del socio gli amministratori possono rispondere oralmente oppure per iscritto. Se non vi sono previsioni statutarie apposite, le modalita` con cui soddisfare la richiesta di notizie vengono stabilite - in linea di principio - dai gestori. Questi devono tuttavia, nei limiti del possibile, seguire i desideri del socio. La scelta fra mezzo orale e mezzo scritto dipende essenzialmente dal tipo e dalla quantita` delle informazioni richieste. Nella dottrina tedesca si afferma che - su richiesta del socio - l’informazione deve essere data in forma scritta, al fine di consentire al quotista di effettuare meglio le necessarie verifiche (35). Anche nell’ordinamento italiano si deve ritenere che le informazioni possono essere date dagli amministratori sia in forma orale sia per iscritto.

(segue): c) le modalita` di esercizio del diritto di consultazione

Il socio puo` procedere a una consultazione di documentazione se gli amministratori gli consentono l’accesso agli spazi in cui il materiale si trova. Normalmente si tratta della sede della societa`.
In una decisione giurisprudenziale tedesca e` stato affermato che il socio non ha il diritto di porre domande ai collaboratori della societa` (36). Inoltre il quotista non puo` costringere i dipendenti ad assisterlo nella sua ricerca di documentazione.



Note:
(32) M. Lutter/P. Hommelhoff, op. cit., § 51a Rn. 28.
(33) Nella giurisprudenza tedesca cfr. OLG Jena 14 settembre 2004, in ZIP, 2004, 2003 s. In dottrina v. M. Lutter/P. Hommelhoff, op. cit., § 51a Rn. 1 e 23a; G. H. Roth, op. cit., § 51a Rn. 17.
(34) OLG Jena 14 settembre 2004, in ZIP, 2004, 2003 s.
(35) In questo senso M. Lutter/P. Hommelhoff, op. cit., § 51a Rn. 23b.
(36) OLG Hamburg 20 giugno 2002, in GmbHR, 2002, 913.



Al massimo il socio potrebbe chiedere l’aiuto del personale addetto ai sistemi informatici. Questa decisione giurisprudenziale non puo` tuttavia, ad avviso di chi scrive, essere generalizzata. Gli amministratori sono difatti tenuti a mettere il socio nelle condizioni di soddisfare il suo legittimo bisogno informativo. Questo puo` significare, ad esempio, mettere a disposizione degli spazi appositi in cui il quotista puo` esaminare, con la dovuta calma, la documentazione oppure effettuare una preventiva selezione del materiale da sottoporre all’attenzione del socio. Se la richiesta del quotista non configura un abuso, puo` essere dovere degli amministratori mettere a disposizione del personale qualificato che aiuti nella ricerca d’informazioni. Una soluzione simile mi pare debba valere anche per l’ordinamento italiano.
Si deve ritenere che il socio di s.r.l. possa visionare i libri sociali e la documentazione, ma non possa asportare gli originali (37). Analogamente in Germania si ritiene che il socio di GmbH possa visionare, ma non asportare, gli originali, che devono invece rimanere presso la societa`.
Nell’ordinamento italiano e` da ritenersi che il socio possa fare fotocopie del materiale visionato. A dire il vero non e` stata riprodotta nel testo della nuova legge la disposizione del previgente art. 2490 c.c. che attribuiva il diritto di ottenere a proprie spese estratti dei libri sociali. Tuttavia, pur in assenza di una norma espressa, si deve ritenere che - quantomeno di regola - il socio abbia un tale diritto. Si tenga difatti presente che se il quotista non potesse fare fotocopie, il suo potere rischierebbe di essere svuotato di contenuti. Dal momento che alcuni documenti possono essere particolarmente lunghi e complessi, se il socio non potesse farne copia e studiarseli con la dovuta calma, non sempre potrebbe soddisfare il suo bisogno informativo con la semplice visione degli stessi. Il diritto di fare copie deve, a maggior ragione, essere affermato nei casi in cui il documento deve essere prodotto in altra sede. Si immagini che un certo testo possa costituire la base per avviare un’azione di responsabilita` nei confronti degli amministratori. Se
il socio non potesse portare con se´ quantomeno una copia del documento in questione, la reale valenza del suo potere verrebbe fortemente ridotta. A questo ragionamento si puo` peraltro opporre la tesi che, se un socio vuole l’acquisizione di un atto in processo, egli puo` fare affidamento sulle rilevanti disposizioni processuali. In particolare il quotista potrebbe chiedere al giudice un ordine di esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c. Questo argomento e` senz’altro convincente, ma bisogna considerare che la richiesta di copie di documenti non e` necessariamente preordinata a una produzione in sede processuale. Vi sono documenti che vengono chiesti dal socio per motivi del tutto diversi rispetto all’avvio di un processo. Inoltre potrebbe essere proprio l’accurata visione pre-processuale di certa documentazione a determinare le scelte del quotista (che potrebbe poi decidere di non agire in giudizio). Sulla base di queste considerazioni ritengo dunque che, ai fini di consentire un sensato esercizio del diritto di consultazione del socio, gli si debba - di norma - riconoscere il diritto di ottenere copia della documentazione consultata. La tesi secondo cui il quotista ha diritto di ottenere copie ha trovato conferma in un recente intervento giurisprudenziale (38). Il Tribunale di Nocera Inferiore ha deciso che il diritto riconosciuto dall’art. 2476, comma 2, c.c. riguarda anche l’estrazione di copie.  Analogamente, un recente intervento giurisprudenziale tedesco ha affermato che il diritto di consultare comporta anche il diritto di fotocopiare (39).
Per quanto riguarda i costi delle fotocopie, pare preferibile - in entrambi gli ordinamenti - l’opinione secondo cui essi sono a carico del socio che effettua la richiesta (40).

