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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo ULTIMATE FIGHTING - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Obbligo di motivazione - Art. 7, n. 1, lett. b), e art. 73 del regolamento (CE) n. 40/94.

ECLI: ECLI:EU:T:2009:99Entscheidung vom: 02.04.2009

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 2 aprile 2009 – Zuffa / UAMI (ULTIMATE FIGHTING) (causa T‑379/05) «Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo ULTIMATE FIGHTING – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Obbligo di motivazione – Art. 7, n. 1, lett. b), e art. 73 del regolamento (CE) n. 40/94» Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 73) (v. punti 15‑17) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 8 agosto 2005 (procedimento R 24/2005-1) relativa alla registrazione come marchio comunitario del segno denominativo ULTIMATE FIGHTING. Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: Zuffa, LLC Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo "ULTIMATE FIGHTING" per prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 16, 25, 28 e 41 – Domanda n. 2766590 Decisione dell’esaminatore: Diniego di registrazione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 8 agosto 2005 (procedimento R 24/2005‑1) è annullata. 2) L’UAMI è condannato alle spese.

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

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