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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

ECLI:EU:T:2005:89

ECLI: ECLI:EU:T:2005:89Entscheidung vom: 09.03.2005

Causa T‑33/03 Osotspa Co. Ltd contro Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) «Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Marchi anteriori figurativi nazionale e comunitario SHARK — Domanda di registrazione di marchio comunitario denominativo Hai — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94» Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 9 marzo 2005 Massime della sentenza Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Segno denominativo Hai e marchi figurativi SHARK [Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] Per il consumatore medio dell’Unione europea e, in particolare, per quello austriaco non esiste un rischio di confusione tra il segno denominativo Hai, di cui si chiede la registrazione quale marchio comunitario, in particolare, per prodotti delle classi 5, 32 e 33 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e i marchi figurativi SHARK, dalla grafica particolare, le cui lettere sono in carattere stilizzato tale che l’insieme del segno evoca la forma di uno squalo, registrati anteriormente sia in Austria, sia come marchio comunitario per prodotti identici o simili, ossia «bevande analcoliche; sciroppi e altri preparati per fare bevande», della classe 32 ai sensi del detto Accordo, in quanto, posto che i marchi anteriori hanno un carattere intrinsecamente distintivo, le importanti differenze visive e fonetiche tra i marchi di cui trattasi sono tali da neutralizzare ampiamente la loro somiglianza concettuale, che abbisogna di una previa traduzione, di modo che il grado di somiglianza tra i detti marchi non è tanto elevato da poter ritenere che il pubblico possa credere che i prodotti di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente collegate. (v. punti 38, 46, 60, 62, 64 e 65) SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)9 marzo 2005(1) «Marchio comunitario – Procedimento di opposizione – Marchi anteriori figurativi nazionale e comunitario SHARK – Domanda di registrazione di marchio comunitario denominativo Hai – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94» ricorrente, contro convenuto, IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADODELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione), ha pronunciato la seguente Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione) Legal Tiili Vadapalas Il cancelliere Il presidente H. Jung H. Legal 1 – Lingua processuale: il tedesco.

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

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