Esercizio dei diritti d’informazione e di consultazione tramite terzi

I soci possono esercitare, e di norma esercitano, il diritto di consultazione personalmente. Nel diritto italiano si prevede tuttavia espressamente la possibilita` che tale diritto mvenga esercitato dai quotisti «tramite professionisti di loro fiducia». Nel diritto tedesco non vi e` invece muna simile disposizione espressa. Eppure, anche con riferimento all’ordinamento germanico, e` opinione diffusa che il diritto di consultazione non debba essere necessariamente esercitato dal suo titolare in persona. Nel diritto tedesco si ritiene che il socio abbia a disposizione tre possibilita`. In primo luogo, il socio esercita in proprio il diritto di consultazione. In secondo luogo, tale diritto puo` essere esercitato con l’assistenza di un’altra persona. Si tratta del caso in cui il socio si fa accompagnare da un consulente di fiducia (normalmente un avvocato, un commercialista o un revisore) negli uffici della societa` per prendere visione del materiale. In terzo luogo, l’esercizio del diritto puo` essere delegato in toto a un professionista.
Cio` avviene quando il socio non esercita il diritto di consultazione in proprio, ma ne affida l’incarico a un delegato che lo svolge in autonomia, riferendone poi gli esiti al socio. Anche nel diritto italiano si deve ritenere che sussista questa triplice possibilita` per il quotista: 1) consultazione in prima persona; 2) consultazione congiunta con un consulente; 3) consultazione solo mediante un professionista. Il fatto che il diritto di consultazione possa essere esercitato solo da terzi, in nome e per conto del socio, risulta testualmente dall’utilizzo dell’espressione «tramite» nell’art. 2476, comma 2, c.c.



Note:
(37) Cosı` N. Abriani, op. cit., 365.
(38) Trib. Nocera Inferiore 13 ottobre 2005 (ord.), in Giur. comm., 2007, II, 159 ss., con nota di M. Menicucci.
(39) OLG München 12 gennaio 2005, in GmbHR, 2005, 624 ss., con nota di V. Römermann.
(40) Cosı`, per l’ordinamento italiano, N. Abriani, op. cit., 365.



