Zum Inhalt springen

EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

Marchio comunitario - Marchio comunitario figurativo che rappresenta un cane - Cancellazione del marchio alla scadenza della registrazione - Domanda di rinnovo del marchio - Richiesta di restitutio in integrum - Art. 78 del regolamento (CE) n. 40/94 (divenuto art. 81 del regolamento (CE) n. 207/2009).

ECLI: ECLI:EU:T:2010:150Entscheidung vom: 20.04.2010

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 20 aprile 2010 – Rodd & Gunn Australia / UAMI (Raffigurazione di un cane) (causa T‑187/08) «Marchio comunitario – Marchio comunitario figurativo che raffigura un cane – Cancellazione del marchio alla scadenza della registrazione – Domanda di rinnovo del marchio – Richiesta di restitutio in integrum – Art. 78 del regolamento (CE) n. 40/94 (divenuto art. 81 del regolamento (CE) n. 207/2009)]» Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Restitutio in integrum (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 78, n. 1) (v. punto 29) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 12 marzo 2008, nel procedimento R 1245/2007-4, relativa ad una richiesta di restitutio in integrum. Dati della causa Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo consistente nella raffigurazione di un cane per prodotti delle classi 16, 18 e 25 - marchio comunitario n. 339 218. Decisione del Dipartimento Marchi e registro: Rifiuto della domanda volta alla restitutio in integrum. Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La Rodd & Gunn Australia Ltd è condannata alle spese.

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

ČeštinaΕλληνικάEnglishEspañolFrançaisItalianoNederlandsPolskiPortuguêsRomână