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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

ECLI:EU:T:2003:280

ECLI: ECLI:EU:T:2003:280Entscheidung vom: 22.10.2003

«Marchio comunitario – Opposizione – Marchio comunitario anteriore ASTERIX – Domanda di marchio comunitario figurativo che contiene il termine starix – Impedimenti relativi alla registrazione – Art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento (CE) n. 40/94» Massime della sentenza 1.. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio denominativo ASTERIX e marchio figurativo composto dell'elemento denominativo starix corredato di elementi grafici [Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] 2.. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Notorietà del marchio anteriore – Rilevanza [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] 3.. Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice comunitario – Competenza del Tribunale – Controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso sotto il profilo delle questioni giuridiche dinanzi ad esse sollevate (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 63) SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)22 ottobre 2003 (1) «Marchio comunitario – Opposizione – Marchio comunitario anteriore ASTERIX – Domanda di marchio figurativo comunitario che contiene il termine starix – Impedimenti relativi alla registrazione – Art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento (CE) n. 40/94» Nella causa T-311/01, ricorrente, contro convenuto, IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione), vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 14 maggio 2003, ha pronunciato la seguente Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione) Tiili Mengozzi Vilaras Il cancelliere Il presidente H. Jung V. Tiili 1 – Lingua processuale: il tedesco.

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

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