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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

Aiuti di Stato - Art. 4, lett. c), CA, artt. 67 CA e 95 CA - Interventi finanziari a favore dell'impresa Salzgitter - Frontiera con l'ex-Repubblica democratica tedesca e l'ex-Repubblica cecoslovacca - Aiuti non notificati - Sesto codice degli aiuti alla siderurgia - Certezza del diritto.

ECLI: ECLI:EU:T:2004:199Entscheidung vom: 01.07.2004

Causa T-308/00 Salzgitter AG contro Commissione delle Comunità europee «Aiuti concessi dagli Stati — Art. 4, lett. c), CA, artt. 67 CA e 95 CA — Interventi finanziari a favore dell’impresa Salzgitter — Frontiera con l’ex Repubblica democratica tedesca e l’ex Repubblica cecoslovacca — Aiuti non notificati — Sesto codice degli aiuti alla siderurgia — Certezza del diritto» Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) 1° luglio 2004 Massime della sentenza 1.     CECA — Aiuti alla siderurgia — Sindacato di legittimità — Presa in considerazione della giurisprudenza comunitaria relativa agli aiuti di Stato contemplati dal Trattato CE — Limiti [Art. 4, lett. c), CA] 2.     CECA — Aiuti alla siderurgia — Nozione — Specificità o selettività [Art. 4, lett. c), CA] 3.     CECA — Aiuti alla siderurgia — Nozione — Carattere giuridico — Interpretazione sulla base di elementi obiettivi — Sindacato giurisdizionale — Portata [Art. 4, lett. c), CA; art. 87, n. 1, CE] 4.     CECA — Aiuti alla siderurgia — Nozione — Misure fiscali — Carattere selettivo della misura [Art. 4, lett. c), CA] 5.     CECA — Aiuti alla siderurgia — Aiuti a favore delle regioni che risentono della divisione della Germania — Applicazione delle disposizioni del Trattato CE — Esclusione [Art. 4, lett. c), CA; art. 87, n. 2, CE] 6.     CECA — Aiuti alla siderurgia — Nozione — Misure presentate come riconducibili ad aiuti a favore delle regioni che risentono della divisione della Germania — Esclusione a causa del loro carattere compensativo — Discrezionalità della Commissione [Art. 4, lett. c), CA; art. 87, n. 2, CE] 7.     CECA — Aiuti alla siderurgia — Nozione — Qualificazione di una misura fiscale come vantaggio — Onere fiscale normale destinato a fungere da termine di paragone [Art. 4, lett. c), CA] 8.     CECA — Aiuti alla siderurgia — Nozione — Inclusione tanto delle sovvenzioni quanto degli sgravi di oneri — Obbligo della Commissione di provare l’equivalenza tra gli effetti di uno sgravio di oneri e quelli di una sovvenzione — Insussistenza [Art. 4, lett. c), CA] 9.     CECA — Aiuti alla siderurgia — Divieto — Distorsione della concorrenza e degli scambi tra gli Stati membri — Difetto di pertinenza [Art. 4, lett. c), CA] 10.   CECA — Aiuti alla siderurgia — Inapplicabilità dell’art. 67 CA — Prassi della Commissione — Difetto di pertinenza [Artt. 4, lett. c), CA e 67 CA; decisione generale n. 2320/81] 11.   CECA — Aiuti alla siderurgia — Autorizzazione da parte della Commissione ai sensi dell’art. 95 CA — Ammissibilità — Discrezionalità della Commissione — Sindacato giurisdizionale — Limiti [Artt. 4, lett. c), CA e 95 CA] 12.   CECA — Aiuti alla siderurgia — Divieto — Aiuto concesso illegalmente — Insussistenza di una norma contenente una prescrizione in merito all’esercizio da parte della Commissione delle sue competenze — Rispetto degli imperativi di certezza del diritto [Art. 4, lett. c), CA] 13.   Diritto comunitario — Principi — Tutela del legittimo affidamento — Certezza del diritto — Presupposti distinti d’invocabilità — Conseguenze — Possibilità per il beneficiario di un aiuto illegittimo alla siderurgia concesso in violazione dell’obbligo di notifica di far valere la certezza del diritto per contestare la decisione che ne ordina il rimborso nonostante non sia stato generato un legittimo affidamento 14.   CECA — Aiuti alla siderurgia — Procedimento amministrativo — Situazione equivoca creata dall’inerzia della Commissione e dal silenzio del secondo e del terzo codice degli aiuti alla siderurgia — Obbligo di chiarire tale situazione prima di poter disporre la restituzione di aiuti già versati (Decisioni generali nn. 1018/85 e 3484/85) 1.     