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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

Mercato interno – Rappresentanza dinanzi all’EUIPO – Iscrizione nell’elenco dei mandatari abilitati – Rigetto della domanda – Richiedente non cittadino di uno Stato membro del SEE – Deroga al requisito della cittadinanza – Articolo 120, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Nozione di professionista altamente qualificato – Principio della certezza del diritto – Diritto di essere ascoltato – Riforma – Incompetenza del Tribunale

ECLI: ECLI:EU:T:2024:646Entscheidung vom: 25.09.2024

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata) 25 settembre 2024 ( *1 ) «Mercato interno – Rappresentanza dinanzi all’EUIPO – Iscrizione nell’elenco dei mandatari abilitati – Rigetto della domanda – Richiedente non cittadino di uno Stato membro del SEE – Deroga al requisito della cittadinanza – Articolo 120, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Nozione di professionista altamente qualificato – Principio della certezza del diritto – Diritto di essere ascoltato – Riforma – Incompetenza del Tribunale» Nella causa T‑727/20 RENV, Nigar Kirimova, residente in Monaco di Baviera (Germania), rappresentata da A. Parassina e A. García López, avvocati, ricorrente, contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da A. Söder, in qualità di agente, convenuto, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata), composto da A. Marcoulli (relatrice), presidente, V. Tomljenović, R. Norkus, W. Valasidis e L. Spangsberg Grønfeldt, giudici, cancelliere: I. Kurme, amministratrice vista la fase scritta del procedimento, vista l’ordinanza del 21 aprile 2023, Kirimova/EUIPO (C‑306/22 P, non pubblicata, EU:C:2023:338), in seguito all’udienza del 23 febbraio 2024, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la sig.ra Nigar Kirimova, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione n. ER 93419-2020 del direttore esecutivo dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), del 30 settembre 2020, relativa alla domanda di deroga da essa presentata ai sensi dell’articolo 120, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1) (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Fatti 2 Il 10 ottobre 2019, la ricorrente ha presentato all’EUIPO una domanda di iscrizione nell’elenco dei mandatari abilitati presso tale ufficio, conformemente all’articolo 120 del regolamento 2017/1001. Essendo cittadina della Repubblica dell’Azerbaigian, essa ha chiesto contemporaneamente, sulla base del paragrafo 4, lettera b), del medesimo articolo, una deroga al requisito di essere cittadina di uno degli Stati membri dello Spazio economico europeo (SEE), quale enunciato all’articolo 120, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento. 3 Con lettera del 30 gennaio 2020, l’EUIPO ha informato la ricorrente che la sua domanda di deroga era irricevibile. 4 Con lettere del 9 e del 13 marzo 2020, di contenuto sostanzialmente identico, la ricorrente ha presentato osservazioni in risposta alla lettera dell’EUIPO del 30 gennaio 2020. 5 Il 30 settembre 2020, con la decisione impugnata, il direttore esecutivo dell’EUIPO ha respinto la domanda di deroga della ricorrente. Conclusioni delle parti 6 La ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia: – annullare la decisione impugnata; – ordinare all’EUIPO di concederle una deroga al requisito della cittadinanza; – ordinare all’EUIPO di iscriverla nell’elenco dei mandatari abilitati; – condannare l’EUIPO alle spese. 7 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso in quanto infondato; – condannare la ricorrente alle spese. In diritto Sul secondo e sul terzo capo delle conclusioni della ricorrente 8 L’EUIPO fa valere che il Tribunale non è competente a rivolgere ingiunzioni alle istituzioni o agli organi dell’Unione europea e che il secondo e il terzo capo delle conclusioni della ricorrente sarebbero quindi irricevibili. L’EUIPO aggiunge che il Tribunale non avrebbe il potere di riformare la decisione impugnata, poiché un siffatto potere esiste soltanto nei confronti delle decisioni delle commissioni di ricorso. Secondo l’EUIPO, il quadro normativo applicabile non prevede la possibilità di un ricorso dinanzi a una commissione di ricorso avverso una decisione come la decisione impugnata. 9 La ricorrente replica che essa chiede al Tribunale di riformare la decisione impugnata e che il Tribunale ha il potere di riformare le decisioni dell’EUIPO in forza dell’articolo 72 del regolamento 2017/1001, disposizione che sarebbe applicabile nel caso di specie per analogia, come nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 13 luglio 2017, Rosenich/EUIPO (T‑527/14, EU:T:2017:487). Di conseguenza, qualora il Tribunale ritenesse che la decisione impugnata debba essere annullata, dovrebbe riformarla. Ciò risulterebbe anche dall’articolo 103 del regolamento 2017/1001. Inoltre, il direttore esecutivo avrebbe violato una «forma sostanziale» negandogli la possibilità di presentare un ricorso avverso la decisione impugnata dinanzi a una commissione di ricorso dell’EUIPO. 10 Nel ricorso, con il secondo e il terzo capo delle conclusioni, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di «ordinare all’EUIPO» di concederle una deroga al requisito della cittadinanza e di iscriverla nell’elenco dei mandatari abilitati. Nella replica e nelle osservazioni successive al rinvio, con gli stessi capi delle conclusioni, essa ha chiesto al Tribunale di «riformare la decisione [impugnata]» concedendole una deroga al requisito della cittadinanza e ordinando all’EUIPO di iscriverla nell’elenco dei mandatari abilitati. Orbene, anche a prescindere dalla questione se, così facendo, la ricorrente abbia modificato la portata di detti capi delle conclusioni e dell’ammissibilità nel caso di specie di una siffatta modifica, è sufficiente rilevare che, in entrambe le ipotesi, detti capi delle conclusioni devono essere respinti per difetto di competenza del Tribunale a conoscerne. 11 In primo luogo, nei limiti in cui si dovrebbe ritenere che con detti capi delle conclusioni si chieda al Tribunale di ordinare all’EUIPO di adottare talune misure, si deve ricordare che, nell’ambito del controllo di legittimità fondato sull’articolo 263 TFUE, il Tribunale non è competente a pronunciare ingiunzioni nei confronti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione, anche se queste ultime riguardano le modalità di esecuzione delle sue sentenze (v. ordinanza del 26 ottobre 1995, Pevasa e Inpesca/Commissione, C‑199/94 P e C‑200/94 P, EU:C:1995:360, punto 24 e giurisprudenza ivi citata). Ai sensi dell’articolo 266 TFUE, quando un atto è annullato, l’istituzione, l’organo o l’organismo da cui promana tale atto deve prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza comporta. 12 In secondo luogo, nei limiti in cui si dovrebbe ritenere che con detti capi delle conclusioni si chieda al Tribunale di riformare la decisione impugnata, occorre rilevare che il Tribunale non dispone della competenza a riformare una decisione del direttore esecutivo, quale una decisione adottata da quest’ultimo ai sensi dell’articolo 120, paragrafo 4, lettera b), del regolamento 2017/1001. 13 Infatti, è vero che l’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 prevede che «[i]l Tribunale è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata». Tuttavia, è giocoforza constatare che detta disposizione riguarda unicamente i ricorsi diretti avverso decisioni delle commissioni di ricorso, e non quelli diretti avverso decisioni del direttore esecutivo. Una siffatta interpretazione deriva dal tenore letterale dell’articolo 72 di detto regolamento, il quale, in forza del suo paragrafo 1, riguarda solo «[l]e decisioni delle commissioni di ricorso relative ai ricorsi», nonché dall’impianto sistematico del capo VII (articoli da 66 a 73) di tale regolamento, il quale riguarda unicamente i procedimenti di ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso e l’esito di tali procedimenti. Pertanto, l’articolo 72, paragrafo 3, di detto regolamento non può essere interpretato nel senso che attribuisce al Tribunale la competenza a riformare una decisione del direttore esecutivo. 14 Gli argomenti della ricorrente relativi alla sentenza del 13 luglio 2017, Rosenich/EUIPO (T‑527/14, EU:T:2017:487), e all’articolo 103, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 non sono idonei a condurre ad un’interpretazione diversa. 