Si deve ritenere che, sia nel diritto italiano sia nel diritto tedesco, non solo il diritto di consultazione ma anche il diritto d’informazione possa essere esercitato «tramite» terzi. Le finalita` per cui puo` rendersi necessario l’aiuto di un terzo (e segnatamente la necessita` di avvalersi di un soggetto dotato di particolare competenza tecnica) sussistono difatti anche quando la richiesta del socio concerne la mera dazione d’informazioni.
L’esercizio del diritto di consultazione (o d’informazione) tramite una persona diversa dal socio, da un lato, offre alcuni vantaggi al socio ma, dall’altro, porta con se´ alcuni problemi di carattere operativo. Il conferimento di un incarico professionale puo` essere utile quando il socio non dispone della competenza tecnica necessaria per valutare la documentazione da esaminare. Incaricare un terzo di raccogliere le informazioni e` tuttavia un’operazione delicata, perche´ sussiste il pericolo di un’indebita diffusione dei dati. Nell’ordinamento tedesco giurisprudenza e dottrina ritengono che il socio, almeno in mlinea di principio, non possa diffondere le informazioni di cui venga a conoscenza nell’esercizio del suo diritto (41). E ` da ritenersi che questa regola debba valere manche nel sistema italiano. Mentre, tuttavia, il socio e` mtenuto alla segretezza, cio` non vale automaticamente per i consulenti di cui egli si avvale. Il delegato del quotista mpotrebbe dunque, teoricamente, diffondere le informazioni di cui sia venuto a conoscenza.
La soluzione adottata dalla dottrina tedesca per far fronte ma questo problema consiste nel distinguere fra persone mche sono tenute al segreto professionale e soggetti che non lo sono. Nel caso di persone tenute alla segretezza, si ritiene che il socio li possa senz’altro incaricare di esercitare il diritto di controllo (42). Oppure – dopo mavere ottenuto di persona copia dei dati rilevanti – il quotista li puo` sottoporre all’attenzione di un esperto, tenuto al segreto, affinche´ questi ne studi il contenuto e possa dargli gli opportuni consigli. In questi casi la presenza di un dovere di segretezza e` garanzia sufficiente che i dati ottenuti non verranno diffusi a terzi. Nella diversa  ipotesi di persone che non sono assoggettate al dovere di mantenere il segreto, la legittimita` del conferimento da parte del socio dell’incarico di consultazione puo` essere dubbia. Il quotista consente difatti a un terzo di accedere a dati riservati e vi e` il pericolo che il consulente diffonda le informazioni. Questa problematica non e` affrontata in modo diretto nemmeno dal legislatore italiano. L’art. 2476, comma 2, c.c. si riferisce a «professionisti». Normalmente i professionisti incaricati, in relazione alla categoria cui appartengono (si pensi agli avvocati), sono assoggettati a un dovere di segretezza. Non si puo` tuttavia escludere che il socio voglia avvalersi di soggetti non assoggettati a un simile obbligo. Si puo` dunque porre un problema simile a quello avvertito dalla dottrina tedesca.
Dal punto di vista pratico, la problematica della tutela della segretezza delle informazioni relative alla societa` potrebbe essere superata imponendo al professionista di sottoscrivere una dichiarazione in cui si impegna a non rivelare a terzi nulla di cio` di cui verra` a conoscenza. Le circostanze potrebbero consigliare di accompagnare l’assunzione di tale obbligo contrattuale con la previsione di adeguate sanzioni per il caso di violazione.

Il rifiuto della societa` di fornire informazioni e di consentire consultazioni

La legge tedesca stabilisce che gli amministratori possono negare l’informazione o la consultazione richieste quando vi e` da temere che il socio utilizzi i dati per scopi estranei a quelli sociali e che, in questo modo, la societa` subisca un danno non irrilevante (§ 51a, comma 2, GmbHG).
Il diritto italiano non conosce una disposizione espressa identica o analoga a quella tedesca. In dottrina si discute se gli amministratori siano legittimati a opporre un interesse per cosı` dire «sociale» al fine di negare al socio l’accesso alle informazioni. Ad avviso di chi scrive la giurisprudenza italiana farebbe bene a orientarsi, almeno in casi particolari, nel senso di un diritto degli amministratori di rifiutare informazioni sensibili. In questo senso milita anche la considerazione che i gestori, rivelando le informazioni, potrebbero rendersi responsabili verso la societa`. Se il socio Tizio chiede informazioni agli amministratori, questi le danno, e poi Tizio usa le informazioni per un’attivita` concorrenziale rispetto a quella della societa`, i gestori potrebbero rendersi responsabili nei confronti della s.r.l. In altre parole puo` sorgere un conflitto fra il diritto d’informazione del socio, da un lato, e il dovere del gestore di compiere - secondo diligenza - l’interesse della societa`. In questo conflitto e` ragionevole ritenere che debba prevalere l’interesse sociale rispetto a quello del singolo quotista, se si vuole anche solo per una ragione di «quantita`» del danno. Perche´ mai in una s.r.l. con 10 soci detentori ciascuno del 10%, il socio non amministratore Tizio dovrebbe poter costringere l’amministratore Caio a rivelargli informazioni riservate che poi cagioneranno un danno all’intera compagine sociale? Il problema potrebbe (almeno apparentemente) essere superato se si ritiene che un divieto di divulgare dati sensibili faccia capo agli stessi soci che ricevono l’informazione. Si potrebbe cioe` sostenere che gli amministratori non possono mai rifiutare le informazioni, perche´ sono poi i quotisti a non poterle ulteriormente



Note:
(41) In giurisprudenza cfr. BGH 11 novembre 2002, in ZIP, 2003, 345 ss. Le massime di questa sentenza sono riprodotte anche in EWiR, 2003, 307 s., con nota di U. Segna. In dottrina v. M. Lutter/P. Hommelhoff, op. cit., § 51a Rn. 24; K. Schmidt, Scholz Kommentar zum GmbHG, IX ed., II vol., Ko¨ln, 2002, § 51a Rn. 6.
(42) Cfr. M. Lutter/P. Hommelhoff, op. cit., § 51a Rn. 24; G. H. Roth, op. cit., § 51a Rn. 15; K. Schmidt, op. cit., § 51a Rn. 6.



