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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

ECLI:EU:T:2007:142

ECLI: ECLI:EU:T:2007:142Entscheidung vom: 16.05.2007

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 16 maggio 2007 – La Perla / UAMI – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC) (causa T‑137/05) «Marchio comunitario – Procedimento di nullità – Marchio comunitario denominativo NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC – Marchi nazionali figurativi e denominativo anteriori la PERLA e LA PERLA PARFUMS – Impedimento relativo alla registrazione – Art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 5) (v. punto 51) Oggetto Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 25 gennaio 2005 (procedimento R 537/2004‑1), relativa a un procedimento di nullità tra il Gruppo La Perla SpA e la Worldgem Brands – Gestão e Investimentos L da Dati relativi alla causa Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: Marchio denominativo NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC per prodotti della classe 14 – domanda n. 713446 Titolare del marchio comunitario: Worldgem Brands – Gestão e Investimentos Lda, già Cielo Brands – Gestão e Investimentos Lda Richiedente la dichiarazione di nullità: Gruppo La Perla SpA Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: Marchi italiani: la PERLA, per prodotti della classe 25 – marchio figurativo n. 769526; LA PERLA PARFUMS, per prodotti della classe 3 – marchio denominativo n. 776082; la PERLA, per prodotti delle classi 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25 e 35 – marchio figurativo n. 804992; la PERLA per prodotti della classe 3 – marchio figurativo n. GE 2002 C 000181 Decisione della divisione diannullamento Accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità e dichiarazione della nullità del marchio comunitario Decisione della commissione di ricorso: Accoglimento del ricorso e annullamento della decisione della divisione diannullamento Dispositivo La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 25 gennaio 2005 (procedimento R 537/2004‑1) è annullata. L’interveniente è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, un terzo delle spese della ricorrente. La ricorrente sopporterà due terzi delle proprie spese. L’UAMI sopporterà le proprie spese.

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

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