EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union
Marchio comunitario - Marchio tridimensionale - Forma di una scatola di formaggio - Impedimento assoluto alla registrazione - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 - Carattere distintivo.
ECLI: ECLI:EU:T:2004:340Entscheidung vom: 23.11.2004
Causa T‑360/03
Frischpack GmbH & Co. KG
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
«Marchio comunitario — Marchio tridimensionale — Forma di una scatola di formaggio — Impedimento assoluto alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Carattere distintivo»
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 23 novembre 2004
Massime della sentenza
Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice comunitario — Contestazione della definizione del pubblico pertinente identificato dalla commissione di ricorso ai fini dell’esame del carattere distintivo del marchio richiesto — Modifica dell’oggetto della controversia — Insussistenza
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 135, n. 4; regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)]
Spetta all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), nell’ambito del suo esame del carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, di un segno di cui si chiede la registrazione, determinare il pubblico pertinente.
Contestando la definizione del pubblico pertinente identificato dalla commissione di ricorso ai fini dell’esame del carattere distintivo del marchio richiesto, la ricorrente non chiede al Tribunale, in violazione dell’art. 135, n. 4, del regolamento di procedura, di pronunciarsi su problemi diversi da quelli di cui era investita la commissione di ricorso.
(v. punti 34‑35)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)23 novembre 2004(1)
«Marchio comunitario – Marchio tridimensionale – Forma di una scatola di formaggio – Impedimento assoluto alla registrazione – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Carattere distintivo»
ricorrente,
contro
convenuto,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADODELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),
ha pronunciato la seguente
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
Lindh
García-Valdecasas
Šváby
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
P. Lindh
1 – Lingua processuale: il tedesco.
Amtliche Sprachfassungen
Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.
ČeštinaΕλληνικάEnglishEspañolFrançaisItalianoNederlandsPolskiPortuguês