EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei fondi – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Nozione di “entità che operano nel settore informatico russo con una licenza del FSB” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della decisione 2014/145/PESC – Articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 269/2014 – Eccezione di illegittimità – Errore di valutazione – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa
ECLI: ECLI:EU:T:2025:867Entscheidung vom: 10.09.2025
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)
10 settembre 2025 ( *1 )
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei fondi – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Nozione di “entità che operano nel settore informatico russo con una licenza del FSB” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della decisione 2014/145/PESC – Articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 269/2014 – Eccezione di illegittimità – Errore di valutazione – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa»
Nella causa T‑573/23,
Positive Group PAO, con sede a Mosca (Russia), rappresentata da A. Beauchemin e W. Julié, avvocati,
ricorrente,
contro
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da E. Nadbath, A. Boggio-Tomasaz e P. Mahnič, in qualità di agenti,
convenuto,
sostenuto da
Regno dei Paesi Bassi, rappresentato da M. Bulterman, C. Schillemans ed E. Besselink, in qualità di agenti,
interveniente,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata),
composto da A. Kornezov, presidente, G. De Baere (relatore), D. Petrlík, K. Kecsmár e S. Kingston, giudici,
cancelliere: M. Zwozdziak-Carbonne, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento, in particolare:
–
il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 settembre 2023;
–
la prima memoria di adattamento depositata presso la cancelleria del Tribunale il 22 maggio 2024;
–
la seconda memoria di adattamento depositata presso la cancelleria del Tribunale il 25 novembre 2024,
in seguito all’udienza del 26 febbraio 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la Positive Group PAO, ricorrente, chiede l’annullamento, in primo luogo, della decisione (PESC) 2023/1218 del Consiglio, del 23 giugno 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 159 I, pag. 526), e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1216 del Consiglio, del 23 giugno 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 159 I, pag. 335) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti iniziali»), in secondo luogo, della decisione (PESC) 2023/1767 del Consiglio, del 13 settembre 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 226, pag. 104), e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765 del Consiglio, del 13 settembre 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 226, pag. 3) (in prosieguo, congiuntamente: i «primi atti di mantenimento»), in terzo luogo, della decisione (PESC) 2024/847 del Consiglio, del 12 marzo 2024, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L, 2024/847), e del regolamento di esecuzione (UE) 2024/849 del Consiglio, del 12 marzo 2024, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L, 2024/849) (in prosieguo, congiuntamente: i «secondi atti di mantenimento»), e, in quarto luogo, della decisione (PESC) 2024/2456 del Consiglio, del 12 settembre 2024, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L, 2024/2456), e del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2455 del Consiglio, del 12 settembre 2024, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L, 2024/2455) (in prosieguo, congiuntamente: i «terzi atti di mantenimento»), nella parte in cui tali atti (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti impugnati») la riguardano.
Fatti
2
La ricorrente è una società holding con sede in Russia che opera nel settore informatico e, in particolare, della cybersicurezza.
3
La presente causa si inserisce nel contesto delle misure restrittive adottate dall’Unione europea relativamente alle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
4
Il 17 marzo 2014 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, sulla base dell’articolo 29 TUE, la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 16). Lo stesso giorno, esso ha adottato, sulla base dell’articolo 215 TFUE, il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6).
5
Il 23 giugno 2023, in considerazione del fatto che la guerra dell’informazione costituiva uno strumento fondamentale attraverso il quale la Russia attuava la guerra di aggressione contro l’Ucraina, il Consiglio ha adottato la decisione 2023/1218 e il regolamento (UE) 2023/1215, che modifica il regolamento n. 269/2014 (GU 2023, L 159 I, pag. 330), al fine, in particolare, di modificare i criteri in applicazione dei quali persone fisiche o giuridiche, entità o organismi potevano essere soggetti alle misure restrittive decise dall’Unione relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
6
L’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2023/1218 ha introdotto il nuovo criterio di inserimento previsto all’articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della decisione 2014/145 [in prosieguo: il «criterio i)»]. Quest’ultima disposizione è così formulata:
«1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da:
(…)
i)
persone giuridiche, entità o organismi che operano nel settore informatico russo con una licenza rilasciata dal Centro per la concessione di licenze, la certificazione e la protezione dei segreti di Stato del Servizio federale di sicurezza russo (FSB) o con una licenza di “armi e attrezzature militari” rilasciata dal ministero russo dell’Industria e del commercio (...)».
7
In termini identici, l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2023/1215 ha introdotto il criterio i) all’articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 269/2014.
8
Con gli atti iniziali il nome della ricorrente, con la formulazione «Positive Group PJSC, alias Positive technologies, alias Gruppa Pozitiva», è stato aggiunto all’elenco delle persone, delle entità e degli organismi contenuto nell’allegato della decisione 2014/145 modificata e a quello contenuto nell’allegato I del regolamento n. 269/2014 modificato (in prosieguo, congiuntamente: gli «elenchi di cui trattasi»), per il seguente motivo:
«Positive Group PJSC è titolare di una licenza amministrata dall’FSB. La licenza dell’FSB è rilasciata alle imprese informatiche che sviluppano tecnologie di cifratura e crittografia, sistemi informatici e sistemi di telecomunicazione per i servizi di intelligence russi, nonché alle società informatiche che sviluppano “sistemi di gestione delle banche dati personali” per i servizi di sicurezza russi (ossia strumenti specificamente progettati per archiviare, recuperare e gestire grandi quantità di dati ottenuti, ad esempio, attraverso lo scraping dei social media o altre pratiche di raccolta di informazioni).
Pertanto, Positive Group PJSC è un’entità che opera nel settore informatico russo con una licenza amministrata dal Centro per la concessione di licenze, la certificazione e la protezione dei segreti di Stato dell’FSB».
9
Il 26 giugno 2023 il Consiglio ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso all’attenzione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145, modificata dalla decisione 2023/1218, e al regolamento n. 269/2014, attuato dal regolamento di esecuzione 2023/1216 (GU 2023, C 222, pag. 39).
10
Con lettera del 13 luglio 2023 la ricorrente ha chiesto al Consiglio la trasmissione del fascicolo probatorio in base al quale quest’ultimo aveva deciso di inserire il suo nome negli elenchi di cui trattasi.
11
Il 4 agosto 2023 il Consiglio ha trasmesso alla ricorrente una copia del fascicolo probatorio recante il riferimento WK 5423/2023, datato 3 maggio 2023 (in prosieguo: il «primo fascicolo probatorio»).
12
Il 13 settembre 2023 il Consiglio ha adottato i primi atti di mantenimento, con i quali il nome della ricorrente è stato mantenuto negli elenchi di cui trattasi per lo stesso motivo figurante negli atti iniziali.
13
Il 14 settembre 2023 il Consiglio ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale un avviso all’attenzione delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145, modificata dalla decisione 2023/1767, e al regolamento n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione 2023/1765 (GU 2023, C 324, pag. 8).
Fatti successivi alla proposizione del ricorso
14
Con lettera del 25 settembre 2023 la ricorrente ha chiesto al Consiglio la trasmissione dei documenti sui quali si fondava il mantenimento dell’inserimento del suo nome negli elenchi di cui trattasi.
15
Il 31 ottobre 2023 il Consiglio ha nuovamente trasmesso alla ricorrente una copia del primo fascicolo probatorio e le ha altresì inviato i documenti contenuti nel fascicolo probatorio recante il riferimento WK 6512/2023 (in prosieguo: il «secondo fascicolo probatorio»), datato 16 maggio 2023.
16
Con lettera del 1o novembre 2023 la ricorrente ha presentato al Consiglio una richiesta di riesame della decisione di inserimento e di mantenimento del suo nome negli elenchi di cui trattasi.
17
Il 12 marzo 2024 il Consiglio ha adottato i secondi atti di mantenimento, con i quali il nome della ricorrente è stato mantenuto negli elenchi di cui trattasi per lo stesso motivo figurante negli atti iniziali.
18
Il 13 marzo 2024 il Consiglio ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale un avviso all’attenzione delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145, modificata dalla decisione 2024/847, e al regolamento n. 269/2014, attuato dal regolamento di esecuzione 2024/849 (GU C, C/2024/2191).
19
Con lettera del 13 marzo 2024 il Consiglio ha respinto la richiesta di riesame della ricorrente del 1o novembre 2023.
20
Con lettera del 16 maggio 2024, in risposta a messaggi di posta elettronica della ricorrente datati 30 aprile e 14 maggio 2024 che chiedevano l’accesso a tutti i documenti alla base del mantenimento del suo nome negli elenchi di cui trattasi, il Consiglio ha confermato che tutti i documenti, ossia i fascicoli probatori primo e secondo, le erano già stati trasmessi il 4 agosto e il 31 ottobre 2023.
21
Con lettera del 31 maggio 2024 la ricorrente ha presentato al Consiglio una richiesta di riesame della decisione di mantenimento del suo nome negli elenchi di cui trattasi mediante i secondi atti di mantenimento.
22
Con lettera del 16 luglio 2024 il Consiglio ha informato la ricorrente della sua intenzione di mantenere il nome di quest’ultima negli elenchi di cui trattasi con una motivazione modificata e le ha comunicato tale nuova motivazione, nonché il fascicolo probatorio recante il riferimento WK 9908/2024 (in prosieguo: il «terzo fascicolo probatorio»), datato 10 luglio 2024, su cui si era basato.
23
Con lettera del 31 luglio 2024, in risposta alla lettera del 16 luglio 2024, la ricorrente ha presentato al Consiglio osservazioni in merito all’intenzione di quest’ultimo di mantenere il suo nome negli elenchi di cui trattasi, tenuto conto della motivazione modificata.
24
Il 12 settembre 2024 il Consiglio ha adottato i terzi atti di mantenimento, con i quali il nome della ricorrente è stato mantenuto negli elenchi di cui trattasi. Il motivo dell’inserimento è stato modificato come segue:
«Positive Group PJSC è una holding di un conglomerato che comprende AO Pozitiv Teknolodzhiz. AO Pozitiv Teknolodzhiz opera nel settore informatico russo ed è titolare di una licenza amministrata dal Centro per la concessione di licenze, la certificazione e la protezione dei segreti di Stato dell’FSB. Positive Group PJSC è quindi la holding di un conglomerato che comprende un’entità operante nel settore informatico russo e titolare di una licenza amministrata dall’FSB.
Pertanto, Positive Group PJSC è un’entità che opera nel settore informatico russo con una licenza amministrata dal Centro per la concessione di licenze, la certificazione e la protezione dei segreti di Stato dell’FSB».
25
Il 13 settembre 2024 il Consiglio ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale un avviso all’attenzione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145, modificata dalla decisione 2024/2456, e al regolamento n. 269/2014, attuato dal regolamento di esecuzione 2024/2455 (GU C, C/2024/5573).
26
Con lettera del 13 settembre 2024 il Consiglio ha respinto la richiesta di riesame della ricorrente, contenuta nelle lettere del 31 maggio e del 31 luglio 2024, e l’ha informata della sua decisione di mantenere il suo nome negli elenchi di cui trattasi.
27
Con lettera del 1o novembre 2024 la ricorrente ha presentato al Consiglio una richiesta di riesame della decisione di mantenimento del suo nome negli elenchi di cui trattasi mediante i terzi atti di mantenimento.
Conclusioni delle parti
28
La ricorrente, dopo l’adattamento del ricorso, chiede che il Tribunale voglia:
–
annullare gli atti impugnati nella parte in cui la riguardano;
–
condannare il Consiglio alle spese;
–
respingere la memoria di intervento del Regno dei Paesi Bassi in quanto irricevibile;
–
condannare il Regno dei Paesi Bassi a farsi carico delle proprie spese.
29
Il Consiglio, sostenuto dal Regno dei Paesi Bassi, chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso;
–
condannare la ricorrente alle spese;
–
in subordine, nell’ipotesi in cui il Tribunale annulli le decisioni 2023/1218, 2023/1767, 2024/847 o 2024/2456 nella parte in cui riguardano la ricorrente, disporre che gli effetti di tali decisioni siano mantenuti nei confronti di quest’ultima fino alla scadenza del termine di impugnazione oppure, qualora entro tale termine venga proposta impugnazione, fino al suo eventuale rigetto.
In diritto
30
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi, vertenti, il primo, su un’eccezione di illegittimità del criterio i), il secondo, sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dell’obbligo di motivazione, il terzo, su errori manifesti di valutazione e, il quarto, sulla violazione dei diritti della difesa e dell’obbligo di procedere a un riesame della decisione di inserimento del nome della ricorrente negli elenchi di cui trattasi.
Sulla ricevibilità della memoria di intervento del Regno dei Paesi Bassi
31
La ricorrente sostiene che la memoria di intervento del Regno dei Paesi Bassi è irricevibile in quanto non espone con sufficiente chiarezza e precisione i motivi e gli argomenti dedotti e non rispetta, quindi, le condizioni previste all’articolo 145 del regolamento di procedura del Tribunale.
32
Ai sensi dell’articolo 145, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di procedura, la memoria di intervento deve contenere i motivi e gli argomenti dedotti dall’interveniente.
33
Secondo la costante giurisprudenza relativa all’atto introduttivo della causa, applicabile per analogia per quanto riguarda le memorie di intervento, l’esposizione sommaria dei motivi deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla convenuta di predisporre la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, se del caso, senza altra informazione su cui basarsi (v. sentenza del 9 settembre 2009, Diputación Foral de Álava e a./Commissione, da T‑227/01 a T‑229/01, T‑265/01, T‑266/01 e T‑270/01, EU:T:2009:315, punto 94 e giurisprudenza citata).
