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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

ECLI:EU:T:2006:370

ECLI: ECLI:EU:T:2006:370Entscheidung vom: 30.11.2006

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 30 novembre 2006 – Camper/UAMI – JC (BROTHERS by CAMPER) (Causa T‑43/05) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo BROTHERS by CAMPER – Marchi nazionali figurativi anteriori BROTHERS – Irricevibilità – Impedimento relativo alla registrazione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 86-88, 91) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 29 novembre 2004 (procedimento R 170/2004-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la JC AB e la Camper SL Dati relativi alla causa Richiedente il marchio comunitario: Camper, SL Marchio comunitario                                              di cui trattasi: Marchio figurativo BROTHERS by CAMPER per prodotti e servizi delle classi 18, 25 e 39                                              –                                                    domanda                                              n. 1954601 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: JC AB Marchio o segno                                              su cui si fonda l’opposizione: Marchio figurativo svedese, finlandese e danese BROTHERS per prodotti della classe 25 Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell’opposizione nella parte in cui si fondava sul                                              marchio anteriore svedese; opposizione accolta con riguardo a una parte dei prodotti controversi nei limiti in cui si                                              fondava                                              sui marchi anteriori danese e finlandese. Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). 3) L’interveniente è condannata a sopportare le proprie spese.

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

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