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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

ECLI:EU:T:2008:267

ECLI: ECLI:EU:T:2008:267Entscheidung vom: 09.07.2008

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 9 luglio 2008 – Hartmann / UAMI (E) (causa T‑302/06) «Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo E – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Errore di diritto – Mancata valutazione in concreto – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94» 1.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Segni idonei a costituire un marchio – Lettere e cifre [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 4 e 7, n. 1, lett. b)] (v. punti 29-31) 2.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, nn. 1, lett. b), e 3)] (v. punti 32-35) Oggetto Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 5 settembre 2006 (procedimento R 805/2006-4) relativa a una domanda di registrazione, quale marchio comunitario, del marchio denominativo E Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: Paul Hartmann AG Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo E per prodotti appartenenti alle classi 5, 10 e 25 – Domanda n. 4316949 Decisione dell’esaminatore: Diniego di registrazione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 5 settembre 2006 (procedimento R 805/2006-4) è annullata. 2) L’UAMI è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Paul Hartmann AG.

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

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