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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo ancotel - Marchio comunitario figurativo anteriore ACOTEL - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Pubblico di riferimento.

ECLI: ECLI:EU:T:2011:241Entscheidung vom: 24.05.2011

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 24 maggio 2011 – ancotel / UAMI – Acotel (ancotel.) (causa T‑408/09) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo ancotel – Marchio comunitario figurativo anteriore ACOTEL – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Pubblico di riferimento» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Determinazione del pubblico di riferimento [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 37-39) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 19 giugno 2009 (procedimento R 1385/2008-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra l’Acotel SpA e l’ancotel GmbH. Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: ancotel GmbH Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo ancotel per servizi delle classi 35 e 38 – domanda di registrazione n. 3314424 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Acotel SpA Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: In particolare, marchio figurativo italiano n. 643751 e marchio figurativo comunitario n. 1442268 ACOTEL per prodotti e servizi delle classi 9 e 38 Decisione della divisione di opposizione: Parziale accoglimento dell’opposizione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 19 giugno 2009 (procedimento R 1385/2008-1) è annullata. 2) L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’ancotel GmbH. 3) L’Acotel SpA sopporterà le proprie spese.

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

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