34
Occorre rilevare che, nella sua memoria di intervento, il Regno dei Paesi Bassi sottolinea l’importanza del criterio i) per rispondere alla guerra dell’informazione condotta dalla Federazione russa in Ucraina. Esso rileva lo stretto legame esistente tra i servizi di intelligence e di sicurezza russi e il settore informatico russo, nonché il ruolo delle società informatiche russe che rientrano nell’ambito del criterio i) nella guerra dell’informazione condotta dalla Federazione russa contro l’Ucraina. A tal riguardo, il Regno dei Paesi Bassi cita esempi che illustrano il fatto che imprese in possesso di una licenza rilasciata dal Centro per la concessione di licenze, la certificazione e la protezione dei segreti di Stato del Servizio federale di sicurezza russo (FSB) (in prosieguo: una «licenza del FSB») per lavorare con strumenti crittografici svolgono un ruolo importante nel sistema cybermilitare russo. Esso conclude che il criterio i) è necessario in quanto riduce le possibilità della Federazione russa di continuare a condurre una guerra dell’informazione contro l’Ucraina ed è proporzionato.
35
Pertanto, dalla memoria di intervento del Regno dei Paesi Bassi risulta in modo sufficientemente chiaro che gli argomenti dedotti mirano al rigetto del primo motivo di ricorso, vertente su un’eccezione di illegittimità del criterio i).
36
La memoria di intervento del Regno dei Paesi Bassi è, quindi, conforme ai requisiti previsti all’articolo 145, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di procedura ed è ricevibile.
Sul primo motivo di ricorso, vertente su un’eccezione di illegittimità del criterio i)
37
La ricorrente solleva, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, un’eccezione di illegittimità del criterio i), sulla base del quale il suo nome è stato inserito e mantenuto negli elenchi di cui trattasi. Essa sostiene che il criterio i), come interpretato dal Consiglio, vale a dire nella parte in cui trova applicazione a qualsiasi società informatica titolare di una licenza del FSB, indipendentemente dal tipo di licenza, e senza che possa essere dimostrato un legame con attività «che compromettono o minacciano l’integrità territoriale dell’Ucraina», in primo luogo, viola i principi di prevedibilità e di certezza del diritto, in secondo luogo, viola il principio di proporzionalità e, in terzo luogo, arreca una limitazione sproporzionata alla libertà d’impresa.
38
Ai sensi dell’articolo 277 TFUE, nell’eventualità di una controversia che metta in causa un atto di portata generale adottato da un’istituzione, organo o organismo dell’Unione, ciascuna parte può valersi dei motivi previsti all’articolo 263, secondo comma, TFUE per invocare dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea l’inapplicabilità dell’atto stesso.
39
L’articolo 277 TFUE costituisce l’espressione di un principio generale che garantisce a qualsiasi parte il diritto di contestare in via incidentale, al fine di ottenere l’annullamento di una decisione di cui è destinataria, la validità di atti di portata generale che costituiscono il fondamento di una siffatta decisione, qualora detta parte non avesse il diritto di proporre, in forza dell’articolo 263 TFUE, un ricorso diretto contro tali atti, di cui essa subisce così le conseguenze senza averne potuto chiedere l’annullamento. L’atto generale di cui è eccepita l’illegittimità deve essere applicabile, direttamente o indirettamente, alla fattispecie oggetto del ricorso e deve esistere un nesso giuridico diretto tra la decisione individuale impugnata e l’atto generale in questione (v. sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22, EU:T:2023:716, punto 33 e giurisprudenza citata).
40
Per quanto concerne l’intensità del controllo giurisdizionale, secondo una giurisprudenza costante, i giudici dell’Unione, in conformità alle competenze di cui sono investiti in forza del Trattato FUE, devono garantire un controllo, in linea di principio completo, della legittimità di tutti gli atti dell’Unione con riferimento ai diritti fondamentali che costituiscono parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione. Tale condizione è espressamente sancita dall’articolo 275, secondo comma, TFUE (v. sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22, EU:T:2023:716, punto 34 e giurisprudenza citata).
41
Il Consiglio dispone, nondimeno, di un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda la definizione generale e astratta dei criteri giuridici e delle modalità di adozione delle misure restrittive. Di conseguenza, le norme di portata generale che definiscono tali criteri e tali modalità, quali le disposizioni degli atti impugnati che prevedono il criterio oggetto del presente motivo di ricorso, sono assoggettate a un controllo giurisdizionale ristretto che si limita alla verifica del rispetto delle regole di procedura e di motivazione, dell’esattezza materiale dei fatti, dell’assenza di errori di diritto, nonché dell’assenza di un manifesto errore di valutazione dei fatti e di sviamento di potere (v. sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22, EU:T:2023:716, punto 35 e giurisprudenza citata). Tale controllo ristretto si applica, in particolare, alla valutazione delle considerazioni di opportunità sulle quali sono fondate le misure restrittive (sentenza del 29 aprile 2015, Bank of Industry and Mine/Consiglio, T‑10/13, EU:T:2015:235, punto 75; v. anche la sentenza del 13 settembre 2023, Venezuela/Consiglio, T‑65/18 RENV, EU:T:2023:529, punto 63 e giurisprudenza citata).
42
Nondimeno, l’ampio margine di discrezionalità di cui dispone il Consiglio nel definire i criteri giuridici relativi all’adozione di misure restrittive non lo autorizza a violare i valori dello Stato di diritto, né i principi e i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), e spetta pertanto al Tribunale verificare se il criterio i) sia conforme ai principi di prevedibilità, di certezza del diritto e di proporzionalità (v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 2014, National Iranian Oil Company/Consiglio, T‑578/12, non pubblicata, EU:T:2014:678, punti 110 e 111, e del 4 settembre 2015, NIOC e a./Consiglio, T‑577/12, non pubblicata, EU:T:2015:596, punti 129 e 130).
Sulla prima censura, vertente sulla violazione dei principi di prevedibilità e di certezza del diritto
43
La ricorrente sostiene che le condizioni di applicabilità del criterio i) non sono definite con sufficiente precisione. L’interpretazione letterale del criterio i) adottata dal Consiglio gli conferirebbe un potere discrezionale illimitato e gli consentirebbe di adottare misure restrittive nei confronti di qualsiasi società del settore informatico russo titolare di una licenza del FSB, senza che tali misure siano fondate su attività precise, in violazione dei principi di prevedibilità e di certezza del diritto.
44
Secondo costante giurisprudenza, il principio della certezza del diritto richiede che la legislazione dell’Unione sia certa e che la sua applicazione sia prevedibile per i destinatari delle norme. Tale legislazione deve essere chiara e precisa, affinché i singoli possano conoscere senza ambiguità i propri diritti ed obblighi (v. sentenza del 18 dicembre 2024, Mironovich Shor/Consiglio, T‑489/23, EU:T:2024:912, punto 84 e giurisprudenza citata).
45
A tal riguardo, sotto un primo profilo, dalla formulazione del criterio i), menzionata al precedente punto 6, risulta che la sua applicazione presuppone la sussistenza cumulativa di due condizioni oggettive, vale a dire, da un lato, che la persona giuridica, l’entità o l’organismo di cui trattasi operi nel settore informatico russo e, dall’altro, che sia titolare di una licenza del FSB o di una licenza di «armi e attrezzature militari».
46
Pertanto, le condizioni di applicazione del criterio i) definiscono in modo oggettivo una categoria circoscritta di persone.
47
Sotto un secondo profilo, occorre osservare che dal considerando 2 del regolamento 2023/1215 risulta che il Consiglio ha adottato la decisione 2023/1218, che ha introdotto il criterio i), «in reazione alla guerra dell’informazione condotta dalla [Federazione russa] strumentalmente alla guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina».
48
Così, il criterio i) si inserisce in un quadro giuridico delimitato dagli obiettivi perseguiti dalla normativa che disciplina le misure restrittive di cui trattasi, vale a dire dalla necessità, tenuto conto della gravità della situazione, di esercitare la massima pressione sulle autorità russe, affinché esse pongano fine alle loro azioni e alle loro politiche di destabilizzazione dell’Ucraina, nonché all’aggressione militare di tale paese. In questa prospettiva, le misure restrittive di cui trattasi sono conformi all’obiettivo di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), TUE, che è quello di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22, EU:T:2023:716, punto 46 e giurisprudenza citata).
49
Inoltre, il potere discrezionale conferito al Consiglio dal criterio i) è controbilanciato da un obbligo di motivazione e da diritti procedurali rinforzati (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22, EU:T:2023:716, punto 47 e giurisprudenza citata). Infatti, dalla giurisprudenza risulta che, nei casi in cui le istituzioni dell’Unione dispongono di un potere discrezionale, il rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento giuridico dell’Unione nei procedimenti amministrativi ha un’importanza ancor più fondamentale (v. sentenze del 16 luglio 2014, National Iranian Oil Company/Consiglio, T‑578/12, non pubblicata, EU:T:2014:678, punto 122 e giurisprudenza citata, e del 4 settembre 2015, NIOC e a./Consiglio, T‑577/12, non pubblicata, EU:T:2015:596, punto 141 e giurisprudenza citata).
50
Per di più, occorre rilevare, come ha fatto il Consiglio, che il suo potere discrezionale è limitato alla questione se occorra inserire negli elenchi delle entità destinatarie di misure restrittive tutte le entità che soddisfano il criterio i) o solo alcune di esse e, in tal caso, quali.
51
Infatti, se è vero che il Consiglio non può inserire negli elenchi nomi di persone che non soddisfano i criteri di inserimento stabiliti negli atti applicabili, esso non è tenuto, per contro, a inserire in tali elenchi i nomi di tutte le persone che soddisfano tali criteri. Il Consiglio dispone, a tal riguardo, di un ampio margine di discrezionalità che gli consente, se del caso, di non assoggettare una simile persona o entità a misure restrittive, qualora ritenga che, alla luce dei loro obiettivi, non sia opportuno farlo (v. sentenza del 18 dicembre 2024, Rosbank/Consiglio, T‑270/23, non pubblicata, EU:T:2024:904, punto 136 e giurisprudenza citata).
52
Ne consegue che il potere discrezionale conferito al Consiglio dal criterio i) non può essere qualificato come illimitato o arbitrario, dal momento che tale criterio è sufficientemente chiaro e prevedibile, e che il potere del Consiglio è delimitato dagli obiettivi perseguiti. Pertanto, il criterio i) è conforme ai principi di prevedibilità e di certezza del diritto.
53
Tale conclusione non è rimessa in discussione dagli argomenti della ricorrente.
54
In primo luogo, per quanto riguarda la condizione prevista dal criterio i) relativamente al possesso di una licenza del FSB, la ricorrente sostiene che essa è definita in modo troppo generico e si basa su un’errata comprensione del sistema delle licenze in Russia.
55
La ricorrente afferma che la formulazione del criterio i) manca di precisione, in quanto lascia intendere che esiste un solo tipo di licenza rilasciata dal FSB, mentre quest’ultimo rilascia una grande varietà di licenze corrispondenti ad attività commerciali ordinarie.
56
La ricorrente deduce, in particolare, che esistono 28 licenze di «tipo 4», ossia quelle rilasciate per attività connesse alla cifratura. Essa osserva che solo una di tali licenze riguarda lo sviluppo di strumenti di cifratura, che le altre 27 riguardano l’utilizzo di tecnologie di cifratura, ad esempio per applicazioni bancarie online, e che quasi tutte le banche in Russia, comprese le banche straniere, sono in possesso di licenze del genere. La ricorrente rileva altresì che esistono tre tipi di licenze «segreti di Stato» e che esse non sono rilasciate solo alle imprese operanti nel settore informatico, ma anche ad operatori di telefonia mobile, a imprese edili e addirittura a fornitori di servizi di pulizia. Essa sostiene che migliaia di imprese russe in tutti i settori dell’economia sono titolari di licenze del FSB e non hanno alcun legame con la partecipazione alla guerra dell’informazione.
57
Occorre rilevare che, nel secondo fascicolo probatorio preparato dal Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), sul quale si è basato il Consiglio per introdurre il criterio i), è contenuto un estratto del sito internet del FSB che descrive le diverse attività che richiedono l’ottenimento di una licenza e nel quale il FSB distingue sette tipi di licenze.
58
Dal sito internet del FSB si evince che le licenze di «tipo 1» riguardano la realizzazione di lavori connessi all’utilizzo di informazioni che costituiscono un segreto di Stato, le licenze di «tipo 2» le attività relative alla creazione di mezzi di protezione delle informazioni contenenti informazioni che costituiscono un segreto di Stato e le licenze di «tipo 3» la realizzazione di misure o di prestazioni di servizi nel settore della protezione dei segreti di Stato. Questi tre tipi di licenze costituiscono licenze «segreti di Stato» e sono rilasciate in applicazione della risoluzione del governo della Federazione russa del 15 aprile 1995, n. 333, recante approvazione del regolamento relativo al «rilascio di licenze alle imprese, alle istituzioni e alle organizzazioni per l’esercizio di attività connesse all’utilizzo di informazioni che costituiscono segreti di Stato, alla creazione di mezzi di protezione delle informazioni nonché all’attuazione di misure e/o alla prestazione di servizi volti a proteggere i segreti di Stato». Le licenze di «tipo 4» riguardano le attività regolamentate relative a strumenti di cifratura (crittografici) e sono rilasciate in applicazione della risoluzione del governo della Federazione russa del 16 aprile 2012, n. 313, recante approvazione del regolamento relativo al «rilascio di licenze per le attività connesse allo sviluppo, alla produzione e alla distribuzione di strumenti di cifratura (crittografici), di sistemi informatici e di sistemi di telecomunicazione protetti da strumenti di cifratura (crittografici), esecuzione di lavori, fornitura di servizi nel settore della cifratura dell’informazione, della manutenzione tecnica degli strumenti di cifratura (crittografici), dei sistemi informatici e dei sistemi di telecomunicazione protetti da strumenti di cifratura (crittografici)» (in prosieguo: il «regolamento 313»). Le licenze di «tipo 5» riguardano le attività di sviluppo, di produzione, di vendita e di acquisto ai fini della vendita di mezzi tecnici speciali per ottenere informazioni segretamente, le licenze di «tipo 6» le attività dirette all’identificazione dei dispositivi elettronici concepiti per ottenere informazioni segretamente e licenze di «tipo 7» le attività di sviluppo e di produzione di mezzi di protezione delle informazioni riservate.