Le precisazioni fornite dal giudice comunitario in merito alle nozioni contemplate dalle disposizioni del Trattato CE in materia di aiuti di Stato sono pertinenti ai fini dell’applicazione delle corrispondenti disposizioni del Trattato CECA, nei limiti in cui tali precisazioni non sono con esso incompatibili. È pertanto giustificato, entro tali limiti, fare riferimento alla giurisprudenza sugli aiuti di Stato rientranti nel Trattato CE al fine di valutare la legittimità di decisioni aventi ad oggetto aiuti rientranti nel Trattato CECA. (v. punto 28) 2.     La specificità o la selettività di una misura di Stato costituisce una delle caratteristiche della nozione di aiuto di Stato, sia nell’ambito del Trattato CE sia nell’ambito del Trattato CECA, benché tale criterio non sia esplicitamente menzionato all’art. 4, lett. c), CA. Occorre quindi verificare se la misura di cui trattasi comporti o no vantaggi a esclusivo profitto di talune imprese o di taluni settori di attività. (v. punto 29) 3.     La nozione di aiuto di Stato, quale è definita nel Trattato CE, ha carattere giuridico e deve essere interpretata sulla base di elementi obiettivi. Per tale ragione il giudice comunitario, in linea di principio e tenuto conto sia degli elementi concreti della causa sottopostagli sia del carattere tecnico o complesso delle valutazioni effettuate dalla Commissione, deve esercitare un controllo completo per quanto riguarda la questione se una misura rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE. Lo stesso vale per la questione se una misura rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 4, lett. c), CA, dal momento che l’esercizio di un sindacato giurisdizionale simile non è incompatibile con il Trattato CECA. (v. punti 30-31) 4.     In linea di principio, una misura fiscale che può essere qualificata come aiuto di Stato si differenzia da una misura fiscale generale per il carattere limitato, in diritto o in fatto, del numero dei suoi beneficiari. A questo proposito, poco importa che la selettività della misura discenda, per esempio, da un criterio settoriale o da un criterio di localizzazione geografica su una parte delimitata del territorio di uno Stato membro. Rileva, invece, affinché una misura possa essere qualificata come aiuto di Stato, che le imprese beneficiarie della stessa appartengano a una categoria ben determinata grazie all’applicazione, in diritto o in fatto, del criterio stabilito dalla misura in questione. (v. punto 38) 5.     Dal fatto che la questione della concessione di aiuti di Stato sia disciplinata dalle disposizioni dell’art. 4, lett. c), CA risulta che, in relazione a tale questione, le disposizioni del Trattato CE non possono applicarsi nel settore cui si applica il Trattato CECA. Pertanto, in mancanza di disposizioni nel Trattato CECA identiche o equivalenti a quelle dell’art. 87, n. 2, lett. c), CE, il riconoscimento, nell’ambito del Trattato CE, della compatibilità di aiuti concessi all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania non incide né sull’ambito di applicazione dell’art. 4, lett. c), CA né, quindi, sulla nozione di aiuto di Stato, quale è enunciata da tale disposizione. (v. punti 63-64) 6.     L’abolizione e il divieto degli aiuti di Stato, stabiliti dall’art. 4, lett. c), CA, avendo carattere generale e assoluto, non possono essere annullati con semplice ricorso ad una procedura di compensazione approssimativa e incerta. L’esame del carattere compensativo di misure statali rientra nel potere discrezionale della Commissione che consiste nel verificare che le condizioni della deroga richiesta siano soddisfatte. Pertanto, il semplice richiamo all’eccezione prevista all’art. 87, n. 2, lett. c), CE, vale a dire il riconoscimento della compatibilità di aiuti concessi all’economia di talune regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, che non si applica e non ha equivalenti nell’ambito del Trattato CECA, non può essere considerato una dimostrazione di un nesso di causalità certo, ai sensi di tale Trattato, tra il vantaggio concesso a un’impresa e un presunto svantaggio economico che subirebbero le imprese situate in una regione che ha risentito della divisione della Germania. (v. punti 72, 74-75) 7.     