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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

Regolamento (CEE) n. 822/87 - Organizzazione comune del mercato vitivinicolo - Regolamento (CEE) n. 1780/89 - Regolamento (CEE) n. 2710/93 - Regolamento (CE) n. 416/96 - Smaltimento degli alcoli ottenuti per distillazione - Regolamento (CEE) n. 3390/90 - Gara per l'utilizzazione nel settore dei carburanti - Rifiuto della Commissione di modificare determinate condizioni della gara - Forza maggiore - Responsabilità extracontrattuale della Comunità - Ricevibilità.

ECLI: ECLI:EU:T:2004:154Entscheidung vom: 25.05.2004

Causa T-154/01 Distilleria F. Palma SpA contro Commissione delle Comunità europee «Regolamento (CEE) n. 822/87 — Organizzazione comune del mercato vitivinicolo — Regolamento (CEE) n. 1780/89 — Regolamento (CEE) n. 2710/93 — Regolamento (CE) n. 416/96 — Smaltimento degli alcoli ottenuti per distillazione — Regolamento (CEE) n. 3390/90 — Gara per l’utilizzazione nel settore dei carburanti — Rifiuto della Commissione di modificare determinate condizioni della gara — Forza maggiore — Responsabilità extracontrattuale della Comunità — Ricevibilità» Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 25 maggio 2004 Massime della sentenza 1.     Procedura — Ricorso per risarcimento danni — Ricorso vertente su una domanda di risarcimento danni di origine contrattuale — Clausola compromissoria — Insussistenza — Incompetenza del giudice comunitario (Artt. 235 CE, 238 CE e 240 CE) 2.     Procedura — Ricorso — Requisiti di forma — Identificazione dell’oggetto della controversia — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Ricorso diretto ad ottenere il risarcimento dei danni causati da un’istituzione comunitaria [Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)] 1.     In assenza di una clausola compromissoria ai sensi dell’art. 238 CE, il Tribunale, quando è adito con un ricorso per risarcimento danni proposto ai sensi dell’art. 235 CE, non può pronunciarsi su tale ricorso in quanto esso verte, in realtà, su una domanda di risarcimento danni di origine contrattuale. In caso contrario, il Tribunale estenderebbe la propria competenza giurisdizionale al di là delle controversie ad esso tassativamente riservate dall’art. 240 CE, dato che tale disposizione riserva invece ai giudici nazionali la competenza di diritto ordinario a conoscere delle controversie nelle quali è parte la Comunità. (v. punto 50) 2.     Ai sensi dell’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve indicare, in particolare, l’oggetto della controversia e deve contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Questa indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a supporto. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia, è necessario, affinché un motivo sia considerato ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dall’atto introduttivo stesso. Per soddisfare tali requisiti, un ricorso diretto ad ottenere il risarcimento dei danni causati da un’istituzione comunitaria deve contenere gli elementi che consentono di individuare il comportamento che il ricorrente addebita all’istituzione, le ragioni per cui esso ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento ed il danno che afferma di aver subito nonché la natura e l’entità di tale danno. (v. punti 56, 58-59) SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)25 maggio 2004(1) «Regolamento (CEE) n. 822/87 – Organizzazione comune del mercato vitivinicolo – Regolamento (CEE) n. 1780/89 – Regolamento (CEE) n. 2710/93 – Regolamento (CE) n. 416/96 – Smaltimento degli alcoli ottenuti per distillazione – Regolamento (CEE) n. 3390/90 – Gara per l'utilizzazione nel settore dei carburanti – Rifiuto della Commissione di modificare determinate condizioni della gara – Forza maggiore – Responsabilità extracontrattuale della Comunità – Ricevibilità» ricorrente, contro convenuta, IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADODELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione), ha pronunciato la seguente Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione) Pirrung Meij Forwood Il cancelliere Il presidente H. Jung J. Pirrung 1 – Lingua processuale: l'italiano.

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

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