59
Inoltre, il fatto che il regolamento 313, menzionato nel secondo fascicolo probatorio, preveda 28 licenze diverse di «tipo 4» per le attività connesse a strumenti di cifratura non è contestato dal Consiglio.
60
Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, dalla circostanza che il criterio i) riguarda le entità che operano nel settore informatico russo, in particolare, con una licenza del FSB non si può dedurre che il Consiglio abbia ritenuto che il FSB rilasciasse un solo tipo di licenza.
61
Per di più, occorre ricordare che l’applicazione del criterio i) non è soggetta solo alla condizione che l’entità sia titolare di una licenza del FSB, ma presuppone anche che quest’ultima operi nel settore informatico russo. Di conseguenza, il fatto che imprese appartenenti ad altri settori economici siano titolari una licenza del FSB non è pertinente, in quanto esse non rientrano nell’ambito del criterio i).
62
L’argomento della ricorrente secondo cui il possesso di licenze del FSB non sarebbe limitato alle imprese che operano nel settore informatico deve essere respinto in quanto inoperante per quanto riguarda la valutazione della legittimità del criterio i).
63
Parimenti, l’argomento della ricorrente secondo cui il fatto di essere titolare di una licenza di cifratura di «tipo 4» non implicherebbe necessariamente anche il possesso di una licenza «segreti di Stato» non è pertinente, in quanto il criterio i) prevede chiaramente il possesso di una sola licenza del FSB, qualunque sia il suo tipo, senza richiedere che si tratti di una licenza «segreti di Stato».
64
Da un’interpretazione letterale del criterio i) risulta che esso si applica a tutte le entità che operano nel settore informatico russo e che sono titolari di una licenza del FSB, qualunque sia il tipo di licenza. Tale interpretazione non può implicare che l’adozione di tale criterio si fondi su un’errata comprensione del sistema russo di attribuzione delle licenze.
65
Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il fatto che il criterio i) riguardi qualsiasi tipo di licenza rilasciata dal FSB non significa che tale criterio manchi di chiarezza o di precisione.
66
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il criterio i) non è sufficientemente preciso in quanto non si riferisce ad un’attività precisa della persona interessata, come richiesto dalla giurisprudenza.
67
Da un lato, occorre rilevare che, al punto 81 della sentenza del 28 novembre 2013, Consiglio/Fulmen e Mahmoudian (C‑280/12 P, EU:C:2013:775), su cui si basa la ricorrente, la Corte ha unicamente constatato che, in tale causa, «la misura sottoposta al controllo del giudice dell’Unione [era] una misura mirata diretta non ad un settore economico determinato, bensì ad un’impresa individuale in ragione di una pretesa attività specifica». Ne consegue che la Corte ha unicamente constatato che la misura restrittiva individuale di cui trattasi era stata adottata in applicazione di un criterio relativo all’attività della persona interessata e che, di conseguenza, poco importava l’argomento del Consiglio secondo cui esso aveva diritto di adottare sanzioni economiche generali o di colpire taluni settori dell’economia iraniana, conformemente all’articolo 215, paragrafo 1, TFUE. Poiché tale sentenza non riguarda l’interpretazione di un criterio di inserimento, essa non è pertinente nel caso di specie.
68
Dall’altro lato, occorre ricordare che, in forza della prima condizione del criterio i), l’applicazione di tale criterio è limitata alle entità che operano in un settore particolare, vale a dire il settore informatico russo. Inoltre, la seconda condizione prevista da tale criterio, relativa al possesso di una licenza del FSB, implica anche l’esercizio di talune attività, menzionate al precedente punto 58, per le quali le licenze sono rilasciate.
69
Per di più, occorre osservare che la ricorrente non specifica che cosa essa consideri essere un’«attività precisa» e che la stessa non afferma che la limitazione dell’applicazione del criterio i) alle attività rientranti nel settore informatico russo non sia sufficientemente precisa.
70
Pertanto l’argomento della ricorrente deve essere respinto.
71
In terzo luogo, la ricorrente sostiene che l’ottenimento di una licenza è una condizione preliminare di legge all’esercizio di un certo tipo di attività e che il criterio i) si applica, quindi, ad attività lecite. Ebbene, dalla giurisprudenza del Tribunale risulterebbe che un soggetto non possa essere sanzionato in ragione di un obbligo legale, quale l’obbligo di pagare le imposte, e che il possesso di una licenza per esercitare un’attività commerciale, in particolare in un settore regolamentato, non costituisca un motivo sufficiente per imporre una misura restrittiva individuale.
72
A tal riguardo, occorre rilevare che la giurisprudenza menzionata dalla ricorrente a sostegno di tale argomento non riguardava la legittimità di un criterio di inserimento negli elenchi di persone destinatarie di misure restrittive, ma mirava a stabilire se il Consiglio avesse prodotto elementi probatori sufficienti a dimostrare che le parti ricorrenti soddisfacevano le condizioni previste dal criterio di inserimento in questione.
73
Così, nelle sentenze citate dalla ricorrente, il Tribunale ha ritenuto che, poiché il pagamento di imposte costituiva un obbligo legale applicabile a tutti i contribuenti, il Consiglio non potesse dedurre dal pagamento di imposte da parte della persona interessata che essa soddisfacesse il criterio del sostegno finanziario al regime di un paese terzo (sentenze del 9 dicembre 2014, Peftiev/Consiglio, T‑441/11, non pubblicata, EU:T:2014:1041, punto 188, e del 6 ottobre 2015, Chyzh e a./Consiglio, T‑276/12, non pubblicata, EU:T:2015:748, punto 169). Il Tribunale ha altresì dichiarato che il fatto che una società esercitava le sue attività in un settore regolamentato o implicava legami con il regime in questione, ma non era sufficiente a dimostrare, di per sé, che tale società sostenesse finanziariamente tale regime (sentenza del 9 dicembre 2014, Peftiev/Consiglio, T‑441/11, non pubblicata, EU:T:2014:1041, punto 195), oppure rendeva necessarie autorizzazioni per importare ed esportare armi, il che non era sufficiente a dimostrare che essa traesse profitto dal regime in questione (sentenza del 27 settembre 2017, BelTechExport/Consiglio, T‑765/15, non pubblicata, EU:T:2017:669, punto 100).
74
Pertanto, dalle sentenze citate dalla ricorrente non si può dedurre che il Tribunale abbia considerato che il Consiglio non poteva prevedere un criterio di inserimento che includesse il possesso di una licenza particolare come condizione per l’adozione di misure restrittive. Si deve quindi ritenere che la giurisprudenza invocata dalla ricorrente non sia pertinente ai fini della valutazione della legittimità del criterio i).
75
Per di più, occorre rilevare che la ricorrente non spiega per quale motivo il fatto che il possesso di una licenza del FSB sia necessario per l’esercizio di attività lecite in Russia sarebbe pertinente ai fini della valutazione della legittimità del criterio i) alla luce dei principi di prevedibilità e di certezza del diritto. In ogni caso, né la decisione 2014/145 né il regolamento n. 269/2014 subordinano l’adozione di misure restrittive nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi i cui nomi sono inseriti negli elenchi di cui trattasi alla condizione che questi ultimi esercitino un’attività considerata illegale in Russia.
76
Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il fatto che il criterio i) riguardi qualsiasi persona in possesso di una licenza del FSB, indipendentemente dalla liceità o meno delle sue attività, non significa che tale criterio non sia sufficientemente chiaro o prevedibile.
77
In quarto luogo, nella memoria di adattamento relativa ai terzi atti di mantenimento, la ricorrente sostiene che il Consiglio ha interpretato il criterio i) nel senso che gli sarebbe stato consentito inserire negli elenchi di cui trattasi i nomi di società che non erano esse stesse titolari di una licenza del FSB, per il solo motivo che una licenza del genere sarebbe stata posseduta da una delle loro società figlie. Essa deduce che, nelle situazioni riguardanti strutture aziendali complesse, comprensive di una società holding con diverse società figlie, l’interpretazione del criterio i) da parte del Consiglio potrebbe comportare che l’intero gruppo di imprese, e in particolare le società figlie che non esercitano la loro attività nel settore interessato o che non sono in possesso di una licenza del FSB, possa essere assoggettato a misure restrittive, per il solo motivo che un’unica entità all’interno del gruppo potrebbe essere titolare di una licenza pertinente.
78
Anzitutto, occorre rilevare che dalla formulazione del criterio i) risulta che esso riguarda esplicitamente le «persone giuridiche, le entità e gli organismi». Ciò posto, si deve ritenere che le tre nozioni utilizzate nel criterio i) abbiano una diversa portata.
79
Per quanto riguarda la nozione di «entità», l’obiettivo perseguito dall’impiego di tale termine è quello di consentire l’applicazione del criterio i) a qualsiasi «entità», qualunque sia la sua forma giuridica.
80
A tal riguardo la ricorrente, basandosi sul tenore letterale del criterio i) nella sua versione inglese, nella parte in cui fa riferimento a «legal persons, entities or bodies», ha sostenuto in udienza che esso doveva essere interpretato nel senso che si applica a «legal persons, legal entities or legal bodies».
81
Tuttavia, l’argomento della ricorrente secondo cui la nozione di entità riguarderebbe solo le «entità giuridiche» avrebbe la conseguenza di ridurre tale nozione a quella di «persona giuridica» ed eliminerebbe l’effetto utile dell’elenco contenuto nel criterio i). Ebbene, secondo una giurisprudenza consolidata, quando una disposizione del diritto dell’Unione è suscettibile di più interpretazioni, occorre privilegiare quella che è idonea a salvaguardare l’effetto utile della disposizione stessa (v. sentenza del 29 giugno 2023, Interfel,da C‑501/22 a C‑504/22, EU:C:2023:531, punto 54 e giurisprudenza citata).
82
La nozione di «entità» non coincide, quindi, con quella di persona giuridica e si deve ritenere che abbia una portata più ampia, al fine di consentire l’adozione di misure restrittive nei confronti di qualsiasi «entità» che soddisfi le condizioni previste dal criterio i), senza essere limitata dalle diverse strutture giuridiche che possono esistere in Russia o dall’assenza di personalità giuridica.
83
Pertanto, occorre considerare che una società madre e la sua società figlia, sebbene giuridicamente siano persone distinte, possono nondimeno formare una sola entità in base, in particolare, al grado di partecipazione o all’intensità del controllo esercitato dalla società madre.
84
L’impiego del termine «entità» nel criterio i) consente, quindi, di riferirsi a un gruppo formato da una società madre e dalle società figlie da essa controllate o che non sono autonome rispetto ad essa.
85
A tal riguardo, come rileva il Consiglio, qualsiasi altra interpretazione del criterio i) pregiudicherebbe il suo effetto utile e l’efficacia delle misure restrittive, consentendo a una società di eludere l’applicazione di tale criterio mediante la creazione di una società figlia al fine dell’ottenimento e del possesso di una licenza del FSB.
86
Ne consegue che, nell’ipotesi in cui una società madre detenga una partecipazione in una delle sue società figlie, o la controlli, in modo tale da esercitare un’influenza determinante su quest’ultima, esse costituiscono un unico gruppo e, dunque, una sola «entità» ai sensi del criterio i). Pertanto, in tale ipotesi, le condizioni per l’inserimento in base al criterio i) dell’entità costituita dalla società madre e dalla sua società figlia saranno soddisfatte qualora sia la società figlia a operare nel settore informatico russo e a possedere una licenza del FSB.
87
Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, una simile interpretazione è conforme al tenore letterale del criterio i), che deve essere considerato sufficientemente chiaro e prevedibile.
88
Da quanto precede risulta che la prima censura deve essere respinta.
Sulla seconda censura, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità
89
La ricorrente deduce che l’interpretazione letterale del criterio i) effettuata dal Consiglio consente a quest’ultimo di sanzionare qualsiasi società operante nel settore informatico e titolare di una licenza del FSB, senza che sia dimostrato alcun legame con la «comunità di intelligence russa» o con la guerra dell’informazione, il che eccede quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito dalle sanzioni imposte alla Federazione russa.
90
Secondo costante giurisprudenza, il principio di proporzionalità, che è parte integrante dei principi generali del diritto dell’Unione, esige che gli strumenti istituiti da una disposizione di diritto dell’Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non eccedano quanto è necessario per raggiungerli (sentenza del 13 marzo 2012, Melli Bank/Consiglio, C‑380/09 P, EU:C:2012:137, punto 52; v. anche sentenze del 13 settembre 2023, Venezuela/Consiglio, T‑65/18 RENV, EU:T:2023:529, punto 99 e giurisprudenza citata, e del 20 dicembre 2023, Islentyeva/Consiglio, T‑233/22, EU:T:2023:828, punto 49 e giurisprudenza citata).
91
Inoltre, per quanto attiene al controllo giurisdizionale del rispetto del principio di proporzionalità, risulta dalla giurisprudenza che al legislatore dell’Unione deve essere riconosciuto un ampio potere discrezionale nei settori che implicano, da parte del medesimo, scelte di natura politica, economica e sociale, in cui deve effettuare valutazioni complesse. Di conseguenza, solo la manifesta inidoneità di un provvedimento adottato in tale ambito, alla luce dello scopo che l’istituzione competente intende perseguire, può inficiare la legittimità di un simile provvedimento (v. sentenza del 28 novembre 2013, Consiglio/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, punto 120 e giurisprudenza citata; sentenza del 1o marzo 2016, National Iranian Oil Company/Consiglio, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, punto 77; v. anche sentenza del 13 settembre 2023, Venezuela/Consiglio, T‑65/18 RENV, EU:T:2023:529, punto 100 e giurisprudenza citata).
