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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

Aiuti di Stato – Zona Franca di Madera – Regime di aiuti cui il Portogallo ha dato esecuzione – Decisione che constata la non conformità del regime alle decisioni C(2007) 3037 definitivo e C(2013) 4043 final, che dichiarano tale regime incompatibile con il mercato interno e ordinano il recupero degli aiuti versati nell’ambito del medesimo – Nozione di “aiuti esistenti” ai sensi dell’articolo 1, lettera b), ii), del regolamento (UE) 2015/1589 – Recupero – Legittimo affidamento – Certezza del diritto – Libera prestazione dei servizi – Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei lavoratori

ECLI: ECLI:EU:T:2024:775Entscheidung vom: 06.11.2024

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione) 6 novembre 2024 ( *1 ) «Aiuti di Stato – Zona Franca di Madera – Regime di aiuti cui il Portogallo ha dato esecuzione – Decisione che constata la non conformità del regime alle decisioni C(2007) 3037 definitivo e C(2013) 4043 final, che dichiarano tale regime incompatibile con il mercato interno e ordinano il recupero degli aiuti versati nell’ambito del medesimo – Nozione di “aiuti esistenti” ai sensi dell’articolo 1, lettera b), ii), del regolamento (UE) 2015/1589 – Recupero – Legittimo affidamento – Certezza del diritto – Libera prestazione dei servizi – Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei lavoratori» Nelle cause T‑713/22 e T‑720/22, Portumo – Madeira – Montagem e Manutenção de Tubaria, SA (Zona Franca da Madeira), con sede in Funchal (Portogallo), Ponticelli – Consultadoria Técnica, SA (Zona Franca da Madeira), con sede in Funchal, Ponticelli Angoil – Serviços Para a Indústria Petrolífera, SA (Zona Franca da Madeira), con sede in Funchal, rappresentate da M. Muñoz Pérez e P. Casillas Vázquez, avvocati, ricorrenti nella causa T‑713/22, Nova Ship Invest, Unipessoal, Lda (Zona Franca da Madeira), con sede in Funchal, rappresentata da Muñoz Pérez e Casillas Vázquez, ricorrente nella causa T‑720/22, contro Commissione europea, rappresentata da I. Barcew e P. Caro de Sousa, in qualità di agenti, convenuta, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione), composto da J. Svenningsen, presidente, J. Martín y Pérez de Nanclares e M. Stancu (relatrice), giudici, cancelliere: L. Ramette, amministratore vista la fase scritta del procedimento, in particolare le decisioni del 16 gennaio 2023 di non sospendere il procedimento in attesa della decisione della Corte conclusiva del procedimento nella causa che ha dato successivamente luogo alla sentenza del 4 luglio 2024, Portogallo/Commissione (Zona Franca di Madera) (C‑736/22 P, non pubblicata, EU:C:2024:579), in seguito all’udienza del 21 febbraio 2024, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con i loro ricorsi fondati sull’articolo 263 TFUE, la Portumo – Madeira – Montagem e Manutenção de Tubaria, SA (Zona Franca da Madeira), la Ponticelli – Consultadoria Técnica, SA (Zona Franca da Madeira) e la Ponticelli Angoil – Serviços Para a Indústria Petrolífera, SA (Zona Franca da Madeira) nonché la Nova Ship Invest, Unipessoal, Lda (Zona Franca da Madeira), ricorrenti, chiedono l’annullamento della decisione (UE) 2022/1414 della Commissione, del 4 dicembre 2020, sul regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) cui il Portogallo ha dato esecuzione per la Zona Franca di Madera (ZFM) – Regime III (GU 2022, L 217, pag. 49; in prosieguo: la «decisione impugnata»). Fatti 2 Il regime della Zona Franca di Madera (Portogallo; in prosieguo: la «ZFM») assume la forma di diversi vantaggi fiscali concessi nell’ambito del Centro Internacional de Negócios da Madeira (centro internazionale d’affari di Madera), del Registo Internacional de Navios da Madeira (registro navale internazionale di Madera) e della Zona Franca Industrial (zona franca industriale). 3 Tale regime è stato inizialmente approvato nel 1987 con decisione della Commissione del 27 maggio 1987 nel procedimento N 204/86 [SG(87) D/6736] come aiuto a finalità regionale compatibile con il mercato unico. La sua proroga è stata in seguito autorizzata con decisione della Commissione del 27 gennaio 1992 nel procedimento E 13/91 [SG(92) D/1118] e, successivamente, con decisione della Commissione del 3 febbraio 1995 nel procedimento E 19/94 [SG(95) D/1287]. 4 Il regime ad esso successivo (in prosieguo: il «regime II») è stato autorizzato con decisione della Commissione dell’11 dicembre 2002 nel procedimento N 222A/01 (in prosieguo: la «decisione del 2002»). 5 Sulla base degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (GU 2006, C 54, pag. 13; in prosieguo: gli «orientamenti del 2007»), un terzo regime (in prosieguo: il «regime III») è stato autorizzato con decisione della Commissione del 27 giugno 2007 nel procedimento N 421/2006 (in prosieguo: la «decisione del 2007»), per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. La Commissione ha autorizzato tale regime come aiuto al funzionamento compatibile con il mercato interno volto a promuovere lo sviluppo regionale e la diversificazione della struttura economica di Madera, in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell’articolo 299, paragrafo 2, CE (divenuto articolo 349 TFUE). 6 Il regime III assume la forma di una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (in prosieguo: l’«IRPeG») riguardo agli utili derivanti da attività effettivamente e materialmente svolte a Madera (3% dal 2007 al 2009, 4% dal 2010 al 2012 e 5% dal 2013 al 2020), di un’esenzione da imposte municipali e locali nonché di un’esenzione dall’imposta sul trasferimento di beni immobili per l’avviamento di un’impresa nella ZFM, fino a importi massimi di aiuto stabiliti sulla base dei massimali della base imponibile applicabili alla base imponibile annua dei beneficiari. Tali massimali sono fissati in funzione del numero di posti di lavoro mantenuti dal beneficiario per ogni esercizio. A determinate condizioni, le società registrate nella zona franca industriale della ZFM possono beneficiare di un’ulteriore riduzione del 50% dell’IRPeG. 7 L’accesso al regime III è stato limitato alle attività che figuravano in un elenco incluso nella decisione del 2007. Inoltre, sono state escluse dall’ambito di applicazione del regime III tutte le attività di intermediazione finanziaria e di assicurazione, le attività ausiliarie finanziarie e assicurative nonché tutte le attività del tipo «servizi infragruppo» (centri di coordinamento, tesoreria e distribuzione), in quanto «servizi forniti a imprese, principalmente». 8 Una versione modificata del regime III è stata autorizzata con decisione della Commissione del 2 luglio 2013 nel procedimento SA.34160 (2011/N) (in prosieguo: la «decisione del 2013»), per il periodo compreso tra il 1o gennaio al 31 dicembre 2013. Tale versione mantiene le stesse condizioni previste dal regime III, fatto salvo un aumento del 36,7% dei massimali della base imponibile a cui è applicabile la riduzione dell’IRPeG. 9 Successivamente, con la decisione della Commissione del 26 novembre 2013 nel procedimento SA.37668 (2013/N), è stata autorizzata la proroga fino al 30 giugno 2014 del regime III modificato. La proroga di detto regime sino alla fine del 2014 è stata autorizzata con decisione della Commissione dell’8 maggio 2014 nel procedimento SA.38586 (2014/N). 10 Il 12 marzo 2015 la Commissione ha avviato, sulla base dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1), un esercizio di monitoraggio del regime III per gli anni 2012 e 2013. 11 Con lettera del 6 luglio 2018, la Commissione ha informato la Repubblica portoghese della sua decisione di avviare il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE relativamente al regime III (GU 2019, C 101, pag. 7; in prosieguo: la «decisione di avvio del procedimento di indagine formale»). 12 Tale procedimento è stato avviato a causa dei dubbi della Commissione in merito, da un lato, all’applicazione delle esenzioni fiscali ai redditi provenienti da attività effettivamente e materialmente svolte nella regione autonoma di Madera (in prosieguo: la «RAM») e, dall’altro, al nesso tra l’importo dell’aiuto e la creazione o il mantenimento di posti di lavoro effettivi a Madera. 13 In esito a detto procedimento, la Commissione ha adottato la decisione impugnata, il cui dispositivo è così formulato: «Articolo 1 Il regime di aiuti “Zona Franca di Madera (ZFM) – Regime III”, nella misura in cui è stato attuato dal Portogallo in violazione dell[a decisione del 2007] (...) e [della decisione del 2013], è stato attuato dal Portogallo in maniera illegittima in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, [TFUE] ed è incompatibile con il mercato interno. Articolo 2 L’aiuto individuale accordato a norma del regime di cui all’articolo 1 non costituisce aiuto se, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste da un regolamento adottato in applicazione dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2015/1588 in vigore nel momento in cui l’aiuto stesso è stato concesso. Articolo 3 L’aiuto individuale concesso nel quadro del regime di cui all’articolo 1, che, al momento della concessione, soddisfa le condizioni previste dalle decisioni di cui all’articolo 1 o da un regolamento adottato a norma dell’articolo 1 del regolamento (...) 2015/1588, è compatibile con il mercato interno, fino alle intensità massime di aiuto applicabili a quel tipo di aiuto. Articolo 4 1.   Il Portogallo recupera gli aiuti incompatibili concessi nel quadro del regime di cui all’articolo 1 presso i beneficiari. (...) 4.   