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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

ECLI:EU:T:2004:46

ECLI: ECLI:EU:T:2004:46Entscheidung vom: 18.02.2004

Causa T-10/03 Jean-Pierre Koubi contro Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) «Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo CONFORFLEX — Marchi nazionali denominativi e figurativi anteriori FLEX — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94» Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 18 febbraio 2004 Massime della sentenza Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchio «CONFORFLEX» e marchi figurativi comprendenti il termine «flex» [Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] Per il pubblico spagnolo esiste un rischio di confusione tra il segno denominativo «CONFORFLEX», la cui registrazione come marchio comunitario è chiesta per i «mobili per camere da letto» rientranti nella classe 20 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e due marchi figurativi comprendenti l’elemento denominativo «flex» registrati anteriormente in Spagna per ogni tipo di mobili, compresi articoli per camere da letto, rientranti nella stessa classe. Infatti, anche se è vero che il termine «flex» può essere considerato, dal punto di vista del pubblico interessato, evocativo di una caratteristica dei prodotti considerati, ossia la flessibilità, per cui i marchi anteriori non presentano un elevato carattere distintivo, vista l’interdipendenza dei fattori relativi alla valutazione del rischio di confusione, l’identità dei prodotti designati, congiuntamente alla notevole somiglianza concettuale dei segni confliggenti, è sufficiente a far ritenere che siffatto rischio sussista. (v. punti 56, 58, 62) SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)18 febbraio 2004(1) «Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo CONFORFLEX – Marchi nazionali denominativi e figurativi anteriori FLEX – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94» ricorrente, contro convenuto, IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione), ha pronunciato la seguente Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione) Legal Tiili Vilaras Il cancelliere Il presidente H. Jung H. Legal 1 – Lingua processuale: il francese.

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

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