92
In primo luogo, per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti con l’introduzione del criterio i), occorre rilevare che dal considerando 2 della decisione 2023/1218 risulta che «[l]’Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina». Secondo il considerando 3 di tale decisione, il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 23 marzo 2023, ha «ribadito che l’Unione resta determinata a mantenere e aumentare la pressione collettiva esercitata sulla [Federazione russa], anche tramite eventuali ulteriori misure restrittive». Parimenti, dal considerando 5 della decisione 2023/1218 si evince che «il Consiglio ha (...) considerato che la guerra dell’informazione costituisce uno strumento fondamentale attraverso il quale la [Federazione russa] attua la guerra di aggressione contro l’Ucraina e commette gravi violazioni del diritto internazionale e dei principi della Carta delle Nazioni Unite».
93
Inoltre, come indicato dal considerando 2 del regolamento 2023/1215, il Consiglio ha adottato la decisione 2023/1218, che introduce il criterio i), «in reazione alla guerra dell’informazione condotta dalla [Federazione russa] strumentalmente alla guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina».
94
Il ruolo svolto dalla manipolazione delle informazioni da parte della Federazione russa nell’ambito della sua guerra di aggressione contro l’Ucraina è dimostrato da numerosi documenti e articoli di stampa contenuti nel secondo fascicolo probatorio. Tale ruolo è stato altresì sottolineato da diverse relazioni allegate al controricorso, tra cui la relazione del 2022 sulle attività del SEAE per combattere la manipolazione dell’informazione e l’ingerenza straniere, pubblicata il 2 febbraio 2023, la prima relazione del SEAE, del febbraio 2023, sulle minacce di manipolazione delle informazioni e di ingerenza straniere, nonché la relazione del SEAE e dell’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza (ENISA), del dicembre 2022, intitolata «Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI) and Cybersecurity – Threat landscape» (Manipolazione dell’informazione e ingerenza straniere e cybersicurezza – Valutazione delle minacce).
95
Dal momento che la propaganda e le campagne di disinformazione sono tali da rimettere in discussione i fondamenti delle società democratiche e fanno parte integrante dell’arsenale della guerra moderna, le misure restrittive di cui trattasi si inseriscono anche nell’ambito del perseguimento da parte dell’Unione degli obiettivi, segnatamente pacifici, che le sono stati assegnati dall’articolo 3, paragrafi 1 e 5, TUE (v., in tal senso, sentenza del 27 luglio 2022, RT France/Consiglio, T‑125/22, EU:T:2022:483, punto 162).
96
In secondo luogo, occorre rilevare che la guerra dell’informazione portata avanti dalla Federazione russa è orchestrata dai servizi di sicurezza russi nell’ambito di campagne di disinformazione condotte su internet, in particolare attraverso i social network, o mediante attacchi informatici.
97
A tal riguardo, da un lato, occorre osservare che numerosi documenti prodotti in allegato al controricorso e alla memoria di intervento del Regno dei Paesi Bassi dimostrano la partecipazione dei servizi di sicurezza russi, in particolare della direzione principale dell’intelligence (GRU), del FSB e del servizio di intelligence esterno (SVR), a operazioni informatiche di disinformazione, di ingerenza e di destabilizzazione condotte al di fuori della Russia. Analogamente, diversi documenti contenuti nel secondo fascicolo probatorio descrivono in che modo il FSB è coinvolto nella guerra dell’informazione condotta dalle autorità russe.
98
Dall’altro lato, al considerando 5 della decisione 2023/1218, il Consiglio ha constatato che «[l]e imprese del settore informatico (...) [fornivano] tecnologie e software critici alla comunità di intelligence russa» e che tali imprese erano titolari di una licenza del FSB o di una speciale licenza di «armi e attrezzature militari».
99
A questo proposito, numerosi documenti prodotti dal Consiglio e dal Regno dei Paesi Bassi dimostrano che, per condurre le loro azioni nell’ambito della guerra dell’informazione, i servizi di sicurezza russi sono assistiti da imprese private russe che operano nel settore delle tecnologie dell’informazione e, in particolare, nel settore dell’informatica e della cybersicurezza. Ad esempio, tali documenti rivelano che le imprese di questo settore svolgono attività di ricerca e sviluppo per i servizi di sicurezza russi o forniscono loro mezzi tecnologici e assistenza al reclutamento.
100
Occorre rilevare che la ricorrente si limita a contestare due allegati del controricorso, deducendo che essi non sono sufficienti a dimostrare che le società informatiche russe, da un lato, forniscano un sostegno ai servizi di sicurezza russi nelle attività di ricerca e sviluppo e, dall’altro, organizzino concorsi e conferenze al fine di facilitare il reclutamento di personale da parte di tali servizi.
101
Ebbene, si deve constatare, come ha fatto il Consiglio, che il contenuto di questi due allegati è corroborato da numerosi altri elementi di prova, prodotti in allegato al controricorso e alla memoria di intervento dei Paesi Bassi, i quali non sono contestati dalla ricorrente. Quest’ultima ha altresì indicato, in udienza, che talune imprese russe del settore informatico assistevano i servizi di sicurezza russi.
102
Il Consiglio ha, quindi, potuto validamente basarsi su tali elementi di prova per affermare l’esistenza di una relazione tra il settore informatico russo e i servizi di sicurezza russi.
103
Pertanto il criterio i), nella parte in cui riguarda le persone giuridiche, le entità o gli organismi che operano nel settore informatico russo con una licenza del FSB o con una licenza di «armi e attrezzature militari», è idoneo a limitare i mezzi di cui dispone il governo della Federazione russa per attuare la sua guerra dell’informazione, dal momento che tali persone giuridiche, entità o organismi, avendo un legame con i servizi di sicurezza russi, alimentano, direttamente o indirettamente, la capacità di detto governo di condurre le sue azioni e le sue politiche volte a compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
104
Ne consegue che il criterio i) risponde in modo coerente all’obiettivo perseguito di aumentare la pressione esercitata sulle autorità russe e non può essere considerato manifestamente inidoneo rispetto a tale obiettivo, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 91.
105
Inoltre, è a causa del perdurare, se non addirittura dell’aggravarsi, della situazione in Ucraina che il Consiglio ha ritenuto di dover ampliare la cerchia delle persone destinatarie delle misure restrittive introducendo il criterio i), con l’obiettivo di aumentare la pressione sul governo della Federazione russa limitando le sue capacità di condurre una guerra dell’informazione. Ciò detto, un simile modus procedendi, basato sulla progressività della compressione dei diritti in considerazione dell’effettività delle misure, consente di considerare accertata la proporzionalità di queste ultime (v., per analogia, sentenze del 28 novembre 2013, Consiglio/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, punto 126, del 25 gennaio 2017, Almaz-Antey Air and Space Defence/Consiglio, T‑255/15, non pubblicata, EU:T:2017:25, punto 104, e del 20 novembre 2024, Uss/Consiglio, T‑571/23, non pubblicata, EU:T:2024:839, punto 78).
106
Il criterio i) è necessario per aumentare la pressione sulle autorità russe, affinché esse pongano fine alle loro azioni e alle loro politiche di destabilizzazione dell’Ucraina, esercitate in particolare attraverso una guerra dell’informazione, nonché all’aggressione militare di tale paese. Pertanto, il criterio i) non appare manifestamente sproporzionato alla luce degli obiettivi perseguiti.
107
Tale conclusione non è rimessa in discussione dagli argomenti della ricorrente.
108
La ricorrente sostiene che il criterio i) può essere considerato conforme al principio di proporzionalità solo se interpretato alla luce degli obiettivi che ne hanno giustificato l’introduzione, previsti al considerando 5 della decisione 2023/1218 e al considerando 2 del regolamento 2023/1215. L’esistenza di un nesso sufficiente tra il criterio i) e tali obiettivi richiederebbe di dimostrare, da un lato, che le entità operanti nel settore informatico sono titolari di una licenza del FSB che consente di trattare informazioni rientranti nel livello di sicurezza «segreti di Stato» o di una licenza di «armi e attrezzature militari» e, dall’altro, che esse sviluppano tecnologie e software per la «comunità di intelligence russa» e che le loro attività comprendono la partecipazione alla guerra dell’informazione condotta dalla Federazione russa.
109
In primo luogo, la ricorrente deduce che il criterio i) dovrebbe essere interpretato nel senso che riguarda unicamente le entità che partecipano effettivamente alla guerra dell’informazione condotta dalla Federazione russa.
110
Da un lato, occorre considerare che interpretare il criterio i) nel senso che esso deve trovare applicazione solo alle entità che sviluppano effettivamente tecnologie per i servizi di sicurezza russi o che partecipano alla guerra dell’informazione avrebbe la conseguenza di privare quest’ultimo di qualsiasi effetto utile.
111
A tal riguardo, occorre osservare che la situazione di conflitto in cui sono coinvolte la Federazione russa e l’Ucraina rende, nella pratica, particolarmente difficile l’accesso a determinate fonti, l’indicazione espressa della fonte primaria di talune informazioni e l’eventuale raccolta di testimonianze da parte di persone che accettino di essere identificate. Le difficoltà di indagine che ne seguono possono così contribuire a ostacolare la produzione di prove precise e di elementi di informazione oggettivi (v. sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22, EU:T:2023:716, punto 116 e giurisprudenza citata; sentenza dell’11 settembre 2024, Tokareva/Consiglio, T‑744/22, EU:T:2024:608, punto 60).
112
Ebbene, per definizione, la collaborazione tra le società del settore informatico russo e i servizi di sicurezza russi per condurre campagne di disinformazione è segreta. Pertanto, in pratica, per il Consiglio sarebbe estremamente difficile, se non addirittura impossibile, fornire la prova di una simile collaborazione.
113
A questo proposito, nel secondo fascicolo probatorio, costituito da un documento di lavoro del SEAE redatto a sostegno dell’introduzione del criterio i), il SEAE ha indicato che, tenuto conto della natura segreta delle attività svolte dalle entità titolari di una licenza del FSB o di una licenza di «armi e attrezzature militari», «[l]e informazioni "open source" disponibili [erano] spesso insufficienti per collegare direttamente tali società ai servizi di intelligence russi, a parte il solo documento accessibile al pubblico attestante che tali società [erano titolari] di una [tale] licenza».
114
Dall’altro lato, occorre ricordare che l’obiettivo delle misure restrittive adottate sulla base del criterio i) è quello di aumentare la pressione sulla Federazione russa, limitando le sue capacità di condurre la guerra dell’informazione che costituisce parte integrante della guerra di aggressione contro l’Ucraina.
115
A tal fine, il criterio i) riguarda oggettivamente entità che operano nel settore informatico, le quali, anche se non hanno un legame diretto con la guerra dell’informazione condotta dalla Federazione russa, possono tuttavia favorirla fornendo ai servizi di sicurezza russi mezzi tecnologici che consentano loro di portare avanti le loro campagne di disinformazione.
116
Nell’ambito dell’ampio margine di discrezionalità di cui dispone il Consiglio, quest’ultimo ha potuto legittimamente ritenere che l’introduzione del criterio i) consentisse di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo di aumentare la pressione sul governo della Federazione russa, nella misura in cui tale criterio compromette la capacità di tali entità di fornire il loro sostegno ai servizi di sicurezza russi, e, quindi, di limitare la capacità di questi ultimi di condurre la loro guerra dell’informazione.
117
A tal riguardo, il Consiglio non è tenuto a fornire la prova che le misure restrittive hanno un simile effetto, ma solo che esse possono avere un simile effetto (v., in tal senso, sentenze del 25 giugno 2020, VTB Bank/Consiglio, C‑729/18 P, non pubblicata, EU:C:2020:499, punto 66, e del 20 novembre 2024, Uss/Consiglio, T‑571/23, non pubblicata, EU:T:2024:839, punto 83).
118
Ne consegue che il criterio i), nella parte in cui non impone al Consiglio di dimostrare una partecipazione effettiva dell’entità di cui trattasi alla guerra dell’informazione, non è manifestamente inidoneo rispetto all’obiettivo perseguito dalla decisione 2023/1218 e dal regolamento 2023/1215 e non può, quindi, essere considerato sproporzionato.
119
In secondo luogo, la ricorrente deduce che l’interpretazione del criterio i) da parte del Consiglio è sproporzionata in quanto esso ha presunto l’esistenza di un nesso tra, da un lato, le entità interessate e, dall’altro, i servizi di sicurezza russi o la guerra dell’informazione, basandosi sul possesso di una licenza del FSB.
120
Sotto un primo profilo, occorre respingere l’argomento della ricorrente secondo cui l’interpretazione del criterio i) da parte del Consiglio è sproporzionata in quanto il possesso di una licenza del FSB non presuppone che il suo titolare sviluppi tecnologie destinate ai servizi di sicurezza russi o partecipi alla guerra dell’informazione.
121
Infatti, come rilevato al precedente punto 118, il fatto che il criterio i) non richieda una partecipazione effettiva dell’entità interessata alla guerra dell’informazione non può essere considerato sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito dalla decisione 2023/1218 e dal regolamento 2023/1215.
122
A tal riguardo, non è quindi pertinente l’affermazione contenuta nella perizia prodotta dalla ricorrente nell’allegato C.5 della replica, secondo la quale il possesso di qualsiasi tipo di licenza, tra cui le licenze «segreti di Stato», non implicherebbe alcun lavoro attivo con i servizi segreti o con il FSB, né una partecipazione attiva alla guerra dell’informazione.
123
Peraltro, si deve constatare che la perizia, prodotta come allegato alla replica, è stata redatta da uno studio legale russo su richiesta della ricorrente.
