EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union
ECLI:EU:T:2004:108
ECLI: ECLI:EU:T:2004:108Entscheidung vom: 21.04.2004
Causa T-172/01
M
contro
Corte di giustizia delle Comunità europee
«Coniuge divorziato di un ex membro di un’istituzione comunitaria, poi deceduto — Pensione alimentare — Accordo verbale tra gli ex coniugi — Diritto applicabile ai requisiti di forma dell’accordo e all’ammissibilità dei mezzi di prova della sua esistenza (art. 27 dell’allegato VIII dello Statuto del personale delle Comunità europee)»
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 21 aprile 2004
Massime della sentenza
1. Diritto comunitario — Interpretazione — Principi — Interpretazione autonoma — Limiti — Rinvio specifico all’ordinamento degli Stati membri
[Statuto del personale, allegato VIII, art. 27, primo comma; regolamenti (CEE) del Consiglio n. 422/67 e n. 5/67, art. 15, n. 7]
2. Dipendenti — Pensioni — Pensione di reversibilità — Pensione alimentare stabilita mediante accordo tra gli ex coniugi — Condizioni di validità — Valutazione alla luce dell’ordinamento nazionale
(Statuto del personale, allegato VIII, art. 27, primo comma)
3. Dipendenti — Pensioni — Pensione di reversibilità — Esistenza di un accordo orale che stabilisce una pensione alimentare successivamente a un divorzio — Ammissibilità dei mezzi di prova — Applicazione dell’ordinamento nazionale, del regolamento di procedura e dei principi generali applicabili in materia di assunzione della prova
(Statuto del personale, allegato VIII, art. 27, primo comma)
1. Una disposizione di diritto comunitario che – come l’art. 27, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto del personale delle Comunità europee, applicabile alla fattispecie sulla base del rinvio a tale disposizione contenuto nell’art. 15, n. 7, del regolamento n. 422/67 e n. 5/67, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia – non contenga alcun espresso rinvio al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve di regola dar luogo a un’interpretazione autonoma, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi.
Tuttavia, pur in assenza di un espresso rinvio, l’applicazione di una norma di diritto comunitario può implicare un riferimento al diritto degli Stati membri qualora il giudice comunitario non riesca a rinvenire, nel diritto comunitario o fra i principi generali del medesimo, gli elementi che gli permettano di precisarne il contenuto e la portata attraverso un’interpretazione autonoma.
(v. punti 70-71)
2. La nozione di «pensione alimentare (…) fissata (…) mediante convenzione tra gli ex coniugi», ai sensi dell’art. 27, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto, non può essere oggetto di un’interpretazione comunitaria autonoma. La nozione di obbligazione alimentare convenuta tra ex coniugi a seguito del loro divorzio attiene, al contrario, alle conseguenze patrimoniali che discendono dalla sentenza di divorzio pronunciata in base alle norme del diritto civile applicabile.
Pertanto, i presupposti di validità di un accordo che dispone il pagamento di una pensione alimentare a favore del coniuge divorziato di un dipendente delle Comunità o di un ex membro di un’istituzione comunitaria vanno determinati, in linea di principio, in base alla legge che regola gli effetti del divorzio.
(v. punti 72-73)
3. Sebbene l’ammissibilità dei mezzi di prova dell’esistenza di un accordo orale che stabilisce, a seguito del divorzio di ex coniugi, una pensione alimentare a favore della moglie divorziata a carico del de cuius sia disciplinata dal diritto nazionale, spetta tuttavia al Tribunale, investito di un ricorso contro il rifiuto di attribuire una pensione di reversibilità ritenuta derivante dall’art. 27, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto, verificare, al fine di assicurare l’esatta applicazione di questa disposizione, se ricorrano gli elementi richiesti dal diritto interno.
Tale obbligo presuppone il rispetto delle disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale e dei principi generali applicabili in materia di assunzione della prova, in particolare riguardo all’ammissibilità dei mezzi di prova e, di conseguenza, della prova testimoniale, alle modalità di audizione dei testimoni citati e all’interpretazione che occorre fornire dei fatti da questi riferiti. Come ogni organo giurisdizionale, il Tribunale deve infatti esercitare le proprie competenze conformemente alle norme che gliele attribuiscono.
(v. punti 87 e 88)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)21 aprile 2004(1)
«Coniuge divorziato di un ex membro di un'istituzione comunitaria, poi deceduto – Pensione alimentare – Accordo verbale tra gli ex coniugi – Diritto applicabile ai requisiti di forma dell'accordo e all'ammissibilità dei mezzi di prova della sua esistenza (art. 27 dell'allegato VIII dello Statuto del personale delle Comunità europee)»
ricorrente,
contro
convenuta,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),
ha pronunciato la seguente
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
Meij
Forwood
Legal
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
A.W.H. Meij
1 – Lingua processuale: il francese.
Amtliche Sprachfassungen
Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.
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