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Responsabilità extracontrattuale – Indagine dell’OLAF – Comunicato stampa – Trattamento dei dati personali – Presunzione d’innocenza – Principio di buona amministrazione – Obbligo di diligenza – Riservatezza delle indagini dell’OLAF – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Nesso causale – Danno
ECLI: ECLI:EU:T:2025:925Entscheidung vom: 01.10.2025
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
26 settembre 2025 ( *1 )
«Responsabilità extracontrattuale – Indagine dell’OLAF – Comunicato stampa – Trattamento dei dati personali – Presunzione d’innocenza – Principio di buona amministrazione – Obbligo di diligenza – Riservatezza delle indagini dell’OLAF – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Nesso causale – Danno»
Nella causa T‑384/20 RENV,
OC, rappresentata da I. Ktenidis e P. Yatagantzidis, avvocati,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata da T. Adamopoulos, J. Baquero Cruz, F. Blanc e A. Bouchagiar, in qualità di agenti,
convenuta,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione),
composto, in sede di deliberazione, da P. Škvařilová-Pelzl, presidente, I. Nõmm e R. Meyer (relatore), giudici,
cancelliere: S. Spyropoulos, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento,
in seguito all’udienza del 10 marzo 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 268 TFUE, OC, ricorrente, chiede il risarcimento del danno che essa avrebbe subìto a seguito della pubblicazione, il 5 maggio 2020, di un comunicato stampa dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (in prosieguo: il «comunicato stampa controverso»), in quanto quest’ultimo avrebbe proceduto a un trattamento illecito dei suoi dati personali e avrebbe veicolato informazioni false sul suo conto.
I. Fatti
A. Fatti anteriori al ricorso
2
La ricorrente, di cittadinanza ellenica, è ricercatrice universitaria nei settori delle applicazioni nella nanotecnologia, dello stoccaggio di energia e della biomedicina.
3
Nel corso del 2007 essa ha presentato al Consiglio europeo della ricerca una proposta di ricerca.
4
Il 30 settembre 2008 la Commissione delle Comunità europee e un’università greca (in prosieguo: l’«università greca interessata») hanno firmato una convenzione di sovvenzione (in prosieguo: la «convenzione») relativa al progetto.
5
La convenzione prevedeva una sovvenzione per un importo massimo pari a EUR 1128400 per la realizzazione del progetto, che è stato concesso all’università greca interessata quale beneficiaria principale, alla ricorrente in qualità di ricercatrice principale nonché a un altro istituto di ricerca. Il progetto è stato realizzato in un laboratorio dell’università greca interessata del quale il padre della ricorrente aveva la direzione.
6
Una volta completato il progetto, l’università greca interessata ha dichiarato spese all’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA), che aveva sostituito la Commissione in qualità di parte contraente, per un importo complessivo pari a EUR 1116189,21, ivi incluse le spese per il personale per un importo pari a EUR 255219,37, nonché un importo pari a EUR 15020,54 a titolo di spese di viaggio. Essa ha chiesto il versamento di tale somma a titolo della convenzione.
7
A seguito di una verifica finanziaria ex post, l’ERCEA ha concluso che le spese per il personale non erano finanziabili per un importo pari a EUR 245525,43 e ha deciso di richiedere all’università greca interessata il rimborso di tale somma, emettendo una nota di addebito a tal fine.
8
Poiché l’ERCEA ha altresì informato l’OLAF dei risultati della sua verifica, il 29 maggio 2015 il direttore generale dell’OLAF ha deciso, conformemente all’articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’OLAF e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU 2013, L 248, pag. 1), di avviare un’indagine su eventuali irregolarità o su un’eventuale frode nell’ambito dell’esecuzione del progetto.
9
Nell’ambito di tale indagine, il 6 e il 7 marzo 2019 l’OLAF ha in particolare inviato questionari a 18 ricercatori stranieri, dei quali soltanto dieci hanno risposto, al fine di ottenere precisazioni sulla loro partecipazione e sulla loro remunerazione in relazione al progetto.
10
Nella sua relazione finale relativa a detta indagine, datata 11 novembre 2019, l’OLAF ha esposto varie constatazioni. Sulla base di tali constatazioni, da un lato, esso ha raccomandato all’ERCEA di adottare le misure adeguate per recuperare i versamenti considerati indebiti presso l’università greca interessata. Dall’altro, esso ha trasmesso tale relazione alle autorità giudiziarie nazionali e ha raccomandato loro di avviare procedimenti per frode nonché per falso e uso di atto falso a carico della ricorrente, di suo padre e di alcuni membri del personale dell’università greca interessata.
11
Il 5 maggio 2020 l’OLAF ha pubblicato sul suo sito internet il comunicato stampa controverso.
B. Sulla sentenza annullata
12
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 giugno 2020 la ricorrente ha proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 268 TFUE, diretto ad ottenere la condanna della Commissione a risarcire il danno morale che il comunicato stampa controverso le avrebbe asseritamente causato.
13
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente sostiene che, rendendo pubblico tale comunicato stampa, l’OLAF aveva palesemente violato le disposizioni del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag. 39), il principio della presunzione di innocenza previsto all’articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») nonché all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2013, l’obbligo di rispettare la riservatezza delle indagini, di cui all’articolo 10, paragrafo 5, di quest’ultimo regolamento, il diritto a una buona amministrazione, di cui all’articolo 41 della Carta, nonché il principio di proporzionalità.
14
Con sentenza del 4 maggio 2022, OC/Commissione (T‑384/20, non pubblicata; in prosieguo: la sentenza annullata, EU:T:2022:273), il Tribunale ha considerato, in particolare, che la ricorrente non era stata in grado di dimostrare che l’OLAF aveva commesso una violazione sufficientemente qualificata dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento n. 883/2013. Esso ha dichiarato, in particolare, che la dimostrazione della violazione del principio della presunzione di innocenza presupponeva che la persona che faceva valere una siffatta violazione potesse essere identificata o identificabile dal pubblico come colpevole di un illecito prima che la sua colpevolezza fosse stata definitivamente accertata da un giudice. Orbene, la ricorrente non era stata in grado di dimostrare che il comunicato stampa controverso, di per sé ed anche con l’ausilio di mezzi che uno dei suoi lettori poteva ragionevolmente adoperare, avesse consentito la sua identificazione, conformemente all’articolo 3, punto 1, del regolamento 2018/1725.
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Inoltre, il Tribunale ha dichiarato che non si poteva contestare all’OLAF la mancanza di accuratezza e di prudenza, dal momento che il comunicato stampa controverso riproduceva fedelmente e in modo generale, neutro e imparziale le conclusioni alle quali l’OLAF era pervenuto durante la sua indagine, pur facendo attenzione a non rivelare troppi dettagli al riguardo. Per giungere a tale conclusione, il Tribunale ha segnatamente constatato che, utilizzando l’espressione «nessuno di tali ricercatori sapeva», al quinto paragrafo del comunicato stampa controverso, per designare «alcuni ricercatori», l’OLAF non aveva divulgato informazioni inesatte che avrebbero snaturato le conclusioni della sua relazione finale.
16
Il Tribunale ha concluso che, poiché la ricorrente non era stata in grado di dimostrare l’esistenza di un comportamento illecito dell’OLAF, il suo ricorso doveva essere respinto in toto, senza che fosse necessario esaminare se fossero soddisfatte le altre condizioni previste per il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea.
C. Sulla sentenza su impugnazione
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Il 14 luglio 2022 la ricorrente ha proposto un’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, diretta a ottenere l’annullamento della sentenza annullata. Essa ha dedotto tre motivi a sostegno di tale impugnazione. Il primo verteva su un’interpretazione erronea della nozione di «persona fisica identificabile» ai sensi dell’articolo 3, punto 1, del regolamento 2018/1725; il secondo su un’erronea interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2013 e dell’articolo 48, paragrafo 1, della Carta, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), per quanto concerne la portata della presunzione di innocenza, e il terzo, sullo snaturamento degli elementi di prova relativi alla violazione dell’articolo 41 della Carta concernente il diritto a una buona amministrazione.
18
Con la sentenza del 7 marzo 2024, OC/Commissione (C‑479/22 P; in prosieguo: la sentenza su impugnazione, EU:C:2024:215), la Corte ha accolto i primi due motivi nonché una parte del terzo motivo. Essa ha dichiarato, in particolare, che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto nella qualificazione giuridica dei fatti ad esso sottoposti statuendo che gli identificativi contenuti nel comunicato stampa controverso non consentivano ragionevolmente di identificare la ricorrente. Essa ha altresì dichiarato che il Tribunale aveva erroneamente statuito che le informazioni contenute nel comunicato stampa controverso non rientravano nella nozione di «dati personali», di cui all’articolo 3, punto 1, del regolamento 2018/1725, e che tale regolamento non si applicava al caso di specie. La Corte ne ha dedotto che il Tribunale aveva altresì commesso un errore di diritto dichiarando che, poiché la ricorrente non era identificata o identificabile in tale comunicato stampa, essa pertanto non aveva potuto dimostrare una lesione della sua presunzione di innocenza. La Corte ha inoltre accolto il terzo motivo nella sola parte in cui il Tribunale aveva respinto la censura della ricorrente basata su una violazione del diritto a una buona amministrazione per quanto riguarda il quinto paragrafo del comunicato stampa controverso.
19
Di conseguenza, la Corte, da un lato, ha annullato la sentenza annullata, nella parte in cui, con essa, il Tribunale aveva respinto le conclusioni del ricorso dirette alla condanna della Commissione a risarcire il danno derivante dalla violazione da parte dell’OLAF degli obblighi ad esso incombenti in forza del regolamento 2018/1725, del principio della presunzione d’innocenza e del diritto a una buona amministrazione e, dall’altro, ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale.
II. Conclusioni delle parti
20
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–
condannare la Commissione a versarle la somma di EUR 1,1 milioni a titolo di risarcimento del danno morale che ha subìto fino ad oggi;
–
condannare la Commissione alle spese.
21
La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso in quanto infondato;
–
condannare la ricorrente alle spese.
III. In diritto
22
L’articolo 340, secondo comma, TFUE, dispone che l’Unione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni. Ne consegue che la responsabilità extracontrattuale dell’Unione e l’attuazione del diritto al risarcimento del danno subìto dipendono dalla compresenza di tre presupposti, vale a dire l’illiceità del comportamento contestato alle istituzioni dell’Unione, la sussistenza del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento e il danno lamentato (v. sentenza del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e Commissione, C‑120/06 P e C‑121/06 P, EU:C:2008:476, punto 106 e giurisprudenza citata).
23
I presupposti per il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, sono cumulativi. Qualora uno di questi presupposti non sia soddisfatto, il ricorso deve essere respinto interamente senza che sia necessario esaminare gli altri presupposti (v. sentenza del 17 febbraio 2017, Novar/EUIPO, T‑726/14, EU:T:2017:99, punto 26 e giurisprudenza citata).
24
La ricorrente afferma, nel caso di specie, che i tre presupposti per il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, richiesti dalla giurisprudenza ricordata al precedente punto 22, sono soddisfatti.
25
Il Tribunale inizierà con l’esame del presupposto relativo all’illiceità del comportamento contestato all’OLAF.
A. Sulle asserite violazioni del diritto dell’Unione
1. Osservazioni preliminari
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Questo primo presupposto per il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione è soddisfatto quando, da un lato, il comportamento contestato implica una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli e, dall’altro, la violazione di tale norma giuridica è sufficientemente qualificata (v. sentenza del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/Commissione, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, punto 42 e giurisprudenza citata).
27
Pertanto, una norma giuridica conferisce diritti ai singoli quando essa genera per questi ultimi un vantaggio qualificabile come diritto acquisito, ha la funzione di tutelare i loro interessi o procede all’attribuzione, nei loro confronti, di diritti il cui contenuto può essere sufficientemente identificato (v. sentenza del 9 febbraio 2022, QI e a./Commissione e BCE, T‑868/16, EU:T:2022:58, punto 90 e giurisprudenza citata).
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Inoltre, al fine di stabilire se una violazione sia sufficientemente qualificata, occorre stabilire se l’organo dell’Unione di cui trattasi abbia violato in modo grave e manifesto i limiti imposti al suo potere discrezionale (v. sentenza del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/Commissione, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, punto 43 e giurisprudenza citata). Occorre quindi tener conto del margine di discrezionalità di cui dispone tale organo. Pertanto, quando quest’ultimo dispone di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, una semplice violazione del diritto dell’Unione può essere considerata una violazione sufficientemente qualificata (v. sentenza del 6 giugno 2019, Dalli/Commissione, T‑399/17, non pubblicata, EU:T:2019:384, punto 49 e giurisprudenza citata).
