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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

FEAOG - Partecipazione finanziaria ad un progetto di dimostrazione della produzione di sommacco utilizzando nuove tecniche di coltura - Soppressione del contributo finanziario del Fondo.

ECLI: ECLI:EU:T:2005:10Entscheidung vom: 18.01.2005

Causa T‑141/01 Entorn, Societat Limitada Enginyeria i Serveis contro Commissione delle Comunità europee «FEAOG — Partecipazione finanziaria ad un progetto di dimostrazione della produzione di sommacco utilizzando nuove tecniche di coltura — Soppressione del contributo finanziario del Fondo» Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 18 gennaio 2005 Massime della sentenza 1.     Coesione economica e sociale — Interventi strutturali — Finanziamento comunitario — Decisione di sospensione, riduzione o soppressione di un contributo inizialmente concesso — Restituzione delle somme indebitamente versate — Obbligo incombente al beneficiario del contributo [Regolamenti (CEE) del Consiglio n. 2052/88, artt. 4, n. 1, e 5, n. 2, n. 4253/88, art. 24, e n. 4256/88, art. 8] 2.     Coesione economica e sociale — Interventi strutturali — Finanziamento comunitario — Obbligo di informazione e di lealtà incombente al beneficiario del contributo — Irregolarità commesse da un terzo che agiva in nome del beneficiario — Irregolarità commesse dall’amministratore — Imputazione al beneficiario 3.     Coesione economica e sociale — Interventi strutturali — Finanziamento comunitario — Somme versate a terzi — Somme considerate come versate direttamente al beneficiario del finanziamento — Presupposti 4.     Procedura — Domanda di provvedimenti istruttori e di organizzazione del procedimento — Domanda presentata in una fase del procedimento diversa da quella che consente la produzione di nuove offerte di prova — Ammissibilità — Presupposti [Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, n. 1, lett. e), e 48, n. 1] 1.     L’art. 24 del regolamento n. 4253/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro, non indica esplicitamente chi debba essere il destinatario di una decisione di soppressione di un contributo comunitario e non precisa a chi incomba l’obbligo di restituire alla Commissione le somme indebitamente versate. Tuttavia, dal disposto degli artt. 4, n. 1, e 5, n. 2, del regolamento n. 2052/88, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, quale modificato, si evince che, quando l’iniziativa comunitaria assume la forma del finanziamento diretto, da parte della Commissione, di progetti pilota e di dimostrazione, le decisioni adottate a norma del regolamento n. 4253/88, come modificato, sono indirizzate ai beneficiari individuali dei contributi comunitari. Ne consegue che, nel caso di un’azione finanziata direttamente dalla Commissione ai sensi dell’art. 8 del regolamento n. 4256/88, recante le disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento, la decisione di soppressione va indirizzata al beneficiario del contributo comunitario, cui incombe pertanto l’obbligo di restituzione. (v. punti 61, 88) 2.     Il beneficiario di un contributo finanziario comunitario non può esimersi dall’obbligo di informazione e di lealtà che gli incombe nei confronti della Commissione ricorrendo ai servizi di un terzo piuttosto che ai suoi propri mezzi. Pertanto l’eventuale inadempimento di quest’ultimo nell’attuare istruzioni dell’amministratore della società beneficiaria è imputabile a quest’ultima. È parimenti imputabile alla società beneficiaria l’irregolarità grave costituita dalla partecipazione del suo amministratore a manovre dirette a sviare dai fini cui erano destinati i versamenti ottenuti a titolo di contributo comunitario. La partecipazione di altre persone a tali irregolarità non è tale da esentare il beneficiario del contributo dalla sua responsabilità per gli atti compiuti a suo nome dal suo amministratore. (v. punti 70, 79-80) 3.     Vanno equiparate alle somme versate direttamente al beneficiario dalla Commissione a titolo di finanziamento comunitario le somme versate da quest’ultima a terzi su ordine del beneficiario. Invece, in assenza di un ordine che provenga dal detto beneficiario o che sia ad esso imputabile, queste somme non possono essere considerate versate al medesimo. (v. punti 90-91) 4.     Al fine di permettere al Tribunale di valutare se una misura di organizzazione del procedimento sia utile ai fini del corretto svolgimento del medesimo, la parte che ne fa domanda deve fornirgli almeno un minimo di elementi idonei ad accreditare la rilevanza della misura ai fini del procedimento. Se una domanda siffatta è diretta ad ottenere nuovi elementi di fatto ed è presentata in una fase del procedimento in cui è in linea di principio vietata la produzione di nuovi mezzi di prova, la parte che sollecita l’adozione di tali misure deve esporre, in particolare, le ragioni per cui non ha potuto presentare tale domanda in precedenza. (v. punto 132) SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)18 gennaio 2005(1) «FEAOG – Partecipazione finanziaria ad un progetto di dimostrazione della produzione di sommacco utilizzando nuove tecniche di coltura – Soppressione del contributo finanziario del Fondo» ricorrente, contro convenuta, IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADODELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione), ha pronunciato la seguente Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione) Forwood Pirrung Meij Il cancelliere Il presidente H. Jung J. Pirrung Indice 1 – Lingua processuale: lo spagnolo.

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

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