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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

ECLI:EU:T:2009:376

ECLI: ECLI:EU:T:2009:376Entscheidung vom: 30.09.2009

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 30 settembre 2009 – JOOP! / UAMI (Rappresentazione di un punto esclamativo in un rettangolo) (causa T‑191/08) «Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario figurativo raffigurante un punto esclamativo in un rettangolo – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso – Art. 7, n. 1, lett. b) e c), e n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b) e c), e n. 3, del regolamento (CE) n. 207/2009]» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, nn. 1, lett. b), e 3] (v. punti 25‑30, 42‑47) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 6 marzo 2008 (procedimento R 1822/2007‑1), relativa ad una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno figurativo. Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: JOOP! GmbH Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo raffigurante un punto esclamativo in un rettangolo per prodotti delle classi 14, 18 e 25 – domanda n. 5332176 Decisione dell’esaminatore: Diniego della registrazione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La JOOP! GmbH è condannata alle spese.

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

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