Il Portogallo abolisce il regime di aiuti incompatibili nella misura di cui all’articolo 1 e annulla tutti i pagamenti di aiuti in sospeso a decorrere dalla data di notifica della presente decisione. Articolo 5 1.   Il recupero dell’aiuto concesso ai sensi del regime di cui all’articolo 1 è immediato ed effettivo. 2.   Il Portogallo provvede a dare esecuzione alla presente decisione entro otto mesi dalla data di notifica della stessa. (...)». Conclusioni delle parti 14 Le ricorrenti chiedono, in sostanza, che il Tribunale voglia: – annullare la decisione impugnata; – in subordine, annullare l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione impugnata e l’ordine di recupero in essa contenuto; – condannare la Commissione alle spese. 15 La Commissione chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare le ricorrenti alle spese. In diritto 16 Sentite le parti, il Tribunale decide di riunire le cause T‑713/22 e T‑720/22 ai fini della presente sentenza, conformemente all’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. 17 A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi, vertenti, in sostanza, su errori di diritto commessi dalla Commissione in quanto ha ritenuto che la Repubblica portoghese avesse dato esecuzione al regime III in violazione delle decisioni del 2007 e del 2013, degli orientamenti del 2007 e dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE, nonché in quanto ha accolto un’interpretazione restrittiva e contraria agli articoli 21, 45, 49, 54 e 56 TFUE delle condizioni di accesso a detto regime (primo motivo), su un errore di diritto commesso dalla Commissione in quanto l’esame della compatibilità del regime III non è stato effettuato direttamente e unicamente sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE, è fondato su un’interpretazione erronea degli orientamenti del 2007 in contrasto con tale disposizione e viola i principi della libera circolazione dei cittadini e dei lavoratori, della libertà di stabilimento nonché della libera prestazione dei servizi (secondo motivo) e sull’illegittimità dell’ordine di recupero di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione impugnata (terzo e quarto motivo). Sul primo motivo, vertente su errori di diritto commessi dalla Commissione in quanto ha ritenuto che la Repubblica portoghese avesse dato esecuzione al regime III in violazione delle decisioni del 2007 e del 2013, degli orientamenti del 2007 e dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE, nonché in quanto ha accolto un’interpretazione restrittiva e contraria agli articoli 21, 45, 49, 54 e 56 TFUE delle condizioni di accesso a detto regime Sull’oggetto del primo motivo 18 Con il loro primo motivo, le ricorrenti affermano, in sostanza, che le autorità portoghesi hanno correttamente interpretato e dato esecuzione al regime III, quale autorizzato dalla Commissione in occasione delle decisioni del 2007 e del 2013, e, pertanto, che la Commissione è incorsa in errori di diritto ritenendo che, nell’ambito dell’attuazione di detto regime, le autorità portoghesi non avessero correttamente applicato, da un lato, la condizione relativa all’origine degli utili ai quali si applica la riduzione dell’IRPeG e, dall’altro, la condizione relativa alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro nella RAM, entrambe introdotte dal regime II. Le ricorrenti ritengono inoltre che la Commissione sia incorsa in un errore di diritto ritenendo che le autorità portoghesi non avessero attuato controlli fiscali adeguati ed efficaci per verificare il rispetto, da parte dei beneficiari, di queste due condizioni. 19 A tale riguardo, occorre ricordare che, qualora una parte ricorrente ritenga che la Commissione abbia, a torto, considerato che le modalità di versamento di aiuti individuali nell’ambito di un regime di aiuti previamente autorizzato non fossero conformi a tale previa autorizzazione, l’argomentazione di tale parte deve essere intesa come una critica del fatto che la Commissione abbia rifiutato di riconoscere a detti aiuti la qualificazione giuridica di «aiuti esistenti», ai sensi dell’articolo 1, lettera b), ii), del regolamento 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ossia di regimi di aiuti o aiuti individuali autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio dell’Unione europea [sentenza del 21 settembre 2022, Portogallo/Commissione (Zona Franca di Madeira), T‑95/21, EU:T:2022:567, punto 100]. 20 Di conseguenza, occorre intendere il primo motivo come diretto, in sostanza, a contestare il fatto che, ai punti da 150 a 180 e 228 nonché all’articolo 1 della decisione impugnata, la Commissione non ha assimilato il regime III, così come attuato, ad «aiuti esistenti» ai sensi dell’articolo 1, lettera b), ii), del regolamento 2015/1589, la cui compatibilità avrebbe dovuto essere valutata nell’ambito dell’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti, previsti all’articolo 108, paragrafo 1, TFUE, ma l’ha qualificato, al punto 180 della decisione impugnata, come «aiuto illegale» e, pertanto, come nuovo aiuto ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento 2015/1589, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Sulla fondatezza del primo motivo 21 Per quanto riguarda, in primo luogo, la condizione relativa all’origine degli utili ai quali si applica la riduzione dell’IRPeG, le ricorrenti sostengono che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nell’interpretazione di tale condizione ritenendo che le attività svolte al di fuori della RAM da società registrate nella ZFM non potessero beneficiare della riduzione dell’IRPeG. Tale interpretazione dei termini «attività effettivamente e materialmente svolte a Madera» adottata dalla Commissione nella decisione impugnata sarebbe troppo restrittiva e contraria al significato abituale di tale espressione quando essa è utilizzata nell’ambito di un regime fiscale nonché al contesto e agli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte. Inoltre, una siffatta interpretazione violerebbe gli articoli 49 e 56 TFUE, nella misura in cui introduce restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi che non sarebbero né adeguate né proporzionate ai fini della realizzazione dell’obiettivo perseguito dalle decisioni del 2007 e del 2013. 22 In tal senso, sotto un primo profilo, le ricorrenti ritengono che l’interpretazione dei termini «attività effettivamente e materialmente svolte a Madera» debba tener conto della portata attribuita a tali termini nel settore della fiscalità internazionale, in particolare nel piano d’azione dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) relativo alla lotta contro l’erosione della base imponibile e il trasferimento di utili nonché nei principi guida generali relativi alla valutazione delle misure nell’ambito di detto piano d’azione. Orbene, in tale ambito, sarebbe ampiamente ammesso che i redditi provenienti da un’attività esercitata da un soggetto siano imputabili al luogo di residenza fiscale o al luogo di direzione effettiva del soggetto, a condizione che esso vi eserciti un’attività sostanziale. 23 Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda il contesto in cui sono stati utilizzati i termini «attività effettivamente e materialmente svolte a Madera», le ricorrenti rilevano che, a differenza degli aiuti regionali agli investimenti, nel caso di aiuti regionali al funzionamento, come il regime III, gli orientamenti del 2007 non stabiliscono un collegamento esplicito tra le attività ammissibili all’aiuto e la zona geografica della regione in questione. 24 Sotto un terzo profilo, per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dalla normativa in cui si inseriscono tali termini, le ricorrenti sostengono che l’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE subordina l’ammissibilità degli aiuti regionali alle regioni ultraperiferiche al solo fatto di contribuire al loro sviluppo, indipendentemente dalla questione della compensazione dei aggiuntivi derivanti dalla lontananza di dette regioni. Inoltre, l’interpretazione restrittiva dei termini «attività effettivamente e materialmente svolte a Madera» sarebbe contraria all’effetto utile della decisione del 2007 e all’obiettivo perseguito da quest’ultima, dal momento che vi sarebbe un insieme di attività che, pur essendo elencate in tale decisione come idonee a beneficiare del regime III, in pratica non potrebbero beneficiarne. 25 Sotto un quarto profilo, le ricorrenti affermano che l’interpretazione dei termini «attività effettivamente e materialmente svolte a Madera» adottata dalla Commissione nella decisione impugnata comporta restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, contrarie agli articoli 49 e 56 TFUE, in quanto scoraggia i soggetti registrati nella ZFM dall’esercitare la loro attività al di fuori della RAM. Orbene, tali restrizioni non sarebbero né adeguate né proporzionate ai fini della realizzazione dell’obiettivo che le decisioni del 2007 e del 2013 devono perseguire, vale a dire quello di contribuire allo sviluppo economico della RAM. 26 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la condizione relativa alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro nella RAM, le ricorrenti sostengono che la Commissione è incorsa in vari errori di diritto nell’interpretazione di tale condizione. 27 Sotto un primo profilo, le ricorrenti contestano alla Commissione di aver ritenuto, nella decisione impugnata, che, ai fini del calcolo del numero di posti di lavoro creati o mantenuti per ciascun beneficiario del regime III, le autorità portoghesi avrebbero dovuto ricorrere alla metodologia della definizione dei posti di lavoro in termini di «equivalenti a tempo pieno» (ETP) e di «unità di lavoro-anno» (ULA). 