EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union
Aiuti concessi da uno Stato - Rifiuto della Commissione di proporre opportune misure ai sensi dell'art. 93, n. 1, del Trattato - Ricorso d'annullamento - Irricevibilità.
ECLI: ECLI:EU:T:1996:154Entscheidung vom: 22.10.1996
«Aiuti concessi da uno Stato – Rifiuto della Commissione di proporre opportune misure ai sensi dell'art. 93, n. 1, del Trattato – Ricorso d'annullamento – Irricevibilità»
Massime della sentenza
Ricorso d'annullamento – Atti impugnabili – Rifiuto della Commissione di proporre opportune misure ai sensi dell'art. 93, n. 1, del Trattato – Esclusione(Trattato CE, art. 93, n. 1, e 173)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)22 ottobre 1996 (1)
«Aiuti concessi da uno Stato – Rifiuto della Commissione di proporre opportune misure ai sensi dell'art. 93, n. 1, del Trattato – Ricorso d'annullamento – Irricevibilità»
ricorrente,
interveniente,
contro
convenuta,
interveniente,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione ampliata),
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 2 luglio 1996,
ha pronunciato la seguente
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)
Briët
Vesterdorf
Lindh
Potocki
Cooke
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
C.P. Briët
1 – Lingua processuale: l'inglese.
Amtliche Sprachfassungen
Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.