divulgare o utilizzare a fini indebiti (43). L’argomento e` degno della massima attenzione, ma - a parere di chi scrive - il dilemma nella sostanza rimane. Come deve difatti comportarsi un amministratore a cui vengono chieste informazioni riservate da un socio che svolge un’attivita` concorrenziale? Il gestore, se opera prudentemente, fara` bene a rifiutare l’informazione o – quantomeno - a rimettere la decisione alla collettivita` dei quotisti, se non vuole incorrere in responsabilita`.
Si deve tuttavia riscontrare una decisione del Tribunale di Biella in senso diverso dalla tesi che in questo articolo, anche sulla scorta della disciplina tedesca, si ritiene di sostenere (44). Secondo questa autorita` giudiziaria il legislatore, nel sancire il diritto di accesso del socio, ha previsto un vero e proprio diritto potestativo, dato che il relativo esercizio non ha nessun limite e non e` subordinato alla ricorrenza d’interessi ed esigenze particolari, a fronte del quale si determina uno stato di soggezione del destinatario, che non ha alcun potere, ne´ puo` sollevare alcuna contestazione che non sia quella relativa alla titolarita` del diritto.
Tornando al diritto tedesco, dove questa problematica e` espressamente disciplinata, il § 51a, comma 2, GmbHG limita i diritti d’informazione e di consultazione dei soci. Affinche´ i dati e le notizie possano essere legittimamente rifiutati dagli amministratori occorre tuttavia il ricorso di due circostanze: il rischio 1) di utilizzo per scopi estranei all’oggetto sociale e 2) di un danno non irrilevante per la societa`. Nel diritto italiano la base normativa per opporre un rifiuto al socio potrebbe essere l’art. 1375 c.c., secondo cui «il contratto deve essere eseguito secondo buona fede». Il quotista che chiede informazioni per un successivo utilizzo che contrasta con l’interesse sociale non agisce in buona fede e l’informazione gli puo` essere rifiutata.
Nel diritto tedesco si prevede espressamente che il socio non puo` utilizzare le informazioni ottenute dagli amministratori per scopi extrasociali. Il fine per cui il quotista puo` legittimamente utilizzare i dati e` l’esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti: il diritto di voto in primis nonche´ tutti gli altri diritti attribuiti a chi riveste la qualita` di socio. La disposizione vieta invece di utilizzare le informazioni per scopi extrasociali. Il secondo presupposto che, nel diritto tedesco, legittima gli amministratori a rifiutarsi di fornire le informazioni richieste dai soci e` soddisfatto quando dalla diffusione delle stesse puo` derivare alla societa` un danno non irrilevante. Questo nocumento si realizza tipicamente quando i quotisti svolgono un’attivita` in concorrenza con quella della GmbH (45). Se il socio e` titolare di un’impresa che svolge un’attivita` concorrenziale, le informazioni potrebbero essere utilizzate per favorire tale impresa a danno della societa` che rilascia le informazioni. Nel diritto tedesco gli amministratori possono opporsi al rilascio d’informazioni quando vi e` il doppio timore che i quotisti le usino per scopi extrasociali e ne derivi un danno non irrilevante alla GmbH. «Timore» (Besorgnis) significa che vi deve essere una sufficiente probabilita` che cio` avvenga (46). Non occorre che vi sia la certezza o la quasi certezza del verificarsi degli eventi. Una sufficiente probabilita` di utilizzo delle informazioni per scopi extrasociali con danno non irrilevante si ha, per esempio, quando il socio svolge un’attivita` in concorrenza con quella della societa`.
Ma, benche´ non previsti espressamente dalla legge tedesca, vi sono altri motivi per cui la societa` puo` legittimamente negare al socio la comunicazione d’informazioni. Gli amministratori possono rifiutarsi di dare le informazioni quando il quotista abusa del suo diritto di controllo. Nel corso di questo articolo si e` gia` accennato piu` volte alla possibilita` che si verifichi questa evenienza. Il contratto di societa` impone al debitore, secondo le disposizionim generali (§ 242 BGB), di eseguire la prestazione secondo buona fede. Nell’esercizio dei diritti d’informazione e di consultazione il socio deve comportarsi secondo buona fede. Se non lo fa, gli amministratori gli possono legittimamente opporre un rifiuto. Sono numerosi i casi in cui si puo` verificare un abuso di diritto e spetta alla giurisprudenza identificare i singoli comportamenti scorretti dei soci. In questa sede si puo` solo fare qualche esempio. Si immagini il caso in cui le informazioni chieste sono prive di qualsiasi rilevanza. Un rifiuto potrebbe essere opposto anche quando i dati richiesti sono gia` noti. La richiesta puo` configurare abuso del diritto anche quando l’iniziativa del socio ha finalita` di mero disturbo.
I dati normativi e gli sviluppi di giurisprudenza e dottrina tedeschi possano ritenersi ampiamente applicabili anche alla s.r.l. italiana. Si deve cioe` ritenere che, anche mnel diritto italiano, siano vietati: 1) un esercizio del mdiritto d’informazione o di consultazione per fini extrasociali con il rischio di danni in capo alla societa`, nonche´ 2) un esercizio sostanzialmente abusivo di tali diritti.
La decisione se dare l’informazione o consentire la consultazione compete, di norma, agli amministratori. Se questi decidono favorevolmente, comunicano l’informazione oppure consentono la consultazione, determinandone le modalita` concrete di esercizio. Le cose diventano piu` complicate, nel diritto tedesco, quando gli amministratori intendono opporsi alla richiesta del socio. Al riguardo la legge stabilisce difatti che il rifiuto di fornire l’informazione o di consentire la consultazione necessita di una decisione dei quotisti (§ 51a, comma 2, GmbHG). Nel caso in cui gli amministratori intendano negare l’esercizio dei diritti in esame, essi devono dunque convocare un’assemblea; in alternativa i gestori devono avviare il procedimento di consultazione scritta (§ 48 GmbHG).



