EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union
ECLI:EU:T:2004:208
ECLI: ECLI:EU:T:2004:208Entscheidung vom: 06.07.2004
Causa T-117/02
Grupo El Prado Cervera, SL
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo CHUFAFIT — Marchi nazionali anteriori denominativo e figurativo CHUFI — Rischio di confusione — Rischio di associazione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 6 luglio 2004
Massime della sentenza
1. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchio complesso comprendente un elemento descrittivo dei prodotti di cui trattasi — Percezione di tale elemento da parte del pubblico interessato in quanto tale e non come elemento che permette di distinguere l’origine commerciale dei prodotti
[Regolamento(CE) del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]
2. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchio denominativo «CHUFAFIT» e marchio denominativo e figurativo comprendente il vocabolo «CHUFI»
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]
1. In sede di valutazione di un rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, occorre tener conto del fatto che, in generale, il pubblico interessato non considererà un elemento descrittivo dei prodotti designati da un marchio complesso come l’elemento distintivo e dominante dell’impressione d’insieme che tale marchio produce, che consente di distinguere l’origine commerciale dei prodotti considerati.
(v. punti 51, 53)
2. Per il pubblico spagnolo non vi è rischio di confusione tra, da una parte, il segno denominativo CHUFAFIT, la cui registrazione in quanto marchio comunitario è richiesta per «frutta secca trattata» e «noci fresche» rientranti nelle classi 29 e 31 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e, dall’altra, il marchio denominativo CHUFI e il marchio figurativo comprendente lo stesso elemento denominativo, registrati anteriormente in Spagna per designare una gamma di prodotti rientranti nelle medesime classi del detto accordo, in quanto, anche se i prodotti contrassegnati dai segni in conflitto sono identici, la differenza visiva e fonetica tra i detti segni sono sufficienti per escludere l’esistenza di tale rischio, cosicché non ricorre una delle condizioni per applicare l’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
(v. punti 54, 60)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)6 luglio 2004(1)
«Marchio comunitario – Procedimento di opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo CHUFAFIT – Marchi nazionali anteriori denominativo e figurativo CHUFI – Rischio di confusione – Rischio di associazione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
ricorrente,
contro
convenuto,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADODELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),
ha pronunciato la seguente
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
Vesterdorf
Mengozzi
Martins Ribeiro
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
B. Vesterdorf
1 – Lingua processuale: il tedesco.
Amtliche Sprachfassungen
Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.
ČeštinaΕλληνικάEnglishEspañolFrançaisItalianoNederlandsPolskiPortuguês