EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union
ECLI:EU:T:2003:280
ECLI: ECLI:EU:T:2003:280Entscheidung vom: 22.10.2003
«Marchio comunitario – Opposizione – Marchio comunitario anteriore ASTERIX – Domanda di marchio comunitario figurativo che contiene il termine starix – Impedimenti relativi alla registrazione – Art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento (CE) n. 40/94»
Massime della sentenza
1.. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio denominativo ASTERIX e marchio figurativo composto dell'elemento denominativo starix corredato di elementi grafici [Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]
2.. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Notorietà del marchio anteriore – Rilevanza [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]
3.. Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice comunitario – Competenza del Tribunale – Controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso sotto il profilo delle questioni giuridiche dinanzi ad esse sollevate (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 63)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)22 ottobre 2003 (1)
«Marchio comunitario – Opposizione – Marchio comunitario anteriore ASTERIX – Domanda di marchio figurativo comunitario che contiene il termine starix – Impedimenti relativi alla registrazione – Art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento (CE) n. 40/94»
Nella causa T-311/01,
ricorrente,
contro
convenuto,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 14 maggio 2003,
ha pronunciato la seguente
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
Tiili
Mengozzi
Vilaras
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
V. Tiili
1 – Lingua processuale: il tedesco.
Amtliche Sprachfassungen
Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.