Note:
(43) In questo senso, seppure esprimendo qualche dubbio, N. Abriani, op. cit., 366.
(44) Trib. Biella 18 maggio 2005 (ord.), in questa Rivista, 2006, 50 s., con nota di F. Funari.
(45) M. Lutter/P. Hommelhoff, op. cit., § 51a Rn. 27; G. H. Roth, op. cit., § 51a Rn. 20.
(46) M. Lutter/P. Hommelhoff, op. cit., § 51a Rn. 26; G. H. Roth, op. cit., § 51a Rn. 29.




In ogni caso occorre che della questione sia investita la totalita` dei soci. Nel frattempo l’accesso alle informazioni e` negato. I soci valutano se sussiste il pericolo che i dati possano essere utilizzati per fini extrasociali e ne possa derivare un danno non irrilevante per la societa`. La decisione dei quotisti puo` essere favorevole oppure contraria all’istante. Se l’esito e` favorevole al richiedente, l’informazione viene data. Se invece i soci ritengono che il diritto verra` esercitato con finalita` extrasociali e ne derivera` un danno non irrilevante alla societa`, allora viene deciso di negare l’informazione. La decisione dei quotisti puo` anche dare parzialmente ragione al socio richiedente, nel senso che solo alcune delle informazioni vengono ritenute comunicabili. I quotisti rimangono inoltre liberi, nei limiti di eventuali previsioni statutarie, di specificare meglio le condizioni di esercizio dei diritti.
Il meccanismo di ricorso alla totalita` dei soci appena illustrato potrebbe trovare applicazione anche nell’ordinamento italiano. Si supponga che l’amministratore, secondo la tesi che qui si sostiene, possa essere legittimato - a certe condizioni - a rifiutare la dazione d’informazioni. Il gestore potrebbe, allora, investire della relativa decisionela collettivita` dei soci. L’art. 2479, comma 1, c.c. offre una possibilita` in tal senso, laddove si stabilisce che i soci decidono sugli argomenti che uno o piu` amministratori sottopongono alla loro approvazione. I gestori avrebbero cosı` la possibilita` di sfuggire a una scelta difficile e pericolosa anche in termini di responsabilita`: 1) se danno l’informazione al socio, rischiano di cagionare danni alla societa`; 2) se la rifiutano, rischiano di violare un diritto del quotista. In entrambi i casi potrebbero essere chiamati a risponderne civilmente. Se invece, prudenzialmente, rimettono la relativa decisione alla collettivita` dei soci, non rischiano di incorrere in responsabilita`. Sara` la totalita` dei quotisti a decidere se la richiesta avanzata da un socio e` legittima.

I diritti d’informazione e di consultazione nella prassi statutaria

Si pone il problema se e in che misura il contratto di societa` possa derogare al diritto d’informazione e di consultazione del socio.