Nell’ambito del Trattato CECA, al fine di identificare gli aiuti di Stato occorre unicamente determinare se, in un dato regime giuridico, una misura statale sia tale da favorire talune imprese o talune produzioni rispetto ad altre che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga alla luce dell’obiettivo perseguito dal detto regime. Conseguentemente, per accertare se una misura conferisca un vantaggio è imperativo determinare il punto di riferimento, nell’ambito di un dato regime giuridico, in relazione al quale la situazione creata dalla detta misura sarà comparata. Quindi, per determinare ciò che costituisce un onere fiscale «normale», non si può procedere ad un esame comparativo delle regole fiscali vigenti in tutti gli Stati membri, o anche soltanto in alcuni di essi, senza snaturare la ratio delle disposizioni sul controllo degli aiuti di Stato. Infatti, in mancanza di armonizzazione delle norme fiscali degli Stati membri a livello comunitario, tale esame si risolverebbe nel raffronto tra le diverse situazioni di diritto e di fatto risultanti dalle disparità normative o regolamentari tra gli Stati membri. (v. punti 79-81) 8.     È vero che il concetto di aiuto di Stato designa non soltanto prestazioni positive del genere delle sovvenzioni stesse, ma anche interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti; tuttavia non occorre stabilire una gerarchia tra ciò che costituirebbe una sovvenzione in senso stretto, da un lato, e le altre misure assimilabili a tale sovvenzione, dall’altro, bensì definire la nozione di aiuto ai sensi dell’art. 4, lett. c), CA. Da tale definizione risulta che, dal momento in cui si fornisce la prova che un intervento dello Stato costituisce un alleggerimento di oneri che normalmente avrebbero dovuto gravare sul bilancio di un’impresa, tale misura deve essere considerata aiuto di Stato e, proprio a causa di tale qualificazione, produce un effetto identico a una sovvenzione in senso stretto. La Commissione non è dunque tenuta a fornire la prova supplementare che l’alleggerimento di oneri che debbono normalmente essere sopportati da un’impresa ha avuto lo stesso effetto di una sovvenzione in senso stretto. (v. punti 83-84, 89) 9.     Nell’ambito dell’art. 4, lett. c), CA, gli aiuti di Stato sono considerati incompatibili con il mercato comune senza che occorra dimostrare e neanche verificare se, in realtà, sussista o rischi di verificarsi una violazione delle condizione della concorrenza. Per rientrare nell’ambito di applicazione di tale articolo, una misura di aiuto non deve quindi necessariamente incidere sugli scambi tra gli Stati membri o sulla concorrenza. (v. punti 90-91) 10.   L’art. 4, lett. c), CA, vietando le sovvenzioni o gli aiuti concessi dagli Stati, in qualunque forma, è volto ad abolire e a vietare determinati interventi degli Stati membri nell’ambito che il Trattato CECA assegna alla competenza della Comunità. Esso non stabilisce alcuna distinzione tra gli aiuti individuali e i regimi di aiuti né tra i regimi di aiuti specifici e quelli non specifici nel settore del carbone e dell’acciaio, e la proibizione ivi prevista è formulata in senso restrittivo. L’art. 67 CA, da parte sua, è diretto ad ovviare alle violazioni della concorrenza inevitabilmente provocate dall’esercizio dei poteri conservati dagli Stati membri e si limita quindi a prevedere misure di salvaguardia che la Comunità può adottare contro l’azione di uno Stato membro che, pur influendo sensibilmente sulle condizioni della concorrenza nell’industria del carbone e dell’acciaio, non incida in via diretta e immediata su tali industrie. L’art. 4, lett. c), CA e l’art. 67 CA riguardano quindi due campi distinti, in quanto il secondo non riguarda la materia degli aiuti concessi dagli Stati. Il fatto che, fino all’adozione, con la decisione 2320/81, del secondo codice degli aiuti alla siderurgia, la Commissione ritenesse che l’art. 4, lett. c), CA s’applicasse unicamente agli aiuti specifici a favore delle imprese siderurgiche, cioè agli aiuti di cui tali imprese beneficiavano in misura speciale o principale, mentre l’applicazione alla siderurgia dei regimi di aiuti generali e regionali era soggetta al controllo della Commissione sulla base contemporaneamente delle disposizioni dell’art. 67 CA e di quelle degli artt. 87 CE e 88 CE, non è tale da rimettere in discussione questa interpretazione. (v. punti 107-112, 115) 11.   