28 In mancanza di una definizione dei termini «posto di lavoro» nelle decisioni del 2007 e del 2013, il significato di detti termini avrebbe dovuto essere inteso secondo il loro significato abituale, vale a dire nel senso che si riferiscono a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro che faccia sorgere sul piano fiscale l’obbligo di versare contributi previdenziali e di praticare trattenute sul pagamento di retribuzioni, indipendentemente dall’investimento in termini di tempo che detto rapporto presuppone e quindi indipendentemente dall’equivalente in ULA del lavoro svolto. Detto significato abituale sarebbe, peraltro, conforme al contesto delle decisioni del 2007 e del 2013 nonché al loro obiettivo, vale a dire quello di contribuire allo sviluppo economico della RAM. Le ricorrenti affermano altresì che, in mancanza di una nozione uniforme a livello dell’Unione europea, le autorità portoghesi avevano potuto validamente ricorrere alla nozione di «posto di lavoro» ai sensi del diritto portoghese, la quale costituiva un criterio chiaro e obiettivo per determinare se i beneficiari avessero o meno creato i posti di lavoro. Infine, la creazione o il mantenimento di posti di lavoro nella RAM costituirebbe, secondo le ricorrenti, solo una finalità accessoria rispetto allo scopo principale del regime III, vale a dire contribuire allo sviluppo economico di detta regione. 29 Sotto un secondo profilo, le ricorrenti contestano la valutazione della Commissione secondo cui solo i posti di lavoro creati e mantenuti nella RAM devono essere presi in considerazione al fine di verificare la corretta applicazione della condizione relativa alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro, sostenendo che detta valutazione è contraria ai principi di libera circolazione, segnatamente alla libera circolazione dei lavoratori, quali previsti agli articoli 21 e 45 TFUE, rendendo più difficile la possibilità o per un lavoratore assunto da un’impresa stabilita nella ZFM di poter risiedere ed esercitare la propria attività lavorativa in un luogo diverso dalla RAM, o per una tale impresa di assumere lavoratori che non risiedono o che non intendono risiedere in detta regione. 30 Sotto un terzo profilo, la Nova Ship Invest, Unipessoal (Zona Franca da Madeira) aggiunge che le società di gestione di partecipazioni sociali (in prosieguo: le «SGPS») non sono soggette alla condizione della creazione e del mantenimento dei posti di lavoro nella RAM, cosicché la Commissione è incorsa in un errore di diritto nella decisione impugnata omettendo di dimostrare, in sede di analisi del rispetto di tale condizione, la minima limitazione in funzione delle imprese beneficiarie. 31 Per quanto riguarda, in terzo luogo, i controlli fiscali attuati dalle autorità portoghesi al fine di verificare la corretta applicazione delle condizioni relative, da un lato, all’origine degli utili ai quali si applica la riduzione dell’IRPeG e, dall’altro, alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro nella RAM, le ricorrenti deducono un errore di diritto in cui la Commissione è incorsa in quanto ha ritenuto, nella decisione impugnata, che i controlli fiscali effettuati non avessero consentito di verificare il rispetto, da parte dei beneficiari, di tali due condizioni di accesso al regime III. 32 La Commissione contesta tale argomento. – Sulla condizione relativa all’origine degli utili ai quali si applica la riduzione dell’IRPeG 33 L’argomento delle ricorrenti comporta che sia stabilito se, nonostante il tenore letterale del regime III nonché delle decisioni del 2007 e del 2013, che subordinano la concessione degli aiuti autorizzati alla condizione che gli utili delle società registrate nella ZFM derivino da attività «effettivamente e materialmente svolte a Madera», le autorità portoghesi potessero, senza violare tali decisioni, concedere gli aiuti previsti da tale regime anche per utili derivanti da attività svolte al di fuori della RAM. 34 A tale riguardo, secondo costante giurisprudenza, la determinazione del significato e della portata dei termini per i quali il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione va operata conformemente al loro senso abituale, tenendo conto del contesto nel quale vengono utilizzati e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte (v. sentenza del 27 gennaio 2022, Zinātnes parks, C‑347/20, EU:C:2022:59, punto 42 e giurisprudenza ivi citata). 35 Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, i termini «attività effettivamente e materialmente svolte a Madera», nel loro senso abituale, non possono essere interpretati nel senso che si riferiscono ad attività svolte al di fuori della RAM, anche da società registrate nella ZFM. 36 Una tale conclusione è corroborata dal contesto della decisione impugnata nonché dagli obiettivi perseguiti dalla normativa dell’Unione in materia di aiuti di Stato e, in particolare, da quella applicabile agli aiuti a finalità regionale. 37 Anzitutto, dalle decisioni che autorizzano i regimi II e III si evince che, nel corso dei procedimenti amministrativi nel cui ambito esse sono state adottate, la Commissione e le autorità portoghesi sono sempre state concordi sull’interpretazione da dare all’espressione «attività effettivamente e materialmente svolte a Madera». Orbene, il giudice dell’Unione non può ignorare tale elemento per definire con precisione l’ambito di applicazione di un regime di aiuti notificato, anche se non è stato portato a conoscenza delle ricorrenti (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2010, Kahla Thüringen Porzellan/Commissione, C‑537/08 P, EU:C:2010:769, punto 45). 38 Risulta infatti dalla decisione del 2002 che, durante il procedimento amministrativo che ne ha comportato l’adozione, le autorità portoghesi hanno affermato che «i vantaggi fiscali [sarebbero stati] limitati alle attività effettivamente e materialmente svolte a Madera, il che consentirebbe di escludere le attività svolte al di fuori di Madera». 39 Analogamente, come risulta dal punto 226 della decisione impugnata, la Commissione «[aveva] chiesto l’introduzione di una disposizione espressa nel disegno di legge notificato [dalla Repubblica portoghese] il 28 giugno 2006 che stabiliva che le riduzioni fiscali sarebbero state limitate ai profitti derivanti dalle attività svolte a Madera» e la Repubblica portoghese ha rifiutato di procedere a tale introduzione ritenendo che «tale disposizione non fosse necessaria dato che tale fatto derivava dalla base giuridica della ZFM». 40 Poi, la formulazione delle decisioni del 2007 e del 2013, anche supponendo che possa essere considerata ambigua, deve essere interpretata conformemente alle loro basi giuridiche, vale a dire, rispettivamente, l’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), CE [divenuto articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE] e l’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE, nonché agli orientamenti del 2007. 41 Orbene, qualsiasi deroga al principio generale d’incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno, enunciato nell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, deve essere oggetto d’interpretazione restrittiva (v. sentenza del 29 aprile 2004, Germania/Commissione, C‑277/00, EU:C:2004:238, punto 20 e giurisprudenza ivi citata). 42 Inoltre, come giustamente rilevato dalla Commissione ai punti 153 e 154 della decisione impugnata, gli orientamenti del 2007 e, più in particolare, i loro punti 6 e 76, enunciano che gli aiuti al funzionamento possono essere concessi eccezionalmente nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), CE [divenuto articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE], quali la RAM, il cui status di regione ultraperiferica è riconosciuto dalla Commissione, purché siano giustificati dal loro contributo allo sviluppo regionale e dalla loro natura e il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare. 43 Orbene, come risulta dal punto 156 della decisione impugnata, la ragione stessa dell’esistenza degli aiuti a finalità regionale al funzionamento a favore delle regioni ultraperiferiche è compensare i costi aggiuntivi che le imprese sostengono in queste regioni in ragione di detti svantaggi di cui soffrono queste ultime, quali elencati al punto 155 della decisione impugnata. Ciò implica che solo le attività che presentano gli svantaggi e, quindi, i costi aggiuntivi propri di tali regioni devono poter beneficiare di siffatti aiuti al funzionamento. 44 Pertanto, possono essere escluse dal beneficio di tali aiuti le attività svolte al di fuori di dette regioni che, di conseguenza, non presentano tali costi aggiuntivi, anche se a realizzarle sono società stabilite in queste stesse regioni. 45 Infine, come affermato correttamente dalla Commissione al punto 157 della decisione impugnata, la valutazione della compatibilità del regime III, nella decisione del 2007, è stata effettuata sulla base dei costi aggiuntivi sostenuti da imprese esercenti la loro attività nella RAM, e non al di fuori di essa. 46 Emerge, infatti, dai punti da 44 a 53 della decisione del 2007 che la Commissione si è basata su uno studio, fornito dalle autorità portoghesi, che quantificava i «costi aggiuntivi sostenuti dal settore privato nella [RAM]». Inoltre, i costi aggiuntivi presi in considerazione, vale a dire, in particolare, le spese di trasporto, di stoccaggio, di risorse umane, di finanziamento o di commercializzazione, sono quelli a cui sono esposte le attività realizzate effettivamente e materialmente nella RAM, e non le attività svolte al di fuori di quest’ultima da società registrate in tale regione. Infine, tale constatazione è corroborata dal fatto che, al punto 48 della decisione del 2007, la Commissione ha considerato i costi aggiuntivi di cui trattasi come percentuale del solo valore aggiunto lordo del settore privato o del solo prodotto interno lordo della RAM. 47 Di conseguenza, oltre a non trovare alcun fondamento nella formulazione e nel contesto delle decisioni del 2007 e del 2013, l’ampia interpretazione dell’espressione «attività effettivamente e materialmente svolte a Madera», sostenuta dalle ricorrenti, risulta contraria non solo agli obiettivi perseguiti dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), CE e dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE, che hanno costituito la base giuridica, rispettivamente, delle decisioni del 2007 e del 2013, ma anche agli orientamenti del 2007. 