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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo acsensa - Marchi comunitari e nazionali verbali e figurativi anteriori ACCENTURE e accenture - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Assenza di somiglianza dei segni - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] - Obbligo di motivazione - Art. 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009).

ECLI: ECLI:EU:T:2010:430Entscheidung vom: 07.10.2010

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 7 ottobre 2010 – Accenture Global Services / UAMI – Silver Creek Properties (acsensa) (causa T‑244/09) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo acsensa – Marchi comunitari e nazionali verbali e figurativi anteriori ACCENTURE e accenture – Impedimento relativo alla registrazione – Insussistenza di rischio di confusione – Assenza di somiglianza dei segni – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] – Obbligo di motivazione – Art. 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009)» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 19, 26) Oggetto Ricorso contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 20 marzo 2009 (procedimento R 802/2008-2), relativa ad un procedimento d’opposizione tra la Accenture Global Services GmbH e la Silver Creek Properties SA. Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: Silver Creek Properties SA Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo “acsensa” per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 35, 36, 38, 33, 41 e 42 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Accenture Global Services GmbH Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio denominativo tedesco ACCENTURE per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16, 35, 36, 37, 41 e 42; marchio figurativo tedesco accenture per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16, 35, 36, 37, 41 e 42; marchio comunitario denominativo ACCENTURE per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16, 35, 36, 37, 41 e 42; marchio comunitario figurativo accenture per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16, 35, 36, 37, 41 e 42 Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell’opposizione nella sua interezza Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La Accenture Global Services GmbH è condannata alle spese.

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

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