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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

Aiuti concessi da uno Stato - Rifiuto della Commissione di proporre opportune misure ai sensi dell'art. 93, n. 1, del Trattato - Ricorso d'annullamento - Irricevibilità.

ECLI: ECLI:EU:T:1996:154Entscheidung vom: 22.10.1996

«Aiuti concessi da uno Stato – Rifiuto della Commissione di proporre opportune misure ai sensi dell'art. 93, n. 1, del Trattato – Ricorso d'annullamento – Irricevibilità» Massime della sentenza Ricorso d'annullamento – Atti impugnabili – Rifiuto della Commissione di proporre opportune misure ai sensi dell'art. 93, n. 1, del Trattato – Esclusione(Trattato CE, art. 93, n. 1, e 173) SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)22 ottobre 1996 (1) «Aiuti concessi da uno Stato – Rifiuto della Commissione di proporre opportune misure ai sensi dell'art. 93, n. 1, del Trattato – Ricorso d'annullamento – Irricevibilità» ricorrente, interveniente, contro convenuta, interveniente, IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione ampliata), vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 2 luglio 1996, ha pronunciato la seguente Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata) Briët Vesterdorf Lindh Potocki Cooke Il cancelliere Il presidente H. Jung C.P. Briët 1 – Lingua processuale: l'inglese.

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

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