(segue): a) esclusione o limitazione del diritto di controllo

La legge tedesca stabilisce espressamente che il contratto di societa` non puo` derogare alle disposizioni sul diritto d’informazione e di consultazione del socio (§ 51a, comma 3, GmbHG). Tali poteri del quotista sono cosı` tutelati da una disposizione cogente e la maggioranza dei soci non puo` escluderli. Nel diritto italiano, invece, non si rinviene una disposizione espressa che stabilisca che i diritti d’informazione e di consultazione del socio sono imperativi. L’art. 2489 c.c. previgente sanzionava con la nullita` patti in deroga ai diritti di controllo del quotista. Questa disposizione non e` stata pero` riproposta con la riforma del 2003. Si pone dunque il problema di comprendere se i diritti d’informazione e di consultazione siano derogabili. Pur in assenza di una norma espressa al riguardo, e` da ritenersi - per le ragioni esposte sopra discorrendo delle finalita` del diritto di controllo - che si tratti di diritti inderogabili dei soci (47).
Cosı` come e` vietata una rimozione totale dei diritti d’informazione e di consultazione, nel diritto tedesco si ritiene altresı` che il contratto di societa` non possa limitare l’esercizio di tali diritti. Non sarebbe consentito, per esempio, stabilire - con una clausola dello statuto – che i poteri in esame possono essere esercitati solo previa deliberazione assembleare favorevole al socio (48). Atteso che informazione e consultazione sono strumenti con cui la minoranza esercita il controllo sulla gestione della societa` da parte degli amministratori, che sono invece espressione della maggioranza, l’assemblea – nella quale domina la maggioranza - tenderebbe a negare in modo sistematico l’accesso a dati e notizie. Analogamente, nel diritto italiano non possono ritenersi legittimeclausole statutarie con cui si limita l’esercizio dei diritti d’informazione e di consultazione.

(segue): b) disciplina statutaria del diritto di controllo

Mentre il contratto di societa` non puo` ne´ eliminare ne´ ridurre i diritti d’informazione e di consultazione dei soci, esso puo` tuttavia regolarne l’esercizio, a condizione che tali poteri non vengano alterati a danno dei quotisti. Questa soluzione viene sostenuta sia dalla dottrina tedesca (49) sia dalla letteratura italiana (50). Si potrebbe, ad esempio, prevedere la necessita` della forma scritta per le richieste dei soci. E ` vero che si tratta, per un verso, di una limitazione del diritto di controllo; eppure essa puo` - probabilmente - trovare la propria giustificazione nella necessita` di un ordinato esercizio dello stesso. Gli amministratori devono difatti poter sapere con esattezza e precisione qual e` l’oggetto della richiesta, al fine di rispondere in modo adeguato. La forma scritta puo` aiutare in questo senso. Gia` maggiormente dubbia sarebbe una previsione statutaria che impone l’uso della lettera raccomandata per la richiesta d’informazioni. Anche sotto il profilo per cosı` dire «temporale» pare legittima una ragionevole regolamentazione statutaria del diritto di controllo.



Note:
(47) In questo senso anche N. Abriani, op. cit., 367 s.
(48) M. Lutter/P. Hommelhoff, op. cit., § 51a Rn. 34; G. H. Roth, op. cit., § 51a Rn. 41.
(49) Cfr. M. Lutter/P. Hommelhoff, op. cit., § 51a Rn. 32; G. H. Roth, op. cit., § 51a Rn. 41.
(50) N. Abriani, op. cit., 369 s.




Il contratto di societa` potrebbe, per esempio, determinare il momento in cui gli amministratori devono mettere a disposizione le informazioni: si pensi per esempio alla possibilita` di concedere l’accesso alla sede della societa` solo durante gli orari d’ufficio. Anche in questo caso ci si trova di fronte, per certi versi, a una limitazione dei diritti del socio, che trova pero` la propria giustificazione in comprensibili ragioni di carattere organizzativo. Il contratto di societa` potrebbe poi prevedere dei termini per la soddisfazione della richiesta del quotista, termini posti nell’interesse sia del socio istante sia degli amministratori (51). Un termine minimo (clausola del tipo: «gli amministratori devono rispondere al socio nel minor tempo possibile, intendendosi comunque che non puo` essere pretesa una risposta dagli amministratori prima del decorso di 7 giorni dalla richiesta») e` posta nell’interessi dei gestori, perche´ garantisce loro un lasso di tempo per raccogliere e organizzare le informazioni. Un termine massimo (clausola del tipo: «le informazioni dovranno essere fornite al socio istante entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta») e` posta nell’interesse dei quotisti, i quali sono certi che - decorso tale termine - sussiste un’omissione degli amministratori e potranno, se del caso, avviare le opportune iniziative giudiziarie a propria tutela.
Il contratto di societa` potrebbe andare a incidere sul numero e sul profilo dei professionisti legittimati a consultare i documenti. Si pensi a una clausola che prevede un numero massimo di consulenti che possono essere utilizzati dal socio in relazione a una singola consultazione oppure alla previsione che i professionisti debbono essere iscritti a un albo (52). Oppure si potrebbe stabilire che i consulenti che accedono alla documentazione debbano previamente firmare una dichiarazione con la quale si obbligano a non diffondere le informazioni di cui verranno a conoscenza. Una clausola del genere e` particolarmente utile quando i professionisti di cui il socio si avvale non sono assoggettati a obblighi di segretezza in base a disposizioni di legge.