48 A tale riguardo, il fatto che l’interpretazione adottata dalla Commissione possa, come sostengono le ricorrenti, differire da quella adottata nel piano d’azione dell’OCSE relativo alla lotta contro l’erosione della base imponibile e il trasferimento di utili e, in particolare, nei principi guida generali relativi alla valutazione delle misure nell’ambito di detto piano non può modificare tale conclusione. 49 Infatti, se è vero che la Commissione può prendere in considerazione i testi adottati nell’ambito dell’OCSE, essa non ne può tuttavia essere in alcun modo vincolata, in particolare nell’applicazione delle norme del Trattato FUE e, segnatamente, di quelle relative agli aiuti di Stato [v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2021, Lussemburgo e Amazon/Commissione, T‑816/17 e T‑318/18, EU:T:2021:252, punto 154, e conclusioni dell’avvocata generale Kokott nella causa État luxembourgeois (Informazioni su un gruppo di contribuenti), C‑437/19, EU:C:2021:450, punto 67]. 50 È quindi senza incorrere in errori di diritto che la Commissione ha potuto concludere, al punto 167 della decisione impugnata, che il regime III, così come attuato, per quanto concerne la condizione relativa all’origine degli utili ai quali era applicata la riduzione dell’IRPeG, era contrario alle decisioni del 2007 e del 2013. 51 Una tale conclusione non può essere messa in discussione neppure dall’argomento delle ricorrenti secondo cui, interpretando i termini «attività effettivamente e materialmente svolte a Madera» nel senso che essi non riguardano le attività esercitate al di fuori di tale regione da società registrate nella ZFM, la Commissione non avrebbe preso in sufficiente considerazione il fatto che il regime III, in quanto aiuto a finalità regionale al funzionamento a favore delle regioni ultraperiferiche, aveva come obiettivo essenzialmente quello di contribuire allo sviluppo economico della regione, contributo che poteva essere ottenuto da imprese indipendentemente dal luogo in cui esse esercitano materialmente le loro attività, o ancora avrebbe violato i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. 52 Sotto un primo profilo, per quanto riguarda l’allegazione relativa all’insufficiente presa in considerazione dell’asserito obiettivo del regime III che, in quanto aiuto a finalità regionale al funzionamento a favore delle regioni ultraperiferiche, consisterebbe essenzialmente nel contribuire allo sviluppo economico di tali regioni e non nel compensare i costi aggiuntivi sostenuti dalle imprese situate in tali regioni tenuto conto degli svantaggi strutturali di cui soffrono queste ultime, occorre rilevare che, con detta allegazione, le ricorrenti non mirano a mettere in discussione la valutazione effettuata dalla Commissione quanto alla non conformità del regime III, così come attuato, alle decisioni del 2007 e del 2013 e, pertanto, la qualificazione giuridica di tale regime come nuovo aiuto ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento 2015/1589, concesso in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. 53 Al contrario, le ricorrenti tendono implicitamente a mettere in discussione la valutazione della compatibilità del regime III effettuata in occasione delle decisioni del 2007 e del 2013, le quali sono divenute definitive, senza tuttavia che il loro argomento possa essere interpretato nel senso che esso solleva un’eccezione di illegittimità di dette decisioni ai sensi dell’articolo 277 TFUE. 54 In ogni caso, l’argomento delle ricorrenti si fonda su una premessa errata, secondo la quale l’obiettivo del regime III, in quanto aiuto a finalità regionale al funzionamento a favore di una regione ultraperiferica, sarebbe essenzialmente quello di contribuire allo sviluppo economico della RAM e solo accessoriamente di compensare i costi aggiuntivi propri della RAM. 55 Orbene, come già rilevato ai precedenti punti da 35 a 47, risulta inequivocabilmente tanto dal tenore letterale delle decisioni del 2007 e del 2013 quanto dagli obiettivi della normativa dell’Unione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale nelle regioni ultraperiferiche, sulla quale tali decisioni sono fondate, che la compensazione per l’adeguata proporzione dei costi aggiuntivi propri della RAM costituisce un elemento centrale che ha indotto la Commissione a constatare la compatibilità del regime III. 56 Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda l’asserita violazione dei principi di libera circolazione dei cittadini, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, occorre rilevare che essa non può essere accolta. 57 Infatti, atteso che il Tribunale ha constatato al precedente punto 47 che, nella decisione impugnata, la condizione relativa all’origine degli utili era stata interpretata dalla Commissione conformemente al testo e al contesto delle decisioni del 2007 e del 2013, ma anche conformemente agli obiettivi perseguiti dalla normativa dell’Unione in materia di aiuti di Stato, le ricorrenti mettono in discussione, in definitiva, non l’interpretazione di tale condizione nella decisione impugnata, bensì l’interpretazione di detta condizione adottata dalla Commissione nelle decisioni del 2007 e del 2013 al fine di constatare la compatibilità del regime III. 58 Orbene, le ricorrenti non hanno né implicitamente né esplicitamente sollevato un’eccezione di illegittimità delle decisioni del 2007 e del 2013. Esse non hanno infatti spiegato in che modo tali due decisioni violerebbero i principi della libera circolazione dei cittadini, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi. 59 Nella misura in cui tale argomento può essere inteso come diretto a contestare, sulla base dei principi richiamati al precedente punto 58, la constatazione dell’incompatibilità del regime III, così come attuato, tale critica sarà esaminata, ai successivi punti da 98 a 105, nell’ambito della valutazione della fondatezza del secondo motivo dedotto dalle ricorrenti. 60 Alla luce di quanto precede, la Commissione non è incorsa in alcun errore di diritto nell’interpretazione della condizione, contenuta nelle decisioni del 2007 e del 2013, secondo cui le riduzioni dell’IRPeG previste dal regime III potevano riguardare soltanto gli utili derivanti da attività «effettivamente e materialmente svolte a Madera». – Sulla condizione relativa alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro nella RAM 61 Le ricorrenti addebitano essenzialmente alla Commissione di aver erroneamente imposto alla Repubblica portoghese di ricorrere ai metodi ETP e ULA, ad esclusione della nozione di «posto di lavoro» ai sensi del diritto portoghese, o quanto meno di averle imposto un metodo di calcolo oggettivo dell’orario di lavoro effettivamente dedicato da ciascun titolare di un posto di lavoro che dia diritto al beneficio del regime III, al fine di verificare il rispetto della condizione relativa alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro nella RAM, in violazione degli obiettivi del regime III nonché dei principi di libera circolazione. 62 Tuttavia, il primo argomento delle ricorrenti deriva da una lettura erronea della decisione impugnata. 63 Infatti, la conclusione secondo cui il regime III, così come attuato, viola le decisioni del 2007 e del 2013 non è fondata sul fatto che le autorità portoghesi avrebbero omesso di ricorrere ai metodi ETP e ULA per verificare se la condizione relativa alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro nella RAM fosse soddisfatta. Tale conclusione si basa sulla constatazione, contenuta al punto 176 della decisione impugnata, che il metodo adottato dalle autorità portoghesi per calcolare il numero di posti di lavoro creati o mantenuti nella RAM non consentiva di verificare l’effettività e la permanenza dei posti di lavoro dichiarati dai beneficiari di detto regime. 64 Orbene, tale conclusione è suffragata in modo giuridicamente sufficiente dai punti 28 e 175 della decisione impugnata, secondo i quali, in applicazione del metodo adottato dalle autorità portoghesi, costituiva un posto di lavoro ai fini dell’applicazione del regime III qualsiasi impiego, di qualsivoglia natura giuridica, indipendentemente dal numero di ore, giorni e mesi di lavoro attivo all’anno, dichiarato dai beneficiari, compresi i lavori a tempo parziale o quelli dei membri del consiglio di amministrazione che esercitano la loro attività in più di una società beneficiaria del regime III. 65 Poiché la decisione impugnata non è fondata sulla constatazione che le autorità portoghesi avrebbero omesso di ricorrere ai metodi ETP e ULA per calcolare il numero di posti di lavoro, gli argomenti delle ricorrenti diretti a contestare alla Commissione di aver imposto, a torto, il ricorso a siffatti metodi devono essere respinti. 