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A tal fine, spetta al giudice dell’Unione prendere in considerazione la complessità della situazione, le difficoltà di valutazione o di interpretazione dei testi da applicare, il grado di chiarezza e di precisione della norma giuridica violata nonché l’intenzionalità o l’inescusabilità dell’errore commesso (v., in tal senso, sentenze del 4 aprile 2017, Mediatore/Staelen,C‑337/15 P, EU:C:2017:256, punto 41 e giurisprudenza citata, e del 23 novembre 2011, Sison/Consiglio, T‑341/07, EU:T:2011:687, punto 40 e giurisprudenza citata).
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È alla luce di tali considerazioni che devono essere esaminate le singole censure formulate dalla ricorrente.
31
Quest’ultima sostiene, in sostanza, che l’OLAF, rendendo pubblico il comunicato stampa controverso, ha palesemente violato gli obblighi ad esso incombenti in forza del regolamento 2018/1725 e del regolamento n. 883/2013, nonché del principio della presunzione di innocenza e del diritto a una buona amministrazione. La Commissione ritiene che tali censure siano infondate.
32
In via preliminare, occorre precisare che, nell’atto introduttivo del ricorso, la ricorrente sosteneva altresì che l’OLAF aveva palesemente violato il principio di proporzionalità, dal momento che non si poteva ritenere che la comunicazione di elementi falsi e mendaci o riservati, pubblicati nel comunicato stampa controverso, fosse adeguata o necessaria ai fini dell’informazione del pubblico. Il Tribunale, al fine di respingere il ricorso della ricorrente, ha rigettato tale censura in quanto infondata ai punti da 181 a 187 della sentenza annullata.
33
Il punto 1 del dispositivo della sentenza su impugnazione enuncia che la sentenza annullata è annullata nella parte in cui, con essa, il Tribunale ha respinto le conclusioni del ricorso dirette a ottenere la condanna della Commissione a risarcire il danno derivante dalla violazione, da parte dell’OLAF, degli obblighi ad esso incombenti in forza del regolamento 2018/1725, del principio della presunzione di innocenza e del diritto a una buona amministrazione. Così facendo, la Corte ha annullato in parte la sentenza annullata.
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Orbene, a seguito dell’annullamento da parte della Corte e del rinvio della causa dinanzi al Tribunale, quest’ultimo, in applicazione dell’articolo 191 del regolamento di procedura, è investito della causa mediante la sentenza su impugnazione e deve pronunciarsi nuovamente su tutti i motivi di annullamento dedotti dal ricorrente, ad esclusione degli elementi del dispositivo non annullati dalla Corte nonché delle considerazioni che costituiscono il necessario fondamento di detti elementi, essendo questi ultimi passati in giudicato (v. sentenza del 26 gennaio 2022, Intel Corporation/Commissione, T‑286/09 RENV, EU:T:2022:19, punto 80 e giurisprudenza citata).
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Ne consegue che i punti da 181 a 187 della sentenza annullata hanno autorità di cosa giudicata, cosicché il Tribunale non è tenuto a pronunciarsi nuovamente sulla censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità.
2. Sulla pubblicazione di dati personali
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La ricorrente contesta, in sostanza, all’OLAF di aver pubblicato il comunicato stampa controverso, il quale contiene informazioni e dati personali che consentono facilmente la sua identificazione, vale a dire la sua cittadinanza, il suo genere, la sua giovane età, il fatto che suo padre lavorava presso l’università greca interessata, nonché l’importo della sovvenzione concessa, sebbene siffatte informazioni non fossero essenziali e avrebbero quindi potuto essere omesse.
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La ricorrente sostiene che l’OLAF ha così violato gli articoli 4 e 5 del regolamento 2018/1725 includendo, nel comunicato stampa controverso, una serie di dati che consentivano la sua identificazione.
38
La Commissione ritiene che tale censura sia infondata.
39
Occorre anzitutto precisare che gli articoli da 4 a 6 del regolamento 2018/1725 conferiscono diritti ai singoli. Pertanto, è opportuno, in un primo momento, stabilire se, procedendo alla pubblicazione del comunicato stampa controverso, l’OLAF abbia violato tali disposizioni, prima di esaminare, in un secondo momento, se tale violazione sia sufficientemente qualificata.
1) Sull’esistenza di un trattamento illecito dei dati personali
40
Secondo la ricorrente, anzitutto, nessuna delle condizioni richieste dall’articolo 5 del regolamento 2018/1725 sarebbe soddisfatta, dal momento che la pubblicazione delle informazioni controverse non potrebbe in alcun caso essere considerata necessaria per l’esecuzione di un compito svolto nell’interesse pubblico o nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito l’OLAF, come previsto dal paragrafo 1, lettera a), di tale articolo. Parimenti, il trattamento al quale ha proceduto l’OLAF non sarebbe giustificato da nessuna delle disposizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere da b) a e), di tale regolamento in quanto, da un lato, esso non è giustificato da alcun obbligo legale al quale l’OLAF sia soggetto, né da un qualsivoglia interesse vitale della ricorrente, e, dall’altro, non esisterebbe alcun contratto né consenso della ricorrente.
41
Inoltre, la ricorrente sostiene che il Tribunale dovrà esaminare se, alla luce degli obiettivi dell’indagine quali formulati dalla decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l’OLAF (GU 1999, L 136, pag. 20), e dal regolamento n. 883/2013, l’OLAF, adottando e pubblicando il comunicato stampa controverso, non solo abbia ecceduto le proprie competenze, ma abbia altresì violato il principio di attribuzione delle competenze delle istituzioni garantito dall’articolo 5, paragrafi 1 e 2, TUE. Basandosi sulla sentenza del 6 giugno 2019, Dalli/Commissione (T‑399/17, non pubblicata, EU:T:2019:384), essa ritiene che si debba distinguere l’informazione del pubblico in quanto competenza dell’OLAF e l’interesse a informare il pubblico. La ricorrente aggiunge che dal regolamento n. 883/2013 non risulta che l’informazione del pubblico costituisce l’attività principale dell’OLAF. Si tratterebbe piuttosto di un obiettivo del tutto secondario.
42
La ricorrente poi fa valere, in sostanza, che l’OLAF ha utilizzato i suoi dati personali raccolti nell’ambito della sua indagine per fini diversi, vale a dire l’informazione del pubblico, rispetto a quelli che ne hanno giustificato la raccolta, vale a dire la ricerca dell’esistenza di irregolarità e di casi di frode.
43
Tale inclusione dei dati personali nel comunicato stampa controverso costituirebbe un ulteriore trattamento di tali dati raccolti ai fini della relazione finale dell’OLAF e violerebbe l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2018/1725. Inoltre, l’OLAF avrebbe violato il suo obbligo di informare la ricorrente dell’ulteriore trattamento dei suoi dati personali, conformemente all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento 2018/1725.
44
Peraltro, la ricorrente fa valere, in sostanza, che l’OLAF ha violato l’articolo 6 del regolamento 2018/1725 non prendendo in considerazione la natura dei dati personali.
45
La Commissione fa valere, in primo luogo, che la pubblicazione del comunicato stampa controverso ha costituito un trattamento lecito, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento 2018/1725. Infatti, la circostanza che un’amministrazione informi il pubblico delle sue attività, in particolare mediante la pubblicazione di comunicati stampa, sarebbe un compito svolto nell’interesse pubblico o nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investita l’istituzione o l’organo dell’Unione, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2018/1725. Tale attività costituirebbe un’applicazione evidente del principio di trasparenza verso la società civile enunciato all’articolo 15 TFUE.
46
La Commissione sottolinea che il comunicato stampa controverso contiene solo informazioni adeguate, pertinenti e limitate a quanto necessario per adempiere l’obbligo di informare il pubblico nel modo più preciso possibile, tenendo conto al contempo degli interessi della ricorrente, in forza dell’obbligo di legalità, obiettività e trasparenza imposto dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2018/1725. Essa precisa che, senza le informazioni menzionate nel comunicato stampa controverso, la probabilità che il contenuto di tale comunicato fosse ripreso dai media sarebbe stata ridotta, rimettendo così in discussione la realizzazione dell’obiettivo perseguito.
47
In secondo luogo, la Commissione sostiene che l’OLAF non ha proceduto a un ulteriore trattamento dei dati personali della ricorrente, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2018/1725, poiché l’informazione del pubblico fa parte dell’attività principale dell’OLAF ed è una competenza riconosciuta dall’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento n. 883/2013. Di conseguenza, l’OLAF non sarebbe stato tenuto a informare la ricorrente del trattamento dei suoi dati personali, conformemente all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento 2018/1725.
48
In via preliminare, occorre ricordare che dalla sentenza su impugnazione risulta che la ricorrente deve essere considerata una persona fisica che può essere identificata indirettamente ai sensi dell’articolo 3, punto 1, del regolamento 2018/1725. Inoltre, la pubblicazione di un comunicato stampa da parte dell’OLAF rientra nella nozione di «trattamento di dati personali» ai sensi dell’articolo 3, punto 3, di tale regolamento (sentenza del 12 settembre 2007, Nikolaou/Commissione, T‑259/03, non pubblicata, EU:T:2007:254, punto 222). Pertanto, detto regolamento è applicabile al caso di specie.
i) Sull’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e sull’articolo 5 del regolamento 2018/1725
49
L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2018/1725 prevede che i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato.
50
A tal riguardo, l’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento 2018/1725 dispone che un trattamento è lecito solo se e nella misura in cui tale trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito svolto nell’interesse pubblico o nell’esercizio di pubblici poteri di cui sono investiti l’istituzione o l’organo dell’Unione, oppure per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Il considerando 20 di detto regolamento precisa che i dati personali dovrebbero essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità del loro trattamento.
51
Inoltre, dalla giurisprudenza risulta che un’istituzione o un organo dell’Unione può pubblicare comunicati stampa o comunicare in altro modo con il pubblico, anche in assenza di un testo che l’autorizzi espressamente a farlo. Il fatto che un’amministrazione informi il pubblico delle sue attività, in particolare mediante la pubblicazione di comunicati stampa, può essere infatti considerato un’attività accessoria alla sua attività amministrativa principale (sentenza del 12 settembre 2007, Nikolaou/Commissione, T‑259/03, non pubblicata, EU:T:2007:254, punto 218).
52
Ne consegue che l’informazione del pubblico in merito alle attività dell’OLAF, in particolare mediante la pubblicazione di comunicati stampa, rientra in un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito tale ufficio, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2018/1725.
53
Questa conclusione non è rimessa in discussione dagli argomenti sollevati dalla ricorrente.
54
È vero che, al punto 175 della sentenza del 6 giugno 2019, Dalli/Commissione (T‑399/17, non pubblicata, EU:T:2019:384), il Tribunale ha considerato, per quanto riguarda una conferenza stampa indetta dal direttore generale dell’OLAF, che quest’ultimo disponeva di un «interesse» consistente nell’«informare, nel modo più preciso possibile, il pubblico delle azioni attuate nell’ambito di possibili omissioni o frodi». Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’uso del termine «interesse» anziché del termine «competenza» non può essere interpretato nel senso che la comunicazione di informazioni al pubblico non rientra più nella competenza dell’OLAF a partire dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Infatti, nel contesto di tale sentenza, l’uso del termine «interesse» non faceva riferimento alla competenza dell’OLAF di informare il pubblico mediante comunicati stampa, ma si riferiva alla ponderazione che occorreva effettuare tra gli interessi della parte ricorrente e quelli dell’OLAF a che fossero comunicate talune informazioni in occasione della conferenza stampa in questione.
55
Analogamente, è vero che l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento 2018/1725 dispone che la base su cui si fonda il trattamento di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), di tale articolo «è stabilita dal diritto dell’Unione».
56
Tuttavia, il requisito enunciato all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2018/1725 deve essere letto alla luce del considerando 22 di tale regolamento, da cui risulta che il trattamento dei dati personali effettuato per l’esercizio di compiti svolti da istituzioni e organi dell’Unione nell’interesse pubblico comprende il trattamento di dati personali necessario alla gestione e al funzionamento di tali istituzioni e organi. Orbene, alla luce dell’articolo 15, paragrafo 1, TFUE e del principio di trasparenza che si impone alle istituzioni e agli organi dell’Unione, il fatto che un’amministrazione informi il pubblico delle sue attività, in particolare mediante la pubblicazione di comunicati stampa, fa parte del funzionamento delle istituzioni e degli organi dell’Unione.
57
Pertanto, non si può ritenere che l’OLAF abbia ecceduto i limiti delle proprie competenze pubblicando un comunicato stampa, fatta salva tuttavia la questione se l’OLAF abbia rispettato i suoi obblighi, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, nella redazione del comunicato stampa (sentenza del 12 settembre 2007, Nikolaou/Commissione, T‑259/03, non pubblicata, EU:T:2007:254, punto 219).
