EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union
ECLI:EU:T:2004:226
ECLI: ECLI:EU:T:2004:226Entscheidung vom: 08.07.2004
Causa T-270/02
MLP Finanzdienstleistungen AG
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
«Marchio comunitario — Marchio denominativo bestpartner — Impedimenti assoluti alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 — Marchio privo di carattere distintivo — Marchio descrittivo»
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 8 luglio 2004
Massime della sentenza
1. Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice comunitario — Atto introduttivo di ricorso — Requisiti formali — Motivi di diritto non esposti nell’atto di ricorso — Rinvio globale ad altri scritti — Irricevibilità
(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, n. 1, 130, n. 1, e 132, n. 1)
2. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo — Vocabolo «bestpartner»
[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)]
1. In forza dell’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, applicabile in materia di proprietà intellettuale in forza dell’art. 130, n. 1, e dell’art. 132, n. 1, di tale regolamento, se il testo del ricorso può essere suffragato e completato in punti specifici con rinvii a determinati passi di atti che vi sono allegati, un rinvio globale ad altri scritti non può ovviare alla mancanza degli elementi essenziali nell’argomentazione giuridica che, in forza delle disposizioni summenzionate, devono essere contenuti nell’atto introduttivo stesso. Un ricorso, nei limiti in cui rinvii alle memorie scritte depositate dal ricorrente dinanzi all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), è irricevibile quando il rinvio complessivo che contiene non sia ricollegabile ad un motivo esposto nell’atto introduttivo.
(v. punto 16)
2. Nei confronti del pubblico anglofono della Comunità è privo del grado minimo di distintività richiesto, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, il segno denominativo «bestpartner», di cui sia chiesta la registrazione per servizi assicurativi, finanziari e di trattamento di dati via Internet, rientranti nelle classi 36, 38 e 42 ai sensi dell’Accordo di Nizza. Infatti, i termini «best» e «partner» sono parole generiche che si limitano ad evocare la qualità dei servizi forniti da un’impresa ai suoi clienti e il loro accostamento, senza la minima modifica grafica o semantica, non presenta alcuna caratteristica ulteriore suscettibile di rendere il segno nel suo complesso idoneo a distinguere i servizi del richiedente da quelli di altre imprese nella percezione del pubblico pertinente.
(v. punti 24, 26-27)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)8 luglio 2004(1)
«Marchio comunitario – Marchio denominativo bestpartner – Impedimenti assoluti alla registrazione – Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 – Marchio privo di carattere distintivo – Marchio descrittivo»
ricorrente,
contro
convenuto,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADODELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),
ha pronunciato la seguente
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
Pirrung
Meij
Forwood
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
J. Pirrung
1 – Lingua processuale : il tedesco.
Amtliche Sprachfassungen
Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.
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