66 Inoltre, deve parimenti essere respinto l’argomento delle ricorrenti secondo cui la Commissione non era legittimata, al fine di verificare il rispetto di tale condizione, ad imporre alla Repubblica portoghese l’obbligo di ricorrere ad un metodo di calcolo oggettivo dell’orario di lavoro effettivamente dedicato da ciascun titolare di un posto di lavoro che dia diritto al beneficio del regime III, tenuto conto in particolare del fatto che la creazione o il mantenimento di posti di lavoro nella RAM costituirebbe solo una finalità accessoria del regime III. 67 Infatti, da un lato, come giustamente rilevato dalla Commissione al punto 169 della decisione impugnata, risulta espressamente dalla decisione del 2007 (v., in particolare, il suo punto 64) e dalla decisione del 2013 (v., in particolare, il suo punto 28) che tale condizione era una condizione di accesso al regime III e che essa costituiva un parametro di calcolo degli importi dell’aiuto versato ai sensi del regime della ZFM, quale notificato dalla Repubblica portoghese e approvato con queste due decisioni [v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 2022, Portogallo/Commissione (Zona Franca di Madeira), T‑95/21, EU:T:2022:567, punto 160]. 68 Dall’altro lato, come già rilevato al precedente punto 41, le deroghe al principio generale di incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno, enunciato nell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, devono essere oggetto di interpretazione restrittiva. Tale requisito implica che l’interpretazione delle condizioni di concessione di un regime di aiuti autorizzato dalla Commissione non può restare a completa discrezione dello Stato membro in questione, con il pretesto, in particolare, del rispetto del principio di autonomia istituzionale e procedurale. 69 Ciò vale a maggior ragione in quanto, nel caso di specie, non si può validamente sostenere che l’obbligo di ricorrere a un metodo di calcolo oggettivo dell’orario di lavoro effettivamente dedicato da ciascun titolare di un posto di lavoro che dia diritto al beneficio del regime III interferirebbe con il diritto portoghese. Tale obbligo di ricorrere a un metodo di calcolo oggettivo non impedisce infatti che possa essere presa in considerazione qualsiasi forma di rapporto di lavoro prevista dal diritto portoghese. Inoltre, detto obbligo di ricorrere a un siffatto metodo di calcolo si impone ai soli fini della valutazione della compatibilità del regime III nonché della corretta esecuzione delle decisioni del 2007 e del 2013. 70 Per gli stessi motivi menzionati ai precedenti punti 56 e 58, l’allegazione secondo cui l’interpretazione adottata dalla Commissione della condizione relativa alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro nella RAM sarebbe contraria ai principi della libera circolazione dei cittadini e dei lavoratori deve essere respinta. 71 Tuttavia, laddove occorra intendere tale argomento come diretto a contestare, sulla base dei principi richiamati al precedente punto 70, la constatazione dell’incompatibilità del regime III, così come attuato, tale critica sarà esaminata, ai successivi punti da 98 a 105, nell’ambito della valutazione della fondatezza del secondo motivo dedotto dalle ricorrenti. 72 Infine, deve essere respinto in quanto inconferente l’argomento supplementare sollevato dalla Nova Ship Invest, Unipessoal (Zona Franca da Madeira), secondo cui la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nella decisione impugnata in quanto non ha dimostrato, in sede di analisi del rispetto della condizione relativa alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro nella RAM, la minima limitazione in funzione del tipo di impresa beneficiaria, mentre le SGPS non sarebbero soggette a tale condizione. 73 Invero, al riguardo, occorre rilevare, da un lato, che, nel suo ricorso, la Nova Ship Invest, Unipessoal (Zona Franca da Madeira) si limita a formulare un tale argomento, senza tuttavia sostenere di costituire essa stessa una SGPS. 74 Dall’altro lato, se è vero che la Nova Ship Invest, Unipessoal (Zona Franca da Madeira), in risposta ad un quesito del Tribunale su tale punto in udienza, ha affermato di costituire essa stessa una SGPS, è tuttavia giocoforza constatare che essa non ha prodotto alcun elemento idoneo a suffragare tale affermazione, limitandosi a rinviare all’allegato A.3 all’atto introduttivo del ricorso, vale a dire un’autorizzazione, datata 29 dicembre 2000, ad esercitare nella ZFM che è stata rilasciata a un’impresa alla quale essa sarebbe succeduta e il cui oggetto sociale comprenderebbe, in particolare, la gestione di quote sociali. 75 Tuttavia, il documento di cui trattasi non dimostra che la Nova Ship Invest, Unipessoal (Zona Franca da Madeira) avrebbe come oggetto sociale esclusivo la gestione di quote sociali e che essa costituirebbe quindi una SGPS. 76 Pertanto, la Commissione non è incorsa in alcun errore di diritto ritenendo, al punto 179 della decisione impugnata, che il regime III, così come attuato, violasse la condizione della creazione e del mantenimento di posti di lavoro nella RAM. – Sull’efficacia dei controlli fiscali effettuati ai fini della verifica della corretta applicazione delle condizioni relative all’origine degli utili ai quali si applica la riduzione dell’IRPeG e alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro nella RAM 77 Le ricorrenti addebitano, in sostanza, alla Commissione di aver ritenuto, nella decisione impugnata, che i controlli effettuati dalle autorità fiscali fossero inadeguati ai fini della verifica della corretta applicazione delle condizioni relative all’origine degli utili ai quali si applicava la riduzione dell’IRPeG e alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro nella RAM, previste dal regime III. Tale inadeguatezza sarebbe la conseguenza diretta del fatto che le autorità portoghesi avrebbero interpretato e applicato dette condizioni in violazione delle decisioni del 2007 e del 2013, degli orientamenti del 2007 e dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE, il che è contestato dalle ricorrenti. 78 Al riguardo, è sufficiente constatare che, ai precedenti punti 60 e 76, il Tribunale ha ritenuto fondate le censure della Commissione relative all’interpretazione e all’attuazione, da parte delle autorità portoghesi, delle due condizioni menzionate al precedente punto 77. 79 Di conseguenza, la Commissione non è incorsa in un errore di diritto nel constatare, al punto 178 della decisione impugnata, che i controlli fiscali effettuati dalle autorità portoghesi presso i beneficiari del regime III nonché i dati raccolti nell’ambito di tali controlli non consentivano di controllare efficacemente il rispetto delle condizioni del regime III relative all’origine degli utili ai quali si applicava la riduzione dell’IRPeG e alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro nella RAM, giacché dette autorità interpretavano o applicavano dette condizioni di accesso al regime III in violazione delle decisioni del 2007 e del 2013. 80 Alla luce di tutto quanto precede, la Commissione ha giustamente constatato che il regime III, così come attuato, non rispettava diverse condizioni richieste dalle decisioni del 2007 e del 2013. 81 Poiché tale regime è stato attuato in violazione delle decisioni del 2007 e del 2013, di modo che esso è stato sostanzialmente modificato rispetto al regime autorizzato da dette decisioni, la Commissione ha del pari giustamente concluso, al punto 180 della decisione impugnata, per l’esistenza di un aiuto nuovo illegale (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2017, Commissione/Italia, C‑467/15 P, EU:C:2017:799, punto 48). 82 Ne consegue che il primo motivo deve essere respinto in quanto infondato. Sul secondo motivo, vertente su un errore di diritto commesso dalla Commissione in quanto l’esame della compatibilità del regime III, così come attuato, non è stato effettuato direttamente e unicamente sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE, è fondato su un’interpretazione erronea degli orientamenti del 2007 in contrasto con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE e viola i principi della libera circolazione dei cittadini e dei lavoratori, della libertà di stabilimento nonché della libera prestazione dei servizi 83 Con il loro secondo motivo, le ricorrenti contestano alla Commissione di aver effettuato, nella decisione impugnata, l’esame della compatibilità del regime di aiuti di cui trattasi non direttamente e unicamente alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE, bensì tenendo conto, nella sua analisi, dei requisiti e delle condizioni introdotti dagli orientamenti del 2007. Inoltre, le ricorrenti ritengono che i punti da 191 a 198 della decisione impugnata, in cui la Commissione constata l’incompatibilità del regime III, così come attuato, siano fondati su una lettura erronea degli orientamenti del 2007 e siano inoltre contrari al Trattato FUE, e in particolare al suo articolo 107, paragrafo 3, lettera a), che subordinerebbe la compatibilità degli aiuti regionali destinati a favorire lo sviluppo delle regioni ultraperiferiche unicamente al fatto che tali aiuti siano destinati a promuovere lo sviluppo di dette regioni, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale, senza esigere che gli aiuti siano necessari a compensare gli svantaggi intrinseci di tali regioni. 84 La Commissione contesta tale argomento. 85 Occorre ricordare che da costante giurisprudenza risulta che, nell’ambito della valutazione della compatibilità di misure di aiuto con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, la Commissione gode di un ampio potere discrezionale il cui esercizio comporta complesse valutazioni di ordine economico e sociale (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Bayerische Motoren Werke e Freistaat Sachsen/Commissione, C‑654/17 P, EU:C:2019:634, punti 79 e 80 e giurisprudenza ivi citata). 