58
Occorre quindi ancora stabilire se la pubblicazione dell’età della ricorrente, della sua cittadinanza, del suo genere, del fatto che suo padre lavorava presso l’università greca interessata e dell’importo della sovvenzione costituisca un trattamento di dati personali rientrante in un compito effettuato nell’interesse del pubblico, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2018/1725.
59
Orbene, tali informazioni, oltre a non consentire l’identificazione della ricorrente, non sono neppure necessarie, ad eccezione dell’importo della sovvenzione concessa, al fine di rendere noti i fatti che le sono contestati a seguito dell’indagine dell’OLAF. Infatti, l’età, il genere, la nazionalità o il vincolo di parentela della ricorrente non hanno avuto alcuna influenza sui fatti di cui trattasi e la loro menzione non rientra in alcun modo nel compito di informazione del pubblico sulle attività dell’OLAF.
60
Inoltre, sostenendo che, senza le informazioni menzionate nel comunicato stampa controverso, la probabilità che il contenuto di tale comunicato fosse ripreso dai media sarebbe stata ridotta, la Commissione ammette implicitamente che la menzione degli elementi menzionati al precedente punto 59, attinenti alla vita privata della ricorrente e che presentano solo un interesse puramente aneddotico, non mira, in quanto tale, a informare il pubblico sul ruolo dell’OLAF nella lotta contro la frode. Peraltro, dai diversi articoli pubblicati sui media risulta che la menzione di tali informazioni ha suscitato l’interesse dei media solo per quanto riguarda il contesto in cui è avvenuta l’asserita frode e la persona della ricorrente. Essa non ha consentito di suscitare l’interesse dei media per le indagini dell’OLAF, e in particolare per l’importanza di avere accesso ai fascicoli bancari per lottare contro la frode, elemento che il direttore dell’OLAF intendeva mettere in evidenza.
61
Pertanto, la pubblicazione di detti dati costituisce un trattamento illecito ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2018/1725.
62
Per quanto riguarda l’importo della sovvenzione concessa al progetto, essa costituisce un’informazione oggettiva che fornisce al pubblico informazioni utili sull’importo delle somme del bilancio dell’Unione di cui trattasi. Peraltro, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la menzione di tale importo all’inizio del comunicato stampa controverso non inganna il lettore circa l’entità della «frode». Al contrario, da detto comunicato stampa risulta abbastanza chiaramente che, mentre l’importo della sovvenzione era di EUR 1,1 milioni, le raccomandazioni dell’OLAF invitavano l’ERCEA a recuperare circa EUR 190000, «ossia la parte della sovvenzione asseritamente versata ai ricercatori internazionali».
ii) Sull’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e sull’articolo 6 del regolamento 2018/1725
63
L’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2018/1725 dispone che i dati personali devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità.
64
Tale disposizione deve essere letta alla luce del considerando 25 di tale regolamento. Infatti, da un lato, tale considerando enuncia in particolare che il trattamento dei dati personali per finalità diverse da quelle per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti dovrebbe essere consentito solo se compatibile con le finalità per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti. In tal caso non è richiesta alcuna base giuridica separata oltre a quella che ha consentito la raccolta dei dati personali. L’ulteriore trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici dovrebbe essere considerato un trattamento lecito e compatibile.
65
Dall’altro lato, tale considerando precisa che, il titolare del trattamento, per accertare se la finalità di un ulteriore trattamento sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, dopo aver soddisfatto tutti i requisiti per la liceità del trattamento originario, dovrebbe tener conto dei criteri elencati all’articolo 6, lettere da a) a e), del regolamento 2018/1725.
66
Così, l’articolo 6, lettere da a) a e), del regolamento 2018/1725, intitolato «Trattamento per un’altra finalità compatibile», dispone in sostanza che, laddove il trattamento per una finalità diversa da quella per la quale i dati personali sono stati raccolti non sia basato sul diritto dell’Unione che costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la salvaguardia degli obiettivi di cui all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento 2018/1725, occorre verificare se tale trattamento sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati raccolti, tenendo conto in particolare di qualsiasi nesso tra tali finalità e le finalità dell’ulteriore trattamento previsto, del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra gli interessati e il titolare del trattamento, della natura dei dati personali, specialmente se siano trattati dati personali relativi a condanne penali e a reati, delle conseguenze dell’ulteriore trattamento previsto per gli interessati e dell’esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la pseudonimizzazione.
67
Nel caso di specie, i dati personali della ricorrente sono stati raccolti nell’ambito dell’indagine condotta dall’OLAF, per una finalità determinata che corrisponde alla missione dell’OLAF di lotta contro la frode. Essi non sono stati raccolti in vista della pubblicazione del comunicato stampa controverso, che corrisponde a una finalità, certamente connessa, ma diversa, vale a dire l’informazione del pubblico sulle attività dell’OLAF.
68
Conformemente al significato abituale del termine «ulteriore» nel linguaggio corrente, qualsiasi trattamento di dati personali successivo al trattamento iniziale, inteso come la raccolta iniziale di tali dati, costituisce un trattamento «ulteriore» dei suddetti dati, indipendentemente dalla finalità di tale ulteriore trattamento (sentenza del 20 ottobre 2022, Digi,C‑77/21, EU:C:2022:805, punto 31). La pubblicazione del comunicato stampa controverso deve pertanto essere considerata un ulteriore trattamento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2018/1725, di cui occorre verificare la compatibilità con le finalità per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti.
69
A tal riguardo, la ricorrente fa valere, in sostanza, che l’OLAF ha violato l’articolo 6 del regolamento 2018/1725 non prendendo in considerazione la natura «penale» dei dati personali.
70
Anzitutto, occorre rilevare che la pubblicazione del comunicato stampa controverso non corrisponde a un trattamento di dati personali effettuato per una finalità per la quale la ricorrente ha acconsentito alla raccolta dei suoi dati, o per una finalità basata sul diritto dell’Unione che costituisce una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la salvaguardia degli obiettivi di cui all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento 2018/1725.
71
Inoltre, esiste un nesso tra le finalità per le quali i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell’ulteriore trattamento, ai sensi dell’articolo 6, lettera a), di tale regolamento. Infatti, come è stato rilevato in precedenza, la pubblicazione del comunicato stampa dell’OLAF costituisce un’attività accessoria all’attività principale di tale ufficio.
72
Analogamente, tenuto conto di tale carattere accessorio, si può ritenere, alla luce dell’articolo 6, lettera b), del regolamento 2018/1725, che il contesto in cui i dati personali della ricorrente sono stati raccolti presenti una certa vicinanza al contesto nel quale essi sono stati successivamente trattati, in particolare relativamente alla relazione tra la ricorrente e il titolare del trattamento che è l’OLAF.
73
Tuttavia, non si può ritenere, ai sensi dell’articolo 6, lettera c), del regolamento 2018/1725, che l’OLAF abbia tenuto conto della natura dei dati personali, in particolare in quanto essi consentono l’identificazione della ricorrente in relazione a presunti reati rientranti nell’ambito penale.
74
Del pari, tenuto conto delle accuse mosse alla ricorrente e a giudicare dal contenuto degli articoli di stampa conseguenti alla pubblicazione del comunicato stampa controverso, l’OLAF non ha tenuto sufficientemente conto delle possibili conseguenze, per la ricorrente, dell’ulteriore trattamento, ai sensi dell’articolo 6, lettera d), del regolamento 2018/1725.
75
Infine, dalla sentenza su impugnazione risulta che l’OLAF non ha tenuto sufficientemente conto dell’esistenza di garanzie adeguate, ai sensi dell’articolo 6, lettera e), del regolamento 2018/1725. Infatti, sebbene l’OLAF non abbia rivelato l’identità della ricorrente, il trattamento dei dati personali effettuato nel comunicato stampa controverso ne ha consentito l’identificazione da parte del pubblico.
76
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve considerare che, procedendo alla pubblicazione del comunicato stampa controverso, l’OLAF ha proceduto al trattamento illecito di dati personali della ricorrente in violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2018/1725 nonché a un ulteriore trattamento di tali dati in violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 6, lettere da c) a e), di tale regolamento.
2) Sull’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata
77
La ricorrente sostiene, in sostanza, che l’OLAF non dispone di alcun margine di discrezionalità in quanto le disposizioni del regolamento 2018/1725 stabiliscono norme imperative.
78
La Commissione fa valere che le istituzioni dell’Unione dispongono di un certo margine di discrezionalità per determinare in quale misura un trattamento dei dati personali possa essere necessario per l’esecuzione di un compito affidato alle autorità pubbliche. In ogni caso, secondo la Commissione, non si può sostenere che l’asserita violazione costituisca un errore non scusabile. Supponendo che sia avvenuta, essa rientrerebbe in una mancanza di prudenza, cosicché non si potrebbe sostenere che sia stata commessa deliberatamente.
79
Anche supponendo, come sostiene la Commissione, che l’OLAF disponga di un certo margine di discrezionalità ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 6, lettere da c) a e), del regolamento 2018/1725, è giocoforza constatare che esso ha violato in modo grave e manifesto tali disposizioni pubblicando, nel comunicato stampa controverso, la cittadinanza e l’età della ricorrente nonché menzionando la presenza di suo padre presso l’università greca interessata.
80
Infatti, le disposizioni violate non mancano di chiarezza, né sollevano particolari difficoltà di interpretazione o di valutazione su questo punto. In particolare, l’indicazione della Commissione secondo cui, senza le informazioni menzionate nel comunicato stampa, la probabilità che il contenuto del comunicato stampa controverso fosse ripreso dai media sarebbe stata ridotta consente non solo di escludere qualsiasi scusabilità dell’errore commesso, ma anche di qualificare un elemento intenzionale.
81
Ne consegue che, pubblicando il comunicato stampa controverso, l’OLAF ha proceduto al trattamento illecito di dati personali della ricorrente in violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento 2018/1725, il che costituisce una violazione sufficientemente qualificata idonea a far sorgere la responsabilità dell’Unione conformemente all’articolo 340, secondo comma, TFUE.
3. Sulla violazione del principio della presunzione di innocenza e di buona amministrazione della giustizia
82
In via preliminare, occorre sottolineare che, sebbene la ricorrente invochi due fondamenti giuridici diversi, essa si riferisce tuttavia agli stessi elementi di fatto.
a) Sulla violazione del principio della presunzione di innocenza di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2013 e dell’obbligo di rispettare la riservatezza delle indagini di cui all’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento n. 883/2013
i) Sull’esistenza di una violazione del principio della presunzione di innocenza e della riservatezza delle indagini
83
La ricorrente sostiene che l’OLAF ha palesemente violato il suo diritto alla presunzione di innocenza previsto all’articolo 48, paragrafo 1, della Carta e all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2013. L’OLAF avrebbe diffuso un comunicato stampa che, da un lato, conterrebbe dati personali che consentono di identificare la ricorrente e, dall’altro, sarebbe formulato in modo parziale, conterrebbe omissioni e fatti inesatti in contrasto con le conclusioni della sua relazione finale e avrebbe snaturato tali fatti al fine di farla apparire colpevole, agli occhi del pubblico, di una frode nei confronti di tutti i ricercatori, mentre l’indagine a livello nazionale era ancora in corso.
84
Essa fa valere, inoltre, che l’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento n. 883/2013 conferisce diritti ai singoli, in quanto si tratta di una disposizione imperativa che impone all’OLAF di rispettare taluni obblighi al fine di garantire i diritti legittimi degli interessati, conformemente al considerando 25 di tale regolamento.
85
La Commissione sostiene, in sostanza, che l’OLAF non ha in alcun modo snaturato le conclusioni della sua relazione finale, poiché ha effettuato una presentazione succinta e precisa dei fatti accertati, senza procedere a una qualificazione giuridica e senza emettere alcun giudizio quanto alla colpevolezza o all’innocenza della ricorrente. Inoltre, il comunicato stampa controverso sarebbe accompagnato da una descrizione dettagliata del compito dell’OLAF che indica chiaramente che quest’ultimo consiste nell’indagare su casi di frode e nel rivolgere poi raccomandazioni alle autorità nazionali competenti per pronunciarsi sulla colpevolezza della persona interessata. Non sarebbe quindi dimostrata alcuna violazione del principio della presunzione di innocenza.
– Osservazioni preliminari
86
In via preliminare, occorre ricordare che dalla sentenza su impugnazione risulta che la ricorrente è identificabile, almeno indirettamente, a causa degli elementi contenuti nel comunicato stampa controverso, il che costituisce un presupposto indispensabile per l’esame di un’eventuale violazione del principio della presunzione di innocenza.
