EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union
Aiuti da parte di uno Stato - Nozione - Vantaggio - Prezzo di vendita di un terreno - Finanziamento di un parcheggio.
ECLI: ECLI:EU:T:2004:266Entscheidung vom: 16.09.2004
Causa T‑274/01
Valmont Nederland BV
contro
Commissione delle Comunità europee
«Aiuto concesso da uno Stato — Nozione — Vantaggio — Prezzo di vendita di un terreno — Finanziamento di un parcheggio»
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) 16 settembre 2004
Massime della sentenza
1. Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Carattere giuridico — Interpretazione alla luce di elementi obiettivi — Sindacato giurisdizionale — Portata
(Art. 87, n. 1, CE)
2. Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Vendita di un terreno da parte di un’autorità pubblica a condizioni preferenziali — Inclusione — Criterio di valutazione — Prezzo di mercato — Metodo di calcolo
(Art. 87, n. 1, CE)
3. Aiuti concessi dagli Stati — Procedimento amministrativo — Provvedimenti nazionali eseguiti senza previa notifica — Facoltà della Commissione di ricorrere a un’ingiunzione allo Stato membro interessato per ottenere le informazioni che reputa necessarie — Decisione adottata dalla Commissione, senza ricorrere a un’ingiunzione, sul fondamento di informazioni che essa considera frammentarie — Inammissibilità
[Regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999]
4. Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della Commissione — Possibilità per la Commissione di ricorrere a periti esterni — Trasferimento ai periti della responsabilità di esaminare la sussistenza di un aiuto — Inammissibilità
(Art. 87, n. 1, CE)
5. Ricorso di annullamento — Motivi — Motivi che possono essere sollevati nei confronti di una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato — Motivi non sollevati nell’ambito di un procedimento di esame dell’aiuto di cui trattasi — Distinzione tra motivi di diritto, ricevibili, e motivi di fatto, irricevibili
(Artt. 88, n. 2, CE e 230 CE)
6. Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Provvedimenti diretti a compensare il costo delle funzioni di servizio pubblico assunte da un’impresa — Esclusione —Presupposti — Obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti — Fissazione obiettiva e trasparente dei parametri per il calcolo della compensazione — Limitazione della compensazione al costo — Determinazione della compensazione, in assenza di selezione dell’impresa mediante una procedura di appalto pubblico, sulla base di un’analisi dei costi di un’impresa media del settore interessato
(Art. 87, n. 1, CE)
1. Poiché la nozione di aiuto di Stato ha carattere giuridico e dev’essere interpretata alla luce di elementi obiettivi, il giudice comunitario deve esercitare, in linea di principio e tenuto conto sia degli elementi concreti della causa sottopostagli sia del carattere tecnico o complesso delle valutazioni effettuate dalla Commissione, un controllo completo per quanto riguarda la questione se una misura rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE. Si deroga tuttavia a tale principio quando si tratta di valutazioni economiche complesse, nel qual caso il sindacato giurisdizionale è limitato.
(v. punto 37)
2. Costituiscono agevolazioni ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE interventi che, sotto varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che, con ciò, producono gli stessi effetti delle sovvenzioni, quali, in particolare, la fornitura di beni o di servizi a condizioni di favore. Applicato al caso di una vendita di terreno ad un’impresa da parte di un’autorità pubblica, tale principio conduce a verificare se l’acquirente abbia ottenuto un prezzo di vendita che non avrebbe potuto ottenere in condizioni normali di mercato. La Commissione, quando esamina a tal fine perizie effettuate successivamente all’operazione in questione, deve mettere a confronto il prezzo di vendita effettivamente pagato con quelli indicati nelle varie relazioni e determinare se esso non si discosti a tal punto da dover eventualmente concludere per l’esistenza di un’agevolazione. Tale metodo consente di tener conto del possibile carattere aleatorio della determinazione, per natura retrospettiva, di siffatti prezzi di mercato.
