Zum Inhalt springen

EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

Marchio comunitario - Procedura di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo T TUMESA TUBOS DEL MEDITERRANEO S.A. - Marchi denominativo e internazionale figurativo anteriori TUBESCA - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1,lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009].

ECLI: ECLI:EU:T:2011:167Entscheidung vom: 13.04.2011

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 13 aprile 2011 – Tubesca / UAMI – Tubos del Mediterráneo (T TUMESA TUBOS DEL MEDITERRANEO S.A.) (causa T‑98/09) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo T TUMESA TUBOS DEL MEDITERRANEO S.A. – Marchi nazionale denominativo e internazionale figurativo anteriori TUBESCA – Impedimento relativo alla registrazione – Assenza di rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1,lett. lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]» 1.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Carattere distintivo elevato del marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 82-84) 2.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 70, 85) Oggetto Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 17 dicembre 2008 (procedimento R 518/2008-4), relativa ad una procedura di opposizione tra la Tubesca e la Tubos del Mediterráneo, SA. Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: Tubos del Mediterráneo, SA Marchio comunitario di cui trattasi:: Marchio figurativo T TUMESA TUBOS DEL MEDITERRANEO S.A. per prodotti e servizi delle classi 6, 35 e 42 – domanda n. 4 085 098 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Tubesca Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: Marchi denominativo nazionale e figurativo internazionale TUBESCA per prodotti delle classi 6, 19 e 20 Decisione della divisione di opposizione: Parziale accoglimento dell’opposizione; diniego parziale di registrazione del marchio richiesto Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto dell’opposizione Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La Tubesca è condannata alle spese.

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

ČeštinaΕλληνικάEnglishEspañolFrançaisItalianoNederlandsPolskiPortuguêsRomână