EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union
ECLI:EU:T:2004:347
ECLI: ECLI:EU:T:2004:347Entscheidung vom: 30.11.2004
Causa T‑173/03
Anne Geddes
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
«Marchio comunitario — Marchio denominativo NURSERYROOM — Impedimenti assoluti alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94»
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 30 novembre 2004
Massime della sentenza
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto — Segno idoneo a designare la destinazione dei prodotti considerati — Segno denominativo «NURSERYROOM»
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)]
Può servire per designare, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, dal punto di vista del consumatore medio anglofono, la destinazione dei prodotti cui fa riferimento la domanda di marchio e, per estensione, la categoria degli utenti finali, vale a dire i neonati e i bambini, il segno denominativo NURSERYROOM, di cui è chiesta la registrazione per prodotti rientranti nelle classi 16, 18, 21, 25 e 28 ai sensi dell’accordo di Nizza e comprendenti libri, articoli di cartoleria, schede, borse per pannolini, piatti e tazze, cappelli, stivaletti, indumenti per neonati, scarpe, corredino da neonato, giocattoli di peluche e giocattoli mobili.
Certo, nel suo primo significato il segno controverso designa un luogo deputato a ricevere tale categoria di persone. Questo significato va tuttavia analizzato in relazione ai prodotti considerati dalla domanda di marchio. In questa prospettiva il segno denominativo controverso designa perfettamente prodotti suscettibili di utilizzazione in una nursery e, pertanto, per neonati o per bambini. Poiché tutti i prodotti in causa ben possono essere destinati, esclusivamente o potenzialmente, a tali utenti, il pubblico di riferimento stabilirà senza sforzi un nesso diretto e concreto tra il segno e i prodotti.
(v. punti 23, 25)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)30 novembre 2004(1)
«Marchio comunitario – Marchio denominativo NURSERYROOM – Impedimenti assoluti alla registrazione – Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n° 40/94»
ricorrente,
contro
convenuto,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADODELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),
ha pronunciato la seguente
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
Pirrung
Forwood
Papasavvas
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
J. Pirrung
1 – Lingua processuale: l'inglese.
Amtliche Sprachfassungen
Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.
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