EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union
ECLI:EU:T:2004:95
ECLI: ECLI:EU:T:2004:95Entscheidung vom: 31.03.2004
Causa T-20/02
Interquell GmbH
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo e denominativo HAPPY DOG — Marchio nazionale denominativo anteriore HAPPIDOG — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 31 marzo 2004
Massime della sentenza
1. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchio denominativo e figurativo «HAPPY DOG» e marchio denominativo «HAPPIDOG»
[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]
2. Marchio comunitario — Effetti del marchio comunitario — Limiti — Art. 12 del regolamento n. 40/94 — Oggetto — Inapplicabilità nell’ambito della procedura di registrazione
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 12)
1. Per il consumatore medio del Regno Unito esiste un rischio di confusione tra il segno denominativo e figurativo «HAPPY DOG», di cui si chiede la registrazione quale marchio comunitario per «cibo per cani» rientrante nella classe 31 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e il marchio denominativo «HAPPIDOG», registrato anteriormente nel Regno Unito per i medesimi prodotti.
Infatti, i segni in conflitto coincidono nel loro contenuto concettuale, nel senso che entrambi suggeriscono al pubblico di riferimento che il consumo da parte del cane dei prodotti in questione renderebbe quest’ultimo felice. Tenuto conto dell’identità dei detti prodotti e della somiglianza concettuale dei segni in questione, nonché dell’evidente identità fonetica, le eventuali differenze visive tra i segni non sarebbero tali da escludere l’esistenza di un rischio di confusione nella percezione del detto pubblico.
Del resto, l’esistenza del rischio di confusione non è rimessa in discussione da un eventuale carattere descrittivo del sintagma «happy dog» applicato a cibo per cani, dal quale carattere conseguirebbe che il marchio anteriore sarebbe esso stesso considerato debolmente descrittivo. Infatti, a causa dell’interdipendenza dei fattori rilevanti per la valutazione del rischio di confusione, un’identità dei prodotti contrassegnati associata a una grande somiglianza dei segni in conflitto è sufficiente per concludere nel senso dell’esistenza del detto rischio.
(v. punti 42, 44-46)
2. L’art. 12 del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, relativo ai limiti degli effetti del marchio, non è applicabile nell’ambito di un procedimento di registrazione di un marchio. Infatti, tale disposizione indica quali sono le limitazioni del diritto conferito da un marchio comunitario al suo titolare nell’ambito delle attività commerciali. Quindi, un presunto contraffattore può, a titolo difensivo, invocare, ove occorra, tale disposizione per sottrarsi a qualsiasi accusa di lesione dei diritti spettanti al titolare di un marchio comunitario composto, in particolare, da termini che indichino la qualità o altre caratteristiche del prodotto di cui trattasi. L’art. 12 non può quindi essere preso in considerazione in sede di procedimento di registrazione di un marchio, in quanto non conferisce ai terzi l’uso come marchio di tali termini, bensì si limita ad assicurare loro la possibilità di utilizzarli in modo descrittivo, vale a dire quali indicazioni relative alla qualità o ad altre caratteristiche del prodotto, purché l’utilizzo sia conforme alla correttezza professionale in campo industriale o commerciale.
(v. punti 55-56)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)31 marzo 2004(1)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario figurativo e denominativo HAPPY DOG – Marchio nazionale denominativo anteriore HAPPIDOG – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
ricorrente,
contro
convenuto,
interveniente,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADODELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),
ha pronunciato la seguente
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
Legal
Tiili
Vilaras
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
H. Legal
1 – Lingua processuale: il tedesco.
Amtliche Sprachfassungen
Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.