(v. punti 44-45)
3. Il regolamento n. 659/1999, applicabile in via di principio a tutti i procedimenti amministrativi pendenti dinanzi alla Commissione nel momento della sua entrata in vigore, è venuto a confermare che la Commissione, quando esamina provvedimenti nazionali non notificati idonei a costituire un aiuto di stato illegittimo, ove ritenga di non disporre di tutte le informazioni necessarie per pronunciarsi sul punto, può rivolgersi allo Stato membro interessato, anche mediante ingiunzione, per ottenerle.
Qualora essa, pur ritenendosi insufficientemente informata, non si sia avvalsa del suo potere di ingiunzione, non potrà poi invocare la frammentarietà delle informazioni in suo possesso per giustificare una decisione che si fondi soltanto su queste ultime.
(v. punti 55-60)
4. Sebbene la Commissione possa, senza peraltro esservi tenuta, avvalersi di periti esterni per esaminare l’esistenza di un aiuto, essa non è tuttavia dispensata dal valutare la relazione risultante dai loro lavori, la quale, in ogni caso, vale soltanto nei limiti del suo contenuto obiettivo e non quanto alle affermazioni non comprovate che può contenere. Spetta infatti alla Commissione, e non ai detti periti, la responsabilità centrale ed esclusiva di garantire, sotto il controllo del giudice comunitario, il rispetto dell’art. 87 CE e l’attuazione dell’art. 88 CE.
(v. punti 71-72)
5. La legittimità di una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato dev’essere valutata alla luce delle informazioni di cui poteva disporre la Commissione quando l’ha adottata. Da tale principio consegue che, sebbene nulla impedisca a un ricorrente di dedurre, a sostegno di un ricorso di annullamento di una decisione del genere, un motivo giuridico non sollevato, come parte interessata, in sede di procedimento formale di esame, esso non è invece legittimato ad avvalersi di elementi di fatto ignoti alla Commissione e che non avrebbe segnalato a quest’ultima nel corso del detto procedimento.
(v. punti 38, 102)
6. Nei limiti in cui un intervento statale dev’essere considerato come una compensazione diretta a rappresentare la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, cosicché tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l’effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto a quelle che fanno loro concorrenza, tale intervento non ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE.
Affinché, in un caso concreto, una siffatta compensazione possa sottrarsi alla qualificazione di aiuto di Stato, devono ricorrere taluni presupposti. In primo luogo, l’impresa beneficiaria dev’essere effettivamente incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico e tali obblighi devono essere definiti in modo chiaro. In secondo luogo, i parameri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che essa comporti un vantaggio economico atto a favorire l’impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti. In terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento. In quarto luogo, quando la scelta dell’impresa da incaricare dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell’ambito di una procedura di appalto pubblico, il livello della necessaria compensazione dev’essere determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente attrezzata al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l’adempimento dei detti obblighi.
Ne consegue che, nel caso di un’impresa che sostiene un onere permettendo a terzi di utilizzare il suo parcheggio, a vario titolo, regolarmente e gratuitamente, in base ad un accordo stipulato, nell’interesse sia pubblico sia dei terzi coinvolti, con un ente locale, e qualora una parte del finanziamento concesso dall’ente locale per costruire il parcheggio vada effettivamente a beneficio di tale impresa, la Commissione non può ritenere ipso facto che tale parte del finanziamento favorisca necessariamente la detta impresa, ma deve preventivamente esaminare, alla luce delle informazioni di cui dispone, se tale parte di finanziamento possa essere considerata l’effettiva contropartita dell’onere a carico dell’impresa.
(v. punti 129-133)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione Ampliata)16 settembre 2004(1)
«Aiuto concesso da uno Stato – Nozione – Vantaggio – Prezzo di vendita di un terreno – Finanziamento di un parcheggio»
ricorrente,
contro
convenuta,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione Ampliata),
ha pronunciato la seguente
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)
Legal
Tiili
Meij
Vilaras
Forwood
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
H. Legal
1 – Lingua processuale: l'olandese.
Amtliche Sprachfassungen
Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.
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