L’art. 4, lett. c), CA non vieta alla Commissione di autorizzare aiuti di Stato alla siderurgia, sia in relazione alle categorie specificamente contemplate dal codice degli aiuti alla siderurgia, in una delle sue versioni succedutesi, sia, per gli aiuti di Stato che non rientrano in queste categorie, fondandosi direttamente sull’art. 95, primo e secondo comma, CA. Allorché si avvale di quest’ultima facoltà, la Commissione gode di un potere discrezionale per stabilire se gli aiuti siano necessari al conseguimento degli obiettivi del Trattato. In tale contesto, quindi, il sindacato di legittimità deve limitarsi ad esaminare se la Commissione non abbia oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale a seguito di un travisamento o di un manifesto errore di valutazione dei fatti, oppure a causa di uno sviamento di potere o di procedura. Ove si intenda stabilire se la Commissione abbia commesso un manifesto errore nella valutazione dei fatti tale da giustificare l’annullamento della sua decisione, occorre produrre prove sufficienti a privare di plausibilità le valutazione dei fatti considerati nella decisione di cui si tratta. (v. punti 131, 136-138) 12.   Per adempiere la sua funzione, un termine di prescrizione deve essere predeterminato. Spetta al legislatore comunitario fissarne la durata e le modalità d’applicazione. Orbene, quest’ultimo non è intervenuto per fissare un termine di prescrizione nell’ambito del controllo degli aiuti concessi in base al Trattato CECA. Tuttavia, il principio fondamentale della certezza del diritto, nelle sue diverse manifestazioni, ha lo scopo di garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici rientranti nella sfera del diritto comunitario e dev’essere preso in considerazione allorché si esamina la validità di una decisione della Commissione che impone il rimborso, da parte di un’impresa siderurgica, di un aiuto di Stato concesso illegittimamente. (v. punti 159-161) 13.   La possibilità di appellarsi al principio della certezza del diritto non è subordinata alle condizioni che consentono di invocare il legittimo affidamento nella regolarità di un aiuto di Stato. Per questa ragione, l’impresa siderurgica che abbia ottenuto un aiuto di Stato non notificato alla Commissione può far valere, per contestare la decisione della Commissione che ne ha imposto il rimborso, la certezza del diritto, benché sia escluso, salvo circostanze eccezionali, che il beneficiario di un aiuto possa fare legittimo affidamento sulla regolarità dell’aiuto qualora questo sia stato concesso in violazione delle disposizioni relative alla procedura di controllo preventivo degli aiuti di Stato. (v. punti 165-166) 14.   A buon diritto un’impresa siderurgica che abbia fruito di aiuti illegittimi si fonda sul principio di certezza del diritto per contestare la legittimità di una decisione della Commissione che ne ordina il rimborso in un caso in cui, all’epoca in cui essa ha ricevuto tali aiuti, esisteva, per ragioni imputabili alla Commissione, una situazione di incertezza e di mancanza di chiarezza in merito al regime giuridico del tipo di aiuti in questione, alla quale si era aggiunta una prolungata assenza di reazione da parte della Commissione, la quale peraltro era al corrente del versamento degli aiuti e ha quindi creato, con l’inosservanza del suo dovere di diligenza, una situazione equivoca che essa sarebbe stata tenuta a chiarire prima di poter pretendere di dare avvio ad una qualsiasi azione volta a ordinare il rimborso degli aiuti versati. (v. punti 174, 180, 182) SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione Ampliata)1° luglio 2004(1) «Aiuti concessi dagli Stati – Art. 4, lett. c), CA, artt. 67 CA e 95 CA – Interventi finanziari a favore dell'impresa Salzgitter – Frontiera con l'ex Repubblica democratica tedesca e l'ex Repubblica cecoslovacca – Aiuti non notificati – Sesto codice degli aiuti alla siderurgia – Certezza del diritto» ricorrente, interveniente, contro convenuta, IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADODELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione Ampliata), ha pronunciato la seguente «121 In primo luogo, la Commissione constata che nella fattispecie la Germania non ha introdotto alcuna domanda formale di avvio della procedura a norma dell’articolo 95 [CA]. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata) Tiili Pirrung Mengozzi Meij Vilaras Il cancelliere Il presidente H. Jung V. Tiili Indice 1 – Lingua processuale: il tedesco.

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

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