124
Conformemente a una giurisprudenza costante, per l’attività del giudice dell’Unione vale il principio della libera valutazione delle prove e soltanto l’attendibilità delle prove prodotte è decisiva per la valutazione delle stesse. Per valutare l’efficacia probatoria di un documento si deve verificare la verosimiglianza dell’informazione in esso contenuta, considerando, in particolare, la provenienza del documento, le circostanze in cui esso è stato elaborato nonché il suo destinatario e chiedersi se, in base al suo contenuto, esso appaia ragionevole e affidabile (v. sentenze del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22, EU:T:2023:716, punto 114 e giurisprudenza citata, e dell’11 settembre 2024, Tokareva/Consiglio, T‑744/22, EU:T:2024:608, punto 58 e giurisprudenza citata).
125
Si deve quindi ritenere, come ha fatto il Consiglio, che tale perizia, essendo stata redatta ai fini della difesa della ricorrente nell’ambito del presente procedimento, ha un’efficacia probatoria limitata (v., per analogia, sentenza del 21 febbraio 2018, Klyuyev/Consiglio, T‑731/15, EU:T:2018:90, punto 124).
126
Inoltre, occorre ricordare che le entità russe del settore informatico devono essere titolari di una licenza del FSB per esercitare le loro attività, circostanza che la ricorrente non contesta.
127
Il Consiglio indica che, tenuto conto dell’obiettivo di limitare la capacità dei servizi di sicurezza russi di condurre una guerra dell’informazione, il criterio i) riguarda le entità del settore informatico russo titolari di una licenza del FSB che o lavorano con i servizi di sicurezza russi o dipendono dal FSB, il quale può mobilitarle per sostenere le attività di tali servizi e, in particolare, per condurre campagne di disinformazione.
128
Occorre rilevare che, nel contesto della guerra dell’informazione condotta dalla Federazione russa, il fatto che sia il FSB, un servizio di intelligence, a rilasciare le licenze alle imprese russe del settore informatico è un elemento pertinente. A tal riguardo, diversi documenti prodotti in allegato al controricorso, che non sono contestati dalla ricorrente, dimostrano la capacità del FSB di mobilitare le imprese informatiche russe per assisterlo. Ad esempio, una relazione intitolata «Kapersky and Beyond. Understanding Russia’s Approach to Cyber-Enabled Economic Warfare» (Kapersky e oltre. Comprendere l’approccio della Russia alla cyberguerra economica), pubblicata nel giugno 2018 dalla Foundation for Defense of Democracies e prodotta nell’allegato B.18 del controricorso, spiega, in particolare, che «qualsiasi entità in Russia che sia attiva nel settore delle telecomunicazioni di qualsiasi natura può essere invitata dal FSB ad assisterlo nelle sue operazioni».
129
Inoltre, secondo una relazione intitolata «Don’t Underestimate Economic Side of Russia’s Cyber Warfare» (Non sottovalutate l’aspetto economico della cyberguerra russa), pubblicata il 25 giugno 2018 sul sito internet «thecypherbrief.com» e prodotta nell’allegato B.25 del controricorso, «[n]on è un caso che la legge russa preveda che il [FSB] sia l’autorità che rilascia le licenze per le attività di cifratura» e, «[p]er come sono concepiti, le leggi e i regolamenti che disciplinano i sistemi di informazione, le telecomunicazioni e la cifratura forniscono al Cremlino e ai suoi servizi di sicurezza strumenti per consolidare internamente il loro potere e per svolgere attività aggressive all’estero».
130
Analogamente, un articolo intitolato «This $500 million russian cyber mogul planned to take his company public – Then America accused it of hacking for Putin’s spiesmogul» (Questo magnate russo del settore informatico da 500 milioni di dollari aveva in programma di quotare la sua società in borsa – Poi gli Stati Uniti lo hanno accusato di pirateria per conto delle spie di Putin), pubblicato il 18 agosto 2021 sul sito internet «forbes.com», prodotto nell’allegato N.1 della memoria di intervento del Regno dei Paesi Bassi, indica che «[l]e società informatiche russe non hanno altra scelta se non quella di eseguire gli ordini del governo e del suo apparato di sicurezza» e che «[è] impossibile lavorare in tale ambiente senza avere relazioni con i servizi di sicurezza russi».
131
Pertanto, occorre considerare che, poiché le entità russe del settore informatico dipendono dal FSB per svolgere le loro attività, quest’ultimo dispone di uno strumento per fare pressione che consente di mobilitarle al fine di fornire assistenza ai servizi di sicurezza russi, in particolare nella conduzione della guerra dell’informazione.
132
La ricorrente, basandosi sulla perizia prodotta nell’allegato C.5 della replica, sostiene che le condizioni di concessione delle licenze non autorizzano il FSB a imporre alle imprese informatiche un obbligo di cooperare con esso o di prestargli assistenza.
133
Ciò detto, occorre osservare che il Consiglio non ha affermato l’esistenza di un obbligo legale che consentisse al FSB di imporre alle imprese informatiche russe soggette all’obbligo di licenza di collaborare con esso. Il Consiglio si è basato sulla possibilità del FSB di fare pressione su tali imprese, tenuto conto del legame esistente tra il settore informatico e i servizi di sicurezza russi e del rapporto di dipendenza dovuto all’obbligo, per le imprese di tale settore, di possedere una licenza del FSB per svolgere le loro attività.
134
Inoltre, il Consiglio rileva che la dipendenza di tali imprese dal mercato e dal governo russi è altresì aumentata dal fatto che esse utilizzano norme russe per i loro strumenti crittografici, che all’estero sono sospette e che le rendono poco affidabili sui mercati esteri. Secondo il Consiglio, le società informatiche russe si ritrovano così isolate dal mercato mondiale, il che le rende ancora più dipendenti dal mercato e dal governo russi.
135
A tal riguardo, il Consiglio ha fatto riferimento, in particolare, a un articolo intitolato «Russia’s FSB Is Making Life Harder for Blockchain» [il FSB russo rende la vita difficile alla blockchain (catena di blocchi)], pubblicato il 14 settembre 2021 sul sito internet «coindesk.com» e prodotto nell’allegato B.26 del controricorso. Tale articolo indica che le imprese russe che utilizzano la tecnologia della blockchain (catena di blocchi) hanno l’obbligo di ottenere una certificazione dei loro strumenti crittografici da parte del FSB e di utilizzare norme russe applicabili agli strumenti crittografici, le quali sono considerate sospette all’estero.
136
La ricorrente si limita a sostenere che tale allegato riguarderebbe solo un settore molto specifico, vale a dire quello che utilizza la tecnologia della «blockchain» (catena di blocchi).
137
Ebbene, tale argomento non è tale da rimettere in discussione la pertinenza di tale allegato, in quanto quest’ultimo costituisce un esempio che illustra la dipendenza delle società informatiche russe che utilizzano strumenti di cifratura rispetto alle autorità russe e, in particolare, al FSB.
138
Sotto un secondo profilo, la ricorrente sostiene che, tra le 28 licenze di «tipo 4» rilasciate in applicazione del regolamento 313 per attività connesse alla cifratura, una sola consente lo sviluppo di strumenti di cifratura. Essa sostiene che il criterio i), per essere conforme all’obiettivo menzionato nel considerando 5 della decisione 2023/1218 e nel considerando 2 del regolamento 2023/1215, dovrebbe riguardare solo le imprese del settore informatico russo titolari di una simile licenza, dato che solo esse potrebbero fornire software di cifratura ai servizi di sicurezza russi.
139
A tal riguardo, occorre ricordare che l’obiettivo perseguito dal criterio i) è quello di limitare la capacità dei servizi di sicurezza russi di condurre la guerra dell’informazione, adottando misure restrittive nei confronti delle imprese del settore informatico che possono assisterli. Ebbene, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, tale assistenza non si limita alla fornitura di software di cifratura, ma include anche la fornitura di altri mezzi tecnologici o tecnici.
140
Ciò posto, la ricorrente non spiega per quale ragione un’impresa del settore informatico, la quale possieda una licenza di «tipo 4» in applicazione del regolamento 313 che la autorizzi, ad esempio, a sviluppare o a produrre sistemi di informazione o di telecomunicazione che utilizzano strumenti di cifratura oppure a modernizzare, assemblare, installare, regolare o riparare strumenti di cifratura, non sarebbe in grado di assistere i servizi di sicurezza russi nella conduzione della guerra dell’informazione.
141
Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la capacità del FSB di fare pressione sulle entità russe del settore informatico non dipende dal tipo di licenza di cui esse sono titolari.
142
Le spiegazioni fornite dalla ricorrente in merito ai diversi tipi di licenze rilasciate dal FSB e alla distinzione tra le licenze di «tipo 4» relative alle attività di cifratura e le licenze «segreti di Stato» non sono, quindi, pertinenti. Lo stesso vale per le considerazioni contenute nella perizia allegata alla replica, secondo le quali le licenze del FSB non sono rilasciate allo scopo di collaborare con quest’ultimo.
143
Ne consegue che la condizione prevista dal criterio i), relativa al possesso di una licenza del FSB o di una licenza di «armi e attrezzature militari», consentendo di prendere in considerazione non solo le entità del settore informatico russo che partecipano effettivamente alla guerra dell’informazione, ma anche quelle che possono essere mobilitate dai servizi di sicurezza russi per assisterli, è adeguata e necessaria per il conseguimento dell’obiettivo perseguito da tale criterio, ricordato al precedente punto 114 e consistente nel limitare le capacità della Federazione russa di condurre la guerra dell’informazione.
144
Pertanto, la seconda censura deve essere respinta.
Sulla terza censura, vertente su una limitazione sproporzionata della libertà d’impresa
145
La ricorrente deduce che il fatto di sanzionare tutte le società informatiche russe, per il motivo che esse sono obbligate a possedere una licenza del FSB per svolgere la loro attività, arreca una limitazione sproporzionata alla libertà d’impresa sancita dall’articolo 16 della Carta.
146
Ai sensi dell’articolo 16 della Carta, «[è] riconosciuta la libertà d’impresa, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali».
147
Secondo la giurisprudenza la libertà d’impresa, al pari di altri diritti fondamentali, non costituisce una prerogativa assoluta e il suo esercizio può essere oggetto di restrizioni giustificate dagli obiettivi di interesse generale perseguiti dall’Unione, a condizione che tali restrizioni siano effettivamente consone ai suddetti obiettivi di interesse generale e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti (v. sentenza del 28 marzo 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 148 e giurisprudenza citata; sentenza del 27 luglio 2022, RT France/Consiglio, T‑125/22, EU:T:2022:483, punto 220).
148
La Corte ha dichiarato segnatamente che, in considerazione del tenore letterale dell’articolo 16 della Carta, che si distingue da quello relativo alle altre libertà fondamentali sancite nel titolo II della medesima, essendo invece simile a quello di talune disposizioni del titolo IV della Carta stessa, la libertà d’impresa può essere soggetta a un ampio ventaglio di interventi dei poteri pubblici che possono stabilire, nell’interesse generale, limiti all’esercizio dell’attività economica (v. sentenza del 28 novembre 2013, Consiglio/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, punto 123 e giurisprudenza citata).
149
Le misure restrittive hanno, per definizione, conseguenze negative, in particolare, sul libero esercizio delle attività professionali, con danni per soggetti che non hanno alcuna responsabilità riguardo alla situazione che ha condotto all’adozione delle sanzioni Tale è a fortiori la conseguenza prodotta dalle misure restrittive rivolte nei confronti delle entità che ne formano oggetto (v. sentenza del 28 marzo 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 149 e giurisprudenza citata; sentenza del 27 luglio 2022, RT France/Consiglio, T‑125/22, EU:T:2022:483, punto 221).
150
Se è certamente vero che misure restrittive fondate su un criterio come quello di cui trattasi nel caso di specie limitano incontestabilmente i diritti di cui la ricorrente gode a norma dell’articolo 16 della Carta, la libertà d’impresa dedotta dalla ricorrente può tuttavia essere oggetto di restrizioni, alle condizioni di cui all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta. A tal proposito, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, da un lato, «[e]ventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla (...) Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà» e, dall’altro lato, «[n]el rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui». Pertanto, per essere conforme al diritto dell’Unione, una limitazione all’esercizio dei diritti fondamentali di cui trattasi deve rispondere ad una triplice condizione. In primo luogo, la limitazione deve essere prevista dalla legge: in altri termini, la misura in questione deve avere una base giuridica. In secondo luogo, la limitazione deve perseguire un obiettivo d’interesse generale, riconosciuto come tale dall’Unione. In terzo luogo, la limitazione non dev’essere eccessiva. Da un lato, essa dev’essere necessaria e proporzionata allo scopo perseguito; dall’altro, il «contenuto essenziale», ossia la sostanza, del diritto o della libertà in questione non deve essere leso (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 13 settembre 2018, Gazprom Neft/Consiglio, T‑735/14 e T‑799/14, EU:T:2018:548, punti da 160 a 163 e giurisprudenza citata).
151
Ebbene, si deve necessariamente constatare che nel caso di specie queste tre condizioni sono soddisfatte.
152
Sotto un primo profilo, dato che l’adozione di misure restrittive sulla base del criterio i) è prevista dalle disposizioni pertinenti della decisione 2014/145 e del regolamento n. 269/2014, la limitazione della libertà d’impresa risultante dall’applicazione di tale criterio è prevista dalla legge.
