EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union
Aiuti di Stato - Televisioni pubbliche - Denuncia - Ricorso per carenza - Presa di posizione della Commissione - Carattere di aiuto nuovo o di aiuto esistente - Domanda di non luogo a statuire - Contestazione - Esecuzione di una sentenza d'annullamento - Obbligo di istruzione della Commissione - Termine ragionevole.
ECLI: ECLI:EU:T:2004:48Entscheidung vom: 19.02.2004
Cause riunite T-297/01 e T-298/01
SIC – Sociedade Independente de Comunicação, SA
contro
Commissione delle Comunità europee
«Aiuti concessi dagli Stati — Televisioni pubbliche — Denuncia — Ricorso per carenza — Presa di posizione della Commissione — Carattere di aiuto nuovo o di aiuto esistente — Domanda di non luogo a provvedere — Contestazione — Esecuzione di una sentenza d’annullamento — Obbligo di istruzione della Commissione — Termine ragionevole»
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata)
19 febbraio 2004
Massime della sentenza
1. Ricorso per carenza — Eliminazione della carenza dopo la proposizione del ricorso — Venuta meno dell’oggetto del ricorso — Non luogo a provvedere
(Artt. 226 CE, 232 CE e 233 CE)
2. Ricorso per carenza — Ambito di applicazione — Contestazione relativa alla portata dell’obbligo di esecuzione di una sentenza di annullamento — Inclusione
(Artt. 232 CE e 233 CE)
3. Ricorso per carenza — Diffida nei confronti dell’istituzione — Presa di posizione ai sensi dell’art. 232, secondo comma, CE — Nozione
(Artt. 230 CE e 232, secondo comma, CE)
1. Il rimedio giurisdizionale previsto dall’art. 232 CE, che persegue uno scopo diverso dal rimedio giurisdizionale previsto dall’art. 226 CE, è basato sul principio che l’inerzia illegittima dell’istituzione di cui trattasi consente di adire la Corte affinché questa dichiari che il comportamento omissivo è contrario al Trattato qualora l’istituzione interessata non vi abbia posto rimedio. Ai sensi dell’art. 233 CE, la detta declaratoria fa sorgere l’obbligo dell’istituzione convenuta di adottare i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta, salve restando le azioni di responsabilità extracontrattuale che possono derivare dalla declaratoria medesima. In un caso in cui l’atto la cui omissione costituisce l’oggetto della controversia è stato adottato dopo la proposizione del ricorso, ma prima che sia pronunciata la sentenza, la declaratoria della Corte sull’illegittimità dell’iniziale astensione non può più produrre gli effetti contemplati dall’art. 233 CE. Ne consegue che, in un caso del genere, esattamente come nel caso in cui l’istituzione convenuta abbia reagito alla richiesta di agire entro due mesi, l’oggetto del ricorso viene meno, con la conseguenza che non occorre più statuire. Il fatto che questa presa di posizione dell’istituzione non dia soddisfazione alla ricorrente è, a questo proposito, indifferente, poiché l’art. 232 CE contempla l’omissione di statuire o di prendere posizione, non già l’adozione di un atto diverso da quello che tale parte avrebbe desiderato o ritenuto necessario.
(v. punto 31)
2. Il ricorso per carenza è la giusta via per risolvere una controversia vertente sul se, oltre alla sostituzione dell’atto annullato da una sentenza, l’istituzione, ai sensi dell’art. 233 CE, dovesse anche adottare altre misure relative ad altri atti che non erano stati contestati nell’ambito del ricorso di annullamento originario. Ne deriva che il ricorso per carenza costituisce anche il rimedio giurisdizionale adeguato per far accertare l’astensione illegittima di un’istituzione dall’adottare i provvedimenti che l’esecuzione di una tale sentenza comporta.
(v. punto 32)
3. Un atto avverso il quale non può essere proposto ricorso di annullamento può costituire una presa di posizione che pone fine all’omissione di un’istituzione, qualora esso si iscriva in un procedimento destinato a concludersi, in via di principio, con un atto giuridico a sua volta impugnabile con un ricorso di annullamento.
(v. punto 53)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione Ampliata)19 febbraio 2004(1)
«Aiuti concessi dagli Stati – Televisioni pubbliche – Denuncia – Ricorso per carenza – Presa di posizione della Commissione – Carattere di aiuto nuovo o di aiuto esistente – Domanda di non luogo a provvedere – Contestazione – Esecuzione di una sentenza d'annullamento – Obbligo di istruzione della Commissione – Termine ragionevole»
ricorrente,
contro
convenuta,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADODELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione Ampliata),
ha pronunciato la seguente
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)
Tiili
Pirrung
Mengozzi
Meij
Vilaras
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
V. Tiili
1 – Lingua processuale: il portoghese.
Amtliche Sprachfassungen
Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.