87
Inoltre, il principio della presunzione di innocenza, che costituisce un diritto fondamentale, enunciato all’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU e all’articolo 48, paragrafo 1, della Carta, conferisce ai singoli diritti di cui il giudice dell’Unione garantisce il rispetto (v. sentenza del 6 giugno 2019, Dalli/Commissione, T‑399/17, non pubblicata, EU:T:2019:384, punto 168 e giurisprudenza citata).
88
A tal riguardo, l’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU garantisce che nessuno sarà indicato né trattato quale colpevole di un reato prima che la sua colpevolezza sia stata accertata da un giudice. Ledono la presunzione di innocenza le dichiarazioni o decisioni che riflettano la sensazione che l’imputato sia colpevole e inducano il pubblico a credere alla sua colpevolezza, o pregiudichino la valutazione dei fatti da parte del giudice competente (v. sentenza dell’8 luglio 2008, Franchet e Byk/Commissione, T‑48/05, EU:T:2008:257, punti 210 e giurisprudenza citata).
89
L’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU non può impedire, alla luce dell’articolo 10 della CEDU, che garantisce la libertà di espressione, alle autorità di informare il pubblico sulle indagini penali ancora in corso, ma impone che esse lo facciano con tutta la discrezione e la riservatezza che il rispetto della presunzione di innocenza richiede (v. sentenza del 6 giugno 2019, Dalli/Commissione, T‑399/17, non pubblicata, EU:T:2019:384, punto 173 e giurisprudenza citata).
90
Per quanto riguarda, più in particolare l’OLAF, l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2013 dispone, in sostanza, che nelle sue indagini tale ufficio raccoglie elementi a carico e a favore conformemente al principio della presunzione d’innocenza. L’articolo 10, paragrafo 5, di tale regolamento precisa che il suo direttore generale assicura che qualsiasi informazione fornita al pubblico sia conforme ai principi di cui a detto articolo e all’articolo 9, paragrafo 1, del medesimo regolamento. È stato dichiarato al riguardo che il principio della presunzione di innocenza trova il suo corollario nell’obbligo di riservatezza incombente all’OLAF, conformemente all’articolo 10 del regolamento n. 883/2013, e che conferisce altresì diritti alle persone interessate da un’indagine dell’OLAF, in quanto essi hanno il diritto di attendersi che le indagini a loro carico vengano svolte nel rispetto dei loro diritti fondamentali (v. sentenza del 6 giugno 2019, Dalli/Commissione, T‑399/17, non pubblicata, EU:T:2019:384, punto 169 e giurisprudenza citata).
91
È già stato dichiarato che il rispetto del principio della presunzione di innocenza non ostava a che, nell’intento di informare il pubblico, nel modo più preciso possibile, delle azioni adottate nel contesto di eventuali inefficienze o frodi, un’istituzione dell’Unione menzionasse le principali conclusioni della relazione finale dell’OLAF concernente un membro di un’istituzione. Spetta tuttavia a tale ufficio farlo in termini equilibrati e misurati, nonché attenendosi a un resoconto sostanzialmente fattuale (v., per analogia, sentenza del 30 novembre 2022, KN/Parlamento, T‑401/21, EU:T:2022:736, punto 67 e giurisprudenza citata).
92
Ne consegue che non si può contestare all’OLAF di aver violato il principio della presunzione di innocenza e la riservatezza delle indagini per il solo fatto di aver informato il pubblico delle conclusioni formulate nella sua relazione finale, anche per quanto riguarda le raccomandazioni rivolte alle autorità nazionali, quand’anche con tali raccomandazioni non si siano pronunciate definitivamente sulla colpevolezza della persona di cui trattasi.
93
Tuttavia, per valutare la sussistenza di una violazione del principio della presunzione di innocenza, occorre tener conto della scelta dei termini utilizzati nel comunicato stampa controverso, prendendo in considerazione il significato reale delle dichiarazioni in questione e non la loro forma letterale nonché le circostanze particolari in cui esse sono state formulate (v., per analogia, sentenza del 30 novembre 2022, KN/Parlamento, T‑401/21, EU:T:2022:736, punti 69 e 73, nonché giurisprudenza citata).
94
È alla luce di tali considerazioni che occorre stabilire se l’OLAF abbia violato l’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento n. 883/2013 pubblicando il comunicato stampa controverso, prima di stabilire se tale violazione sia sufficientemente qualificata.
– Sulle asserite violazioni
95
In primo luogo, al terzo paragrafo del comunicato stampa controverso sarebbe menzionato il fatto che i conti bancari aperti avevano «più titolari» senza precisare che i ricercatori interessati erano a loro volta contitolari di tali conti. La ricorrente ne deduce che l’OLAF ha volontariamente dato l’impressione che essa fosse l’unica in grado di gestire detti conti, e ciò all’insaputa dei ricercatori interessati.
96
A tal riguardo, è sufficiente constatare che nel comunicato stampa controverso è altresì indicato che «nessuno [dei ricercatori contattati] era a conoscenza dei conti bancari aperti a loro nome» e che i ricercatori erano «cointestatari» di detti conti. Tale argomento non può, quindi, essere accolto.
97
In secondo luogo, la ricorrente contesta all’OLAF di aver lasciato intendere, al quarto paragrafo del comunicato stampa controverso, che essa abbia tentato di ostacolare il corretto svolgimento dell’indagine, in particolare mettendosi in contatto con i ricercatori che avevano partecipato al progetto.
98
Su tale punto, occorre rinviare al punto 85 della sentenza su impugnazione, in cui la Corte ha respinto l’argomento della ricorrente diretto a far constatare che il Tribunale aveva snaturato le conclusioni della relazione finale dell’OLAF dichiarando che da tale relazione risultava che l’OLAF aveva constatato durante la sua indagine che la ricorrente si era più volte messa in contatto con taluni ricercatori e che aveva considerato che tali atti costituissero ostacolo alla sua indagine. Tale argomento deve, pertanto, essere respinto.
99
In terzo luogo, la ricorrente contesta all’OLAF di aver menzionato, nella seconda frase del quinto paragrafo del comunicato stampa controverso, che essa effettuava prelievi di contanti o «trasferiva importi considerevoli sul suo conto personale». L’OLAF avrebbe omesso di precisare, in particolare, che, nella sua relazione finale, aveva ammesso che un importo significativo era stato trasferito sui conti bancari indicati dai ricercatori e che altri importi erano rimasti sui conti dei ricercatori.
100
Orbene, una siffatta affermazione si basa su una constatazione di fatto che corrisponde alle conclusioni raggiunte dall’OLAF nella sua relazione finale. Infatti, dall’ultimo paragrafo del comunicato stampa controverso risulta che l’ERCEA è stata invitata a recuperare una somma di circa EUR 190000.
101
Inoltre, come sottolineato dalla Commissione, dal regolamento n. 883/2013 non si evince alcun obbligo, per l’OLAF, di far figurare nel comunicato stampa informazioni che depongono a favore della ricorrente.
102
Ne consegue che, in tale contesto, la mancata spiegazione di taluni prelievi e bonifici effettuati dalla ricorrente non può essere considerata lesiva del principio della presunzione di innocenza.
103
In quarto luogo, la ricorrente ritiene che una violazione del principio della presunzione di innocenza sia qualificata in quanto le conclusioni della relazione finale dell’OLAF riguardanti le risposte fornite dai ricercatori che hanno partecipato al progetto non corrispondono alla realtà e sono contraddette da elementi nuovi.
104
A tal riguardo, è sufficiente constatare che tale argomento mira in realtà a criticare la relazione finale dell’OLAF e non il comunicato stampa controverso. Orbene, solo quest’ultimo è oggetto del presente ricorso, come sostiene la Commissione e come sostiene la Commissione e come ammette la ricorrente. Pertanto, tale argomento deve essere respinto.
105
Inoltre, occorre rilevare che, in forza dell’articolo 10, paragrafo 3, e dell’articolo 11, paragrafi da 3 a 6, del regolamento n. 883/2013, le relazioni redatte dall’OLAF nell’ambito delle sue indagini sono in linea di principio riservate e mirano a fornire alle autorità nazionali e dell’Unione informazioni ed elementi di prova destinati a consentire loro di valutare l’opportunità dell’adozione di misure a livello dell’Unione o dell’avvio di azioni penali da parte delle autorità giudiziarie nazionali.
106
Ne consegue che la relazione finale dell’OLAF può causare un danno alla ricorrente, sia indirettamente, a seguito dell’adozione di una decisione, da parte della Commissione o di un’autorità nazionale, dopo la sua trasmissione, che sarebbe fondata sugli elementi contenuti in tale relazione, sia, direttamente, a seguito di una divulgazione totale o parziale di detta relazione. Pertanto, l’unico danno che può derivare direttamente da tale relazione è quello che sarebbe stato provocato da una siffatta divulgazione [v., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2023, IMG/Commissione, T‑752/20, EU:T:2023:366, punto 36 (non pubblicata)].
107
Nel caso di specie, i diversi errori e imprecisioni da cui sarebbe viziata la relazione finale dell’OLAF non hanno alcun nesso con la diffusione del comunicato stampa controverso, ma riguardano lo svolgimento dell’indagine e la redazione di detta relazione. Di conseguenza, i presunti errori, ammesso che siano dimostrati, non presentano un nesso sufficientemente diretto con i danni lamentati dalla ricorrente.
108
In quinto luogo, la ricorrente contesta all’OLAF di aver qualificato la sua condotta come «frode». Essa fa valere, in particolare, che il quarto paragrafo del comunicato stampa controverso è redatto in modo da lasciar intendere che essa aveva l’intenzione di commettere una «frode» appropriandosi dei fondi dei ricercatori partecipanti al progetto. Essa ricorda al riguardo che, sebbene l’OLAF sia tenuto, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 883/2013, a effettuare la qualificazione giuridica preliminare dei fatti accertati, tale qualificazione deve figurare nella relazione finale d’indagine e non nel comunicato stampa.
109
Il Tribunale ha già dichiarato che, dando l’impressione, attraverso un comunicato stampa liberamente accessibile al pubblico, che la parte ricorrente fosse associata a malversazioni, la Commissione aveva violato il principio della presunzione di innocenza e leso la sua reputazione e la sua onorabilità (sentenza dell’8 luglio 2008, Franchet e Byk/Commissione, T‑48/05, EU:T:2008:257, punto 403).
110
Orbene, è giocoforza constatare che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, l’uso del termine «frode» deriva da una qualificazione giuridica dei fatti e implica l’esistenza di una colpevolezza della ricorrente.
111
Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, il fatto che il comunicato stampa in questione fosse accompagnato da una descrizione del compito di svolgere indagini dell’OLAF in cui si precisava che spetta alle autorità nazionali competenti pronunciarsi sulla colpevolezza della ricorrente non può essere sufficiente a fugare l’impressione di colpevolezza derivante dall’utilizzo del termine «frode» (v., in tal senso, sentenza dell’8 luglio 2008, Franchet e Byk/Commissione, T‑48/05, EU:T:2008:257, punto 308). È parimenti irrilevante la mancata menzione, nel comunicato stampa controverso, del tipo di procedimento, penale, amministrativo o di altro tipo, raccomandato alle autorità nazionali.
112
Occorre peraltro rilevare che la ricorrente contesta altresì all’OLAF di aver affermato, al quinto paragrafo del comunicato stampa controverso, che nessun ricercatore sapeva che il suo nome fosse collegato al progetto e che non era stato informato dell’apertura di un conto bancario a suo nome. Parimenti, secondo quest’ultima, sarebbero false e inesatte le affermazioni del direttore dell’OLAF, riportate al sesto paragrafo di tale comunicato stampa, secondo cui «i nomi dei ricercatori in buona fede sono stati utilizzati nel tentativo di frode». Infatti, la relazione finale dell’OLAF indicherebbe chiaramente che «dieci ricercatori (...) hanno confermato di aver partecipato al progetto (...)».
113
A tal riguardo, occorre ricordare che, nella sentenza su impugnazione, la Corte ha dichiarato che il Tribunale aveva snaturato le conclusioni della relazione finale dell’OLAF, dichiarando che quest’ultimo non aveva divulgato informazioni inesatte al quinto paragrafo del comunicato stampa controverso.
114
Fatta salva la questione se tale divulgazione di informazioni inesatte costituisca una violazione dell’obbligo di diligenza che incombe all’OLAF, il fatto che siano in discussione «tutti i ricercatori» o «dieci ricercatori» non è determinante ai fini dell’accertamento della colpevolezza della ricorrente. Tuttavia, un siffatto elemento, poiché accentua il numero di persone interessate, rafforza il senso di colpevolezza della ricorrente risultante dall’utilizzo del termine «frode».
115
Ne consegue che l’uso del termine «frode» in tale contesto non è misurato ai sensi della giurisprudenza menzionata al precedente punto 91.
