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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

Aiuti concessi da uno Stato - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Atto che riguarda individualmente la ricorrente - Art. 87, n. 1, CE - Accordi di rinegoziazione e di rimborso di debiti - Criterio del creditore privato.

ECLI: ECLI:EU:T:2004:312Entscheidung vom: 21.10.2004

Causa T‑36/99 Lenzing AG contro Commissione delle Comunità europee «Aiuti concessi dagli Stati — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Atto che riguarda individualmente la ricorrente — Art. 87, n. 1, CE — Accordi di rinegoziazione e di rimborso di debiti — Criterio del creditore privato» Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) 21 ottobre 2004 Massime della sentenza 1.     Procedura — Decisione che modifica nelle more del giudizio la decisione impugnata —– Elemento nuovo — Estensione delle conclusioni e motivi iniziali 2.     Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commisione che chiude un procedimento in materia di aiuti — Impresa concorrente dell’impresa beneficiaria dell’aiuto — Diritto di ricorso —– Presupposti (Art. 88, n. 2, CE) 3.     Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Selettività della misura — Misura di portata generale destinata ad essere applicata da un’amministrazione dotata di discrezionalità in proposito — Inclusione (Art. 87, n. 1, CE) 4.     Aiuti concessi dagli Stati — Distorsione della concorrenza — Ente pubblico incaricato di riscuotere i contributi previdenziali che tollera un ritardo nel pagamento di tali contributi — Vantaggio commerciale apprezzabile — Interessi e diritti di mora applicati come corrispettivo — Irrilevanza (Art. 87, n. 1, CE) 5.     Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Intervento pubblico destinato a finanziare gli stipendi e le indennità dovuti ai dipendenti di un’impresa e che le conferiscono un vantaggio — Modalità di pagamento — Irrilevanza 6.     Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione che constata la compatibilità di una misura nazionale con l’art. 87, n. 1, CE — Applicazione da parte della Commissione del criterio del creditore privato — Valutazione economica complessa — Sindacato giurisdizionale — Limiti (Art. 87, n. 1, CE) 1.     Una rettifica, nelle more del giudizio, della decisione impugnata costituisce un elemento nuovo che consente alla ricorrente di adeguare i suoi motivi e le sue conclusioni. (v. punto 54) 2.     Per poter sostenere che una decisione della Commissione che chiude un procedimento avviato in base all’art. 88, n. 2, CE rispetto ad un aiuto individuale la riguarda individualmente, un’impresa non può avvalersi unicamente della sua qualità di concorrente rispetto all’impresa beneficiaria dell’aiuto di cui trattasi, ma deve provare inoltre, tenuto conto del suo grado di eventuale partecipazione al procedimento e della misura della lesione della sua posizione sul mercato, che essa si trova in una situazione di fatto che l’identifica alla stessa stregua del destinatario di una decisione. Quanto alla rilevanza del danno sulla posizione dell’impresa nel mercato, non spetta al giudice comunitario, in sede di esame della ricevibilità, pronunciarsi in modo definitivo sui rapporti di concorrenza tra la stessa e le imprese beneficiarie degli aiuti. In tale contesto, spetta soltanto all’impresa ricorrente indicare in modo pertinente i motivi per i quali la decisione della Commissione può ledere i suoi legittimi interessi, danneggiando sostanzialmente la sua posizione sul mercato in questione. (v. punti 75, 80) 3.     Provvedimenti di portata meramente generale non rientrano nella sfera di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE. Tuttavia, anche interventi prima facie applicabili alla generalità delle imprese possono avere una certa selettività e dunque essere considerati come provvedimenti destinati a favorire determinate imprese o produzioni. Ciò si verifica, in particolare, allorché l’amministrazione, chiamata ad applicare la regola generale, dispone di un certo margine di discrezionalità in proposito. (v. punto 129) 4.     Il comportamento di un ente pubblico competente per la riscossione dei contributi previdenziali, che tolleri che i detti contributi siano pagati in ritardo, conferisce a un’impresa in gravi difficoltà finanziarie che se ne giova un vantaggio commerciale apprezzabile, in quanto allevia nei suoi confronti l’onere risultante dalla normale applicazione del regime previdenziale, vantaggio che non viene compensato del tutto dagli interessi e diritti di mora che le vengono imposti. (v. punti 137, 139) 5.     Gli stipendi e le indennità dovuti ai dipendenti di un’impresa rientrano tra i normali costi di esercizio della medesima, che essa deve, in linea di principio, imputare alle risorse proprie. Qualsiasi intervento pubblico diretto a finanziare tali costi potrà quindi configurare un aiuto ogni volta che finisca per attribuire un vantaggio all’impresa, sia che i versamenti siano eseguiti direttamente in suo favore o ai suoi dipendenti tramite l’intermediazione di un ente pubblico. (v. punto 146) 6.     Nei limiti in cui l’applicazione, da parte della Commissione, del criterio del creditore privato implica valutazioni economiche complesse, proprio come l’applicazione del criterio dell’investitore privato, essa è sottoposta ad un controllo limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali e di motivazione, dell’esattezza materiale dei fatti considerati, dell’insussistenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti oppure di sviamento di potere. (v. punto 150) SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione Ampliata)21 ottobre 2004(1) «Aiuti concessi dagli Stati – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Atto che riguarda individualmente la ricorrente – Art. 87, n. 1, CE – Accordi di rinegoziazione e di rimborso di debiti – Criterio del creditore privato» ricorrente, contro convenuta, interveniente, IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADODELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione Ampliata), ha pronunciato la seguente Per questi motivi IL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata) García-Valdecasas Lindh Cooke Legal Martins Ribeiro Il cancelliere Il presidente H. Jung R. García-Valdecasas 1 – Lingua processuale: il tedesco.

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