153
Sotto un secondo profilo, occorre ricordare che il criterio i) risponde a un obiettivo di interesse generale, riconosciuto come tale dall’Unione, idoneo a giustificare simili limitazioni. Infatti, tale criterio mira ad aumentare la pressione sulla Federazione russa, combattendo la guerra dell’informazione orchestrata da quest’ultima a sostegno della sua guerra di aggressione contro l’Ucraina, e a limitare la capacità dei servizi di sicurezza russi di condurre campagne di disinformazione, prendendo di mira le entità che possono collaborare con loro. In tale prospettiva, il criterio i) è in linea con gli obiettivi di tutela dell’integralità territoriale, della sovranità e dell’indipendenza dell’Ucraina nonché di promozione di una soluzione pacifica della crisi in tale paese, riconducibili allo scopo più ampio del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione sanciti all’articolo 21 TUE nonché agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, in grado di giustificare conseguenze negative, anche considerevoli, per taluni operatori (v., in tal senso, sentenze del 28 marzo 2017, Rosneft,C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 150, del 25 giugno 2020, Vnesheconombank/Consiglio, C‑731/18 P, non pubblicata, EU:C:2020:500, punto 87, e del 29 maggio 2024, Vinokurov/Consiglio, T‑302/22, non pubblicata, EU:T:2024:325, punto 197). Pertanto, il criterio i) si colloca nell’ambito della reazione dell’Unione, con i mezzi pacifici a sua disposizione e al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all’articolo 3, paragrafo 5, TUE, a un atto di aggressione in violazione dell’articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite e, di conseguenza, a una violazione degli obblighi erga omnes imposti dal diritto internazionale (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 27 luglio 2022, RT France/Consiglio, T‑125/22, EU:C:2022:483, punto 164).
154
Sotto un terzo profilo, in considerazione dell’importanza fondamentale di tali obiettivi, il Consiglio ha potuto ritenere, senza oltrepassare i limiti del suo potere discrezionale, che le limitazioni della libertà d’impresa risultanti dall’applicazione del criterio i) fossero adeguate e necessarie, al fine di aumentare la pressione sulla Federazione russa. Pertanto, simili limitazioni non possono essere considerate, alla luce degli obiettivi perseguiti, un intervento sproporzionato e inaccettabile, che lederebbe la sostanza stessa della libertà d’impresa delle entità oggetto di tale criterio. Infatti, tali misure non impediscono alle imprese russe del settore informatico di svolgere le loro attività commerciali.
155
Di conseguenza, non si può ritenere che il criterio i) arrechi una limitazione sproporzionata alla libertà d’impresa.
156
Pertanto, si devono respingere la terza censura e, quindi, il primo motivo di ricorso nel suo insieme.
Sul secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dell’obbligo di motivazione
157
Nel ricorso e nella prima memoria di adattamento la ricorrente deduce che il motivo che ha giustificato l’inserimento del suo nome negli elenchi di cui trattasi, figurante negli atti iniziali e negli atti di mantenimento primi e secondi, non è sufficientemente preciso e concreto, in quanto si limita a riprendere il criterio di inserimento e non contiene alcuna informazione specifica sulla sua situazione individuale. Il Consiglio si sarebbe limitato a una motivazione generica e stereotipata, che sarebbe comune a tutte le società, a eccezione di una sola, i cui nomi sono stati inseriti negli elenchi di cui trattasi in applicazione del criterio i).
158
Da un lato, secondo una giurisprudenza costante, il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, sancito dall’articolo 47 della Carta, postula che l’interessato possa conoscere la motivazione della decisione adottata nei suoi confronti o mediante la lettura della decisione stessa o a seguito di comunicazione della motivazione effettuata su sua istanza (v. sentenze del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 100 e giurisprudenza citata, e del 13 settembre 2018, Sberbank of Russia/Consiglio,T‑732/14, EU:T:2018:541, punto 112 e giurisprudenza citata).
159
Dall’altro lato, secondo una giurisprudenza parimenti costante, la motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE deve far apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui essa promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni dei provvedimenti adottati, al fine di valutarne la fondatezza, e da permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo (v. sentenze del 15 novembre 2012, Consiglio/Bamba,C‑417/11 P, EU:C:2012:718, punto 50 e giurisprudenza citata, e del 22 aprile 2021, Consiglio/PKK,C‑46/19 P, EU:C:2021:316, punto 47 e giurisprudenza citata; sentenza del 4 settembre 2024, Shamalov/Consiglio, T‑651/22, non pubblicata, EU:T:2024:576, punto 37).
160
La motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e al contesto nel quale esso è stato adottato. L’obbligo di motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze concrete, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi addotti e dell’interesse che i destinatari o altre persone che l’atto riguarda direttamente e individualmente possono avere alle relative spiegazioni. In particolare, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’adeguatezza della motivazione deve essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi. Di conseguenza, un atto pregiudizievole è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto all’interessato, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (v. sentenza del 15 novembre 2012, Consiglio/Bamba,C‑417/11 P, EU:C:2012:718, punti 53 e 54 e giurisprudenza citata; sentenze del 28 marzo 2017, Rosneft,C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 122, e del 15 novembre 2023, OT/Consiglio,T‑193/22, EU:T:2023:716, punto 64).
161
Inoltre, la giurisprudenza ha precisato che la motivazione di un atto del Consiglio che impone una misura restrittiva doveva identificare non soltanto la base giuridica di tale misura, ma anche i motivi specifici e concreti per i quali il Consiglio riteneva, nell’esercizio del suo potere discrezionale, che l’interessato dovesse essere assoggettato a una misura di questo tipo (v. sentenza del 27 luglio 2022, RT France/Consiglio, T‑125/22, EU:T:2022:483, punto 105 e giurisprudenza citata; sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22, EU:T:2023:716, punto 66).
162
La motivazione di una misura di congelamento dei fondi non può, in linea di principio, consistere soltanto in una formulazione generica e stereotipata, ma deve, al contrario, indicare le ragioni specifiche e concrete per le quali il Consiglio considera applicabile all’interessato la normativa pertinente (v. sentenza del 15 settembre 2016, Yanukovych/Consiglio, T‑346/14, EU:T:2016:497, punto 79 e giurisprudenza citata; sentenza del 30 gennaio 2019, Stavytskyi/Consiglio, T‑290/17, EU:T:2019:37, punto 47).
163
Per di più, occorre ricordare che l’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 296 TFUE costituisce una formalità sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente alla legittimità nel merito dell’atto controverso. Infatti, la motivazione di una decisione consiste nell’esprimere formalmente le ragioni su cui si fonda tale decisione. Qualora tali ragioni siano viziate da errori, questi ultimi inficiano la legittimità nel merito della decisione, ma non la motivazione di quest’ultima, che può essere sufficiente pur illustrando ragioni errate. Ne consegue che le censure e gli argomenti diretti a contestare la fondatezza di un atto non sono pertinenti nell’ambito di un motivo vertente sul difetto o sull’insufficienza di motivazione (v. sentenze del 18 giugno 2015, Ipatau/Consiglio, C‑535/14 P, EU:C:2015:407, punto 37 e giurisprudenza citata, e del 30 novembre 2022, PKK/Consiglio, T‑316/14 RENV e T‑148/19, EU:T:2022:727, punto 234 e giurisprudenza citata).
164
In via preliminare, occorre constatare che gli argomenti della ricorrente dedotti nella replica e diretti a contestare l’esattezza fattuale della motivazione riguardano, in realtà, la questione della fondatezza del motivo di inserimento. Pertanto, tali argomenti devono essere respinti in quanto non pertinenti nell’ambito del presente motivo di ricorso e saranno esaminati nell’ambito del terzo motivo di ricorso.
165
In primo luogo, occorre rilevare, come ha fatto il Consiglio, che la ricorrente non sostiene di non essere stata in grado di comprendere il motivo dell’inserimento del suo nome negli atti iniziali e negli atti di mantenimento primi e secondi.
166
In secondo luogo, la ricorrente non afferma di aver ignorato il contesto in cui tali atti sono stati adottati e gli obiettivi che essi si proponevano di raggiungere, ossia, come risulta dai considerando della decisione 2023/1218 e del regolamento 2023/1215, aumentare la pressione sulla Federazione russa adottando misure restrittive in risposta alla guerra dell’informazione attuata da quest’ultima a sostegno della sua guerra di aggressione contro l’Ucraina.
167
In terzo luogo, dalla lettura del motivo contenuto negli atti iniziali nonché negli atti di mantenimento primi e secondi, citato al precedente punto 8, risulta in modo sufficientemente chiaro che il Consiglio ha inserito e mantenuto il nome della ricorrente negli elenchi di cui trattasi sulla base del criterio i), circostanza che quest’ultima non contesta.
168
A tal riguardo, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, occorre rilevare che il Consiglio, in tale motivo, non si è limitato a riprodurre il titolo del criterio i). Infatti, le indicazioni secondo le quali la ricorrente è un’entità attiva nel settore informatico russo che detiene una licenza del FSB costituiscono informazioni specifiche sulla situazione individuale della ricorrente.
169
In quarto luogo, per quanto riguarda il carattere asseritamente stereotipato della motivazione, occorre osservare che, sebbene le considerazioni contenute nella motivazione figurante negli atti iniziali nonché negli atti di mantenimento primi e secondi siano le stesse di quelle alla base dell’applicazione di misure restrittive ad altre persone menzionate negli elenchi di cui trattasi, esse mirano, nondimeno, a descrivere la situazione concreta della ricorrente che, al pari di altre entità russe del settore informatico, è titolare di una licenza del FSB (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 27 febbraio 2014, Ezz e a./Consiglio, T‑256/11, EU:T:2014:93, punto 115, del 15 settembre 2016, Yanukovych/Consiglio, T‑346/14, EU:T:2016:497, punto 82, e del 30 gennaio 2019, Stavytskyi/Consiglio, T‑290/17, EU:T:2019:37, punto 56).
170
Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il fatto che i nomi di altre entità che soddisfano le condizioni del criterio i) siano stati inseriti negli elenchi di cui trattasi per motivi analoghi a quello alla base dell’inserimento del suo nome non significa che la motivazione degli atti iniziali e degli atti di mantenimento primi e secondi non si riferisse anche alla sua situazione specifica.
171
Dalla motivazione degli atti iniziali e degli atti di mantenimento primi e secondi risulta, quindi, che le ragioni specifiche e concrete che hanno indotto il Consiglio a inserire e a mantenere il nome della ricorrente negli elenchi di cui trattasi sono indicate in modo sufficientemente chiaro e preciso da consentire alla ricorrente di comprenderle e al Tribunale di esercitare il suo controllo a tal riguardo.
172
Ne consegue che il secondo motivo di ricorso deve essere respinto.
Sul terzo motivo di ricorso, vertente su errori manifesti di valutazione
173
In via preliminare, occorre rilevare che si deve ritenere che il terzo motivo di ricorso verta su errori di valutazione e non su errori manifesti di valutazione. Infatti, se è indubbiamente vero che il Consiglio dispone di un certo potere discrezionale per determinare caso per caso se i criteri giuridici sui quali si fondano le misure restrittive di cui trattasi sono soddisfatti, è altrettanto vero che i giudici dell’Unione devono assicurare un controllo, in linea di principio completo, della legittimità di tutti gli atti dell’Unione (v. sentenza dell’11 settembre 2024, Tokareva/Consiglio, T‑744/22, EU:T:2024:608, punto 31 e giurisprudenza citata).
174
L’effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta postula, in particolare, che il giudice dell’Unione si assicuri che la decisione con cui sono state adottate o mantenute misure restrittive, la quale riveste una portata individuale per la persona o l’entità interessata, si fondi su una base di fatto sufficientemente solida. Ciò comporta una verifica dei fatti addotti nell’esposizione dei motivi sottesa a tale decisione, cosicché il controllo giurisdizionale non si limiti alla valutazione dell’astratta verosimiglianza dei motivi dedotti, ma consista invece nella questione di accertare se questi motivi o, per lo meno, uno di essi considerato di per sé sufficiente a suffragare la medesima decisione siano fondati (v. sentenze del 19 dicembre 2018, Azarov/Consiglio, C‑530/17 P, EU:C:2018:1031, punto 22 e giurisprudenza citata, del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22, EU:T:2023:716, punto 122 e giurisprudenza citata, e dell’11 settembre 2024, Tokareva/Consiglio, T‑744/22, EU:T:2024:608, punto 32 e giurisprudenza citata).
175
Tale valutazione deve essere effettuata esaminando gli elementi di prova e di informazione non in maniera isolata, bensì nel contesto nel quale essi si inseriscono. Infatti, il Consiglio assolve l’onere della prova che gli incombe qualora evochi dinanzi al giudice dell’Unione un complesso di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti che consentano di dimostrare che la persona assoggettata alla misura restrittiva soddisfaceva, alla data di adozione degli atti controversi, le condizioni previste dal criterio applicato (v., in tal senso, sentenze del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22, EU:T:2023:716, punto 124 e giurisprudenza citata, e dell’11 settembre 2024, Tokareva/Consiglio, T‑744/22, EU:T:2024:608, punto 33 e giurisprudenza citata).
176
In caso di contestazione, è all’autorità competente dell’Unione che incombe il compito di dimostrare la fondatezza dei motivi addebitati alla persona o all’entità interessata, e non già a quest’ultima di produrre la prova negativa dell’infondatezza di tali motivi (v. sentenze del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22, EU:T:2023:716, punto 123 e giurisprudenza citata, e dell’11 settembre 2024, Tokareva/Consiglio, T‑744/22, EU:T:2024:608, punto 34 e giurisprudenza citata).
177
Per giustificare il mantenimento del nome di una persona nell’elenco di cui trattasi, al Consiglio non è fatto divieto di basarsi sugli stessi elementi di prova che hanno giustificato l’inserimento iniziale, il reinserimento o il precedente mantenimento del nome della persona interessata in tale elenco, fintantoché, da un lato, i motivi di inserimento siano rimasti inalterati e, dall’altro, il contesto non si sia evoluto in modo tale che detti elementi di prova siano divenuti obsoleti (v. sentenze del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22, EU:T:2023:716, punto 169 e giurisprudenza citata, e del 29 maggio 2024, Belavia/Consiglio, T‑116/22, EU:T:2024:334, punto 77 e giurisprudenza citata). A tal proposito, lo sviluppo del contesto comprende la considerazione, da un lato, della situazione del paese rispetto al quale è stato istituito il sistema di misure restrittive nonché della situazione particolare della persona interessata e, dall’altro lato, dell’insieme delle circostanze rilevanti e, in particolare, dalla mancata realizzazione degli obiettivi perseguiti dalle misure restrittive (v. sentenza dell’11 settembre 2024, Tokareva/Consiglio, T‑744/22, EU:T:2024:608, punto 37 e giurisprudenza citata).
