EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union
Marchio comunitario - Procedimento di decadenza - Marchio comunitario denominativo ATLAS TRANSPORT - Uso effettivo del marchio - Artt. 15 e 50, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti artt. 15 e 51, n. 1, del regolamento (CE) n. 207/2009].
ECLI: ECLI:EU:T:2010:229Entscheidung vom: 10.06.2010
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 10 giugno 2010 – Atlas Transport / UAMI – Hartmann (ATLAS TRANSPORT)
(causa T‑482/08)
«Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di decadenza – Marchio comunitario denominativo ATLAS TRANSPORT – Uso effettivo del marchio – Artt. 15 e 50, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti artt. 15 e 51, n. 1, del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Mancato uso effettivo di un marchio – Uso del marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non ne alterano il carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 15, n. 2, lett. a), e 50, n. 1, lett. a)] (v. punti 42‑43)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 9 settembre 2008 (procedimento R 1858/2007‑4), relativa ad un procedimento di dichiarazione di decadenza tra Alfred Hartmann e la Atlas Transport GmbH.
Dati della causa
Titolare del marchio comunitario:
Atlas Transport GmbH
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza:
Marchio denominativo «Atlas Transport» per trasporti (trasporto di merci) della classe 39 – marchio comunitario n. 545 681
Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario:
Alfred Hartmann
Decisione della divisione di annullamento:
Rigetto della domanda
Decisione della commissione di ricorso:
La domanda di dichiarazione di decadenza è accolta
Dispositivo
1)
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 9 settembre 2008 (procedimento R 1858/2007-4) è annullata.
2)
L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle della Atlas Transport GmbH.
3)
Il sig. Alfred Hartmann sopporterà le proprie spese.
Amtliche Sprachfassungen
Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.
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