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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

ECLI:EU:T:2004:189

ECLI: ECLI:EU:T:2004:189Entscheidung vom: 22.06.2004

Causa T-185/02 Claude Ruiz-Picasso e altri contro Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) «Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Opposizione — Rischio di confusione — Domanda di marchio comunitario denominativo PICARO — Marchio denominativo anteriore PICASSO» Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 22 giugno 2004 Massime della sentenza 1.     Procedura — Ricorso — Persona giuridica — Esistenza giuridica — Prova incombente all’ente ricorrente — Possibilità, in assenza di prova, di considerare come ricorrenti le persone fisiche che costituiscono l’ente (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 5) 2.     Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Esame d’ufficio dei fatti — Opposizione — Esame limitato ai motivi dedotti — Presa in considerazione di fatti notori [Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 74, n. 1] 3.     Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Somiglianza tra i marchi in questione — Analisi da effettuare in relazione alla percezione del pubblico di riferimento [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] 4.     Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Grado di attenzione del pubblico di riferimento — Momento da prendere in considerazione — Momento dell’esercizio della scelta in relazione ai prodotti o servizi di cui trattasi [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] 5.     Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchi verbali «PICARO» e «PICASSO» [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] 1.     Al fine di conformarsi ai requisiti di cui all’art. 44, n. 5, del regolamento di procedura del Tribunale relativo al ricorso presentato da una persona giuridica, un ente quale una comunione ereditaria ai sensi del codice civile francese che presenta un ricorso in suo nome è tenuto a fornire la prova della sua esistenza giuridica tale da attestare la sua autonomia e la sua responsabilità, quand’anche limitata, e a fornire la prova che il mandato del suo avvocato è stato regolarmente conferito da un rappresentante dell’ente. Il fatto che l’ente sia stato registrato precedentemente come titolare di un marchio comunitario e che abbia partecipato, a tale titolo, a procedimenti dinanzi all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) non è sufficiente per ritenere che il ricorso proposto a suo nome sia conforme agli obblighi di cui all’art. 44. Tuttavia, ciò non significa automaticamente che il ricorso in questione sia irricevibile. Infatti, dato che i termini della denominazione della comunione indicano collettivamente i coeredi e che questi, quali persone fisiche, non sono soggetti agli obblighi di cui all’art. 44, n. 5, del regolamento di procedura, è possibile ritenere che il ricorso sia proposto dai coeredi. Il fatto che questi abbiano scelto di proporre il ricorso utilizzando la denominazione collettiva della comunione non incide sulla ricevibilità di questo, in quanto l’identità delle persone che agiscono sotto tale denominazione collettiva non è oggetto di alcun dubbio e, inoltre, nessun interesse legittimo delle altre parti della controversia osta a che il Tribunale rettifichi d’ufficio la denominazione del ricorrente. (v. punti 19-22) 2.     Ai sensi dell’art. 74 del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, «in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) si limita, in tale esame, ai fatti, prove ed argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti». Tale disposizione limita l’esame effettuato dall’Ufficio sotto un duplice profilo. Essa riguarda, da un lato, la base fattuale delle decisioni dell’Ufficio, vale a dire i fatti e le prove su cui tali decisioni possono essere validamente fondate, e, dall’altro, il fondamento normativo di tali decisioni, vale a dire le disposizioni che l’istanza adita è tenuta ad applicare. Così, la commissione di ricorso, nel pronunciarsi su un ricorso contro una decisione che conclude una procedura di opposizione, può fondare la propria decisione solo sugli impedimenti relativi alla registrazione che la parte interessata ha invocato nonché sui fatti e sulle prove ad essi afferenti, presentati da tale parte. Tuttavia, l’art. 74 non esclude che la commissione di ricorso prenda in considerazione, oltre ai fatti esplicitamente dedotti dalle parti nella procedura di opposizione, fatti notori, ossia fatti conoscibili da qualsiasi persona o che possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili. (v. punti 27-29) 3.     All’atto dell’applicazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, relativo all’impedimento alla registrazione a causa di un rischio di confusione tra due marchi, l’analisi della somiglianza tra i segni in questione costituisce un elemento essenziale della valutazione globale del rischio di confusione. Essa deve quindi essere compiuta, al pari di quest’ultima, riguardo alla percezione del pubblico di riferimento. (v. punto 53) 4.     Il rifiuto di registrazione di un marchio comunitario, sulla base dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, a causa di un rischio di confusione con un marchio anteriore è giustificato dal motivo che una tale confusione può influenzare indebitamente i consumatori interessati allorquando essi compiono una scelta rispetto ai prodotti o ai servizi di cui trattasi. Ne consegue, ai fini della valutazione del rischio di confusione, che occorre tener conto del livello di attenzione del consumatore medio nel momento in cui egli si accinge a compiere e compie la sua scelta tra diversi prodotti o servizi rientranti nella categoria per la quale il marchio è stato registrato. La possibilità che persone rientranti nel pubblico di riferimento possano percepire i prodotti considerati anche in situazioni in cui esse non vi prestano una siffatta attenzione, non osta a che si tenga conto di tale grado di attenzione. (v. punto 59) 5.     Per i consumatori finali della Comunità non esiste rischio di confusione tra il segno denominativo PICARO, di cui è chiesta la registrazione come marchio comunitario per «autoveicoli e loro parti, omnibus» rientranti nella classe 12 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e il segno denominativo PICASSO, registrato precedentemente come marchio comunitario per «veicoli, apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici, autovetture, autobus, camion, furgoni, caravan, rimorchi» rientrati nella stessa classe. Infatti, anche se i prodotti cui si riferiscono i marchi confliggenti sono in parte identici ed in parte simili e i due segni sono simili sul piano visivo e auditivo, precisando che il grado di somiglianza su questo ultimo piano è tenue, le differenze concettuali che separano i segni sono tali da neutralizzare le somiglianze visive e auditive, di modo che il grado di somiglianza tra i marchi non è sufficientemente elevato per poter ritenere che il pubblico di riferimento possa credere che i prodotti di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente legate tra loro. (v. punti 51-52, 54, 58, 62) SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)22 giugno 2004(1) «Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Opposizione – Rischio di confusione – Domanda di marchio comunitario denominativo PICARO – Marchio denominativo anteriore PICASSO» ricorrenti, contro convenuto, IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADODELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione), ha pronunciato la seguente Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione) Forwood Pirrung Meij Il cancelliere Il presidente H. Jung J. Pirrung 1 – Lingua processuale: il tedesco.

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Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

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