EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union
Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Zucchero - Importo dovuto per lo zucchero C smerciato sul mercato interno - Diritto doganale - Istanza di sgravio - Clausola d'equità prevista dall'art. 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 - Nozione di diritti all'importazione o all'esportazione - Principi di uguaglianza e di certezza del diritto - Equità.
ECLI: ECLI:EU:T:2004:354Entscheidung vom: 07.12.2004
Causa T‑240/02
Koninklijke Coöperatie Cosun UA
contro
Commissione delle Comunità europee
«Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Zucchero — Importo dovuto per lo zucchero C smerciato sul mercato interno — Dazio doganale — Istanza di sgravio — Clausola d’equità prevista dall’art. 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 — Nozione di diritti all’importazione o all’esportazione — Principi di uguaglianza e di certezza del diritto — Equità»
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 7 dicembre 2004
Massime della sentenza
Risorse proprie delle Comunità europee — Rimborso o sgravio dei diritti all’importazione o all’esportazione — Art. 13 del regolamento n. 1430/79 — Nozione di «diritto all’importazione o all’esportazione» — Importo dovuto in ragione della mancata esportazione di zucchero C — Esclusione — Rigetto di una domanda di sgravio — Violazione dell’art. 13, dei principi di uguaglianza o di certezza del diritto o di un presunto principio di equità — Insussistenza
(Regolamenti del Consiglio n. 1430/79, artt. 1, 13 e 14, e n. 1785/81, art. 26; regolamento della Commissione n. 2670/81, art. 3)
Non costituisce un diritto all’importazione o all’esportazione ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento n. 1430/79, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all’importazione o all’esportazione, che prevedono la possibilità di un tale rimborso o sgravio in situazioni particolari derivanti da circostanze che non implichino alcuna simulazione o negligenza manifesta da parte dell’interessato, l’importo richiesto a un produttore di zucchero in applicazione dell’art. 26 del regolamento n. 1785/81, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, e dell’art. 3 del regolamento n. 2670/81, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero, per il mancato smercio di taluni quantitativi di zucchero C al di fuori della Comunità. Infatti, tale importo non rappresenta né un dazio doganale, né una tassa di effetto equivalente, né un prelievo agricolo ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. a) e b), del regolamento n. 1430/79. Non si può nemmeno ritenere che esso, tenuto conto delle sue finalità o del suo metodo di calcolo, si sia convertito in un diritto all’importazione, poiché, a differenza di quest’ultimo, esso è una penalità avente principalmente carattere dissuasivo, in quanto il suo obiettivo è garantire l’osservanza del divieto di smercio di zucchero C sul mercato interno.
Non contravviene pertanto alle citate disposizioni una decisione della Commissione che dichiara irricevibile la domanda di sgravio di tale importo, ai sensi dell’art. 13 del regolamento n. 1430/79. Una decisione siffatta non viola peraltro i principi di uguaglianza o di certezza del diritto, né un presunto principio di equità.
(v. punti 38, 44‑45, 47, 58, 61‑62)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)7 dicembre 2004(1)
«Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Zucchero – Importo dovuto per lo zucchero C smerciato sul mercato interno – Diritto doganale – Istanza di sgravio – Clausola d'equità prevista dall'art. 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 – Nozione di diritti all'importazione o all'esportazione – Principi di uguaglianza e di certezza del diritto – Equità»
ricorrente,
contro
convenuta,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),
ha pronunciato la seguente
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
Lindh
García-Valdecasas
Jürimäe
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
P. Lindh
1 – Lingua processuale: l'olandese.
Amtliche Sprachfassungen
Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.
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