116
Parimenti, la qualificazione della condotta della ricorrente come «frode» va al di là di una presentazione essenzialmente fattuale delle conclusioni della relazione finale dell’OLAF. Infatti, quest’ultimo menziona «irregolarità» e qualifica taluni fatti come frode alla luce del diritto penale greco utilizzando il condizionale («would appear» in lingua inglese e «φαίνεται να» in lingua greca).
117
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve considerare che l’OLAF, utilizzando il termine «frode», ha violato il principio della presunzione di innocenza, garantito all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2013, nonché all’articolo 10, paragrafo 5, di tale regolamento.
ii) Sull’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata
118
Al fine di determinare se la violazione dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento n. 883/2013 costituisca una violazione sufficientemente qualificata, occorre determinare il margine di discrezionalità di cui dispongono le istituzioni.
119
A tal riguardo, la ricorrente sostiene che l’OLAF non dispone di alcun margine di discrezionalità. Al contrario, la Commissione fa valere che l’OLAF dispone di un certo margine di discrezionalità. Essa si basa quindi sul punto 129 della sentenza del 4 ottobre 2006, Tillack/Commissione (T‑193/04, EU:T:2006:292), in cui il Tribunale ha dichiarato che, tenuto conto dell’autonomia conferita all’OLAF dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’OLAF (GU 1999, L 136, pag. 1), applicabile all’epoca dei fatti, e dell’obiettivo di interesse generale di informazione del pubblico mediante comunicati stampa, si doveva ritenere che l’OLAF disponesse di un margine di discrezionalità per quanto riguarda l’adeguatezza e il contenuto dei comunicati relativi alle sue attività di indagine.
120
Orbene, se è vero che l’OLAF dispone di un certo margine di discrezionalità quanto all’opportunità e al contenuto dei comunicati stampa, detto margine di discrezionalità tuttavia cessa in relazione al rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate. Pertanto, come già dichiarato dal Tribunale, la Commissione non dispone di alcun margine di discrezionalità per quanto riguarda l’obbligo di rispettare la presunzione di innocenza ad essa incombente (sentenza dell’8 luglio 2008, Franchet e Byk/Commissione, T‑48/05, EU:T:2008:257, punti 219 e 314). In ogni caso, e supponendo che l’OLAF disponga di un margine di discrezionalità, è giocoforza constatare che l’utilizzo del termine «frode» nel comunicato stampa controverso costituisce una violazione grave e manifesta dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento n. 883/2013.
121
Da un lato, tali disposizioni non mancano di chiarezza né sollevano una particolare difficoltà di interpretazione o di valutazione. Dall’altro, tale colpa non può essere considerata scusabile. Infatti, si tratta di una qualificazione dei fatti addebitati alla ricorrente, che va oltre la semplice descrizione fattuale delle conclusioni formulate nella relazione finale dell’OLAF e che si inserisce in una strategia di comunicazione di quest’ultimo, la quale può essere considerata come non indicativa del riserbo atteso da un organo dell’Unione.
122
Di conseguenza, l’utilizzo del termine «frode» nel comunicato stampa controverso costituisce una violazione sufficientemente qualificata del principio della presunzione di innocenza, garantito all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2013, nonché all’articolo 10, paragrafo 5, di tale regolamento, tale da far sorgere la responsabilità dell’Unione conformemente all’articolo 340, secondo comma, TFUE.
b) Sulla violazione del diritto a una buona amministrazione, di cui all’articolo 41 della Carta e all’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento n. 883/2013
123
La ricorrente sostiene che l’OLAF ha palesemente violato il diritto a una buona amministrazione, previsto all’articolo 41 della Carta. Essa precisa che tale diritto conferisce diritti ai singoli attraverso un insieme di norme imperative o di divieti.
124
In particolare, la ricorrente ritiene che, divulgando alla stampa le informazioni sensibili, persino mendaci, delle indagini e consentendo al grande pubblico di avere accesso, nel corso del procedimento di indagine, a informazioni riservate, l’OLAF abbia violato l’obbligo di diligenza e quello di imparzialità, parimenti previsto all’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento n. 883/2013, i quali costituiscono una componente del diritto a una buona amministrazione.
125
La Commissione sostiene che il principio di buona amministrazione non conferisce diritti ai singoli, salvo quando costituisce l’espressione di diritti specifici, e che la ricorrente non ha potuto dimostrare la violazione di un diritto che fosse espressione di tale principio.
i) Sull’esistenza di una violazione del principio di buona amministrazione
126
In via preliminare, occorre ricordare che il principio di buona amministrazione non conferisce, di per sé, diritti ai singoli, salvo quando esso costituisce l’espressione di diritti specifici come il diritto di vedere le proprie questioni trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole, il diritto di essere ascoltato, il diritto di accedere al fascicolo, il diritto alla motivazione delle decisioni, ai sensi dell’articolo 41 della Carta (v. sentenza del 4 ottobre 2006, Tillack/Commissione, T‑193/04, EU:T:2006:292, punto 127 e giurisprudenza citata). Ciò vale anche per l’obbligo di diligenza che si ricollega al principio di buona amministrazione e impone all’istituzione competente di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie [sentenze del 16 dicembre 2008, Masdar (UK)/Commissione, C‑47/07 P, EU:C:2008:726, punto 91, e del 6 giugno 2019, Dalli/Commissione, T‑399/17, non pubblicata, EU:T:2019:384, punto 200].
127
L’obbligo di diligenza si applica in maniera generale all’azione dell’amministrazione nei suoi rapporti con il pubblico. Esso implica che l’amministrazione dell’Unione deve agire con accuratezza e prudenza [sentenze del 16 dicembre 2008, Masdar (UK)/Commissione, C‑47/07 P, EU:C:2008:726, punti 92 e 93, e del 30 aprile 2019, UPF/Commissione, T‑747/17, EU:T:2019:271, punto 160].
128
Occorre inoltre ricordare che l’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento n. 883/2013 prevede che il direttore generale dell’OLAF garantisca che la comunicazione di tutte le informazioni al pubblico avvenga in modo neutro e imparziale e che la loro divulgazione rispetti la riservatezza delle indagini e sia conforme ai principi di cui all’articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento, tra i quali figura lo svolgimento obiettivo e imparziale dell’indagine.
129
Da un lato, l’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento n. 883/2013 impone un obbligo di informazione neutro e imparziale del pubblico, che può essere collegato all’obbligo di diligenza di cui ai precedenti punti 126 e 127. Dall’altro, tale disposizione fa riferimento all’obbligo di imparzialità dell’OLAF nell’ambito dell’indagine. Detto obbligo non è in discussione nell’ambito del presente ricorso, dal momento che quest’ultimo ha ad oggetto il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione a causa della pubblicazione del comunicato stampa controverso e non a causa dell’indagine condotta dall’OLAF.
130
Inoltre, l’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento n. 883/2013 garantisce il rispetto della riservatezza delle indagini. A tal riguardo, è stato dichiarato che, allo stesso modo, l’obbligo di riservatezza conferisce diritti ai singoli sottoposti a un’indagine dell’OLAF, in quanto essi hanno il diritto di attendersi che le indagini a loro carico vengano svolte nel rispetto dei loro diritti fondamentali. Del pari, i singoli hanno il diritto di far valere il principio di buona amministrazione, laddove esso implica il diritto a che le indagini che li riguardano vengano effettuate nel rispetto della riservatezza (sentenza dell’8 luglio 2008, Franchet e Byk/Commissione, T‑48/05, EU:T:2008:257, punto 218).
131
È alla luce di tali considerazioni che devono essere esaminate i diversi argomenti addotti dalla ricorrente.
132
In primo luogo, la ricorrente deduce, in sostanza, una violazione dell’obbligo di diligenza dell’OLAF relativo alla divulgazione di informazioni mendaci.
133
Anzitutto, essa sostiene che, al terzo paragrafo del comunicato stampa controverso, è menzionato il fatto che i conti bancari aperti avessero «molteplici titolari» senza che sia precisato che i ricercatori interessati fossero essi stessi contitolari di tali conti.
134
È sufficiente constatare che in detto comunicato è altresì indicato che «nessuno [dei ricercatori contattati] era a conoscenza dei conti bancari aperti a loro nome» e che i ricercatori erano «contitolari» di detti conti. Detto argomento non può pertanto trovare accoglimento.
135
Inoltre, la ricorrente contesta all’OLAF di aver lasciato intendere, al quarto paragrafo del comunicato stampa controverso, che essa abbia tentato di ostacolare il corretto svolgimento dell’indagine, in particolare mettendosi in contatto con i ricercatori che avevano partecipato al progetto.
136
Su tale punto, occorre rinviare al punto 85 della sentenza su impugnazione, in cui la Corte ha respinto l’argomento della ricorrente diretto a far constatare che il Tribunale aveva snaturato le conclusioni della relazione finale dell’OLAF dichiarando che da tale relazione risultava che l’OLAF aveva constatato durante la sua indagine che la ricorrente si era più volte messa in contatto con alcuni ricercatori e aveva considerato che tali atti costituissero un ostacolo alla sua indagine. Pertanto, tale argomento deve essere respinto.
137
La ricorrente ritiene poi che le conclusioni della relazione finale dell’OLAF riguardanti le risposte fornite dai ricercatori che hanno partecipato al progetto non corrispondano alla realtà e siano contraddette da elementi nuovi. Tale argomento deve essere respinto per ragioni analoghe a quelle di cui ai precedenti punti da 103 a 107.
138
Infine, la ricorrente contesta all’OLAF di aver indicato, al quinto paragrafo del comunicato stampa controverso, che nessun ricercatore sapeva che il proprio nome fosse correlato al progetto e che non era stato informato che un conto bancario era stato aperto a nome proprio. Parimenti, secondo quest’ultima, sarebbero false e inesatte le affermazioni del direttore dell’OLAF, riportate al sesto paragrafo di tale comunicato stampa, secondo cui «i nomi dei ricercatori in buona fede sono stati utilizzati nel tentativo di frode». Infatti, la relazione finale dell’OLAF indicherebbe chiaramente che «dieci ricercatori (...) hanno confermato di aver partecipato al progetto».
139
A tal riguardo, occorre ricordare che, nella sentenza su impugnazione, la Corte ha dichiarato che il Tribunale aveva snaturato le conclusioni della relazione finale dell’OLAF, dichiarando che quest’ultimo non aveva divulgato informazioni inesatte al quinto paragrafo del comunicato stampa controverso.
140
È quindi giocoforza constatare che l’OLAF non ha agito con accuratezza e prudenza quando ha scritto, al quinto paragrafo del comunicato stampa controverso, che «[n]essuno di tali ricercatori sapeva che il proprio nome fosse correlato al progetto, né era a conoscenza dei conti bancari aperti a loro nome o del minimo pagamento a loro favore». Infatti, dal punto 2.2.3.2 della relazione finale dell’OLAF risulta che i dieci ricercatori che hanno risposto a quest’ultimo hanno «confermato di aver partecipato al progetto», e che solo «alcuni ricercatori non hanno confermato né le spese che erano state dichiarate dall’[università greca interessata] a loro nome né il possesso di un conto bancario greco».
141
Occorre peraltro rilevare che, nella sintesi della relazione finale dell’OLAF, non si fa riferimento alla questione se i ricercatori sapessero che il loro nome era correlato al progetto. Per contro, viene indicato che «[le] indagini hanno dimostrato che taluni ricercatori non erano al corrente dell’esistenza dei conti bancari cointestati né della retribuzione che l’[università greca interessata] aveva fatto prendere in carico dall’ERCEA a loro vantaggio». Nel suo comunicato, l’OLAF ha quindi volontariamente amplificato i fatti, anche alla luce della sintesi che riassume la relazione, la quale non ne riprende necessariamente tutte le sfumature.
142
Ne consegue che l’OLAF è venuto meno al suo obbligo di diligenza divulgando informazioni inesatte al quinto paragrafo del comunicato stampa controverso.
143
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che l’OLAF ha reso pubblici dati riservati dell’indagine, in violazione dell’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento n. 883/2013. Infatti, il comunicato stampa controverso ha divulgato l’esistenza di presunti tentativi di ostruzionismo all’indagine, il che costituirebbe un’informazione riservata. Inoltre, detto comunicato rivelerebbe, nel suo ultimo paragrafo, l’esistenza di raccomandazioni che l’OLAF avrebbe rivolto alle autorità nazionali che avrebbero dovuto restare riservate.
