EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union
ECLI:EU:T:2005:89
ECLI: ECLI:EU:T:2005:89Entscheidung vom: 09.03.2005
Causa T‑33/03
Osotspa Co. Ltd
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
«Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Marchi anteriori figurativi nazionale e comunitario SHARK — Domanda di registrazione di marchio comunitario denominativo Hai — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 9 marzo 2005
Massime della sentenza
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Segno denominativo Hai e marchi figurativi SHARK
[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]
Per il consumatore medio dell’Unione europea e, in particolare, per quello austriaco non esiste un rischio di confusione tra il segno denominativo Hai, di cui si chiede la registrazione quale marchio comunitario, in particolare, per prodotti delle classi 5, 32 e 33 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e i marchi figurativi SHARK, dalla grafica particolare, le cui lettere sono in carattere stilizzato tale che l’insieme del segno evoca la forma di uno squalo, registrati anteriormente sia in Austria, sia come marchio comunitario per prodotti identici o simili, ossia «bevande analcoliche; sciroppi e altri preparati per fare bevande», della classe 32 ai sensi del detto Accordo, in quanto, posto che i marchi anteriori hanno un carattere intrinsecamente distintivo, le importanti differenze visive e fonetiche tra i marchi di cui trattasi sono tali da neutralizzare ampiamente la loro somiglianza concettuale, che abbisogna di una previa traduzione, di modo che il grado di somiglianza tra i detti marchi non è tanto elevato da poter ritenere che il pubblico possa credere che i prodotti di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente collegate.
(v. punti 38, 46, 60, 62, 64 e 65)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)9 marzo 2005(1)
«Marchio comunitario – Procedimento di opposizione – Marchi anteriori figurativi nazionale e comunitario SHARK – Domanda di registrazione di marchio comunitario denominativo Hai – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
ricorrente,
contro
convenuto,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADODELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),
ha pronunciato la seguente
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
Legal
Tiili
Vadapalas
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
H. Legal
1 – Lingua processuale: il tedesco.
Amtliche Sprachfassungen
Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.
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