86 Nell’esercizio di tale potere discrezionale, la Commissione può adottare orientamenti al fine di stabilire i criteri in base ai quali essa intende valutare la compatibilità, con il mercato interno, di misure di aiuto previste dagli Stati membri (v. sentenza del 29 luglio 2019, Bayerische Motoren Werke e Freistaat Sachsen/Commissione, C‑654/17 P, EU:C:2019:634, punto 81 e giurisprudenza ivi citata). 87 Adottando siffatte norme di comportamento e annunciando, con la loro pubblicazione, che essa le applicherà ai casi a cui esse si riferiscono, la Commissione si autolimita nell’esercizio di detto potere discrezionale e non può, in linea di principio, discostarsi da tali norme, pena una sanzione, eventualmente, a titolo di violazione di principi giuridici generali, quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento (v. sentenza del 29 luglio 2019, Bayerische Motoren Werke e Freistaat Sachsen/Commissione, C‑654/17 P, EU:C:2019:634, punto 82 e giurisprudenza ivi citata). 88 Senza dubbio, la Commissione non può rinunciare, attraverso l’adozione di norme di comportamento, all’esercizio del potere discrezionale che le conferisce l’articolo 107, paragrafo 3, TFUE. Di conseguenza, l’adozione degli orientamenti del 2007 non dispensa la Commissione dall’obbligo di esaminare le specifiche circostanze eccezionali che lo Stato membro invoca, in un caso particolare, al fine di chiedere l’applicazione diretta dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE (v., per analogia, sentenza del 29 luglio 2019, Bayerische Motoren Werke e Freistaat Sachsen/Commissione, C‑654/17 P, EU:C:2019:634, punto 83 e giurisprudenza ivi citata). 89 Nel caso di specie, come constatato al punto 190 della decisione impugnata, la Repubblica portoghese non ha invocato circostanze eccezionali che giustifichino un’applicazione diretta dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE al fine di valutare la compatibilità del regime III, così come attuato. Inoltre, è pacifico che il regime III, in quanto aiuto a finalità regionale al funzionamento, rientra nell’ambito di applicazione degli orientamenti del 2007, cosicché, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 87, la Commissione era tenuta a seguire tali orientamenti nell’ambito della valutazione della compatibilità del regime III, così come attuato. 90 È dunque senza incorrere in errori di diritto che, nella decisione impugnata, la Commissione ha esaminato il regime III, così come attuato, alla luce degli orientamenti del 2007 e non direttamente e unicamente sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, esame che essa ha peraltro effettuato ai punti da 188 a 198 della decisione impugnata. 91 Inoltre, non risulta che, nell’ambito dell’esame della compatibilità del regime III, così come attuato, effettuato ai punti da 181 a 207 della decisione impugnata, la Commissione abbia violato la normativa dell’Unione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, in particolare gli orientamenti del 2007 o l’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE. 92 Per quanto riguarda gli orientamenti del 2007, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti e come già rilevato al precedente punto 42, la compatibilità degli aiuti regionali al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche non è subordinata unicamente al fatto che tali aiuti siano destinati a promuovere lo sviluppo di dette regioni, ma presuppone altresì che il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare. 93 Infatti, come ricordato al precedente punto 43, la ragione stessa dell’esistenza degli aiuti a finalità regionale al funzionamento a favore delle regioni ultraperiferiche è compensare i costi aggiuntivi che le imprese sostengono in queste regioni in ragione di detti svantaggi di cui soffrono queste ultime. 94 Orbene, la Commissione ha correttamente rilevato, ai punti da 184 a 186 della decisione impugnata, che l’applicazione del regime III, così come attuato, non era conforme alle condizioni previste ai punti 76 e 80 degli orientamenti del 2007, di cui le ricorrenti non hanno messo in discussione la legittimità. 95 Una tale conclusione non può essere messa in discussione dall’argomento delle ricorrenti secondo cui l’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE subordinerebbe la compatibilità degli aiuti regionali alle regioni ultraperiferiche unicamente al fatto che tali aiuti siano destinati a promuovere lo sviluppo di dette regioni, senza esigere che gli aiuti siano necessari a compensare gli svantaggi intrinseci di tali regioni. 96 Infatti, se è vero che l’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE non menziona espressamente che gli aiuti alle regioni ultraperiferiche devono essere necessari a compensare gli svantaggi intrinseci di tali regioni, resta il fatto che la constatazione della compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno – in particolare quelli concessi sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE – presuppone per sua natura che quest’ultima rispetti, segnatamente, il requisito generale di necessità (v., in tal senso, sentenze del 17 settembre 1980, Philip Morris Holland/Commissione, 730/79, EU:C:1980:209, punto 17; del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, punto 78, e del 12 luglio 2018, Austria/Commissione, T‑356/15, EU:T:2018:439, punto 370). 97 Orbene, la Commissione ha giustamente constatato, ai punti da 191 a 198 della decisione impugnata, che il regime III, così come attuato, non era applicato in modo da lottare contro le difficoltà strutturali che le imprese potevano effettivamente dover affrontare nell’esercizio della loro attività a Madera e, pertanto, non era né adeguato né proporzionato all’obiettivo di interesse comune, che era lo sviluppo regionale di tale regione. 98 Per quanto riguarda gli argomenti delle ricorrenti vertenti sulla violazione dei principi di libera circolazione dei cittadini e dei lavoratori, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, occorre rilevare che essi mirano, in sostanza, a mettere in discussione la constatazione, contenuta al punto 198 della decisione impugnata, effettuata dalla Commissione sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE, quanto al carattere incompatibile con il mercato interno del regime III, così come attuato, per il motivo che tale constatazione avrebbe la conseguenza di rendere più difficile o più costoso l’esercizio di dette libertà da parte delle imprese che hanno beneficiato di tale regime o dei loro dipendenti. 99 Al riguardo, secondo costante giurisprudenza, un aiuto che, in quanto tale o per talune sue modalità, violi disposizioni o principi generali del diritto dell’Unione non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno (v. sentenza del 23 novembre 2023, Ryanair/Commissione, C‑209/21 P, EU:C:2023:905, punto 71 e giurisprudenza ivi citata). 100 Tuttavia, tale giurisprudenza implica unicamente che, quando la Commissione intende dichiarare un aiuto compatibile con il mercato interno, essa deve assicurarsi che tale dichiarazione di compatibilità, che autorizza lo Stato membro a versare l’aiuto di cui trattasi, non comporti una violazione di altre disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare dei principi di libera circolazione. 101 Per contro, detta giurisprudenza non può, come suggeriscono in sostanza le ricorrenti, imporre alla Commissione, che intende dichiarare un aiuto incompatibile e quindi vietare allo Stato membro in questione di versarlo, di dichiarare tale aiuto compatibile e quindi autorizzarne il versamento, per il motivo che un’eventuale decisione di incompatibilità avrebbe effetti restrittivi sulle imprese beneficiarie di detto aiuto, impedendo il versamento di quest’ultimo o imponendone il recupero. 102 Se così non fosse, il divieto di aiuti di Stato incompatibili sarebbe vanificato dai principi della libera circolazione dei cittadini e dei lavoratori, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, e ciò anche quando le disposizioni del Trattato FUE in materia di concorrenza, e in particolare quelle relative agli aiuti di Stato, hanno un carattere fondamentale e sono espressione di uno dei compiti fondamentali affidati all’Unione (v., in tal senso, sentenza del 17 novembre 2011, Commissione/Italia, C‑496/09, EU:C:2011:740, punto 60). 103 Pertanto, le ricorrenti non possono utilmente invocare i principi della libera circolazione dei cittadini e dei lavoratori, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi contro la decisione impugnata nella misura in cui essa constata, sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE, l’incompatibilità del regime III, così come attuato, e ne ordina il recupero. 104 In ogni caso, anche supponendo che tali principi – compresi quelli di libera circolazione dei cittadini e dei lavoratori – possano, nel caso di specie, essere invocati dalle ricorrenti e che la decisione impugnata produca un effetto restrittivo sulle libertà invocate da queste ultime, è giocoforza constatare che tale effetto restrittivo è insito nella dichiarazione di incompatibilità del regime III, così come attuato, e nell’ordine di recupero, contenuti nella decisione impugnata. 105 Inoltre, detti effetti restrittivi sono giustificati da un obiettivo legittimo e sono proporzionati a quest’ultimo, come risulta dal precedente punto 97. Del resto, la constatazione dell’incompatibilità con il mercato interno del regime III, così come attuato, al pari del recupero degli aiuti illegalmente versati in applicazione di tale regime, non impediscono alle società registrate nella ZFM di stabilirsi o di prestare servizi al di fuori della RAM, o addirittura di assumere lavoratori che risiedano o esercitino la loro attività al di fuori di tale regione. Essi mirano semplicemente a garantire che gli utili derivanti da attività effettivamente e materialmente svolte al di fuori della RAM non possano essere presi in considerazione nella base imponibile alla quale si applica la misura fiscale di cui trattasi. 