EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union
Marchio comunitario - Marchio comunitario figurativo che rappresenta un cane - Cancellazione del marchio alla scadenza della registrazione - Domanda di rinnovo del marchio - Richiesta di restitutio in integrum - Art. 78 del regolamento (CE) n. 40/94 (divenuto art. 81 del regolamento (CE) n. 207/2009).
ECLI: ECLI:EU:T:2010:150Entscheidung vom: 20.04.2010
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 20 aprile 2010 – Rodd & Gunn Australia / UAMI (Raffigurazione di un cane)
(causa T‑187/08)
«Marchio comunitario – Marchio comunitario figurativo che raffigura un cane – Cancellazione del marchio alla scadenza della registrazione – Domanda di rinnovo del marchio – Richiesta di restitutio in integrum – Art. 78 del regolamento (CE) n. 40/94 (divenuto art. 81 del regolamento (CE) n. 207/2009)]»
Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Restitutio in integrum (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 78, n. 1) (v. punto 29)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 12 marzo 2008, nel procedimento R 1245/2007-4, relativa ad una richiesta di restitutio in integrum.
Dati della causa
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio figurativo consistente nella raffigurazione di un cane per prodotti delle classi 16, 18 e 25 - marchio comunitario n. 339 218.
Decisione del Dipartimento Marchi e registro:
Rifiuto della domanda volta alla restitutio in integrum.
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Rodd & Gunn Australia Ltd è condannata alle spese.
Amtliche Sprachfassungen
Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.
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