15 Da un lato, la causa che ha dato luogo alla sentenza del 13 luglio 2017, Rosenich/EUIPO (T‑527/14, EU:T:2017:487), aveva ad oggetto un ricorso di annullamento diretto contro una decisione di una commissione di ricorso che rifiutava l’iscrizione di una persona fisica nell’elenco dei mandatari abilitati con la motivazione che essa non soddisfaceva il requisito di cui all’articolo 93, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1) [divenuto articolo 120, paragrafo 2, lettera b), del regolamento 2017/1001]. Per contro, la presente causa ha ad oggetto un ricorso di annullamento diretto contro una decisione del direttore esecutivo che rifiuta di concedere alla ricorrente una deroga al requisito previsto all’articolo 120, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001 in forza del paragrafo 4, lettera b), del medesimo articolo, che conferisce espressamente al direttore esecutivo il potere di adottare una siffatta decisione. Pertanto, la decisione riformata dal Tribunale nella causa invocata dalla ricorrente era una decisione di una commissione di ricorso, mentre la decisione impugnata è una decisione del direttore esecutivo, il che avvalora l’interpretazione accolta al precedente punto 13. 16 Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, quest’ultima non disponeva della possibilità di presentare un ricorso, contro la decisione impugnata, dinanzi a una commissione di ricorso. Infatti, ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 159, lettere da a) a d) e f), del medesimo regolamento, sono impugnabili dinanzi a una commissione di ricorso solo le decisioni degli esaminatori, delle divisioni di opposizione, dell’organo incaricato della tenuta del registro, delle divisioni di annullamento e, se del caso, di qualsiasi altra persona o unità nominata dal direttore esecutivo a tal fine. Parimenti, ai sensi dell’articolo 165, paragrafo 1, di tale regolamento, in combinato disposto con gli articoli da 160 a 164 del medesimo regolamento, le commissioni di ricorso sono incaricate di deliberare sui ricorsi presentati contro le decisioni adottate dagli esaminatori, dalle divisioni di opposizione, dall’organo incaricato della tenuta del registro, dalle divisioni di annullamento e, se del caso, da qualsiasi altro funzionario o unità designata a tal fine dal direttore esecutivo. Da tali disposizioni risulta quindi che le decisioni del direttore esecutivo non sono impugnabili dinanzi alle commissioni di ricorso e che le commissioni di ricorso non sono competenti a statuire su ricorsi diretti contro tali decisioni. Tale constatazione non è contraddetta dalle circostanze della causa che ha dato luogo alla sentenza del 13 luglio 2017, Rosenich/EUIPO (T‑527/14, EU:T:2017:487), poiché, in detta causa, la decisione della commissione di ricorso contestata dinanzi al Tribunale non verteva su un ricorso avverso una decisione del direttore esecutivo, bensì, come risulta dal punto 14 di detta sentenza, su un ricorso avverso una decisione del «direttore del dipartimento “Supporto alle operazioni” dell’EUIPO, che agisce in qualità di membro della divisione dell’amministrazione dei marchi, disegni e modelli e delle questioni giuridiche». 17 D’altro lato, l’articolo 103 del regolamento 2017/1001 disciplina la revoca delle decisioni dell’EUIPO e, al paragrafo 1, prima frase, prevede che «[q]ualora l’[EUIPO] effettui un’iscrizione nel registro o adotti una decisione inficiate da un errore evidente che gli sia imputabile, provvede a cancellare tale iscrizione o a revocare tale decisione». È giocoforza constatare che detta disposizione non verte sul potere di riforma del Tribunale e non può quindi attribuire a quest’ultimo una competenza a riformare una decisione del direttore esecutivo. 18 Pertanto, il secondo e il terzo capo delle conclusioni della ricorrente devono essere respinti per difetto di competenza del Tribunale a conoscerne. Nel merito 19 A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi, vertenti, il primo, sulla violazione del principio della certezza del diritto, il secondo, sulla violazione dell’articolo 120, paragrafo 4, lettera b), del regolamento 2017/1001, il terzo, sulla violazione del principio di buona amministrazione, il quarto, sulla violazione del diritto di essere ascoltata e, il quinto, su un errore di valutazione degli elementi di prova. 20 Nel caso di specie, il Tribunale ritiene opportuno iniziare con l’esame del secondo motivo di ricorso. Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 120, paragrafo 4, lettera b), del regolamento 2017/1001 21 La ricorrente fa valere, in sostanza, che il direttore esecutivo ha violato l’articolo 120, paragrafo 4, lettera b), del regolamento 2017/1001, interpretando e applicando erroneamente detta disposizione nella decisione impugnata. Anzitutto, il requisito relativo alla necessità di un’esperienza professionale nello Stato membro di abilitazione violerebbe i principi fondamentali dell’Unione. Tale requisito sarebbe poi discriminatorio e irragionevole rispetto all’obiettivo della disposizione, in quanto l’esperienza acquisita nei diversi Stati membri dovrebbe avere lo stesso valore. Infine, l’approccio del direttore esecutivo svuoterebbe di contenuto l’articolo 120, paragrafo 2, lettera c), di detto regolamento, poiché la seconda parte prevede la possibilità di ottenere l’abilitazione senza aver esercitato la professione. 22 L’EUIPO replica, anzitutto, che il fatto di essere qualificato ai sensi dell’articolo 120, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001 non significa essere «altamente qualificato» ai sensi dell’articolo 120, paragrafo 4, lettera b), del medesimo regolamento. Secondo l’EUIPO, poi, il requisito di avere un’esperienza professionale nello Stato membro di abilitazione non limita la libera prestazione di servizi, in quanto il richiedente non deve esercitare a partire da tale territorio, ma basarsi sulla sua abilitazione nazionale ai sensi dell’articolo 120, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001. Orbene, nel caso di specie, la ricorrente non avrebbe dimostrato di essersi basata sulla sua abilitazione irlandese né di averla utilizzata. Inoltre, secondo l’EUIPO, poiché le norme per l’acquisizione di un’abilitazione a rappresentare non sono omogenee all’interno del SEE, l’approccio del direttore esecutivo consentirebbe di assicurarsi dell’alta qualificazione dei richiedenti. Infine, in ogni caso, anche se l’approccio del direttore esecutivo fosse errato, nel caso di specie non sarebbe stata dimostrata alcuna esperienza professionale per comprovare un’elevata qualificazione. 23 Nei limiti in cui il presente motivo solleva la questione se il direttore esecutivo abbia violato l’articolo 120, paragrafo 4, lettera b), del regolamento 2017/1001, occorre anzitutto ricordare che tale disposizione si inserisce nel capo IX di detto regolamento, contenente le «disposizioni di procedura», e più in particolare nella sua sezione 4, riguardante la «rappresentanza». 24 A quest’ultimo riguardo, conformemente all’articolo 120, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento 2017/1001, la rappresentanza di persone fisiche o giuridiche dinanzi all’EUIPO può essere assunta unicamente da avvocati abilitati o da mandatari abilitati iscritti in un elenco tenuto dall’EUIPO. 25 Le condizioni di iscrizione nell’elenco dei mandatari abilitati tenuto dall’EUIPO sono fissate al paragrafo 2, lettere a), b) e c), del medesimo articolo. Si tratta di tre requisiti cumulativi. Pertanto, può essere iscritta qualsiasi persona fisica che, in primo luogo, possiede la cittadinanza di uno degli Stati membri del SEE (in prosieguo: il «requisito della cittadinanza»), in secondo luogo, abbia il domicilio professionale o il luogo di impiego nel SEE (in prosieguo: il «requisito del domicilio») e, in terzo luogo, sia abilitata a rappresentare, in materia di marchi, persone fisiche o giuridiche dinanzi all’ufficio della proprietà intellettuale del Benelux o dinanzi all’ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro del SEE (in prosieguo: il «requisito dell’abilitazione»). 