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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

Agricoltura - FEAOG - Soppressione di un contributo finanziario - Motivazione - Errore di valutazione dei fatti - Art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 - Principio di proporzionalità.

ECLI: ECLI:EU:T:2003:338Entscheidung vom: 11.12.2003

«Agricoltura – FEAOG – Soppressione di un contributo finanziario – Motivazione – Errore di valutazione dei fatti – Art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 – Principio di proporzionalità» Massime della sentenza 1.. Agricoltura – Politica agricola comune – Riforma strutturale – Azioni comuni – Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli – Obbligo per il beneficiario di compiere correttamente un'azione finanziata dal FEAOG – Inattività per più di due anni della principale linea finanziata – Violazione – Irrilevanza di esigenze temporanee [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 355/77, artt. 9, n. 1, e 100, lett. c)] 2.. Agricoltura – Politica agricola comune – Riforma strutturale – Azioni comuni – Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli – Esame dei progetti volti allo sviluppo o alla razionalizzazione del trattamento, della trasformazione e della commercializzazione dei detti prodotti – Competenza esclusiva della Commissione [Regolamenti del Consiglio n. 355/77, artt. 1, n. 3, 3 e 9, e (CEE) n. 4253/88, art. 14, n. 3] 3.. Coesione economica e sociale – Interventi strutturali – Finanziamento comunitario – Soppressione di un contributo del FEAOG a causa di irregolarità – Ammissibilità (Regolamento del Consiglio n. 4253/88, art. 24, n. 2) 4.. Agricoltura – Politica agricola comune – Riforma strutturale – Azioni comuni – Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli – Soppressione di un contributo del FEAOG in caso di violazione di obblighi essenziali – Proporzionalità [Art. 5, terzo comma, CE; regolamento del Consiglio n. 355/77, art. 10, lett. c)] SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)11 dicembre 2003 (1) «Agricoltura – FEAOG – Soppressione di un contributo finanziario – Motivazione – Errore di valutazione dei fatti – Art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 – Principio di proporzionalità» ricorrente, contro convenuta, IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione), vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 3 giugno 2003, ha pronunciato la seguente Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione) García-Valdecasas Lindh Cooke Il cancelliere Il presidente H. Jung P. Lindh 1 – Lingua processuale: l'italiano.

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

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