144
Per quanto riguarda la menzione, al quarto paragrafo del comunicato stampa controverso, di atti di ostruzionismo al corretto svolgimento dell’indagine, dal punto 85 della sentenza su impugnazione risulta che il Tribunale non è incorso in uno snaturamento nel dichiarare che dalla relazione finale dell’OLAF risultava che, in occasione della sua indagine, la ricorrente si era più volte messa in contatto con alcuni ricercatori e aveva considerato che tali atti costituissero ostacolo alla sua indagine. Pertanto, l’OLAF ha fatto riferimento in modo neutrale a fatti constatati nel corso della sua indagine che figurano nella sua relazione finale. Tale argomento deve, pertanto, essere respinto.
145
Per quanto riguarda la menzione delle raccomandazioni che l’OLAF ha rivolto alle autorità nazionali, occorre precisare che l’asserita violazione del principio di riservatezza delle indagini è qui esaminata in quanto invocata in relazione al principio di buona amministrazione, garantito dall’articolo 41 della Carta, e non in relazione al principio della presunzione di innocenza, dal momento che tale censura è già stata esaminata in particolare al precedente punto 92.
146
In tale contesto preciso, occorre considerare che il divieto di arrecare pregiudizio alla riservatezza delle indagini divulgando un’informazione al pubblico, di cui all’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento n. 883/2013, è violato solo qualora tale divulgazione comprometta lo svolgimento dell’indagine condotta dall’OLAF.
147
Orbene, nel caso di specie, dai precedenti punti da 7 a 11 risulta che l’indagine dell’OLAF era terminata, la relazione finale era stata redatta e le raccomandazioni erano state indirizzate alle autorità nazionali competenti prima della pubblicazione del comunicato stampa controverso. Pertanto, non si può ritenere che la menzione di tali raccomandazioni in tale comunicato stampa abbia pregiudicato il corretto svolgimento dell’indagine.
148
Ne consegue che tale argomento deve essere respinto.
149
In terzo luogo, la ricorrente fa valere che, presentando solo elementi a suo carico nel comunicato stampa, l’OLAF non ha dato prova della neutralità e dell’obiettività alle quali è tenuto, in forza del diritto a una buona amministrazione e dell’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento n. 883/2013.
150
A tal riguardo, la ricorrente contesta all’OLAF di aver menzionato, nella seconda frase del quinto paragrafo del comunicato stampa controverso, che effettuava prelievi di contanti o «trasferiva importi considerevoli sul suo conto personale». L’OLAF avrebbe omesso di precisare, in particolare, che, nella sua relazione finale, aveva ammesso che un importo significativo era stato trasferito sui conti bancari indicati dai ricercatori e che altri importi erano rimasti sui conti dei ricercatori.
151
Basandosi in particolare sulle affermazioni del direttore dell’OLAF, riportate al sesto paragrafo del comunicato stampa controverso, secondo le quali «i nomi dei ricercatori in buona fede sono stati utilizzati nel tentativo di frode», la ricorrente fa altresì valere che il comunicato stampa controverso deriva da un’informazione parziale del pubblico che ha lo scopo di presentarla come colpevole.
152
La Commissione fa valere che il comunicato stampa controverso non costituisce né il riassunto della relazione finale dell’indagine né un documento che deve riflettere il punto di vista delle parti coinvolte. Peraltro, la ricorrente non indicherebbe chiaramente quali siano gli elementi che depongono a suo favore e che avrebbero dovuto figurare nel comunicato stampa. La Commissione ritiene quindi che l’OLAF non abbia violato il suo obbligo di imparzialità, tanto sul piano soggettivo quanto su quello oggettivo, in modo grave e manifesto.
153
Per quanto riguarda la menzione, nella seconda frase del quinto paragrafo del comunicato stampa controverso, dei prelievi di contanti o trasferimenti «di importi considerevoli sul suo conto personale», occorre considerare che una siffatta affermazione consiste nel menzionare, in modo neutro, elementi di fatto corrispondenti alle conclusioni cui l’OLAF è pervenuto nella sua relazione finale.
154
Inoltre, come sottolineato dalla Commissione, dal regolamento n. 883/2013 non si evince alcun obbligo, per l’OLAF, di far figurare nel comunicato stampa informazioni che depongono a favore della ricorrente. Pertanto, non si può ritenere che la mancanza di spiegazioni riguardo a taluni prelievi e bonifici effettuati dalla ricorrente integri una mancanza di diligenza dell’OLAF.
155
Tuttavia, come menzionato al precedente punto 128, l’articolo 10, paragrafo 5, di tale regolamento impone un obbligo di neutralità e di imparzialità al direttore generale dell’OLAF al momento della comunicazione di qualsiasi informazione al pubblico.
156
Orbene, l’utilizzo del termine «frode» costituisce una violazione di tale dovere di neutralità e di imparzialità. Infatti, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, tale termine non rientra in una semplice presentazione fattuale degli elementi dell’indagine. Esso deriva da una qualificazione giuridica dei fatti che implica la colpevolezza della persona interessata presso il lettore del comunicato stampa controverso.
157
A tal riguardo, per ragioni analoghe a quelle esposte al precedente punto 111, il fatto che il comunicato stampa contestato sia accompagnato da una descrizione della missione investigativa dell’OLAF, in cui si afferma che spetta alle autorità nazionali competenti pronunciarsi sulla colpevolezza della ricorrente, nonché la mancata menzione, nel comunicato stampa controverso, del tipo di procedimento, penale, amministrativo o di altro tipo, raccomandato alle autorità nazionali, sono irrilevanti.
158
Pertanto, si deve ritenere che l’OLAF sia venuto meno al suo obbligo di neutralità e di imparzialità previsto all’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento n. 883/2013 e garantito dall’articolo 41, paragrafo 1, della Carta.
159
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve considerare che l’OLAF, pubblicando il comunicato stampa controverso, ha violato l’obbligo di diligenza nonché l’obbligo di neutralità e di imparzialità, garantiti all’articolo 41 della Carta.
ii) Sull’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata
160
Al fine di determinare se la violazione dell’obbligo di diligenza incombente all’OLAF nonché dell’obbligo di neutralità e di imparzialità di cui all’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento n. 883/2013, entrambi garantiti all’articolo 41, paragrafo 1, della Carta, costituisca una violazione sufficientemente qualificata, è opportuno determinare il margine di discrezionalità di cui dispone tale ufficio.
161
A tal riguardo, secondo la ricorrente, gli organi dell’Unione non dispongono di alcun margine di discrezionalità, o dispongono di un margine di discrezionalità particolarmente limitato, cosicché una semplice violazione di un diritto a una buona amministrazione consentirebbe di dimostrare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata. Orbene, non si può ritenere che l’OLAF, quando divulga informazioni false e mendaci, benché presentate come constatazioni, faccia uso del suo potere discrezionale.
162
La Commissione sottolinea che la violazione dell’obbligo di diligenza non è automaticamente tale da costituire una condotta illecita idonea a far sorgere una responsabilità dell’Unione. A tal fine, sarebbe necessario dimostrare una violazione grave e manifesta dei limiti del potere discrezionale dell’amministrazione interessata, tenendo conto del contesto e di tutti gli elementi che caratterizzano la situazione di cui trattasi.
163
Nelle sue osservazioni a seguito del rinvio, la Commissione aggiunge che la formulazione imprecisa del quinto paragrafo del comunicato stampa controverso non può essere assimilata a un superamento dei limiti del potere discrezionale per la scusabilità di tale errore. Ciò avrebbe avuto scarsa incidenza sulla rappresentazione complessiva esatta di tutti gli altri fatti, più importanti, contenuti nel comunicato stampa controverso, come il Tribunale avrebbe definitivamente confermato.
164
Occorre ricordare che, per concludere nel senso dell’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata dell’obbligo di diligenza dell’amministrazione, è necessario accertare che, non avendo agito con tutta l’accuratezza e la prudenza necessarie, quest’ultima abbia violato in modo grave e manifesto i limiti imposti al proprio potere discrezionale nell’ambito dell’esercizio dei poteri di indagine di cui dispone. A tal fine, si deve tener conto, parallelamente al suddetto contesto, di tutti gli elementi che caratterizzano la situazione in esame, tra i quali figurano, in particolare, il carattere manifesto della negligenza di cui avrebbe dato prova l’amministrazione, il suo carattere scusabile o inescusabile, o ancora l’inidoneità e l’irragionevolezza delle conclusioni tratte dall’analisi da essa svolta (v. sentenza del 4 aprile 2017, Médiateur/Staelen, C‑337/15 P, EU:C:2017:256, punto 41 e giurisprudenza citata).
165
Nel caso di specie, indipendentemente dal margine di discrezionalità di cui dispone l’OLAF nella redazione dei suoi comunicati stampa, i limiti di un siffatto potere discrezionale sono necessariamente oltrepassati quando esso pubblica informazioni non solo incomplete o imprecise, ma anche manifestamente inesatte. Tenuto conto del carattere manifesto della mancanza di diligenza, tale violazione non può essere considerata scusabile.
166
Ne consegue che l’errore di fatto contenuto nel quinto paragrafo del comunicato stampa controverso costituisce una violazione sufficientemente qualificata dell’obbligo di diligenza incombente all’OLAF, che può far sorgere la sua responsabilità conformemente all’articolo 340, secondo comma, TFUE.
167
Lo stesso vale per l’utilizzo del termine «frode» nel comunicato stampa controverso.
168
A tal riguardo, la Commissione fa valere che l’OLAF dispone di un certo margine di discrezionalità. Essa si basa infatti sul punto 129 della sentenza del 4 ottobre 2006, Tillack/Commissione (T‑193/04, EU:T:2006:292), in cui il Tribunale ha dichiarato che, tenuto conto dell’autonomia conferita all’OLAF dal regolamento n. 1073/1999 e dell’obiettivo di interesse generale di informazione del pubblico mediante comunicati stampa, occorre considerare che l’OLAF dispone di un margine di discrezionalità in ordine all’opportunità e al contenuto dei comunicati relativi alle sue attività di indagine.
169
Orbene, se è vero che l’OLAF dispone di un certo margine di discrezionalità quanto all’opportunità e al contenuto dei comunicati stampa, detto margine di discrezionalità cessa in relazione al rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate (v., per analogia, sentenza dell’8 luglio 2008, Franchet e Byk/Commissione, T‑48/05, EU:T:2008:257, punti 219 e 314).
170
In ogni caso, e supponendo che l’OLAF disponga di un margine di discrezionalità, è giocoforza constatare che l’utilizzo del termine «frode» nel comunicato stampa controverso costituisce una violazione grave e manifesta dell’obbligo di neutralità e di imparzialità di cui all’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento n. 883/2013, garantito dall’articolo 41, paragrafo 1, della Carta.
171
Da un lato, tali disposizioni non mancano di chiarezza né sollevano una particolare difficoltà di interpretazione o di valutazione. Dall’altro, tale colpa non può essere considerata scusabile. Infatti, l’utilizzo di tale termine va al di là di una semplice presentazione fattuale dell’azione dell’OLAF e al di là delle conclusioni formulate nella relazione finale di quest’ultimo. Essa mira a qualificare i fatti addebitati alla ricorrente e non può quindi rientrare in una semplice mancanza di attenzione o in un lapsus calami.
172
Di conseguenza, l’utilizzo del termine «frode» nel comunicato stampa controverso costituisce una violazione sufficientemente qualificata dell’obbligo di neutralità e di imparzialità incombente all’OLAF, che può far sorgere la sua responsabilità conformemente all’articolo 340, secondo comma, TFUE.
173
Da tutto quanto precede risulta, anzitutto, che, con la pubblicazione del comunicato stampa controverso, l’OLAF ha effettuato un trattamento illecito dei dati personali della ricorrente e, pertanto, ha violato in modo sufficientemente qualificato l’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), nonché l’articolo 6, lettere da c) a e), del regolamento 2018/1725. Inoltre, l’OLAF ha violato in modo sufficientemente qualificato il principio della presunzione di innocenza garantito all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2013, nonché l’articolo 10, paragrafo 5, di tale regolamento. Infine, l’OLAF ha violato in modo sufficientemente qualificato il suo obbligo di diligenza nonché il suo obbligo di neutralità e di imparzialità di cui all’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento n. 883/2013, entrambi garantiti dall’articolo 41, paragrafo 1, della Carta.
B. Sul presunto danno e sul nesso di causalità
174
Per quanto riguarda il presunto danno, la ricorrente fa valere diversi danni causati dalla pubblicazione del comunicato stampa controverso da parte dell’OLAF, i quali possono essere raggruppati in tre voci di danno, vale a dire, un danno morale relativo al pregiudizio arrecato al suo onore e alla sua reputazione, un danno morale derivante dal pregiudizio arrecato alla sua carriera professionale nonché un danno connesso al peggioramento del suo stato di salute.
