EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union
Concorrenza - Libera prestazione dei servizi - Regolamentazione antidoping adottata dal Comité international olympique (CIO) - Regolamentazione puramente sportiva.
ECLI: ECLI:EU:T:2004:282Entscheidung vom: 30.09.2004
Causa T‑313/02
David Meca-Medina e Igor Majcen
contro
Commissione delle Comunità europee
«Concorrenza — Libera prestazione dei servizi — Regolamentazione antidoping adottata dal Comité international olympique (CIO) — Regolamentazione puramente sportiva»
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 30 settembre 2004
Massime della sentenza
1. Diritto comunitario — Ambito di applicazione — Sport — Limitazione alle attività economiche
(Art. 2 CE)
2. Libera circolazione delle persone e dei servizi — Lavoratori — Concorrenza — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione — Attività sportive — Limiti — Lotta antidoping — Esclusione
(Artt. 39 CE, 49 CE, 81 CE e 82 CE)
1. Considerati gli obiettivi della Comunità, l’attività sportiva è disciplinata dal diritto comunitario solo in quanto configurabile come attività economica ai sensi dell’art. 2 CE.
(v. punto 37)
2. Quando un’attività sportiva riveste il carattere di una prestazione di lavoro subordinato o di una prestazione di servizi retribuita, essa ricade nell’ambito di applicazione, a seconda dei casi, degli artt. 39 CE e segg. o degli artt. 49 CE e segg. Pertanto, i divieti che queste disposizioni del Trattato sanciscono si applicano alle norme adottate nel campo dello sport che riguardano l’aspetto economico che l’attività sportiva può rivestire. Per contro, questi divieti non riguardano le regole puramente sportive, cioè quelle regole che riguardano le questioni che interessano esclusivamente lo sport e che, come tali, sono estranee all’attività economica. Questa restrizione della sfera di applicazione delle dette norme del Trattato deve tuttavia restare entro i limiti del suo oggetto specifico.
Questi principi, sviluppati in materia di applicazione ai regolamenti sportivi delle disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi, sono ugualmente validi per quanto riguarda le disposizioni del Trattato relative alla concorrenza. Infatti, la circostanza che un regolamento puramente sportivo sia estraneo all’attività economica, con la conseguenza che esso non ricade nell’ambito di applicazione degli artt. 39 CE e 49 CE, significa, parimenti, che esso è estraneo ai rapporti economici che interessano la concorrenza, con la conseguenza che esso non ricade nemmeno nell’ambito di applicazione degli artt. 81 CE ed 82 CE.
Per contro, una normativa che, sebbene adottata nell’ambito dello sport, non sia puramente sportiva, ma riguardi l’aspetto economico che l’attività sportiva può rivestire, ricade nel campo di applicazione delle disposizioni tanto degli artt. 39 CE e 49 CE che degli artt. 81 CE ed 82 CE e può, eventualmente, recare pregiudizio alle libertà garantite da tali disposizioni.
Atteso che il divieto del doping si basa su considerazioni puramente sportive ed è dunque estraneo a qualsiasi considerazione economica, le regole per la lotta antidoping emanate da organizzazioni sportive non rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato sulle libertà economiche e, in particolare, degli artt. 49 CE, 81 CE ed 82 CE.
(v. punti 39-42, 47)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)30 settembre 2004(1)
«Concorrenza – Libera prestazione dei servizi – Regolamentazione antidoping adottata dal Comité international olympique (CIO) – Regolamentazione puramente sportiva»
ricorrenti,
contro
convenuta,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADODELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),
ha pronunciato la seguente
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
Legal
Tiili
Vilaras
Il cancelliere
Le président
H. Jung
H. Legal
1 – Lingua processuale: il francese.
Amtliche Sprachfassungen
Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.
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