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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

Concorrenza – Intese – Mercato olandese del bitume stradale – Decisione che constata una violazione dell’articolo 81 CE – Imputabilità del comportamento illecito – Diritti della difesa

ECLI: ECLI:EU:T:2012:486Entscheidung vom: 27.09.2012

3 Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012 – Koninklijke BAM Groep / Commissione (causa T-355/06) «Concorrenza – Intese – Mercato olandese del bitume stradale – Decisione che constata una violazione dell’articolo 81 CE – Imputabilità del comportamento illecito – Diritti della difesa» 1.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Criteri analoghi quanto alle censure invocate a sostegno di un motivo – Censure non esposte nell’atto introduttivo – Rinvio globale ad altri documenti allegati al ricorso – Irricevibilità – Rinvio al ricorso proposto da un altro ricorrente – Irricevibilità [Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, § 1, c), e 48, § 2] (v. punti 22-27) 2.                     Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione – Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100% – Possibilità per la Commissione di corroborare la presunzione con elementi di fatto diretti a dimostrare l’esercizio effettivo di un’influenza determinante – Insussistenza di un obbligo (Artt. 81 CE e 82 CE) (v. punti 37-42) 3.                     Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Unità economica – Margine di discrezionalità della Commissione – Violazione dei principi di legalità dei reati e delle pene e di autonomia delle persone giuridiche – Insussistenza (Artt. 81 CE e 82 CE) (v. punti 44-48, 52-53) 4.                     Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Unità economica – Margine di discrezionalità della Commissione – Rispetto del principio di parità e di non discriminazione – Precedente prassi decisionale – Carattere indicativo (Artt. 81 CE e 82 CE) (v. punti 49-50) 5.                     Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione – Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100% – Oneri probatori della società che intende superare tale presunzione (Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 56, 68-73) 6.                     Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione – Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100% – Inversione dell’onere della prova e violazione del principio della presunzione d’innocenza – Insussistenza (Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 58-59) 7.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità e durata dell’infrazione – Obbligo di infliggere un’ammenda strettamente proporzionata alla durata dell’infrazione – Insussistenza (Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2 e 3; comunicazione della Commissione 98/C 9/03) (v. punti 81-82) Oggetto Domanda di annullamento della decisione C(2006) 4090 def. della Commissione, del 13 settembre 2006, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] (caso COMP/F/38.456 – Bitume – Paesi Bassi) per quanto riguarda la ricorrente. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La Koninklijke BAM Groep NV è condannata alle spese.

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

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