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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

Marchio comunitario - Marchio tridimensionale - Forma di una scatola di formaggio - Impedimento assoluto alla registrazione - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 - Carattere distintivo.

ECLI: ECLI:EU:T:2004:340Entscheidung vom: 23.11.2004

Causa T‑360/03 Frischpack GmbH & Co. KG contro Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) «Marchio comunitario — Marchio tridimensionale — Forma di una scatola di formaggio — Impedimento assoluto alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Carattere distintivo» Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 23 novembre 2004 Massime della sentenza Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice comunitario — Contestazione della definizione del pubblico pertinente identificato dalla commissione di ricorso ai fini dell’esame del carattere distintivo del marchio richiesto — Modifica dell’oggetto della controversia — Insussistenza [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 135, n. 4; regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)] Spetta all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), nell’ambito del suo esame del carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, di un segno di cui si chiede la registrazione, determinare il pubblico pertinente. Contestando la definizione del pubblico pertinente identificato dalla commissione di ricorso ai fini dell’esame del carattere distintivo del marchio richiesto, la ricorrente non chiede al Tribunale, in violazione dell’art. 135, n. 4, del regolamento di procedura, di pronunciarsi su problemi diversi da quelli di cui era investita la commissione di ricorso. (v. punti 34‑35) SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)23 novembre 2004(1) «Marchio comunitario – Marchio tridimensionale – Forma di una scatola di formaggio – Impedimento assoluto alla registrazione – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Carattere distintivo» ricorrente, contro convenuto, IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADODELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione), ha pronunciato la seguente Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione) Lindh García-Valdecasas Šváby Il cancelliere Il presidente H. Jung P. Lindh 1 – Lingua processuale: il tedesco.

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

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