26 Il paragrafo 4 del medesimo articolo prevede che il direttore esecutivo dell’EUIPO possa concedere deroghe al primo e al terzo di detti requisiti. Per quanto riguarda specificamente il requisito della cittadinanza, l’articolo 120, paragrafo 4, lettera b), del regolamento 2017/1001, che è la disposizione di cui la ricorrente deduce la violazione nel caso di specie, prevede che il direttore esecutivo «possa concedere» una deroga «nel caso di professionisti altamente qualificati», purché siano soddisfatti gli altri due requisiti. Inoltre, per quanto riguarda il requisito dell’abilitazione, quando esso richiede di «aver esercitato abitualmente per almeno cinque anni», il direttore esecutivo, in forza dell’articolo 120, paragrafo 4, lettera a), di detto regolamento, può concedere una deroga a tale normale esercizio «se il richiedente fornisce la prova di aver acquisito in altro modo la qualificazione richiesta». 27 Occorre quindi stabilire se, come ritenuto dal direttore esecutivo al punto 21 della decisione impugnata, il riconoscimento dello status di «professionista altamente qualificato» previsto dall’articolo 120, paragrafo 4, lettera b), del regolamento 2017/1001 richieda un’esperienza professionale significativa nello Stato membro di abilitazione. 28 A tal riguardo, occorre anzitutto rilevare che né il regolamento 2017/1001, e neppure il regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento 2017/1001 e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag. 1), e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 della Commissione, del 5 marzo 2018, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento 2017/1001 e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (GU 2018, L 104, pag. 37), definiscono la nozione di «professionista altamente qualificato». Peraltro, una definizione di detta nozione non figurava neppure nel precedente regolamento n. 207/2009, in cui detta nozione è stata introdotta al suo articolo 93, paragrafo 4, lettera b), dall’articolo 1, punto 87, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU 2015, L 341, pag. 21). 29 Orbene, in tale situazione, per interpretare una nozione di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto del tenore letterale della disposizione in cui essa figura, ma anche del contesto nel quale la stessa rientra e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fa parte (sentenza del 24 novembre 2011, Circul Globus Bucureşti, C‑283/10, EU:C:2011:772, punto 32). 30 Per quanto riguarda il tenore letterale e il contesto della disposizione di cui trattasi, da un lato, occorre rilevare che la nozione di «professionista altamente qualificato» si compone di tre parole. Nel significato comune di tali parole, il termine «professionista» designa una persona del mestiere o uno specialista, l’aggettivo «qualificato» significa che tale persona dispone delle qualità, delle competenze, delle capacità o delle conoscenze per fare qualcosa e l’avverbio «altamente» designa il grado particolarmente elevato di tale qualificazione. Considerata nel suo insieme, detta nozione sembra quindi riguardare uno specialista dotato di qualità, competenze, capacità o conoscenze particolarmente elevate, e ciò, nel caso di specie, tenuto conto del contesto nel quale essa si inserisce, in materia di marchi. 31 Infatti, dal punto di vista letterale, la nozione di «professionista altamente qualificato» non risulta implicare, in quanto tale, restrizioni quanto alle modalità di acquisizione delle qualità, delle competenze, delle capacità o delle conoscenze in materia di marchi da parte dello specialista interessato, in particolare rispetto ad un luogo determinato o ad un tipo di attività determinata. 32 D’altro lato, detta disposizione indica che gli altri due requisiti previsti all’articolo 120, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001, vale a dire il requisito del domicilio e il requisito dell’abilitazione, devono, in ogni caso, essere soddisfatti affinché possa essere concessa una deroga al requisito della cittadinanza. Tale precisazione contenuta nella disposizione di cui trattasi sottolinea quindi non solo il carattere cumulativo dei tre requisiti previsti all’articolo 120, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, ma anche il loro carattere autonomo. 33 Infatti, il requisito dell’abilitazione deve essere soddisfatto, secondo le modalità previste all’articolo 120, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001, sia dalle persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato membro del SEE e soddisfano quindi il requisito della cittadinanza sia dalle persone fisiche che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro del SEE e chiedono una deroga al requisito della cittadinanza in ragione del loro status di «professionista altamente qualificato». 34 Risulta quindi dal tenore letterale della disposizione di cui trattasi e dal contesto in cui essa si inserisce che lo status di «professionista altamente qualificato» è indipendente e aggiuntivo rispetto al requisito dell’abilitazione e non presenta alcun nesso con le condizioni richieste per soddisfare detto requisito (o per ottenere una deroga in relazione a detto requisito), né, più in particolare, con lo Stato membro presso il quale detta abilitazione è stata ottenuta conformemente alla sua normativa nazionale. Pertanto, le qualità, le competenze, le capacità o le conoscenze particolarmente elevate in materia di marchi che consentono di dimostrare lo status di «professionista altamente qualificato» possono essere state acquisite dal non cittadino del SEE, sia in uno Stato membro del SEE sia in un paese terzo, prima o dopo il conseguimento dell’abilitazione nazionale nel SEE ai sensi dell’articolo 120, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001. 35 Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui la disposizione di cui trattasi fa parte, dal considerando 43 del regolamento 2017/1001 risulta che le norme in materia di rappresentanza dinanzi all’EUIPO devono garantire il funzionamento corretto, efficace ed efficiente del sistema del marchio dell’Unione europea. Parimenti, il considerando 18 del regolamento delegato 2018/625 ricorda che dette norme devono garantire un funzionamento armonioso ed efficace di tale sistema. 36 Orbene, il perseguimento di siffatti obiettivi in materia di rappresentanza nell’ambito del sistema del marchio dell’Unione europea non presuppone che lo status di «professionista altamente qualificato» sia subordinato a una certa esperienza professionale in un determinato Stato membro o che abbia un legame con un determinato Stato membro. 37 Risulta invece indifferente, dal punto di vista degli obiettivi perseguiti dalle norme in materia di rappresentanza, che le qualità, le competenze, le capacità o le conoscenze particolarmente elevate dello specialista che chiede la deroga siano state acquisite in un determinato Stato membro piuttosto che in un altro, se non addirittura in un paese terzo, dal momento che, in ogni caso, un richiedente non avente la cittadinanza di uno Stato membro del SEE deve parimenti soddisfare i requisiti del domicilio e dell’abilitazione che, dal canto loro, richiedono un legame con uno Stato membro del SEE. 38 Da quanto precede risulta che il requisito relativo alla necessità di un’esperienza professionale nello Stato membro di abilitazione applicata dal direttore esecutivo nella decisione impugnata deriva da un’interpretazione eccessivamente restrittiva e scorretta della nozione di «professionista altamente qualificato» ai sensi dell’articolo 120, paragrafo 4, lettera b), del regolamento 2017/1001, stabilendo una corrispondenza necessaria tra tale nozione e il paese di abilitazione ai sensi dell’articolo 120, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento. Una siffatta interpretazione non è conforme alla portata di detta nozione, come emerge dal tenore letterale, dal contesto e degli obiettivi di quest’ultima. Infatti, nessuno di tali criteri interpretativi consente di dedurre che lo status di «professionista altamente qualificato» richiede come condizione necessaria un’esperienza professionale – e in più sostanziale – nello Stato membro di abilitazione. 39 Pertanto, poiché il direttore esecutivo ha violato l’articolo 120, paragrafo 4, lettera b), del regolamento 2017/1001 interpretando in modo eccessivamente restrittivo ed errato la nozione di «professionista altamente qualificato», occorre accogliere il secondo motivo di ricorso. 