175
La Commissione contesta l’effettività dei danni lamentati dalla ricorrente, poiché il carattere reale e certo di tali danni non sarebbe sufficientemente dimostrato e detti danni non possono essere attribuiti esclusivamente al comunicato stampa controverso. Infatti, la ricorrente non definirebbe chiaramente la natura dei danni lamentati e si baserebbe quasi esclusivamente su fatti ipotetici.
176
In particolare, la Commissione ritiene che il comunicato stampa controverso sia anonimo, non divulghi dati personali della ricorrente e non contenga alcun dato errato. Pertanto, esso non potrebbe arrecargli un danno.
177
Inoltre, la Commissione sottolinea che la ricorrente avrebbe dovuto agire per limitare il suo danno derivante da più cause, in particolare agendo contro i terzi e chiedendo l’anonimizzazione della causa dinanzi al Tribunale. Peraltro, la ricorrente proporrebbe un calcolo eccessivo e arbitrario dei suoi diversi danni.
178
Per quanto riguarda il nesso di causalità, la ricorrente sostiene che esiste un nesso di causalità diretto tra la pubblicazione del comunicato stampa controverso e il danno da essa subìto. Infatti, il suo danno morale deriverebbe direttamente dalla divulgazione di dati personali in detto comunicato stampa, che avrebbe consentito a giornalisti nonché al suo ambiente sociale e professionale la sua identificazione, e dalla comunicazione di informazioni false e mendaci, che avrebbero leso il suo onore e la sua reputazione, facendola apparire colpevole agli occhi del pubblico. Inoltre, l’insieme di tali danni sarebbe direttamente connesso ai disturbi psicologici e alle sfide psicologiche affrontate dalla ricorrente.
179
La Commissione sostiene che la ricorrente non dimostra che il danno lamentato derivi in modo sufficientemente diretto da una condotta illecita dell’OLAF. In ogni caso, il nesso di causalità sarebbe stato interrotto dal comportamento della ricorrente, in quanto essa avrebbe dovuto in particolare chiedere l’anonimizzazione della causa dinanzi al Tribunale, e dall’azione di terzi che l’avrebbero identificata mediante elementi complementari e l’avrebbero collegata al comunicato stampa controverso. Essa indica altresì che gli elementi di prova forniti dalla ricorrente riguardano le modalità di gestione del progetto o il contenuto di pubblicazioni di terzi, ma non il comunicato stampa controverso.
180
L’articolo 65 del regolamento 2018/1725 dispone che chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione di tale regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno, fatte salve le condizioni previste dai trattati, compreso l’articolo 340, secondo comma, TFUE.
181
A tal riguardo, occorre anzitutto precisare che la mera violazione delle disposizioni del regolamento 2018/1725 non è sufficiente a conferire un diritto al risarcimento [v., per analogia, sentenza del 4 maggio 2023, Österreichische Post (Danno immateriale inerente al trattamento di dati personali),C‑300/21, EU:C:2023:370, punto 42].
182
Per quanto riguarda la condizione relativa al danno, occorre ricordare che il ricorso deve contenere gli elementi che consentano di identificare il danno lamentato e di valutarne la natura e l’entità. Tale requisito si applica anche al danno morale (v. sentenza del 6 giugno 2019, Dalli/Commissione, T‑399/17, non pubblicata, EU:T:2019:384, punto 221 e giurisprudenza citata).
183
Inoltre, il danno di cui si chiede il risarcimento nell’ambito di un’azione per responsabilità extracontrattuale dell’Unione deve essere reale e certo, circostanza che spetta al ricorrente provare. È a carico di quest’ultimo l’onere di fornire prove concludenti in ordine sia all’esistenza sia all’entità del danno lamentato (v. sentenza del 6 giugno 2019, Dalli/Commissione, T‑399/17, non pubblicata, EU:T:2019:384, punto 222 e giurisprudenza citata).
184
Il nesso di causalità richiesto dall’articolo 340, secondo comma, TFUE presuppone un nesso sufficientemente diretto tra il comportamento delle amministrazioni e il danno. Spetta alla parte ricorrente fornire la prova dell’esistenza di un siffatto nesso di causalità (v. sentenza del 6 giugno 2019, Dalli/Commissione, T‑399/17, non pubblicata, EU:T:2019:384, punto 223 e giurisprudenza citata).
185
In linea di principio, due teorie della causalità possono essere applicate in caso di pluralità di cause di uno stesso danno, vale a dire la teoria dell’«equivalenza delle condizioni» e quella della «causalità adeguata». Nel diritto dell’Unione prevale la seconda teoria. Infatti, il giudice dell’Unione ha dichiarato che l’Unione può essere ritenuta responsabile solo del danno che deriva in modo sufficientemente diretto dall’irregolarità commessa dall’amministrazione interessata (v. sentenza del 24 ottobre 2000, Fresh Marine/Commissione,T‑178/98, EU:T:2000:240, punto 118 e giurisprudenza citata) e che la parte ricorrente deve dimostrare che, senza la colpa commessa, il danno non si sarebbe prodotto e che tale colpa è la causa determinante del danno subìto (v. sentenza del 7 dicembre 2017, Missir Mamachi di Lusignano e a./Commissione, T‑401/11 P-RENV-RX, EU:T:2017:874, punto 67 e giurisprudenza citata).
186
Pertanto, una nozione secondo la quale è sufficiente, perché sussista il nesso di causalità, che il comportamento illegittimo abbia costituito una condizione necessaria dell’insorgenza del danno, nel senso che quest’ultimo non si sarebbe prodotto in assenza di tale comportamento, non corrisponde a quella prevalente nel diritto dell’Unione. La responsabilità dell’Unione è infatti limitata ai danni derivanti in modo diretto, o addirittura sufficientemente diretto, dal comportamento illegittimo dell’amministrazione interessata, il che esclude, in particolare, che la suddetta responsabilità copra i danni che siano solo una conseguenza remota di tale comportamento (v. sentenza del 7 dicembre 2017, Missir Mamachi di Lusignano e a./Commissione, T‑401/11 P-RENV-RX, EU:T:2017:874, punto 69 e giurisprudenza citata).
187
Sebbene la giurisprudenza faccia prevalere l’applicazione della teoria della causalità adeguata, essa non esclude tuttavia, in termini assoluti, l’applicazione della teoria dell’equivalenza delle condizioni. Essa consente solo di constatare che, se la colpa commessa dall’istituzione è distante dal danno e il giudice dichiara l’interruzione del nesso di causalità, la teoria dell’equivalenza delle condizioni dev’essere disapplicata. Al contrario, qualora il danno derivi direttamente o in modo sufficientemente diretto dalla colpa dell’istituzione e quindi qualora tale colpa non sia distante dal danno al punto di comportare l’interruzione del nesso di causalità, il giudice dell’Unione può applicare la teoria dell’equivalenza delle condizioni (sentenza del 7 dicembre 2017, Missir Mamachi di Lusignano e a./Commissione, T‑401/11 P-RENV-RX, EU:T:2017:874, punto 70).
188
È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare i diversi danni lamentati dalla ricorrente, i quali possono essere raggruppati in tre voci di danno.
1. Sul danno morale derivante dalla lesione dell’onore e della reputazione della ricorrente
189
La ricorrente sostiene che la divulgazione dei dati personali ha consentito ai giornalisti e a qualsiasi lettore di identificarla facilmente e l’ha quindi resa sospetta agli occhi del suo ambiente sociale e professionale, lasciando intendere che essa era colpevole. Essa ritiene che tale danno sia stato amplificato dal fatto che il comunicato stampa controverso è stato redatto in lingua inglese, lingua ampiamente accessibile.
190
In particolare, anzitutto, la ricorrente invoca un danno morale particolarmente grave, segnatamente alla luce della sua notorietà internazionale. Essa stima tale danno morale in EUR 100000.
191
Inoltre, la ricorrente sostiene che la diffusione di dati falsi e mendaci e il tono peggiorativo adottato nei suoi confronti hanno causato un danno irreparabile alla sua reputazione. Ciò vale in particolare per la menzione, nel titolo del comunicato controverso, della somma di EUR 1,1 milioni, che lascia intendere che l’asserita frode riguardi tale importo. Essa stima tale danno morale in EUR 350000.
192
Per quanto riguarda il danno morale lamentato dalla ricorrente, il Tribunale ha già dichiarato che, dando l’impressione, attraverso un comunicato stampa liberamente accessibile al pubblico, che la parte ricorrente fosse associata a malversazioni, la Commissione aveva violato il principio della presunzione di innocenza e leso la reputazione e all’onore di quest’ultima (sentenza dell’8 luglio 2008, Franchet e Byk/Commissione, T‑48/05, EU:T:2008:257, punto 403).
193
Nel caso di specie, l’OLAF ha leso la reputazione della ricorrente. Infatti, da un lato, il trattamento illecito dei dati personali rende identificabile la ricorrente. Dall’altro, l’uso del termine «frode» e le indicazioni inesatte contenute nel comunicato costituiscono un giudizio anticipato sulla colpevolezza della ricorrente.
194
Occorre altresì aggiungere che il danno morale subìto da un soggetto di diritto a causa di un trattamento illecito di dati personali che lo riguardano non dipende, in linea di principio, dalla sua posizione sociale e dalle funzioni che ha ricoperto. Ciò premesso, la notorietà di una persona può essere presa in considerazione solo nella misura in cui le ripercussioni della divulgazione di informazioni che la riguardano, in particolare sulla stampa, sono state maggiori di quelle che si sarebbero avute per un semplice soggetto di diritto (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2007, Nikolaou/Commissione, T‑259/03, non pubblicata, EU:T:2007:254, punto 301).
195
Orbene, la ricorrente, che ha condotto una carriera universitaria eminente, fino alla pubblicazione del comunicato stampa controverso, dispone di una notorietà internazionale nell’ambiente scientifico in cui essa opera, circostanza che la Commissione non contesta. Pertanto, da un lato, il comunicato stampa controverso ha potuto suscitare l’interesse dei media specializzati, diversi da quelli locali, e ciò, a maggior ragione, in quanto è stato pubblicato in lingua inglese. Dall’altro lato, tali elementi hanno potuto amplificare l’impatto, in seno alla comunità scientifica, di tale comunicato stampa, direttamente connesso a un progetto di ricerca condotto dalla ricorrente, e quindi l’entità del danno subìto.
196
Per quanto riguarda il nesso di causalità tra il danno morale lamentato e le violazioni del diritto dell’Unione commesse dall’OLAF, è giocoforza constatare che il danno deriva direttamente dalle violazioni imputabili all’OLAF, che hanno fatto sì che i dati personali della ricorrente e le accuse di frode che la riguardano, nonché le informazioni inesatte relative alle constatazioni contenute nella relazione dell’OLAF, siano pubblicamente diffusi, con tutta l’autorità connessa al comunicato stampa di un organo dell’Unione.
197
Occorre tuttavia stabilire se, come sostiene la Commissione, tale nesso di causalità diretto sia stato interrotto dall’azione di terzi, nella fattispecie da giornalisti che hanno pubblicato articoli sulla stampa.
198
A tal riguardo, in primo luogo, occorre respingere in quanto inconferente l’argomento della Commissione secondo cui il nesso di causalità è stato interrotto dal comportamento della ricorrente, poiché essa non ha chiesto al Tribunale l’anonimizzazione della presente causa. Infatti, poco importa che la ricorrente abbia o meno chiesto l’anonimizzazione, dal momento che risulta chiaramente dalla sentenza su impugnazione che la ricorrente era identificabile dalle informazioni contenute nel comunicato stampa controverso. Il danno si era quindi già verificato al momento della pronuncia di tale sentenza.
199
In secondo luogo, è stato dichiarato, in circostanze in cui un’informazione riservata riguardante un’indagine dell’OLAF era stata comunicata, direttamente o indirettamente, a un giornalista, che tale fuga di notizie doveva essere considerata non solo una condicio sine qua non del danno derivante dalla pubblicazione di tale informazione, ma anche una causa sufficientemente diretta di quest’ultimo. Pertanto, si può ritenere che l’azione del giornalista, nel pubblicare l’informazione, non abbia interrotto il nesso di causalità, dal momento che tale pubblicazione era altamente probabile dal momento che la fuga di notizie aveva avuto luogo, tanto più che la parte ricorrente era conosciuta da una parte del pubblico per via della sua attività professionale (sentenza del 12 settembre 2007, Nikolaou/Commissione, T‑259/03, non pubblicata, EU:T:2007:254, punto 320).
200
Nel caso di specie, il trattamento illecito dei dati personali, che ha consentito l’identificazione della ricorrente, la violazione del principio della presunzione di innocenza, in particolare mediante l’utilizzo del termine «frode», e la mancanza di imparzialità, di neutralità e di diligenza dell’OLAF costituiscono non solo la condicio sine qua non della lesione della reputazione subita dalla ricorrente, ma anche una causa diretta di quest’ultima. Gli articoli di stampa si sono limitati ad aumentare la diffusione di un’informazione già contenuta nel comunicato stampa controverso. Gli articoli di stampa al riguardo sono peraltro successivi a detto comunicato stampa.
