EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union
Pesca - Organizzazione comune dei mercati - Indennità compensativa per i tonni destinati all'industria della trasformazione - Ripartizione tra le organizzazioni di produttori - Cambiamento di affiliazione di produttori - Incidenza sulla ripartizione dell'indennità - Fondamento normativo - Principio di legittimo affidamento.
ECLI: ECLI:EU:T:2004:25Entscheidung vom: 28.01.2004
Cause riunite T-142/01 e T-283/01
Organización de Productores de Túnidos Congelados (OPTUC)
contro
Commissione delle Comunità europee
«Pesca — Organizzazione comune dei mercati — Indennità compensativa per i tonni destinati all’industria della trasformazione — Ripartizione tra le organizzazioni di produttori — Cambiamento di affiliazione di produttori — Incidenza sulla ripartizione dell’indennità — Fondamento normativo — Principio di legittimo affidamento»
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 28 gennaio 2004
Massime della sentenza
1. Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Normativa — Lacuna — Soluzione
2. Pesca — Organizzazione comune dei mercati — Indennità compensativa concessa alle organizzazioni di produttori di tonni destinati all’industria della trasformazione — Ripartizione tra le organizzazioni di produttori — Cambiamento di affiliazione di produttori — Incidenza sulla ripartizione dell’indennità
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 3759/92, art. 18, nn. 4 e 5]
3. Atti delle istituzioni — Adozione prevedibile da parte di un operatore economico prudente e accorto — Principio del legittimo affidamento — Inapplicabilità — Invocazione del detto principio per esigere il ripetersi di una non corretta interpretazione di un atto — Inammissibilità
1. Nel caso in cui vi sia una lacuna nelle norme relative a una organizzazione comune di mercato, è opportuno cercare la soluzione alla luce delle finalità dell’organizzazione comune di mercato, tenendo conto delle esigenze di ordine pratico ed amministrativo.
(v. punto 77)
2. Per determinare l’indennità compensativa prevista dall’art. 18 del regolamento n. 3759/92, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquicoltura, così come modificato, spettante ad un’organizzazione di produttori per un trimestre considerato ai sensi del n. 4 del detto articolo, è necessario attribuire alla stessa la media produttiva anteriore di tutti i produttori che, nel corso di detto trimestre, sono affiliati a tale organizzazione di produttori.
Se si giungesse a una diversa conclusione, si produrrebbero distorsioni ingiustificate e inique a livello dei reali beneficiari delle indennità compensative, cioè i produttori, il cui livello di reddito, che tali indennità mirano a tutelare, potrebbe essere seriamente pregiudicato dai cambiamenti di affiliazione alle organizzazioni di produttori.
(v. punti 89-90)
3. Il principio della tutela del legittimo affidamento può essere fatto valere dall’operatore economico nel quale un’istituzione abbia fatto sorgere fondate aspettative. Tuttavia, l’operatore economico prudente ed accorto, qualora sia in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento comunitario idoneo a ledere i suoi interessi, non può invocare detto principio nel caso in cui il provvedimento venga adottato.
Infine, il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato né per giustificare né per esigere il ripetersi di una non corretta interpretazione di un atto.
(v. punti 100, 103)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)28 gennaio 2004(1)
«Pesca – Organizzazione comune dei mercati – Indennità compensativa per i tonni destinati all'industria della trasformazione – Ripartizione tra le organizzazioni di produttori – Cambiamento di affiliazione di produttori – Incidenza sulla ripartizione dell'indennità – Fondamento normativo – Principio di legittimo affidamento»
ricorrente,
contro
convenuta,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADODELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),
ha pronunciato la seguente
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
Tiili
Mengozzi
Vilaras
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
V. Tiili
1 – Lingua processuale: lo spagnolo.
Amtliche Sprachfassungen
Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.