40 Tuttavia, occorre rilevare che, come sostenuto dall’EUIPO dinanzi al Tribunale, la decisione impugnata non si basa unicamente su un’asserita mancanza di esperienza professionale nello Stato membro di abilitazione, di cui al punto 21 di detta decisione. Infatti, come risulta dai punti 20 e 22 di tale decisione, essa si basa anche su un presunto livello complessivamente troppo basso degli elementi di prova prodotti dalla ricorrente, i quali non consentirebbero di ritenere che essa fosse una professionista «altamente» qualificata, mentre il direttore esecutivo ammette che essa è una professionista qualificata. La decisione impugnata si basa quindi, in sostanza, su due fondamenti distinti e autonomi relativi, da un lato, al luogo dell’esperienza professionale e, dall’altro, al livello della qualificazione professionale dimostrata dagli elementi di prova. Ne consegue che la violazione dell’articolo 120, paragrafo 4, lettera b), del regolamento 2017/1001 commessa dal direttore esecutivo per quanto riguarda il luogo dell’esperienza professionale non può condurre, in quanto tale, a constatare l’illegittimità di tale decisione nel suo complesso, posto che tale violazione non incide sul fondamento della decisione impugnata vertente sul livello della qualificazione professionale. 41 Il Tribunale ritiene quindi opportuno esaminare il primo motivo di ricorso. Sul primo motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto 42 La ricorrente fa valere che il direttore esecutivo ha violato il principio della certezza del diritto applicando retroattivamente alla sua domanda di deroga le direttive relative all’esame effettuato all’EUIPO di cui all’articolo 153, paragrafo 1, lettera l), del regolamento 2017/1001 (in prosieguo: le «direttive dell’EUIPO») del 2020, le quali non erano in vigore al momento di tale domanda. La risposta della ricorrente del 9 e 13 marzo 2020 non era una nuova domanda, in quanto l’unica domanda della ricorrente era quella del 10 ottobre 2019. Le direttive dell’EUIPO applicabili erano quindi quelle in vigore al momento di tale domanda, ossia quelle del 2017, dato che queste ultime non richiedevano un’esperienza professionale nello Stato membro di abilitazione. Sarebbe inesatto sostenere che le direttive dell’EUIPO del 2020 contengono soltanto dettagli supplementari rispetto a quelle del 2017 e che esse non hanno modificato l’interpretazione dei requisiti di legge, dato che il direttore esecutivo ha applicato un approccio che non figura nella normativa. 43 L’EUIPO replica di non aver considerato la risposta della ricorrente del 9 e 13 marzo 2020 come una nuova domanda. Esso sottolinea che il requisito di essere un «professionista altamente qualificato» è stato «introdotto [nel regolamento 2017/1001] dall’ultima riforma legislativa del 2017» con cui «[i]l legislatore ha dunque introdotto un criterio più rigoroso» per concedere una deroga al requisito della cittadinanza rispetto al regolamento n. 207/2009, che si riferiva soltanto a «particolari circostanze». Le direttive dell’EUIPO del 2020 si limiterebbero a prevedere dettagli supplementari e non modificherebbero i requisiti di legge. L’EUIPO afferma che tutte le domande presentate ai sensi del regolamento 2017/1001 sono state esaminate allo stesso modo. Infine, secondo l’EUIPO, se la ricorrente nutriva dubbi sui documenti da fornire, essa era tenuta a contattarlo. – Osservazioni preliminari sui principi giuridici applicabili 44 Il principio della certezza del diritto, che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione e che ha come corollario il principio della tutela del legittimo affidamento, esige che le norme di diritto siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, affinché gli interessati possano orientarsi nelle situazioni e nei rapporti giuridici rientranti nella sfera del diritto dell’Unione (sentenze dell’8 dicembre 2011, France Télécom/Commissione, C‑81/10 P, EU:C:2011:811, punto 100, e del 9 ottobre 2014, Traum, C‑492/13, EU:C:2014:2267, punto 28). 45 Il principio della certezza del diritto non esige la mancata modifica delle norme giuridiche. Pertanto, un singolo non può riporre il proprio affidamento nella totale assenza di modifica di tali norme, ma può unicamente mettere in discussione le modalità di applicazione di una siffatta modifica (sentenza del 7 giugno 2005, VEMW e a., C‑17/03, EU:C:2005:362, punto 81). 46 A quest’ultimo riguardo, per quanto riguarda più in particolare l’applicazione delle norme giuridiche nel tempo, secondo la giurisprudenza, se la base giuridica di un atto e le norme di procedura applicabili devono essere in vigore al momento dell’adozione di tale atto, il rispetto dei principi che disciplinano l’applicazione della legge nel tempo nonché le esigenze relative ai principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento impongono l’applicazione delle norme sostanziali in vigore all’epoca dei fatti di cui trattasi anche qualora tali norme non siano più in vigore al momento dell’adozione dell’atto di cui trattasi da parte dell’istituzione dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 14 giugno 2016, Commissione/McBride e a., C‑361/14 P, EU:C:2016:434, punto 40 e giurisprudenza ivi citata, e del 15 marzo 2018, Deichmann, C‑256/16, EU:C:2018:187, punto 76). 47 Quanto alle direttive dell’EUIPO, dalla loro parte introduttiva risulta che si tratta di un documento adottato con decisione del direttore esecutivo e che mira a riflettere, codificandola, la prassi dell’EUIPO in materia di marchi. Dalle decisioni del direttore esecutivo che adottano le direttive dell’EUIPO risulta che esse sono adottate in forza dell’articolo 157, paragrafo 4, lettera a), del regolamento 2017/1001, che conferisce al direttore esecutivo il potere di «adotta[re] tutti i provvedimenti opportuni per il funzionamento dell’[EUIPO], in particolare adotta norme amministrative interne e provvede alla pubblicazione di comunicazioni», e conformemente all’articolo 153, paragrafo 1, lettera l), del medesimo regolamento, il quale prevede espressamente che il consiglio di amministrazione dell’EUIPO debba essere «consultato prima dell’adozione delle direttive concernenti l’esame effettuato presso l’[EUIPO]». Inoltre, dette decisioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’EUIPO di cui all’articolo 116, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento e fissano la data di entrata «in vigore» delle direttive dell’EUIPO. 48 Dalla giurisprudenza risulta che le direttive dell’EUIPO, pur non avendo valore vincolante, costituiscono una fonte di riferimento sulla prassi dell’EUIPO. Tali direttive costituiscono la codificazione di una linea di condotta che l’EUIPO stesso si propone di adottare, di modo che, fatta salva la loro conformità con le disposizioni di diritto di rango superiore, ne deriva un’autolimitazione dell’EUIPO, in quanto quest’ultimo è tenuto a conformarsi alle norme che si è imposto [v. sentenza dell’8 giugno 2022, Muschaweck/EUIPO – Conze (UM), T‑293/21, EU:T:2022:345, punti 38 e 39 e giurisprudenza ivi citata]. 49 A quest’ultimo riguardo, occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato, statuendo in merito a misure di carattere interno adottate da un’amministrazione dell’Unione, che, pur non potendo essere qualificate come «norme giuridiche» alla cui osservanza l’amministrazione è comunque tenuta, esse enunciano tuttavia norme di condotta indicative della prassi da seguire da cui l’amministrazione non può, in un caso specifico, discostarsi senza fornire una motivazione compatibile con il principio della parità di trattamento. L’amministrazione di cui si tratta, adottando simili norme di condotta e annunciando con la loro pubblicazione che d’ora in avanti le applicherà ai casi interessati dalle stesse, si autolimita nell’esercizio del suo potere discrezionale e non può discostarsi da tali norme, pena vedersi, se del caso, sanzionata per violazione di principi generali del diritto, come la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento (v., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punti 209 e 211). 50 Da quanto precede risulta che spetta al direttore esecutivo, in un caso come quello di specie, conformarsi alle eventuali norme di condotta pertinenti contenute nelle direttive dell’EUIPO per l’applicazione dell’articolo 120, paragrafo 4, lettera b), del regolamento 2017/1001 e, a tal fine, rispettare i principi che disciplinano l’applicazione di tali norme di condotta nel tempo, conformemente al principio della certezza del diritto. Infatti, poiché norme di condotta come quelle contenute nelle direttive dell’EUIPO, pur non essendo vincolanti, possono contribuire a garantire la trasparenza, la prevedibilità e la certezza del diritto dell’azione dell’EUIPO (v., per analogia, sentenze del 7 marzo 2002, Italia/Commissione, C‑310/99, EU:C:2002:143, punto 52, e del 12 febbraio 2014, Beco/Commissione, T‑81/12, EU:T:2014:71, punto 70), non si può ammettere che la loro applicazione avvenga in violazione dei principi generali del diritto, come appunto il principio della certezza del diritto, per quanto riguarda in particolare la loro applicazione nel tempo. 