(segue): c) rafforzamento statutario del diritto di controllo

Mentre il contratto di societa` non puo` sminuire i diritti all’informazione e alla consultazione dei soci, esso potrebbe - al contrario - rafforzarli. Questo principio vale sia nel diritto tedesco sia nel diritto italiano.
Si possono fare diversi esempi di clausole statutarie migliorative del diritto d’informazione e di consultazione dei soci. La societa` potrebbe, per esempio, strutturare dei canali d’informazione preventiva nei confronti di tutti i quotisti (53). L’art. 2476, comma 2, c.c. e il § 51a GmbHG non danno diritto ai soci di essere informati «automaticamente», vale a dire senza una loro preventiva istanza alla societa` (54). Il potere dei soci presuppone invece che questi si attivino, presentando un’apposita richiesta agli amministratori. Il contratto di societa` potrebbe invertire la prospettiva a favore dei quotisti. Per esempio si potrebbe prevedere statutariamente l’obbligo d’inviare ai soci una relazione periodica sull’andamento della societa`. Con un canale informativo del genere si riducono le possibilita` che i soci facciano uso del diritto individuale d’informazione: non occorre che il quotista chieda dati alla societa`, perche´ e` la s.r.l. o la GmbH che li trasmette automaticamente al socio. Se le informazioni sono chiare e complete, e` improbabile che i quotisti debbano porre domande.
Si potrebbe poi prevedere, nel contratto di societa`, che gli amministratori abbiano l’obbligo di comunicare senza ritardo a tutti i soci gli eventi di particolare rilievo che si verificano nella sfera di attivita` della s.r.l. o della GmbH (55).
Anche altri miglioramenti dei diritti d’informazione e di consultazione dei soci sono legittimi. Particolarmente utile puo` essere la clausola del contratto di societa` secondo la quale le informazioni richieste da un quotista devono essere diffuse a tutti gli altri. Scelte contrattuali del genere - fra l’altro - evitano che si ripetano istanze di soci diversi di contenuto identico, richieste che generano inutili costi a carico della societa`.
Pensabile e` anche un’estensione dell’oggetto del diritto di controllo. Si e` visto che il diritto di controllo si compone di due profili: «informazione» e «consultazione», mentre l’«ispezione» non pare ricadere nell’ambito di applicazione delle disposizioni italiane e tedesche. E tuttavia un contratto di societa` potrebbe estendere l’oggetto delle disposizioni di legge prevedendo che il socio abbia anche il diritto d’ispezionare (56).

Pubblichiamo volentieri il presente articolo dell'avv. Valerio Sangiovanni in materiadi diritto societario. L'avvocato Sangiovanni è ilnostro corrispondente per l'Italia.

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Note:
(51) Cfr. N. Abriani, op. cit., 369.
(52) N. Abriani, op. cit., 369.
(53) Nel diritto italiano cfr. N. Abriani, op. cit., 369. Per il diritto tedesco v. M. Lutter/P. Hommelhoff, op. cit., § 51a Rn. 33; G. H. Roth, op. cit., § 51a Rn. 41.
(54) In questo senso, nell’ordinamento tedesco, OLG Jena 14 settembre 2004, in ZIP, 2004, 2003 s.
(55) Un dovere in questa direzione risulta gia` in parte dalla legge. Vi sono difatti eventi cosı` gravi che impongono comunque agli amministratori d’informare tutti i soci. Si pensi, nel diritto tedesco, alla perdita di oltre meta` del capitale (§ 51 GmbHG). Similmente, nel diritto italiano, si prevede che «quando risulta che il capitale e` diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti» (art. 2482 bis c.c.). In casi del genere i quotisti devono essere prontamente informati perche´ sono chiamati a reagire agli eventi prendendo delle decisioni. Ma nulla vieta che il contratto di societa` incrementi, rispetto alla legge, gli obblighi informativi degli amministratori nei confronti dei soci. Su questa problematica cfr., per tutti, K. Schmidt, op. cit., § 51a Rn. 4.
(56) In questo senso, per quanto riguarda il diritto italiano, N. Abriani, op. cit., 369.



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(3) Von diesen Vorschriften kann im Gesellschaftsvertrag nicht abgewichen werden.

Für die gerichtliche Entscheidung über das Auskunfts- und Einsichtsrecht findet § 132 Abs. 1, 3 und 4 des Aktiengesetzes entsprechende Anwendung. Antragsberechtigt ist jeder Gesellschafter, dem die verlangte Auskunft nicht gegeben oder die verlangte Einsicht nicht gestattet worden ist.