178
Per di più, occorre sottolineare che il contesto delle misure in questione deve essere preso in considerazione e che il grado della prova che può essere richiesto al Consiglio deve essere adattato alla luce delle difficoltà di accesso a prove ed elementi di informazione oggettivi (v. sentenze del 1o giugno 2022, Prigozhin/Consiglio, T‑723/20, non pubblicata, EU:T:2022:317, punto 102 e giurisprudenza citata, e del 20 novembre 2024, Zubitskiy/Consiglio, T‑1074/23, non pubblicata, EU:T:2024:840, punto 78 e giurisprudenza citata).
179
In assenza di poteri di indagine in paesi terzi, la valutazione delle autorità dell’Unione deve, di fatto, basarsi su fonti di informazione accessibili al pubblico, come rapporti, articoli di stampa, relazioni dei servizi segreti o altre fonti di informazione simili (v. sentenze del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22, EU:T:2023:716, punto 115 e giurisprudenza citata, e dell’11 settembre 2024, Tokareva/Consiglio, T‑744/22, EU:T:2024:608, punto 59 e giurisprudenza citata).
180
Per quanto riguarda il contesto generale della situazione dell’Ucraina, occorre constatare che, alla data di adozione degli atti impugnati, la situazione in Ucraina rimaneva grave. Parimenti, le misure restrittive continuavano a essere giustificate alla luce dell’obiettivo perseguito dall’introduzione del criterio i), ossia aumentare la pressione sulla Federazione russa combattendo la guerra dell’informazione orchestrata da quest’ultima a sostegno della sua guerra di aggressione contro l’Ucraina (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 20 novembre 2024, Uss/Consiglio, T‑571/23, non pubblicata, EU:T:2024:839, punti 134 e 135, e del 20 novembre 2024, Zubitskiy/Consiglio, T‑1074/23, non pubblicata, EU:T:2024:840, punti 110 e 111).
181
Per quanto riguarda la situazione specifica della ricorrente, occorre ricordare che l’inserimento del suo nome negli elenchi di cui trattasi in applicazione del criterio i) presuppone la sussistenza di due condizioni cumulative, consistenti, la prima, nel fatto che essa sia un’entità che opera nel settore informatico russo e, la seconda, nella circostanza che essa sia titolare di una licenza del FSB.
Sugli atti iniziali e sui primi atti di mantenimento
182
La ricorrente deduce che l’inserimento e il mantenimento del suo nome negli elenchi di cui trattasi si basano su allegazioni non suffragate ed erronee e che il Consiglio non ha dimostrato che essa rientrasse nell’ambito del criterio i).
183
La ricorrente sostiene di essere stata designata, negli atti iniziali e nei primi atti di mantenimento, come persona giuridica o «entità giuridica» e che, in quanto società holding, essa non soddisfa le condizioni previste dal criterio i).
184
In via preliminare, occorre ricordare che, negli atti iniziali e nei primi atti di mantenimento, la ricorrente è stata inserita con il nome di «Positive Group PJSC, alias Positive technologies, alias Gruppa Pozitiva». Il motivo dell’inserimento del suo nome, menzionato al precedente punto 8, indica che essa «è un’entità che opera nel settore informatico russo con una licenza [del FSB]».
185
Ne consegue che la ricorrente viene indicata negli atti iniziali e nei primi atti di mantenimento come entità, designata o con il suo nome, o con il nome Positive Technologies.
186
A tal riguardo, occorre osservare che la ricorrente, per presentare le sue attività, fornisce essa stessa, negli allegati da A.13 a A.22 del ricorso, alcuni estratti del sito internet della Positive Technologies, «ptsecurity.com», che essa descrive come «suo» sito internet.
187
A titolo di esempio, negli allegati A.13 e A.14 del ricorso viene indicato che «la Positive Technologies è la prima e unica impresa di cybersicurezza in Russia a essere quotata alla Borsa di Mosca».
188
Inoltre, come rilevato dal Consiglio, la dichiarazione pubblicata sulla stampa il 23 giugno 2023, a seguito dell’adozione degli atti iniziali, e contenuta nell’allegato B.29 del controricorso è stata rilasciata dai rappresentanti della Positive Technologies e menziona «la decisione dell’U[nione] di imporre sanzioni nei confronti delle Positive Technologies». Ebbene, la ricorrente afferma di essere l’autrice di tale dichiarazione.
189
A tal riguardo, occorre osservare che l’allegato B.29 contiene quattro articoli di stampa estratti da diversi siti internet, pubblicati il 23 e il 24 giugno 2023, che riguardano le sanzioni inflitte alla Positive Technologies e che menzionano tale dichiarazione. Secondo gli articoli pubblicati sui siti internet «rg.ru», «xakep.ru» e sul sito internet del MNIAP, la dichiarazione è attribuita alla Positive Technologies. Sul sito internet «cnews.ru», la dichiarazione è attribuita ai rappresentanti della ricorrente.
190
In udienza, la ricorrente ha esposto che «Positive Technologies» era un nome commerciale che designava l’intero gruppo costituito da lei stessa in quanto società holding e da tutte le sue società figlie e che il sito internet «ptsecurity.com» mirava a presentare tutte le attività del gruppo Positive Technologies.
191
Si deve considerare che la ricorrente, presentando il sito internet «ptsecurity.com» come il «suo» sito internet e rilasciando dichiarazioni in nome della Positive Technologies, riconosce, implicitamente ma necessariamente, che non vi è distinzione tra l’entità Positive Technologies e lei stessa.
192
Ne consegue che la persona designata negli atti iniziali e nei primi atti di mantenimento, rispetto alla quale deve essere accertato il soddisfacimento delle condizioni previste dal criterio i), è la ricorrente in quanto entità, anche denominata Positive Technologies o Gruppa Pozitiva, e non la ricorrente in quanto società o persona giuridica.
193
In primo luogo, per quanto riguarda la prima condizione prevista dal criterio i), occorre rilevare che la ricorrente non contesta di operare nel settore informatico russo.
194
A tal riguardo, occorre osservare che, nel ricorso, la ricorrente si presenta come operante nel settore della fornitura di soluzioni di cybersicurezza e di sicurezza dell’informazione, proponendo, in particolare, soluzioni e sistemi di software a imprese, al fine di proteggersi dagli attacchi informatici dannosi. Per illustrare le sue attività, essa produce altresì, negli allegati da A.13 a A.22 del ricorso, estratti del sito internet della Positive Technologies, «ptsecurity.com».
195
Nel ricorso, la ricorrente afferma di non contestare l’esattezza dei documenti nn. 1 e 6 contenuti nel primo fascicolo probatorio, i quali sono estratti da banche dati pubbliche sulle imprese, ma rileva che tali documenti non sono pertinenti per quanto riguarda l’inserimento del suo nome negli elenchi di cui trattasi.
196
Ciò posto, dal documento n. 1 contenuto nel primo fascicolo probatorio, contenente la pagina informativa relativa alla ricorrente tratta dalla banca dati delle imprese Ready Ratios, risulta che quest’ultima esercita in via principale le attività di una società holding. Tale documento indica che essa svolge anche attività di programmazione informatica, attività di consulenza informatica, altre attività informatiche e relative ai servizi informatici, nonché attività per la creazione e l’utilizzazione di banche dati e di risorse informative.
197
Inoltre, il documento n. 6 contenuto nel primo fascicolo probatorio, contenente un estratto del registro russo delle imprese «Spark-Interfax» relativo alla ricorrente, mostra, in particolare, che la ricorrente opera nel settore informatico russo.
198
Pertanto tali documenti, descrivendo le attività della ricorrente, sono pertinenti nella misura in cui hanno consentito al Consiglio di dimostrare che essa era un’«entità che opera[va] nel settore informatico russo» e che soddisfaceva la prima condizione del criterio i).
199
Di conseguenza, si deve constatare che il Consiglio ha sufficientemente dimostrato, sulla base del primo fascicolo probatorio, che, alla data di adozione degli atti iniziali e dei primi atti di mantenimento, la ricorrente era un’«entità che opera[va] nel settore informatico russo» e che soddisfaceva, pertanto, la prima condizione prevista dal criterio i).
200
In secondo luogo, per quanto riguarda la seconda condizione prevista dal criterio i), la ricorrente deduce che nessuno dei documenti contenuti nel primo fascicolo probatorio è sufficiente a dimostrare che essa sia titolare di una licenza del FSB e che sviluppi tecnologie e software per i servizi di sicurezza russi che agevolano la guerra dell’informazione.
201
Occorre osservare che, per dimostrare che la ricorrente soddisfaceva la seconda condizione del criterio i), relativa al possesso di una licenza del FSB, il Consiglio si è basato sul documento n. 2, contenuto nel primo fascicolo probatorio. Tale documento è un estratto di una presentazione PowerPoint pubblicata sul sito internet «ptsecurity.com», considerato il sito internet ufficiale della ricorrente, che mostra diverse licenze in possesso della Positive Technologies, tra le quali una licenza del FSB.
202
La ricorrente contesta, in sostanza, il valore probatorio del documento n. 2 contenuto nel primo fascicolo probatorio. Essa deduce che tale documento, che è a malapena leggibile e risale al 2019, non fornirebbe alcuna informazione sul tipo di licenza di cui, secondo il Consiglio, essa sarebbe titolare. Essa afferma che, in ogni caso, non possiede alcuna licenza del FSB.
203
Anzitutto, si deve constatare che dal primo fascicolo probatorio risulta che, sebbene il documento n. 2 risalga al 2019, il Consiglio vi ha avuto accesso il 13 febbraio 2023. Ciò posto, la ricorrente non deduce alcun argomento volto a sostenere che le informazioni disponibili sul sito internet «ptsecurity.com» erano obsolete alla data in cui il Consiglio vi ha avuto accesso, vale a dire prima dell’adozione degli atti iniziali e dei primi atti di mantenimento.
204
Occorre poi rilevare che, sebbene la riproduzione delle licenze contenuta nel documento n. 2 sia effettivamente di cattiva qualità, è tuttavia chiaramente indicato, su tale pagina internet del sito «ptsecurity.com», che la Positive Technologies possiede una licenza del FSB.
205
A tal riguardo, nella misura in cui il criterio i) concerne qualsiasi tipo di licenza rilasciata dal FSB, è irrilevante il fatto che il tipo di licenza del FSB non sia chiaramente leggibile sul documento n. 2.
206
Infine, occorre osservare che il contenuto del documento n. 2 è corroborato dagli estratti del sito internet «ptsecurity.com», prodotti negli allegati B.27 e B.28 del controricorso.
207
A tal proposito, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, la legittimità di un atto dell’Unione deve essere valutata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui l’atto è stato adottato (v. sentenza dell’11 settembre 2024, Tokareva/Consiglio, T‑744/22, EU:T:2024:608, punto 68 e giurisprudenza citata).
208
Inoltre, il controllo di legalità sostanziale che incombe al Tribunale deve essere effettuato, per quanto riguarda in particolare il contenzioso in materia di misure restrittive, sulla base non solo degli elementi contenuti nella motivazione degli atti controversi, ma anche di quelli che il Consiglio fornisce, in caso di contestazione, al Tribunale per accertare la fondatezza dei fatti dedotti (v. sentenza dell’11 settembre 2024, Tokareva/Consiglio, T‑744/22, EU:T:2024:608, punto 69 e giurisprudenza citata).
209
Il fatto che un elemento sia stato comunicato in quanto elemento a discarico da parte della persona assoggettata alle misure restrittive non impedisce che tale elemento possa eventualmente esserle opposto per constatare la fondatezza della motivazione sottesa alle misure restrittive adottate nei suoi confronti (v. sentenze del 14 marzo 2018, Kim e a./Consiglio e Commissione, T‑533/15 e T‑264/16, EU:T:2018:138, punto 115 e giurisprudenza citata, e dell’11 settembre 2024, Mordashova/Consiglio, T‑497/22, non pubblicata, EU:T:2024:604, punto 80 e giurisprudenza citata).
210
L’allegato B.27 del controricorso contiene un estratto del sito internet «ptsecurity.com», datato 20 novembre 2014 e intitolato «Positive Technologies received a license from the FSB, allowing work with cryptographic protection tools» (La Positive Technologies ha ottenuto una licenza del FSB che l’autorizza a lavorare con strumenti di protezione crittografici). Nello stesso estratto, la Positive Technologies annunciava il rinnovo di una licenza del FSB rilasciata per effettuare lavori connessi all’utilizzo di informazioni costituenti segreti di Stato.
211
Anche l’allegato B.28 del controricorso contiene un estratto del sito internet «ptsecurity.com», risalente al 2018, nel quale figura un elenco delle licenze e dei certificati posseduti dalla Positive Technologies, tra i quali una «licenza del FSB russo per lavorare con strumenti di protezione crittografici» e una «licenza del FSB russo per effettuare lavori che utilizzano informazioni costituenti segreto di Stato», nonché le copie di queste due licenze.