51 È vero che, conformemente alla giurisprudenza richiamata al precedente punto 49, non si può escludere che, in un caso particolare, il direttore esecutivo possa discostarsi da dette norme di condotta, fornendo una motivazione che tenga conto del principio della parità di trattamento. Analogamente, poiché tali norme di condotta autolimitano unicamente l’amministrazione che le ha adottate, esse non possono impedire, in un determinato caso, a un richiedente di dimostrare lo status di «professionista altamente qualificato» sulla base di elementi diversi da quelli eventualmente risultanti dalla prassi del direttore esecutivo presentata nelle direttive dell’EUIPO. 52 È quindi alla luce di tali principi che occorre esaminare se, nella decisione impugnata, in violazione del principio della certezza del diritto, il direttore esecutivo, da un lato, abbia erroneamente determinato la data della domanda di deroga della ricorrente e, dall’altro, abbia erroneamente applicato a tale domanda direttive dell’EUIPO che non erano in vigore a tale data. – Applicazione al caso di specie 53 In primo luogo, per quanto riguarda la data in cui la ricorrente ha presentato la sua domanda di deroga, dal punto 1 della decisione impugnata risulta che il direttore esecutivo ha ritenuto che la ricorrente avesse presentato una domanda di deroga completa il 9 marzo 2020. In particolare, dal punto 4 della decisione impugnata risulta che, secondo il direttore esecutivo, secondo la lettera dell’EUIPO del 30 gennaio 2020, che rispondeva alla domanda di deroga presentata inizialmente il 10 ottobre 2019, la ricorrente ha presentato una «nuova domanda» il 9 marzo 2020 e che, di conseguenza, quest’ultima era la data della domanda. 54 Orbene, è giocoforza constatare che dette indicazioni procedurali contenute nella decisione impugnata sono parzialmente inesatte. Infatti, dai documenti prodotti dinanzi al Tribunale risulta che la ricorrente ha presentato la sua domanda di deroga il 10 ottobre 2019 e che, con le sue lettere del 9 e del 13 marzo 2020, essa non ha presentato una nuova domanda di deroga, ma ha unicamente risposto alla lettera dell’EUIPO del 30 gennaio 2020. L’unica domanda di deroga presentata dalla ricorrente era quindi quella del 10 ottobre 2019 e gli elementi di prova a sostegno di tale domanda sono stati presentati sia in allegato a detta domanda che in allegato alle lettere del 9 e del 13 marzo 2020. 55 Ne consegue che, come giustamente fatto valere dalla ricorrente, il direttore esecutivo ha erroneamente ritenuto che la sua domanda di deroga fosse stata presentata il 9 marzo 2020, essendo quest’ultima stata presentata il 10 ottobre 2019. 56 In secondo luogo, per quanto riguarda le direttive dell’EUIPO applicabili alla domanda della ricorrente, occorre rilevare quanto segue. 57 Sotto un primo profilo, occorre rilevare che, al momento della presentazione di detta domanda il 10 ottobre 2019, le direttive dell’EUIPO del 2017, adottate il 22 settembre 2017, erano in vigore dal 1o ottobre 2017, che è anche la data a partire dalla quale si applica il regolamento 2017/1001 conformemente al suo articolo 212, secondo comma. Per contro, le direttive dell’EUIPO del 2020 sono state adottate dal direttore esecutivo il 12 dicembre 2019 e sono entrate in vigore il 1o febbraio 2020. Queste ultime erano quindi in vigore quando la decisione impugnata è stata adottata dal direttore esecutivo, il 20 settembre 2020. 58 Sotto un secondo profilo, occorre rilevare che le indicazioni contenute nelle direttive dell’EUIPO del 2017 e in quelle del 2020 sulla prassi del direttore esecutivo relativa alla valutazione delle domande di deroga al requisito della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 120, paragrafo 4, lettera b), del regolamento 2017/1001, sono notevolmente diverse. 59 Da un lato, la parte A, sezione 5, punto 2.3.4, delle direttive dell’EUIPO del 2017, relativa alla deroga al requisito della cittadinanza, si limita a indicare che detta deroga può essere concessa in «talune circostanze». 60 D’altro lato, la parte A, sezione 5, punto 2.3.4, delle direttive dell’EUIPO del 2020, per contro, dopo aver altresì indicato che detta deroga può essere concessa in «determinate circostanze» e che si tratta di «circostanze eccezionali», precisa, con specifico riferimento alla deroga al requisito della cittadinanza: «Questa condizione legale secondo cui la persona deve essere un “professionista altamente qualificato” presuppone almeno, e senza che ciò sia necessariamente di per sé sufficiente, che il richiedente dimostri (prove a sostegno) che la sua esperienza professionale: – riguarda specificamente le questioni relative ai marchi (...), – è stata specificamente ottenuta “agendo in qualità di rappresentante” in materia di marchi (...), – è imputabile ad un portafoglio specifico di marchi (...), – si è costruita sotto la propria responsabilità e sotto la propria autorità, – è acquisita nello Stato membro del SEE in cui il richiedente è attualmente abilitato (...) ai sensi dell’articolo 120, paragrafo 2, lettera c), del [regolamento 2017/1001], – supera la durata minima richiesta di cinque anni (...) se l’abilitazione a rappresentare è basata sull’esperienza e non sulla qualificazione. Le circostanze seguenti, di per sé, non sono considerate prove del fatto che il richiedente è un “professionista altamente qualificato” ai fini della deroga al requisito di essere un cittadino del SEE. Tuttavia, purché siano soddisfatti, i requisiti di cui sopra possono essere presi in considerazione nella valutazione globale di tutti gli elementi pertinenti: – esperienza in settori del diritto connessi alla proprietà intellettuale diversi dai marchi e dai disegni o modelli (...); – titoli ufficiali (...); – esperienza acquisita sotto supervisione, con l’aiuto di terzi, nell’ambito di un gruppo, ecc.; – pubblicazioni, ricerche o articoli in riviste approvate inter pares o in pubblicazioni specializzate, scrittura di libri, esperienza didattica in materia di proprietà intellettuale». 61 In altri termini, le direttive dell’EUIPO del 2020 elencano sei requisiti cumulativi minimi in termini di esperienza professionale la cui dimostrazione è verificata dal direttore esecutivo nell’ambito della sua valutazione nonché quattro circostanze che, di per sé, non sono considerate sufficienti dal direttore esecutivo, ma che, se detti requisiti sono soddisfatti, possono essere prese in considerazione. 62 Pertanto, le direttive dell’EUIPO del 2020 enunciano elementi di valutazione delle domande di deroga al requisito della cittadinanza che non figuravano nelle direttive dell’EUIPO del 2017 e presentano quindi una prassi nuova, e più restrittiva, del direttore esecutivo rispetto a quella presentata nelle direttive dell’EUIPO del 2017. Quanto all’argomento dell’EUIPO secondo cui le direttive dell’EUIPO del 2020 non avrebbero modificato la prassi del direttore esecutivo, la quale sarebbe stata identica a quella contemplata nelle precedenti direttive dell’EUIPO del 2017, è sufficiente rilevare che un siffatto argomento non è affatto suffragato, così come non è affatto suffragato l’argomento secondo cui le domande presentate ai sensi del regolamento 2017/1001 sarebbero state tutte valutate allo stesso modo. 63 È quindi giocoforza constatare che le diverse indicazioni contenute nelle direttive dell’EUIPO del 2017 e del 2020 sulla prassi del direttore esecutivo relativa alla valutazione delle domande di deroga al requisito della cittadinanza possono avere un impatto considerevole non solo sulla valutazione da parte del direttore esecutivo di una domanda di deroga, ma anche, a monte, sul contenuto di una siffatta domanda, se non addirittura sulla decisione di presentare detta domanda. Invero, fatta salva la possibilità per un richiedente di dimostrare di possedere lo status di «professionista altamente qualificato» sulla base di elementi diversi da quelli figuranti in tali direttive conformemente al precedente punto 51, dette indicazioni consentono ai richiedenti di prevedere, se del caso, sulla base di quali elementi una domanda di deroga potrà essere valutata dal direttore esecutivo. Orbene, in tale prospettiva, la dimostrazione che una persona ha lo status di «professionista altamente qualificato» alla luce di «circostanze eccezionali» che implicano il soddisfacimento di sei requisiti cumulativi minimi in termini di esperienza professionale ai sensi delle direttive dell’EUIPO del 2020 ha una portata manifestamente diversa dalla dimostrazione di questo stesso status solo alla luce di «talune circostanze» pertinenti ai sensi delle direttive dell’EUIPO del 2017. 