EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union
Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo Complete - Impedimento assoluto alla registrazione - Mancanza di carattere distintivo - Motivazione - Prodotti che costituiscono un gruppo omogeneo - Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009.
ECLI: ECLI:EU:T:2011:706Entscheidung vom: 30.11.2011
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 30 novembre 2011 – Hartmann / UAMI (Complete)
(causa T‑123/10)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo Complete – Impedimenti assoluti alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Carattere descrittivo – Motivazione – Prodotti che costituiscono un gruppo omogeneo – Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009»
1. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a distinguere le caratteristiche di un prodotto [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, n. 1, lett. c)] (v. punti 23, 25, 29, 36)
2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Esame separato degli impedimenti per ognuno dei prodotti o servizi oggetto della domanda di registrazione – Obbligo di motivazione del diniego di registrazione – Portata (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, n. 1) (v. punti 15‑18)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 20 gennaio 2010 (procedimento R 601/2009‑4), concernente una domanda di registrazione del segno denominativo Complete come marchio comunitario.
Dispositivo
1)
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 20 gennaio 2010 (R 601/2009‑4) è annullata.
2)
L’UAMI sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Paul Hartmann AG, incluse le spese indispensabili sostenute da quest’ultima ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
Amtliche Sprachfassungen
Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.
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