106 Del resto, per quanto riguarda il regime di aiuti alternativo proposto dalle ricorrenti, fondato sulla «graduazione della proporzionalità dell’importo dell’aiuto nel caso in cui l’attività generatrice di redditi sia esercitata in un’area geografica diversa», occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, la Commissione non è tenuta a pronunciarsi in astratto su tutte le misure alternative ipotizzabili, poiché, sebbene lo Stato membro in questione debba esporre in modo circostanziato le ragioni che hanno presieduto all’adozione del regime di aiuti in questione, in particolare per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità adottate, esso non è tuttavia tenuto a dimostrare, in positivo, che nessun’altra misura immaginabile, per definizione ipotetica, avrebbe consentito di raggiungere in modo migliore l’obiettivo perseguito. Se è vero che detto Stato membro non è soggetto a un obbligo del genere, le ricorrenti non possono legittimamente chiedere al Tribunale di imporre alla Commissione di sostituirsi alle autorità nazionali in tale compito di ricognizione normativa al fine di esaminare qualsiasi misura alternativa ipotizzabile (v., in tal senso, sentenza del 6 maggio 2019, Scor/Commissione, T‑135/17, non pubblicata, EU:T:2019:287, punto 94 e giurisprudenza ivi citata). 107 Alla luce di quanto precede, occorre quindi respingere il secondo motivo in quanto infondato. Sul terzo e sul quarto motivo, vertenti sull’illegittimità dell’ordine di recupero di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione impugnata 108 Con il terzo e il quarto motivo, dedotti in subordine e che occorre esaminare congiuntamente, le ricorrenti contestano la legittimità dell’ordine di recupero di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione impugnata. 109 L’argomento delle ricorrenti si articola, in sostanza, in tre parti, vertenti sul fatto che l’ordine di recupero, in primo luogo, sarebbe contrario al principio di tutela del legittimo affidamento, in secondo luogo, sarebbe contrario al principio della certezza del diritto e, in terzo luogo, baserebbe l’importo degli aiuti da rimborsare su un metodo di calcolo inadeguato. Sulla prima parte, vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento 110 Con tale prima parte, le ricorrenti sostengono che i beneficiari del regime III, così come attuato, non avevano alcuna ragione di credere che la riduzione dell’IRPeG prevista da tale regime dipendesse da un’interpretazione restrittiva delle condizioni relative, da un lato, all’origine degli utili ai quali si applicava la riduzione dell’IRPeG e, dall’altro, alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro nella RAM, dal momento che queste due condizioni sono state inizialmente introdotte in termini simili nella decisione del 2002, senza che fosse precisato che queste ultime dovevano essere oggetto di un’interpretazione geograficamente ristretta. Inoltre, a partire dalla loro introduzione, le autorità portoghesi non avrebbero affatto modificato l’interpretazione della portata di tali condizioni. Orbene, il fatto che la Commissione non abbia ritenuto necessario precisare il significato di tali condizioni in sede di approvazione, in due occasioni, del regime III sarebbe stato tale da far sorgere, nei confronti dei beneficiari, un legittimo affidamento sul fatto che l’attuazione del regime III da parte delle autorità portoghesi non fosse considerata dalla Commissione come costitutiva di un aiuto di Stato nuovo. 111 La Commissione contesta tale argomento. 112 Per quanto riguarda il principio generale della tutela del legittimo affidamento, occorre ricordare che il diritto di avvalersi di quest’ultimo presuppone che all’interessato siano state fornite, da parte delle autorità competenti dell’Unione, assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili (v. sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, punto 97 e giurisprudenza ivi citata). 113 Inoltre, nel settore degli aiuti di Stato, secondo costante giurisprudenza, tenuto conto del carattere imperativo del controllo su tale tipo di aiuti effettuato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 108 TFUE, da un lato, le imprese beneficiarie di un aiuto possono, in linea di principio, nutrire un legittimo affidamento quanto alla regolarità dell’aiuto soltanto qualora questo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dall’articolo suddetto e, dall’altro, un operatore economico diligente deve normalmente essere in grado di accertarsi che tale procedura sia stata rispettata (v. sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, punto 98 e giurisprudenza ivi citata). 114 Orbene, nel caso di specie, le ricorrenti non dimostrano che, per quanto riguarda gli aiuti versati in violazione delle decisioni del 2007 e del 2013, i quali, pertanto, sono stati versati in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, la Commissione avrebbe fornito loro assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, ma anche conformi alle norme applicabili, tali da far sorgere un’aspettativa legittima in capo ai medesimi, come richiesto dalla giurisprudenza. 115 Infatti, nel caso in cui un regime di aiuti non sia stato notificato alla Commissione, l’asserita inerzia di quest’ultima è priva di significato (sentenza dell’11 novembre 2004, Demesa e Territorio Histórico de Álava/Commissione, C‑183/02 P e C‑187/02 P, EU:C:2004:701, punto 52; v. altresì, in tal senso, ordinanza del 7 dicembre 2017, Aughinish Alumina/Commissione, C‑373/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:953, punto 54). Pertanto, in mancanza di previa notifica alla Commissione del regime III, così come attuato, le ricorrenti non possono utilmente addurre, a sostegno della loro censura relativa ad una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, una qualsivoglia inerzia da parte della Commissione. 116 È altrettanto privo di pertinenza il fatto che il regime III, come notificato, sia stato approvato due volte dalla Commissione, dato che tale regime è stato attuato secondo modalità sostanzialmente diverse da quelle previste dal progetto di regime di aiuti notificato dalla Repubblica portoghese. 117 Per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti secondo cui sarebbe stato impossibile comprendere che la riduzione dell’IRPeG prevista da tale regime dipendeva da un’interpretazione restrittiva delle condizioni relative, da un lato, all’origine degli utili ai quali si applicava la riduzione dell’IRPeG e, dall’altro, alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro nella RAM, entrambe introdotte dal regime II, occorre ribadire la constatazione effettuata al precedente punto 47, secondo la quale tanto il tenore letterale delle decisioni del 2007 e del 2013 quanto il contesto in cui esse si inseriscono, ma anche gli obiettivi perseguiti dalla normativa applicabile agli aiuti a finalità regionale, non lasciavano spazio a dubbi quanto all’interpretazione della condizione relativa all’origine degli utili ai quali si applicava la riduzione dell’IRPeG. 118 Analogamente, per quanto riguarda la condizione relativa alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro nella RAM, dalle decisioni del 2002, del 2007 e del 2013 risulta che l’accesso ai vantaggi fiscali previsti dal regime II, nella cui scia si inserisce il regime III, era limitato alle società che creavano un’attività realmente nuova e soddisfacevano condizioni di ammissibilità particolari, basate sul numero di nuovi posti di lavoro creati a titolo permanente (e durante i primi sei mesi di attività) dalle medesime (v. sezione II della decisione del 2002). Pertanto, il massimale della base imponibile oggetto del vantaggio fiscale a titolo dell’IRPeG dipendeva dal numero di posti di lavoro creati dal beneficiario (v. sezione II della decisione del 2002; punti 18, 19 e 60 della decisione del 2007; punti 10 e 11 della decisione del 2013). Qualsiasi altra interpretazione avrebbe la conseguenza di scollegare l’intensità del sostegno alle imprese previsto dal regime III dal contributo di queste ultime alla creazione di attività realmente nuove nella RAM, sebbene tale obiettivo sia una delle condizioni di accesso a tale regime e la valutazione della proporzionalità di detto regime da parte della Commissione sia stata effettuata alla luce di detta condizione. 119 In considerazione di quanto precede, non può essere constatata alcuna violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e, pertanto, la prima parte deve essere respinta. Sulla seconda parte, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto 120 Nell’ambito di tale seconda parte, le ricorrenti insistono sulla mancanza di diligenza e sull’inerzia della Commissione nel controllo dell’applicazione del regime della ZFM per un periodo prolungato, in quanto la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di monitoraggio imposto dall’articolo 108, paragrafo 1, TFUE solo più di otto anni dopo l’approvazione del regime III e più di due anni dopo la scadenza della sua durata iniziale e ha informato le autorità portoghesi della sua intenzione di avviare il procedimento di indagine formale solo undici anni dopo l’approvazione di detto regime e oltre cinque anni dopo la scadenza della sua durata iniziale. 121 La Commissione contesta tale argomento. 