64 Sotto un terzo profilo, nella decisione impugnata, sebbene non avesse formalmente esplicitato le direttive dell’EUIPO applicate, il direttore esecutivo ha ripreso espressamente, al punto 14 di detta decisione, i requisiti e le circostanze contenuti nelle direttive dell’EUIPO del 2020 (richiamate al precedente punto 60) e ha indicato, al punto 15 di tale decisione, che la domanda e le prove della ricorrente dovevano essere esaminate alla luce di tali considerazioni. Pertanto, al punto 20 della decisione impugnata, il direttore esecutivo ha indicato che la ricorrente non poteva ottenere una deroga ai sensi delle spiegazioni contenute in detto punto 14. Inoltre, al punto 23 della decisione impugnata, il direttore esecutivo ha ricordato che tale punto 14 della stessa decisione definiva i requisiti e le circostanze per ottenere una deroga e indicava che le nuove linee guida dell’EUIPO del 2020 non avevano modificato la prassi applicata quando erano in vigore le linee guida dell’EUIPO del 2017, con l’unica differenza che le nuove linee guida offrivano ulteriori dettagli per meglio guidare sia i richiedenti che l’EUIPO. 65 Dalla decisione impugnata risulta quindi che il direttore esecutivo ha esaminato la domanda di deroga della ricorrente alla luce delle indicazioni contenute nelle direttive dell’EUIPO del 2020. 66 Orbene, in forza della giurisprudenza richiamata ai precedenti punti 44 e 46, sono le norme di condotta in vigore alla data dei fatti di cui trattasi, vale a dire alla data di presentazione della domanda di deroga, che devono essere applicate al momento della valutazione di quest’ultima, e non quelle in vigore alla data di adozione della decisione impugnata. Nel caso di specie, alla data di detta domanda, le direttive dell’EUIPO del 2020 non erano in vigore e non erano neppure state adottate, dato che le direttive in vigore a tale data erano quelle del 2017. Del resto, non è stato affatto dimostrato che le nuove direttive dell’EUIPO del 2020 non avrebbero modificato la prassi del direttore esecutivo applicata quando le direttive dell’EUIPO del 2017 erano in vigore. 67 Ne consegue, alla luce degli elementi esaminati ai precedenti punti da 57 a 66, che il direttore esecutivo, in violazione del principio della certezza del diritto, ha valutato la domanda di deroga della ricorrente alla luce di norme di condotta contenute nelle direttive dell’EUIPO del 2020 che non erano in vigore alla data di presentazione di detta domanda, cosicché la ricorrente non poteva prevedere che la sua domanda sarebbe stata valutata alla luce di tali norme, nuove e più restrittive rispetto a quelle contenute nelle direttive dell’EUIPO del 2017. 68 Pertanto, poiché il direttore esecutivo ha violato il principio della certezza del diritto nel valutare la domanda di deroga della ricorrente presentata ai sensi dell’articolo 120, paragrafo 4, lettera b), del regolamento 2017/1001 alla luce di norme di condotta che non erano in vigore alla data di presentazione di tale domanda, occorre accogliere il primo motivo di ricorso e, su tale fondamento, annullare la decisione impugnata. 69 Tuttavia, il Tribunale ritiene opportuno esaminare anche il quarto motivo di ricorso. Sul quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltata 70 La ricorrente, basandosi sugli articoli 94 e 97 del regolamento 2017/1001, fa valere che, in allegato alla sua domanda di deroga del 10 ottobre 2019, essa aveva prodotto documenti giustificativi diretti a dimostrare di essere una professionista altamente qualificata e che, nella sua risposta del 30 gennaio 2020, l’EUIPO aveva indicato che la deroga non le sarebbe stata concessa per il solo motivo che essa esercitava la sua attività in uno Stato membro (Germania) diverso da quello in cui era abilitata (Irlanda). Così, nelle sue risposte del 9 e 13 marzo 2020, essa ha replicato unicamente all’obiezione relativa al «luogo» della sua attività. La ricorrente aggiunge di aver risposto alla lettera del 30 gennaio 2020 di propria iniziativa. In detta lettera, l’EUIPO deduceva l’irricevibilità della domanda fondata su una sola obiezione relativa al luogo dell’attività e non sollevava nessun’altra obiezione o questione, ivi compresa la prova che la ricorrente era una professionista altamente qualificata. La ricorrente osserva che, nella sua risposta del 9 e 13 marzo 2020, essa si era limitata a rispondere a quanto sembrava essere il problema di ricevibilità della sua domanda, ma che, se fosse stata invitata a fornire maggiori dettagli sulle sue qualifiche, li avrebbe forniti. 71 L’EUIPO ribatte che la ricorrente ha potuto presentare osservazioni ed elementi di prova, i quali sono stati presi in considerazione. Inoltre, poiché la decisione impugnata è stata adottata sulla base della sua domanda e degli elementi di prova da essa prodotti, la ricorrente non può sostenere di non essere stata ascoltata prima dell’adozione di una decisione di cui è essa stessa all’origine. L’EUIPO aggiunge che è difficile comprendere ciò che avrebbe impedito alla ricorrente di produrre tutti gli elementi di prova a sua disposizione per dimostrare di essere una professionista altamente qualificata. – Osservazioni preliminari sui principi giuridici applicabili 72 Anzitutto, occorre rilevare che l’articolo 97 del regolamento 2017/1001, invocato dalla ricorrente, è privo di qualsiasi rilevanza per quanto riguarda il suo diritto di essere ascoltata, in quanto disciplina il potere degli organi dell’EUIPO di adottare mezzi istruttori. 73 Per contro, in forza dell’articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2017/1001, le decisioni dell’EUIPO possono essere fondate esclusivamente su motivi o prove in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni. 74 Tale disposizione costituisce un’applicazione specifica del principio generale di tutela dei diritti della difesa, sancito peraltro dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, secondo il quale le persone i cui interessi siano lesi da decisioni delle autorità pubbliche devono essere messe in condizione di far conoscere utilmente il loro punto di vista [sentenza del 21 aprile 2021, Hasbro/EUIPO – Kreativni Dogadaji (MONOPOLY), T‑663/19, EU:T:2021:211, punto 119]. 75 Il diritto di essere ascoltati previsto all’articolo 94 del regolamento 2017/1001 si estende a tutti gli elementi di fatto o di diritto che costituiscono il fondamento dell’atto decisionale, ma non alla posizione finale che l’amministrazione intende adottare (sentenza del 21 aprile 2021, MONOPOLY, T‑663/19, EU:T:2021:211, punto 120). 76 Tale diritto garantisce a chiunque la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente, il proprio punto di vista durante il procedimento amministrativo e prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi (sentenza del 4 aprile 2019, OZ/BEI, C‑558/17 P, EU:C:2019:289, punto 53). 77 Il rispetto di tale diritto si impone, indipendentemente dalla natura del procedimento amministrativo che conduce all’adozione di una misura individuale, quand’anche la normativa applicabile non lo preveda. Ciò si verifica in particolare quando l’amministrazione si propone di adottare una decisione in risposta a una domanda presentata da una persona di propria iniziativa (sentenza del 23 settembre 2020, UE/Commissione, T‑338/19, EU:T:2020:430, punti 48 e 50). 78 Secondo la giurisprudenza, una violazione del diritto di essere ascoltati comporta l’annullamento della decisione adottata al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi solo se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto condurre ad un risultato diverso. A tal riguardo, non si può imporre a un ricorrente che invoca la violazione del suo diritto di essere ascoltato di dimostrare che l’atto di cui trattasi avrebbe avuto un contenuto diverso, ma unicamente che una siffatta ipotesi non è del tutto esclusa (sentenze del 18 giugno 2020, Commissione/RQ, C‑831/18 P, EU:C:2020:481, punti 105 e 106, e del 12 luglio 2023, IFIC Holding/Commissione, T‑8/21, EU:T:2023:387, punti 123 e 124). 