EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union
Sicurezza generale dei prodotti - Sistema comunitario di allarme rapido per gli alimenti - Ricorso per risarcimento danni.
ECLI: ECLI:EU:T:2004:72Entscheidung vom: 10.03.2004
Causa T-177/02
Malagutti-Vezinhet SA
contro
Commissione delle Comunità europee
«Sicurezza generale dei prodotti — Sistema comunitario di allarme rapido per gli alimenti — Ricorso per risarcimento danni»
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 10 marzo 2004
Massime della sentenza
1. Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Illiceità — Danno — Nesso di causalità — Mancanza di uno dei presupposti — Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni
(Art. 288, secondo comma, CE)
2. Ravvicinamento delle legislazioni — Sicurezza generale dei prodotti — Direttiva 92/59 — Sistema comunitario di allarme rapido per gli alimenti — Competenze rispettive delle autorità nazionali e della Commissione
(Direttiva del Consiglio 92/59/CEE)
3. Ravvicinamento delle legislazioni — Sicurezza generale dei prodotti — Direttiva 92/59 — Sistema comunitario di allarme rapido per gli alimenti — Principio di precauzione
(Direttiva del Consiglio 92/59)
1. Il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità è subordinato alla sussistenza di un insieme di presupposti riguardanti l’illiceità del comportamento contestato alle istituzioni comunitarie, la sussistenza del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento dell’istituzione e il danno lamentato. Quando anche uno solo di tali requisiti non sussiste, il ricorso dev’essere respinto interamente, senza che sia necessario esaminare la sussistenza degli altri requisiti.
(v. punto 32)
2. Il sistema comunitario di allarme rapido per gli alimenti, istituito dalla direttiva 92/59, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, attribuisce alle sole autorità nazionali, e non alla Commissione, la responsabilità di stabilire l’esistenza di un rischio grave e immediato per la salute e la sicurezza dei consumatori. Spetta pertanto alle autorità nazionali, dopo aver rilevato un rischio grave e immediato, i cui effetti si estendono o potrebbero estendersi al di là del loro territorio, informarne immediatamente la Commissione e fornirle informazioni che le permettano di identificare il prodotto e la catena di distribuzione. Per quanto riguarda la Commissione, essa si limita a verificare se le dette informazioni siano idonee, in quanto tali, a rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva, mentre non costituisce oggetto di tale verifica l’esattezza delle constatazioni e delle analisi che hanno condotto le autorità nazionali a trasmettere tali informazioni.
(v. punti 51-52)
3. Per quanto riguarda la prevenzione dei rischi per la salute dei consumatori e laddove possano sussistere incertezze al riguardo, secondo il principio di precauzione vigente in materia di protezione della sanità pubblica, l’autorità competente può essere obbligata ad adottare misure appropriate per prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, senza per questo attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi. Il principio di precauzione verrebbe privato della sua efficacia pratica se occorresse attendere l’esito di tutte le ricerche necessarie prima di adottare siffatte misure. Tale ragionamento vale anche per un dispositivo di informazioni rapide come quello introdotto dalla direttiva 92/59, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, e, di conseguenza, un’impresa, vittima di tale sistema d’allarme introdotto per proteggere le salute umana, deve accettarne le conseguenze economiche negative, dato che occorre accordare alla protezione della sanità pubblica un’importanza preponderante rispetto alle considerazioni economiche.
(v. punto 54)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)10 marzo 2004(1)
«Sicurezza generale dei prodotti – Sistema comunitario di allarme rapido per gli alimenti – Ricorso per risarcimento danni»
ricorrente,
contro
convenuta,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),
ha pronunciato la seguente
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
Forwood
Pirrung
Meij
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
J. Pirrung
1 – Lingua processuale: il francese.
Amtliche Sprachfassungen
Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.
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