201
Pertanto, sebbene si possa ritenere che gli articoli di stampa pubblicati a seguito di tale comunicato abbiano accentuato il danno arrecato alla reputazione della ricorrente, essi si sono limitati a contribuire al danno morale derivante direttamente dalla pubblicazione, da parte dell’OLAF, del comunicato stampa controverso. Non si può quindi ritenere che il nesso di causalità sia stato interrotto dall’azione autonoma di terzi.
202
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve considerare che la ricorrente ha dimostrato l’esistenza di un danno morale consistente in una lesione della sua reputazione e del suo onore che ha origine nelle violazioni sufficientemente qualificate del diritto dell’Unione che l’OLAF ha commesso pubblicando il comunicato stampa controverso.
2. Sul danno morale derivante dal pregiudizio arrecato alla carriera professionale della ricorrente
203
La ricorrente fa valere, in sostanza, un pregiudizio arrecato alla sua situazione professionale attuale e la messa in pericolo della sua carriera.
204
Secondo la Commissione, la ricorrente non prova l’esistenza di un danno reale e certo causato alla sua situazione professionale, ma invoca solo motivi privi di nesso con il comunicato stampa controverso o puramente ipotetici. Parimenti, la ricorrente invocherebbe solo motivi puramente ipotetici per giustificare un asserito pregiudizio arrecato alla sua carriera professionale.
205
In primo luogo, la ricorrente ritiene che il comunicato stampa controverso abbia arrecato un pregiudizio particolarmente grave alla sua posizione professionale, poiché è all’origine della sospensione di diverse promozioni e ha inciso sulle sue relazioni professionali.
206
La ricorrente fa valere, in particolare, che, presso la sua università in Florida (Stati Uniti), essa è stata invitata a discutere delle attività sovvenzionate dall’Unione con la responsabile dell’integrità professionale. Essa spiega altresì che i fatti contestati, essendo qualificabili come reato, costituiscono un motivo di licenziamento. Peraltro, la ricorrente afferma che il comunicato stampa controverso nuoce al suo status di professore nei confronti dei suoi studenti. Essa stima tale danno morale in EUR 300000.
207
Nelle sue memorie, la ricorrente invoca tuttavia solo la costituzione di un fascicolo al fine di ottenere una promozione, ma non spiega chiaramente in che modo il comunicato stampa controverso abbia rimesso in discussione tale procedura. Essa si basa, tutt’al più, su un colloquio con la persona responsabile dell’integrità professionale della sua università senza trarne alcuna conseguenza. In risposta a un quesito orale rivolto all’udienza di discussione, al Tribunale è stato unicamente spiegato che la sua candidatura «non è stata accolta» senza fornire le ragioni di tale rigetto.
208
Ne consegue che la ricorrente sostiene che la mancata promozione al posto di professore di ruolo presso l’Università della Florida risulta dalla pubblicazione del comunicato stampa controverso senza fornirne la prova. Pertanto, si deve ritenere che la ricorrente non abbia dimostrato l’esistenza di un nesso di causalità sufficientemente diretto tra il fatto che la procedura di promozione non ha avuto un esito positivo e la pubblicazione del comunicato stampa controverso.
209
Inoltre, il rischio di licenziamento invocato deve essere considerato puramente ipotetico. Infatti, da un lato, nelle sue memorie, la ricorrente procede solo per affermazioni senza fondarsi su alcun elemento concreto. Dall’altro, in risposta a un quesito orale all’udienza di discussione, è stato indicato al Tribunale che la ricorrente non è stata licenziata dall’Università della Florida. Essa vi occupa ancora il posto di professore associato che ricopriva prima della pubblicazione del comunicato stampa controverso.
210
In secondo luogo, la ricorrente ritiene che l’OLAF abbia messo in pericolo l’evoluzione e la valorizzazione della sua carriera professionale, poiché il pregiudizio alla sua reputazione si ripercuote sulle sue mansioni e relazioni quotidiane, impedendole così di portare a termine diversi progetti accademici, in particolare per mancanza di fondi. Essa fa valere, tra l’altro, il ritiro di un’offerta ufficiale per un posto di professore e la cessazione di discussioni avanzate con la Segreteria di Stato greca per la Ricerca e la Tecnologia. La ricorrente stima tale danno in EUR 200000.
211
Per quanto riguarda le asserite difficoltà incontrate nelle sue attività di ricerca, in particolare le sue difficoltà di finanziamento, dai documenti prodotti dalla ricorrente non risulta che tale danno presenti un carattere reale e certo. Infatti, il messaggio di posta elettronica prodotto consiste in un messaggio di sostegno indirizzato al padre della ricorrente.
212
Per quanto riguarda le discussioni con la Segreteria di Stato greca per la Ricerca e la Tecnologia riguardanti la creazione di un centro interdisciplinare delle tecnologie emergenti e di un impianto per il recupero del litio metallico, la ricorrente non dimostra l’esistenza del danno asserito. Infatti, dal messaggio di posta elettronica prodotto risulta unicamente che l’amministrazione era preoccupata per la cattiva reputazione creata dalle allegazioni dell’OLAF per la ricorrente, ma anche per l’università e per il comitato dei ricercatori greci, e ha intimato alla ricorrente di fare rapidamente in modo che «sia fatta luce».
213
Tuttavia, per quanto riguarda il ritiro di un’offerta ufficializzata per un posto di professore presso l’università americana Embry-Riddle Aeronautical University, risulta chiaramente dai messaggi di posta elettronica prodotti dalla ricorrente che le era stata fatta un’offerta ufficiale e che quest’ultima è stata ritirata a seguito delle «accuse dell’OLAF».
214
Orbene, con il termine «allegazioni» è implicitamente, ma necessariamente, messo in discussione il trattamento illecito dei dati personali della ricorrente che ha consentito la sua identificazione, nonché la violazione del principio della presunzione di innocenza e la mancanza di imparzialità, di neutralità e di diligenza dell’OLAF nella redazione del comunicato stampa controverso, che hanno potuto indurre potenziali reclutatori a dubitare della probità di quest’ultima.
215
In risposta a una misura di organizzazione del procedimento, la ricorrente ha precisato che il posto occupato all’epoca dei fatti consisteva in un posto di professore associato non ordinario all’Università della Florida. Il suo contratto veniva rinnovato annualmente. Il suo stipendio annuo ammontava a 108150 dollari statunitensi (USD). Tale retribuzione copriva un periodo di 9 mesi, e non veniva percepita alcuna retribuzione supplementare per il periodo estivo di tre mesi. Essa ha altresì fornito documenti attestanti che l’offerta ufficializzata, che non era stata finalizzata, dell’Embry-Riddle Aeronautical University aveva ad oggetto un posto di professore ordinario, che corrisponde al posto più elevato in seno a tale università americana. Da tali documenti risulta altresì che la retribuzione annuale proposta ammontava a USD 135000, cui si aggiungeva una retribuzione supplementare di USD 37500 per il periodo estivo. Essa doveva altresì disporre di «fondi discrezionali» per un importo pari a USD 50000.
216
Pertanto, la ricorrente ha dimostrato l’esistenza di un danno morale derivante dalla revoca di un’offerta ufficializzata relativa a un posto di professore di ruolo a tempo pieno, la quale trae origine dalle violazioni sufficientemente qualificate del diritto dell’Unione che l’OLAF ha commesso pubblicando il comunicato stampa controverso.
3. Sul danno relativo allo stato di salute della ricorrente
217
La ricorrente sostiene che i danni connessi alla pubblicazione del comunicato stampa controverso le hanno causato un grave turbamento psicologico, con conseguente depressione e un profondo carico emotivo, oltre a grande ansia, stress e insonnia, come attestato da certificati e pareri medici. Essa stima tale danno morale in EUR 150000.
218
Secondo la Commissione, il turbamento psicologico della ricorrente non sarebbe sufficientemente provato per dimostrare un danno reale e certo e, in ogni caso, non potrebbe essere attribuito al comunicato stampa controverso, bensì alle condotte di terzi, al coinvolgimento della ricorrente nell’indagine dell’OLAF e agli eventuali procedimenti penali.
219
La ricorrente ha prodotto certificati medici attestanti uno stato di salute fortemente deteriorato, che implica l’assunzione di medicinali e controlli regolari. È altresì attestato che tale stato di salute ha come causa diretta la pubblicazione del comunicato stampa controverso.
220
A tal riguardo, da un lato, occorre precisare che i certificati medici prodotti dalla ricorrente fanno riferimento implicitamente, ma necessariamente, al trattamento illecito dei dati personali che hanno consentito l’identificazione della ricorrente, alla violazione del principio della presunzione di innocenza, in particolare mediante l’utilizzo del termine «frode», e alla mancanza di imparzialità, di neutralità e di diligenza dell’OLAF nella redazione del comunicato stampa controverso.
221
Dall’altro lato, dal certificato medico redatto il 20 ottobre 2020 risulta che la ricorrente soffre di «intensi disturbi psicofisici che si sono manifestati dopo la pubblicazione del comunicato stampa [controverso]». Sono menzionati, in particolare, pensieri depressivi, crisi di panico con uno stress intenso, una diminuzione della concentrazione, acufeni, insonnia, mal di testa nonché un’anoressia che ha comportato una perdita di peso di oltre dieci chili in tre mesi.
222
Di conseguenza, la ricorrente ha dimostrato l’esistenza di un danno connesso al suo stato di salute che trova la sua origine nelle violazioni sufficientemente qualificate del diritto dell’Unione che l’OLAF ha commesso pubblicando il comunicato stampa controverso.
223
Non si può tuttavia escludere che l’indagine dell’OLAF, le conclusioni cui quest’ultimo è giunto nonché l’avvio di azioni penali da parte delle autorità nazionali abbiano altresì contribuito al deterioramento dello stato di salute della ricorrente.
224
Del pari, dagli elementi di cui dispone il Tribunale risulta che gli articoli di stampa, in particolare quelli pubblicati da un «blogger», hanno menzionato la ricorrente e fortemente criticato le sue presunte condotte, se non addirittura criticato in maniera generale la sua persona. Essi hanno altresì ripreso erroneamente il comunicato stampa controverso facendo valere che essa aveva «rubato» l’insieme della sovvenzione concessa al progetto, vale a dire EUR 1,1 milioni. Pertanto, anche tali articoli hanno potuto contribuire al deterioramento dello stato di salute della ricorrente.
225
Dall’insieme delle considerazioni sin qui svolte risulta che le violazioni commesse dall’OLAF, vale a dire il trattamento illecito dei dati personali della ricorrente, che ne consente l’identificazione, la violazione del principio della presunzione di innocenza, in particolare mediante l’utilizzo del termine «frode», e la mancanza di imparzialità, di neutralità e di diligenza nella redazione del comunicato stampa controverso, sono all’origine dei tre danni causati alla ricorrente.
226
Anzitutto, quest’ultima ha dimostrato l’esistenza di un danno morale consistente in un danno alla sua reputazione e al suo onore, dal momento che il comunicato stampa controverso, come redatto dall’OLAF, ha determinato un giudizio anticipato sulla sua colpevolezza agli occhi del suo ambiente professionale. Tale danno è tanto più significativo in quanto tale comunicato è stato redatto in lingua inglese e poiché la ricorrente gode di notorietà internazionale nell’ambiente scientifico, detto comunicato ha attirato l’attenzione dei media specializzati, diversi da quelli locali.
227
Inoltre, la ricorrente ha dimostrato l’esistenza di un danno morale relativo al pregiudizio arrecato alla sua carriera professionale a causa della pubblicazione del comunicato stampa controverso. Quest’ultimo risulta dal ritiro di un’offerta ufficializzata relativa a un posto di professore di ruolo a tempo pieno che gli avrebbe consentito di occupare una posizione di prestigio nel mondo accademico.
228
Infine, essa ha dimostrato l’esistenza di un danno connesso al suo stato di salute, sia fisico che psicologico, che comporta l’assunzione di medicinali e un controllo medico regolare.
229
Tenendo conto di tutte le circostanze particolari del caso di specie, occorre valutare ex aequo et bono l’importo da concedere alla ricorrente a titolo di risarcimento dei diversi danni subiti in EUR 50000.
Sulle spese
230
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della ricorrente.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La Commissione europea è condannata a versare a OC l’importo di EUR 50000.
2)
La Commissione è condannata alle spese.
Škvařilová-Pelzl
Nõmm
Meyer
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 settembre 2025.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il greco.
Amtliche Sprachfassungen
Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.
ČeštinaΕλληνικάEnglishEspañolFrançaisItalianoNederlandsPolskiPortuguêsRomână