79 La valutazione di tale questione deve, inoltre, essere effettuata in funzione delle circostanze di fatto e di diritto specifiche di ciascun caso di specie (sentenze del 18 giugno 2020, Commissione/RQ, C‑831/18 P, EU:C:2020:481, punto 107, e del 12 luglio 2023, IFIC Holding/Commissione, T‑8/21, EU:T:2023:387, punto 125). – Richiamo degli elementi contestuali 80 Nella domanda del 10 ottobre 2019, la ricorrente ha chiesto una deroga al requisito della cittadinanza dichiarando di essere una professionista altamente qualificata. Come risulta dalle caselle spuntate di cui alle lettere d), g) e h) della sezione 2 del modulo di domanda, la ricorrente si è basata sulla sua «esperienza professionale acquisita sotto supervisione, con l’aiuto di altre persone, in qualità di membro di un’équipe, ecc.», sulle sue «qualifiche formali» e sulle sue «pubblicazioni, ricerche o articoli in riviste o pubblicazioni specializzate riconosciute inter pares, [la sua] qualità di autore di libri, [la sua] esperienza nel settore dell’insegnamento della proprietà intellettuale, ecc.». 81 A tal fine, in allegato alla sua domanda di deroga, la ricorrente ha prodotto tre elementi di prova: un estratto del suo contratto di lavoro, il suo diploma di studio e l’estratto della terza edizione, pubblicata nel 2015, di un libro in materia di proprietà intellettuale. 82 Nella lettera del 30 gennaio 2020, l’EUIPO ha indicato, anzitutto, che la ricorrente doveva dimostrare la sua esperienza professionale nel suo Stato membro di abilitazione, l’Irlanda; inoltre, che, ad eccezione di un certificato emesso dall’ufficio irlandese della proprietà intellettuale che indicava che essa figurava nel registro degli agenti in materia di marchi, la ricorrente non aveva prodotto alcuna prova supplementare per dimostrare di essere una professionista altamente qualificata in Irlanda, dato che le altre prove riguardavano la Germania e i Paesi Bassi (essendo i nomi dei tre paesi tutti scritti in grassetto); infine, che la domanda di deroga era quindi irricevibile, in quanto non conteneva gli elementi di prova richiesti. Inoltre, la lettera indicava che la ricorrente poteva presentare in qualsiasi momento una nuova domanda e, per informazione, riproduceva un estratto del testo delle future direttive dell’EUIPO del 2020 (ivi compresa la parte riprodotta al precedente punto 60). 83 Nelle sue lettere del 9 e del 13 marzo 2020, la ricorrente ha fatto valere che le direttive dell’EUIPO del 2017 non richiedevano che l’esperienza professionale fosse acquisita nello Stato membro di abilitazione, che le nuove direttive dell’EUIPO del 2020 non avrebbero dovuto essere applicate alla sua situazione, che essa era in disaccordo con il requisito, contenuto in queste ultime direttive, di avere un’esperienza professionale nello Stato membro di abilitazione e che essa aveva lavorato su questioni in materia di marchi aventi un collegamento con l’Irlanda oltre a quelle riguardanti il diritto dell’Unione. 84 A tal fine, in allegato alle sue lettere del 9 e del 13 marzo 2020, la ricorrente ha prodotto tre elementi di prova: una schermata del registro degli agenti irlandesi in materia di marchi nonché l’attestazione della sua iscrizione in tale registro, una lettera proveniente dal suo ex datore di lavoro e una lettera proveniente da un’istituzione accademica tedesca riguardante la sua attività di tutorato. 85 Nella decisione impugnata, dopo aver esaminato gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente (punti da 17 a 19), anzitutto, il direttore esecutivo ha indicato che, nel complesso, sebbene tali elementi consentissero di ritenere che la ricorrente fosse una professionista qualificata, essi non consentivano di concludere che essa fosse «altamente» qualificata (punto 20). Il direttore esecutivo ha poi indicato che la ricorrente non aveva dimostrato un’esperienza professionale sostanziale in Irlanda e che, in ogni caso, gli elementi di prova prodotti non consentivano di dimostrare che essa fosse altamente qualificata neppure in Germania o nei Paesi Bassi (punto 21). Infine, il direttore esecutivo ha rilevato che, sebbene gli elementi di prova dimostrassero che la ricorrente era legittimata ad agire dinanzi all’ufficio irlandese della proprietà intellettuale in materia di marchi, essi non dimostravano che la ricorrente fosse andata oltre tale requisito minimo e non consentivano quindi di ritenere che essa fosse una professionista altamente qualificata in Irlanda o in qualsiasi altro Stato (punto 22). – Sull’esistenza di un’irregolarità procedurale 86 In primo luogo, nei limiti in cui nella decisione impugnata si respinge una domanda di deroga al requisito della cittadinanza presentata dalla ricorrente ai fini della sua iscrizione nell’elenco dei mandatari abilitati, è giocoforza constatare che tale decisione è un atto di portata individuale che pregiudica gli interessi della ricorrente. Di conseguenza, conformemente alla giurisprudenza richiamata ai precedenti punti 76 e 77, il direttore esecutivo era tenuto a sentire la ricorrente prima di adottare la decisione impugnata. Gli argomenti dell’EUIPO volti a suggerire che il direttore esecutivo non avesse un siffatto obbligo, in quanto la decisione impugnata faceva seguito a una domanda della ricorrente stessa, devono quindi essere respinti (v., in tal senso, sentenza del 23 settembre 2020, UE/Commissione, T‑338/19, EU:T:2020:430, punto 50). 87 In secondo luogo, è giocoforza constatare che, a seguito della domanda di deroga della ricorrente, l’EUIPO ha trasmesso a quest’ultima la lettera del 30 gennaio 2020, alla quale la ricorrente ha risposto con le lettere del 9 e del 13 marzo 2020. Tuttavia, ciò non significa necessariamente che la ricorrente sia stata posta in grado di presentare il suo punto di vista «utilmente ed efficacemente», come richiesto dalla giurisprudenza richiamata al precedente punto 76. 88 Infatti, anzitutto, come risulta dai documenti prodotti dinanzi al Tribunale, la lettera dell’EUIPO del 30 gennaio 2020 non forniva alla ricorrente alcuna indicazione sulla natura stessa di tale lettera nonché sullo svolgimento del procedimento di esame della sua domanda di deroga e non invitava neppure la ricorrente a presentare eventuali osservazioni sulle obiezioni sollevate dall’EUIPO. È peraltro pacifico che la ricorrente ha risposto a tale lettera di propria iniziativa, con le sue lettere del 9 e del 13 marzo 2020. 89 Come risulta poi dal precedente punto 82 e dai documenti prodotti dinanzi al Tribunale, la lettera del 30 gennaio 2020 concludeva che la domanda di deroga della ricorrente era «irricevibile», a causa dell’assenza di elementi di prova presentati a suo sostegno. In particolare, tale lettera precisava che la ricorrente doveva aver acquisito un’esperienza professionale nello Stato membro di abilitazione, nella fattispecie l’Irlanda, e che, ad eccezione del certificato rilasciato dall’ufficio irlandese per la proprietà intellettuale, non era stato prodotto alcun altro elemento di prova per dimostrare che essa era una professionista altamente qualificata «in Irlanda», poiché gli altri elementi di prova prodotti riguardavano la Germania e i Paesi Bassi. Inoltre, i nomi di questi tre paesi erano redatti in grassetto in detta lettera, il che contribuiva a sottolineare il carattere centrale, per l’EUIPO, del paese interessato dalla dimostrazione della ricorrente. 90 La ricorrente, nelle sue lettere del 9 e del 13 marzo 2020, ha quindi risposto all’obiezione sollevata dall’EUIPO, contestando la pertinenza del requisito relativo alla necessità di un’esperienza nello Stato membro di abilitazione e fornendo elementi di prova riguardanti le sue attività in relazione all’Irlanda. 91 Orbene, la decisione impugnata non riguarda più alcuna «irricevibilità» della domanda, ma rifiuta, nel merito, di concedere alla ricorrente la deroga richiesta basandosi non solo, al punto 21, sull’assenza di elementi di prova aventi un legame con l’Irlanda, ma anche, ai punti 20 e 22, sull’assenza di elementi di prova che consentano di ritenere che la ricorrente fosse «altamente» qualificata, dato che il direttore esecutivo ammette che la ricorrente era una professionista qualificata. Infatti, come risulta dai punti da 20 a 22 della decisione impugnata, l’obiezione relativa al luogo dell’esperienza professionale fonda ormai solo una parte del ragionamento del direttore esecutivo adottato nella decisione impugnata, il quale si basa altresì, e principalmente, sul livello complessivamente troppo basso degli elementi di prova prodotti, i quali, secondo il direttore esecutivo, non consentono di ritenere che la ricorrente, pur essendo qualificata, sia «altamente» qualificata. 