122 Per quanto concerne il principio della certezza del diritto, che si distingue dal principio della tutela del legittimo affidamento (v., in tal senso, sentenza del 2 febbraio 2023, Spagna e a./Commissione, C‑649/20 P, C‑658/20 P e C‑662/20 P, EU:C:2023:60, punto 83), occorre rilevare che, in materia di aiuti di Stato, le argomentazioni contro l’obbligo di recupero sulla base di una violazione del principio della certezza del diritto sono accolte soltanto in circostanze del tutto eccezionali [v., in tal senso, sentenze del 22 aprile 2008, Commissione/Salzgitter, C‑408/04 P, EU:C:2008:236, punto 106, e del 21 settembre 2022, Portogallo/Commissione (Zona Franca di Madeira), T‑95/21, EU:T:2022:567, punto 204]. 123 Dalla giurisprudenza emerge al riguardo che, al fine di individuare l’esistenza di una violazione del principio della certezza del diritto, occorre esaminare una serie di elementi, segnatamente l’assenza di chiarezza del regime giuridico applicabile (v., in tal senso, sentenza del 14 ottobre 2010, Nuova Agricast e Cofra/Commissione, C‑67/09 P, EU:C:2010:607, punto 77) o l’inerzia della Commissione per un periodo prolungato senza giustificazione (v., in tal senso, sentenze del 24 novembre 1987, RSV/Commissione, 223/85, EU:C:1987:502, punti 14 e 15, e del 22 aprile 2008, Commissione/Salzgitter, C‑408/04 P, EU:C:2008:236, punti 106 e 107). 124 Nel caso di specie, le ricorrenti non adducono, a sostegno della presente parte, una qualsivoglia assenza di chiarezza del regime giuridico applicabile. 125 Per quanto concerne l’allegazione dell’esistenza di periodi di inerzia prolungati della Commissione che consentono alle imprese interessate di avvalersi del principio della certezza del diritto, occorre ricordare che tale istituzione è tenuta ad agire entro un termine ragionevole nell’ambito di un procedimento di esame di aiuti di Stato e che essa non è autorizzata a perpetuare uno stato di inattività durante la fase preliminare di esame. Occorre aggiungere che la ragionevolezza della durata del procedimento deve essere valutata alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso, quali la sua complessità e il comportamento delle parti (sentenza del 13 giugno 2013, HGA e a./Commissione, da C‑630/11 P a C‑633/11 P, EU:C:2013:387, punti 81 e 82). 126 Orbene, in primo luogo, per quanto riguarda il tempo trascorso tra le decisioni del 2002, del 2007 e del 2013, da un lato, e l’avvio, il 12 marzo 2015, dell’esercizio di monitoraggio del regime III, o ancora la decisione di avvio del procedimento di indagine formale, notificata alla Repubblica portoghese il 6 luglio 2018 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 15 marzo 2019, dall’altro, esso non può essere considerato irragionevole. 127 Invero, anzitutto, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 659/1999 e all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, la Commissione non era vincolata a termini specifici, come quelli previsti al capo II di tali regolamenti, riguardante le procedure relative agli aiuti notificati (v., in tal senso, ordinanza del 20 gennaio 2021, KC/Commissione, T‑580/20, non pubblicata, EU:T:2021:14, punto 26). 128 Per quanto concerne, poi, gli esercizi di monitoraggio degli aiuti o dei regimi di aiuti autorizzati, come nel caso di specie, non si può ritenere che la Commissione dovesse dar prova di una diligenza particolare, in quanto il principio di leale cooperazione, enunciato all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, impone agli Stati membri di adottare tutte le misure atte a garantire la portata e l’efficacia del diritto dell’Unione. 129 Nel settore degli aiuti di Stato ciò implica, segnatamente, che tali Stati devono assicurarsi di non dare esecuzione ad aiuti o a regimi di aiuti in violazione di decisioni di autorizzazione preventiva, soprattutto quando, come nel caso di specie, la comprensione delle condizioni di esecuzione di tali aiuti o di tali regimi di aiuti è inizialmente condivisa dalla Commissione e dallo Stato membro in questione, come è stato constatato ai precedenti punti 38 e 39. 130 Infine, alla luce della descrizione della procedura precedente all’adozione della decisione di avvio del procedimento di indagine formale, effettuata ai punti 1 e 2 della decisione impugnata, non può essere individuata nel caso di specie alcuna inerzia da parte della Commissione per un periodo prolungato e senza giustificazione. 131 In secondo luogo, per quanto riguarda la durata di 29 mesi del procedimento di indagine formale, essa non può neppure essere considerata irragionevole, tenuto conto, come risulta dai punti da 3 a 9 e 96 della decisione impugnata, della necessità per la Commissione di trattare la domanda delle autorità portoghesi relativa alla riservatezza della decisione di avvio di tale procedimento, di chiedere più volte a tali autorità la comunicazione di informazioni mancanti nonché di trattare le osservazioni del gran numero di parti interessate che hanno partecipato al procedimento. 132 In tal senso, il procedimento sfociato nella decisione impugnata si distingue nettamente da quello di cui trattasi nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 24 novembre 1987, RSV/Commissione (223/85, EU:C:1987:502), di cui le ricorrenti non possono quindi validamente avvalersi. 133 Anche se considerati congiuntamente, i periodi sia precedenti sia successivi alla decisione di avvio del procedimento di indagine formale non possono essere considerati irragionevoli dal momento che le ricorrenti – come tutte le imprese che hanno beneficiato del regime III, così come attuato – sono state debitamente messe in grado di prendere conoscenza, al più tardi il 15 marzo 2019, della decisione di avvio del procedimento di indagine formale con la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e dei rischi di recupero ai quali esse si esponevano. 134 Pertanto, non può essere constatata alcuna violazione del principio della certezza del diritto. Di conseguenza, la seconda parte deve essere respinta. Sulla terza parte, vertente sul ricorso ad un metodo manifestamente inadeguato per quanto riguarda il calcolo dell’importo dell’aiuto da recuperare 135 Con la loro terza parte, le ricorrenti ritengono che l’importo degli aiuti da restituire si basi su un metodo di calcolo manifestamente inadeguato. Le ricorrenti affermano dunque che il metodo di calcolo in ULA del numero di posti di lavoro creati o mantenuti non può essere applicato per determinare gli importi degli aiuti da recuperare, dato che esso non costituisce un metodo valido per determinare la creazione effettiva di posti di lavoro nella misura in cui non risulta da alcuna normativa inclusa nel diritto dell’Unione né da alcuna norma stabilita nella legislazione nazionale portoghese. 136 La Commissione contesta tale argomento. 137 A tale riguardo, occorre constatare che, in sostanza, dai punti da 168 a 171 della decisione impugnata risulta che la condizione della creazione o del mantenimento di posti di lavoro nella RAM costituisce non solo una condizione di accesso al regime III, ma anche un parametro del calcolo dell’importo dell’aiuto, il quale deve basarsi su un metodo oggettivo, verificabile e comprovato. Inoltre, la valutazione della proporzionalità del regime III, rispetto ai costi aggiuntivi che detto regime doveva compensare, è stata effettuata alla luce di tale condizione. 138 Pertanto, sebbene le decisioni del 2007 e del 2013 non impongano l’applicazione di un metodo determinato di calcolo del numero di posti di lavoro creati o mantenuti nella RAM da ciascun beneficiario, resta il fatto che tali decisioni richiedevano l’utilizzo di un metodo oggettivo idoneo a consentire di verificare l’effettività e la permanenza dei posti di lavoro dichiarati dai beneficiari del regime III. 139 Orbene, dato che il metodo utilizzato dalle autorità portoghesi (v. punti da 63 a 65 supra) manifestamente non soddisfaceva tale condizione e che dette autorità non hanno proposto un altro metodo oggettivo che consentisse una verifica dell’effettività e della permanenza dei posti di lavoro dichiarati dai beneficiari, al solo fine del recupero degli aiuti versati a titolo del regime III, così come attuato, la Commissione, al punto 216 della decisione impugnata, ha imposto che il calcolo dell’importo dell’aiuto da recuperare fosse effettuato conformemente al metodo ULA. 140 In tali circostanze, il fatto di aver imposto il ricorso a un tale metodo, che rientra unicamente nell’obbligo per la Commissione di fornire allo Stato membro in questione le indicazioni che gli consentano di determinare esso stesso, senza difficoltà eccessive, l’importo degli aiuti da recuperare, non può essere considerato inadeguato. 141 Di conseguenza, la terza parte deve essere respinta in quanto infondata. 142 Alla luce di tutto quanto precede, occorre respingere il terzo e il quarto motivo e, pertanto, i ricorsi nel loro insieme. Sulle spese 143 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 144 Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Le cause T‑713/22 e T‑720/22 sono riunite ai fini della sentenza. 2) I ricorsi sono respinti. 3) La Portumo – Madeira – Montagem e Manutenção de Tubaria, SA (Zona Franca da Madeira), la Ponticelli – Consultadoria Técnica, SA (Zona Franca da Madeira), la Ponticelli Angoil – Serviços Para a Indústria Petrolífera, SA (Zona Franca da Madeira) e la Nova Ship Invest, Unipessoal, Lda (Zona Franca da Madeira) sono condannate alle spese. Svenningsen Martín y Pérez de Nanclares Stancu Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 novembre 2024. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il portoghese.

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