(1) Ob der Vorstand die Auskunft zu geben hat, entscheidet auf Antrag ausschließlich das Landgericht, in dessen Bezirk die Gesellschaft ihren Sitz hat.

(2) Antragsberechtigt ist jeder Aktionär, dem die verlangte Auskunft nicht gegeben worden ist, und, wenn über den Gegenstand der Tagesordnung, auf den sich die Auskunft bezog, Beschluß gefaßt worden ist, jeder in der Hauptversammlung erschienene Aktionär, der in der Hauptversammlung Widerspruch zur Niederschrift erklärt hat. Im Fall der virtuellen Hauptversammlung sind folgende elektronisch zugeschaltete Aktionäre antragsberechtigt:

1.
jeder Aktionär, dem die verlangte Auskunft nicht gegeben worden ist,
2.
jeder Aktionär, der Widerspruch im Wege elektronischer Kommunikation erklärt hat, wenn über den Gegenstand der Tagesordnung, auf den sich die Auskunft bezog, Beschluss gefasst worden ist.
Der Antrag ist binnen zwei Wochen nach der Hauptversammlung zu stellen, in der die Auskunft abgelehnt worden ist.

(3) § 99 Abs. 1, 3 Satz 1, 2 und 4 bis 6 sowie Abs. 5 Satz 1 und 3 gilt entsprechend. Die Beschwerde findet nur statt, wenn das Landgericht sie in der Entscheidung für zulässig erklärt. § 70 Abs. 2 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ist entsprechend anzuwenden.

(4) Wird dem Antrag stattgegeben, so ist die Auskunft auch außerhalb der Hauptversammlung zu geben. Aus der Entscheidung findet die Zwangsvollstreckung nach den Vorschriften der Zivilprozeßordnung statt.

(5) Das mit dem Verfahren befaßte Gericht bestimmt nach billigem Ermessen, welchem Beteiligten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen sind.

Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.

(1) Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt im Fall einer Veränderung in den Personen der Gesellschafter oder des Umfangs ihrer Beteiligung als Inhaber eines Geschäftsanteils nur, wer als solcher in der im Handelsregister aufgenommenen Gesellschafterliste (§ 40) eingetragen ist. Eine vom Erwerber in Bezug auf das Gesellschaftsverhältnis vorgenommene Rechtshandlung gilt als von Anfang an wirksam, wenn die Liste unverzüglich nach Vornahme der Rechtshandlung in das Handelsregister aufgenommen wird.

(2) Für Einlageverpflichtungen, die in dem Zeitpunkt rückständig sind, ab dem der Erwerber gemäß Absatz 1 Satz 1 im Verhältnis zur Gesellschaft als Inhaber des Geschäftsanteils gilt, haftet der Erwerber neben dem Veräußerer.

(3) Der Erwerber kann einen Geschäftsanteil oder ein Recht daran durch Rechtsgeschäft wirksam vom Nichtberechtigten erwerben, wenn der Veräußerer als Inhaber des Geschäftsanteils in der im Handelsregister aufgenommenen Gesellschafterliste eingetragen ist. Dies gilt nicht, wenn die Liste zum Zeitpunkt des Erwerbs hinsichtlich des Geschäftsanteils weniger als drei Jahre unrichtig und die Unrichtigkeit dem Berechtigten nicht zuzurechnen ist. Ein gutgläubiger Erwerb ist ferner nicht möglich, wenn dem Erwerber die mangelnde Berechtigung bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt ist oder der Liste ein Widerspruch zugeordnet ist. Die Zuordnung eines Widerspruchs erfolgt aufgrund einer einstweiligen Verfügung oder aufgrund einer Bewilligung desjenigen, gegen dessen Berechtigung sich der Widerspruch richtet. Eine Gefährdung des Rechts des Widersprechenden muss nicht glaubhaft gemacht werden.

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(1) Die Geschäftsführer haben jedem Gesellschafter auf Verlangen unverzüglich Auskunft über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben und die Einsicht der Bücher und Schriften zu gestatten.

(2) Die Geschäftsführer dürfen die Auskunft und die Einsicht verweigern, wenn zu besorgen ist, daß der Gesellschafter sie zu gesellschaftsfremden Zwecken verwenden und dadurch der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zufügen wird. Die Verweigerung bedarf eines Beschlusses der Gesellschafter.

(3) Von diesen Vorschriften kann im Gesellschaftsvertrag nicht abgewichen werden.

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(3) Befinden sich alle Geschäftsanteile der Gesellschaft in der Hand eines Gesellschafters oder daneben in der Hand der Gesellschaft, so hat er unverzüglich nach der Beschlußfassung eine Niederschrift aufzunehmen und zu unterschreiben.

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