92 È quindi giocoforza constatare che, tenuto conto della differenza tra le obiezioni presentate nella lettera del 30 gennaio 2020 e quelle accolte dal direttore esecutivo nella decisione impugnata, la ricorrente, nel corso del procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione di tale decisione, non è stata posta in grado, dal direttore esecutivo, di presentare, utilmente ed efficacemente, le proprie deduzioni sul livello complessivamente troppo basso degli elementi di prova dedotti e, se del caso, di spiegare perché tali elementi dimostrassero che era non solo qualificata, ma anche altamente qualificata. Al contrario, invece di consentirle di presentare, utilmente ed efficacemente, le proprie deduzioni al riguardo, la lettera del 30 gennaio 2020 ha indotto la ricorrente a concentrarsi su un unico aspetto, il paese dell’esperienza professionale, che ha avuto una portata limitata nella decisione impugnata. 93 Da quanto precede risulta che il direttore esecutivo non ha debitamente ascoltato la ricorrente nel corso del procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione della decisione impugnata e, di conseguenza, ha violato il suo diritto di essere ascoltata. – Sulle conseguenze dell’irregolarità procedurale 94 Per quanto riguarda le conseguenze che occorre trarre dalla constatazione effettuata al precedente punto 93, conformemente alla giurisprudenza richiamata ai precedenti punti 78 e 79, occorre stabilire se, tenuto conto delle specifiche circostanze di fatto e di diritto della presente causa, la ricorrente abbia sufficientemente dimostrato che, in assenza di detta irregolarità procedurale, non è del tutto esclusa l’ipotesi che la decisione impugnata avrebbe potuto avere un contenuto diverso. 95 A tal riguardo, occorre rilevare che, nelle memorie depositate dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha fatto più volte riferimento ad elementi di prova che avrebbe potuto produrre dinanzi al direttore esecutivo se fosse stata ascoltata nel corso del procedimento amministrativo che ha portato all’adozione della decisione impugnata. Inoltre, non avendo potuto produrre tali elementi dinanzi al direttore esecutivo, la ricorrente ha prodotto tali elementi dinanzi al Tribunale in allegato al ricorso, alla replica e alle osservazioni dopo il rinvio. 96 In via preliminare, occorre esaminare la ricevibilità degli elementi di prova prodotti dalla ricorrente dinanzi al Tribunale, la quale è contestata dall’EUIPO. Infatti, quest’ultimo fa valere che gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente negli allegati A.11, A.15, da A.18 a A.22 e da A.24 a A.28 del ricorso, negli allegati da C.1 a C.5 della replica e negli allegati da E.1 a E.3 delle osservazioni a seguito del rinvio sono irricevibili, in quanto sono stati prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale. Per contro, la ricorrente replica che detti elementi di prova sono ricevibili, in quanto essa non ha avuto occasione di essere ascoltata ed è solo dinanzi al Tribunale che essa ha avuto la possibilità di fornirli per la prima volta. 97 Orbene, nei limiti in cui detti allegati mirano a fornire un’indicazione degli elementi di prova che la ricorrente avrebbe potuto produrre dinanzi al direttore esecutivo se fosse stata ascoltata, l’obiezione dell’EUIPO deve essere respinta. Infatti, detti allegati non mirano a che il Tribunale, sostituendosi al direttore esecutivo, proceda ad una nuova valutazione della domanda della ricorrente sulla base di elementi di prova che il direttore esecutivo non aveva a sua disposizione, ma mirano unicamente a sostenere il motivo della ricorrente vertente sulla violazione del suo diritto di essere ascoltata. 98 Pertanto, in una prospettiva del genere, gli elementi di prova la cui ricevibilità è contestata dall’EUIPO, menzionati al precedente punto 96, devono essere considerati ricevibili. Peraltro, lo stesso vale per gli allegati A.17 e A.29 del ricorso che non sono oggetto dell’obiezione dell’EUIPO. 99 Occorre quindi esaminare se gli argomenti della ricorrente relativi a detti elementi di prova consentano di dimostrare che, se essa fosse stata ascoltata, non è del tutto escluso che il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso. 100 A tal riguardo, occorre preliminarmente rilevare che, prima facie, molti di tali elementi di prova risultano irrilevanti nell’ambito di un siffatto esame, poiché risultano essere elementi relativi ad attività della ricorrente successive alla decisione impugnata (allegati da C.1 a C.3 e C.5 della replica e allegati da E.1 a E.3 delle osservazioni dopo il rinvio), elementi che non riguardano direttamente la ricorrente (allegati A.18, A. 22 e A.24 della domanda e allegato C.4 della replica) o elementi non attinenti al diritto dei marchi (allegati A.25 e A.29 del ricorso). 101 Per contro, non si può del tutto escludere che gli altri elementi di prova ai quali la ricorrente fa riferimento negli allegati A.11, A.15, A.17, da A.19 a A.21 e da A.26 a A.28 del ricorso avrebbero potuto consentirle, se essa fosse stata ascoltata nel corso del procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione della decisione impugnata, di presentare ulteriori elementi in relazione alle qualifiche di cui al precedente punto 80 che, a suo avviso, derivavano dal lavoro svolto presso il suo ex datore di lavoro, dai suoi studi e dalle sue attività di ricerca, pubblicazione e insegnamento. 102 Infatti, se è vero che taluni di detti elementi di prova sono, certamente, lettere redatte in date successive all’adozione della decisione impugnata (allegati A.15, A.20 e A.21) e un curriculum vitae non datato (allegato A.11), prima facie, essi sembrano riguardare attività della ricorrente precedenti l’adozione della decisione impugnata e, di conseguenza, non si può escludere che, se essa fosse stata ascoltata nel corso del procedimento che ha condotto all’adozione di tale decisione, la ricorrente avrebbe anche potuto produrre tali elementi dinanzi al direttore esecutivo procurandoseli prima. 103 Occorre quindi rilevare che gli argomenti e gli elementi di prova presentati dinanzi al Tribunale consentono di considerare che, se la ricorrente fosse stata ascoltata nel corso del procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione della decisione impugnata, l’ipotesi che l’esito di tale procedimento avrebbe potuto essere diverso, per quanto riguarda in particolare la valutazione del livello della sua qualificazione professionale, non può essere del tutto esclusa, fermo restando che non spetta al Tribunale, bensì unicamente al direttore esecutivo, effettuare una siffatta valutazione. 104 Pertanto, occorre accogliere il quarto motivo di ricorso e, anche su tale base, annullare la decisione impugnata, senza che occorra esaminare il terzo e il quinto motivo di ricorso. Sulle spese 105 Conformemente all’articolo 219 del regolamento di procedura del Tribunale, nelle decisioni del Tribunale pronunciate dopo l’annullamento e il rinvio, il medesimo provvede sulle spese relative, da un lato, ai procedimenti avviati dinanzi ad esso e, dall’altro, al procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte. 106 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 107 Poiché la ricorrente ne ha fatto domanda, l’EUIPO, rimasto sostanzialmente soccombente, dev’essere condannato a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle della ricorrente relative ai procedimenti avviati dinanzi al Tribunale e al procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata) dichiara e statuisce: 1) La decisione n. ER 93419-2020 del direttore esecutivo dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), del 30 settembre 2020, relativa alla domanda di deroga presentata dalla sig.ra Nigar Kirimova ai sensi dell’articolo 120, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea, è annullata. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) L’EUIPO è condannato a farsi carico delle spese afferenti ai procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte. Marcoulli Tomljenović Norkus Valasidis Spangsberg Grønfeldt Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 settembre 2024. Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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