212
Nella replica la ricorrente deduce che gli estratti del sito internet «ptsecurity.com», prodotti dal Consiglio negli allegati B.27 e B.28 del controricorso, non la riguardano. Da un lato, essa sostiene che la dichiarazione pubblicata il 20 novembre 2014, contenuta nell’allegato B.27 del controricorso, non può riguardarla, in quanto essa è stata registrata come impresa il 27 settembre 2017. Dall’altro lato, il numero di registrazione e il numero di identificazione fiscale che compaiono sulle licenze, prodotte nell’allegato B.28 del controricorso, non sarebbero i suoi e tali licenze risalirebbero al 28 aprile 2015 e al 10 novembre 2014, prima della sua data di registrazione.
213
Occorre constatare che tali argomenti della ricorrente si basano sull’erronea premessa secondo cui essa sarebbe inserita negli elenchi di cui trattasi in quanto persona giuridica.
214
Infatti, occorre ricordare che il motivo di inserimento riguarda la ricorrente, anche denominata Positive Technologies, quale entità e non quale persona giuridica.
215
Ne consegue che la data di registrazione della ricorrente quale persona giuridica non è pertinente ai fini della questione se l’entità in questione sia titolare di una licenza.
216
Inoltre, occorre osservare che la ricorrente, per descrivere le sue attività, si basa su un estratto del sito internet «ptsecurity.com» prodotto nell’allegato A.14 del ricorso e risalente al 2023 e rileva che, «[c]ome indicato sul [suo] sito internet: “[d]a ormai 21 anni, [il suo] obiettivo principale è prevenire attacchi di pirati informatici”». Inoltre, da un estratto del medesimo sito internet, prodotto dal Regno dei Paesi Bassi nell’allegato N.7 della sua memoria di intervento e intitolato «About Company», risulta che la Positive Technologies è stata creata nel 2002.
217
Così, dagli estratti del sito internet «ptsecurity.com», prodotti negli allegati B.27 e B.28 del controricorso, si evince che l’entità interessata, ossia la ricorrente, anche denominata Positive Technologies, è titolare di una licenza del FSB.
218
Per di più, al fine di dimostrare che il numero di identificazione fiscale che figura sulle licenze prodotte nell’allegato B.28 del controricorso non è il suo, la ricorrente produce nell’allegato C.15 della replica una traduzione delle copie di tali licenze.
219
Da tale traduzione risulta che il numero di identificazione fiscale che compare su tali licenze corrisponde a quello della Pozitiv Teknolodzhiz, quale contenuto anche nell’estratto della banca dati Ready Ratios relativo a quest’ultima, prodotto nell’allegato D.2 della controreplica. L’allegato B.28 del controricorso dimostra che la Pozitiv Teknolodzhiz è in possesso, dal 10 novembre 2014, di una licenza rilasciata dal FSB per lavorare con strumenti di protezione crittografici, nonché, dal 28 aprile 2015, una licenza rilasciata dal FSB per la città e la regione di Mosca (Russia) per effettuare lavori che utilizzano informazioni costituenti segreto di Stato.
220
Ebbene, sotto un primo profilo, il documento n. 1 contenuto nel primo fascicolo probatorio è costituito dalla pagina informativa relativa alla ricorrente tratta dalla banca dati delle imprese Ready Ratios, datata 13 febbraio 2023. Tale documento rivela che la Pozitiv Teknolodzhiz è una società figlia della ricorrente e che esse hanno lo stesso direttore generale dal 6 agosto 2021.
221
Sotto un secondo profilo, in allegato alla controreplica il Consiglio ha prodotto le pagine informative tratte dalla banca dati delle imprese Ready Ratios in data 15 marzo 2024 e relative alla ricorrente e alla Pozitiv Teknolodzhiz, dalle quali risulta che esse hanno lo stesso direttore generale, nonché lo stesso indirizzo e lo stesso fondatore, e che quest’ultima è stata registrata il 9 ottobre 2007.
222
Sotto un terzo profilo, dai bilanci consolidati della ricorrente relativi all’esercizio 2021 nonché dai bilanci consolidati intermedi della ricorrente relativi al primo trimestre del 2023, prodotti in allegato alla controreplica, si evince che la Pozitiv Teknolodzhiz è una delle sue società figlie, di cui detiene il 100% delle azioni.
223
Pertanto, come indicato ai precedenti punti da 83 a 85, tenuto conto di tale grado di partecipazione, anche se la Pozitiv Teknolodzhiz è una persona giuridica giuridicamente distinta dalla ricorrente, il Consiglio ha potuto validamente ritenere che la ricorrente esercitasse un’influenza determinante su tale società figlia e che quest’ultima non fosse un’entità autonoma rispetto alla ricorrente.
224
Si deve quindi considerare, come risulta dal precedente punto 86, che le condizioni per l’inserimento, in base al criterio i), della ricorrente quale entità sono soddisfatte, in quanto è dimostrato che la sua società figlia Pozitiv Teknolodzhiz è titolare di una licenza del FSB.
225
Ne consegue che, al fine di stabilire che la ricorrente quale entità soddisfa le condizioni di inserimento in base al criterio i), il fatto che il numero di identificazione fiscale che compare sulle licenze del FSB prodotte negli allegati B.27 e B.28 del controricorso non corrisponda a quello della ricorrente quale persona giuridica è irrilevante.
226
Da quanto precede risulta che il Consiglio non è incorso in errori di valutazione nel ritenere che la ricorrente, anche denominata Positive Technologies, fosse un’entità titolare di una licenza del FSB.
227
Tale conclusione non è rimessa in discussione dagli altri argomenti dalla ricorrente.
228
Sotto un primo profilo, la ricorrente fa riferimento a una dichiarazione del suo direttore operativo per sostenere di non possedere alcuna licenza del FSB. In tale dichiarazione del 12 settembre 2023 il direttore operativo della ricorrente attesta che la Positive Group PAO, il cui numero di identificazione fiscale è il 9718077239, non possiede e non ha mai posseduto alcuna licenza rilasciata dal FSB o da qualsiasi altra autorità governativa.
229
Occorre constatare che tale dichiarazione non è pertinente nel caso di specie, in quanto riguarda la ricorrente quale persona giuridica e non l’entità a cui fanno riferimento gli atti iniziali e i primi atti di mantenimento.
230
Sotto un secondo profilo, la ricorrente sostiene che dal documento n. 1 del primo fascicolo probatorio, contenente la pagina informativa tratta dalla banca dati delle imprese Ready Ratios che la riguarda, datata 13 febbraio 2023, risulta che essa non è titolare di alcuna licenza. Essa rileva che tale pagina informativa menziona sempre le licenze di cui sono titolari le imprese di cui trattasi e le attività per le quali sono state rilasciate.
231
A tal riguardo, occorre ricordare che la licenza del FSB che figura nel documento n. 2 è posseduta dalla Pozitiv Teknolodzhiz, società figlia della ricorrente. Così, il fatto che tale licenza non compaia nell’estratto della banca dati delle imprese Ready Ratios relativo alla ricorrente quale persona giuridica non è tale da dimostrare che l’entità a cui fa riferimento il motivo di inserimento non possedesse una licenza del FSB.
232
Sotto un terzo profilo, la ricorrente afferma che il documento n. 1, contenente la pagina informativa che la riguarda tratta dalla banca dati delle imprese Ready Ratios, è più recente e, quindi, più pertinente del documento n. 2, il quale non è più disponibile dal settembre 2023. Al fine di dimostrare che il documento n. 2 sarebbe obsoleto e non sarebbe più accessibile dal settembre 2023, essa produce, nell’allegato C.14 della replica, una pagina del sito internet «pt.security.com» datata 8 febbraio 2024 che indica «not found» (non trovato).
233
Ebbene, si deve constatare che tale allegato non ha alcun valore probatorio. Da un lato, nulla consente di affermare che la pagina internet che figura nell’allegato C.14 della replica corrisponde alla pagina del sito internet «pt.security.com» riprodotta nel documento n. 2. Dall’altro lato, tenuto conto della data di tale allegato, non si può escludere che l’eventuale rimozione della pagina del sito internet «pt.security.com» in cui figuravano le licenze possedute dalla Positive Technologies sia stata successiva alla proposizione del presente ricorso.
234
Sotto un quarto profilo, la ricorrente deduce che la dichiarazione da essa pubblicata sulla stampa, prodotta nell’allegato B.29 del controricorso, non può essere interpretata come un riconoscimento del fatto che essa è titolare di una licenza del FSB.
235
L’allegato B.29 del controricorso comprende quattro articoli di stampa pubblicati su diversi siti internet, menzionati al precedente punto 189, relativi alla decisione del Consiglio di imporre sanzioni alla Positive Technologies. I siti internet «rg.ru» e «xakep.ru» e il sito internet del MNIAP fanno riferimento a una dichiarazione, attribuita alla Positive Technologies, secondo la quale «[l]a decisione dell’U[nione] di imporre sanzioni nei confronti della Positive Technologies si basa sul fatto che tale impresa possiede una licenza del FSB della Federazione russa» e «[o]ttenere una licenza del FSB è un prerequisito per il lavoro di tutti i principali attori del mercato della cybersicurezza». Occorre ricordare, come rilevato al precedente punto 188, che la ricorrente indica di essere l’autrice di tale dichiarazione. La citazione è leggermente diversa nell’articolo pubblicato sul sito internet «cnews.ru», secondo il quale «[i] rappresentanti [della ricorrente] hanno affermato che la decisione dell’Unione nei confronti dell’impresa si basava sul fatto che essa possedeva una licenza del FSB».
236
Ciò posto, da un lato, nel ricorso la ricorrente si presenta essa stessa, con il nome di Positive Technologies, come leader del mercato della cybersicurezza, il che implica, secondo tale dichiarazione, che essa possieda una licenza del FSB. Dall’altro lato, in nessuna parte di tale dichiarazione la ricorrente contesta di essere in possesso di una licenza del FSB, circostanza che essa riconosce essere il motivo dell’inserimento del suo nome o di quello della Positive Technologies negli elenchi di cui trattasi.
237
Per di più, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui il Consiglio non ha dimostrato che essa partecipasse effettivamente alla guerra dell’informazione condotta dalla Federazione russa, né che sviluppasse tecnologie per i servizi di sicurezza russi, è sufficiente ricordare che non si tratta di una condizione di applicazione del criterio i).
238
Infatti, il Consiglio non era tenuto a fornire la prova di una collaborazione effettiva della ricorrente con i servizi di sicurezza russi e, quindi, tale argomento deve essere respinto in quanto inoperante.
239
A tal riguardo, gli argomenti della ricorrente diretti a contestare i documenti dal n. 3 al n. 5 contenuti nel primo fascicolo probatorio sono parimenti inoperanti. Infatti, tali documenti menzionano le sanzioni adottate dagli Stati Uniti d’America nei confronti della ricorrente nel 2021, per il fatto che essa organizzava conferenze annuali che sarebbero state utilizzate come luogo di reclutamento per il FSB e il GRU. Ebbene, tali documenti non sono pertinenti per dimostrare che la ricorrente soddisfaceva le condizioni previste dal criterio i).
240
Da tutto quanto precede risulta che il Consiglio non è incorso in errori di valutazione negli atti iniziali e nei primi atti di mantenimento, considerando che la ricorrente soddisfaceva le condizioni di applicazione del criterio i) e, pertanto, inserendo e mantenendo il nome di quest’ultima negli elenchi di cui trattasi.
Sui secondi atti di mantenimento
241
Occorre ricordare che, nei secondi atti di mantenimento, il nome della ricorrente è stato mantenuto negli elenchi di cui trattasi per lo stesso motivo che figura negli atti iniziali e nei primi atti di mantenimento.
242
Nella memoria di adattamento riguardante i secondi atti di mantenimento, depositata presso la cancelleria del Tribunale il 22 maggio 2024, la ricorrente si limita a fare riferimento agli argomenti da essa dedotti in relazione agli atti iniziali e ai primi atti di mantenimento.
243
Pertanto, per motivi identici a quelli esposti ai precedenti punti da 184 a 240, si deve ritenere che il Consiglio non sia incorso in errori di valutazione mantenendo l’inserimento del nome della ricorrente negli elenchi di cui trattasi nei secondi atti di mantenimento.
Sui terzi atti di mantenimento
244
Con l’adozione dei terzi atti di mantenimento, il Consiglio ha mantenuto l’inserimento della ricorrente negli elenchi di cui trattasi con il nome di «Positive Group PJSC, alias Positive technologies, alias Gruppa Pozitiva», e ha modificato il motivo di inserimento in base al criterio i). Tale motivo, citato al precedente punto 24, indica che la ricorrente è una società holding di un conglomerato che comprende la Pozitiv Teknolodzhiz, la quale opera nel settore informatico russo e possiede una licenza del FSB, e che, di conseguenza, la ricorrente è un’entità che opera nel settore informatico russo e possiede una licenza del FSB.
245
Inoltre, per giustificare l’adozione dei terzi atti di mantenimento nei confronti della ricorrente, il Consiglio si è basato sul terzo fascicolo probatorio.
246
In primo luogo, per quanto riguarda la prima condizione prevista dal criterio i), occorre constatare che il documento n. 3 contenuto nel terzo fascicolo probatorio contiene un estratto della pagina informativa relativa alla Pozitiv Teknolodzhiz tratta dalla banca dati delle imprese Ready Ratios, che indica che essa opera nel settore della programmazione informatica.
247
Inoltre, i documenti nn. 6 e 7 contenuti nel terzo fascicolo probatorio sono pagine del sito internet «pt.security.com», datate 3 luglio 2024, che dimostrano che la Pozitiv Teknolodzhiz è una società figlia partecipata al 100% dalla ricorrente e che essa opera nel settore informatico russo.
248
Ne consegue che la Pozitiv Teknolodzhiz è una società figlia interamente controllata dalla ricorrente che opera nel settore informatico russo.
249
A tal riguardo, occorre ricordare che dai precedenti punti da 220 e 223 risulta che la ricorrente detiene il 100% della sua società figlia Pozitiv Teknolodzhiz, che esse condividono lo stesso dirigente e hanno lo stesso indirizzo, circostanze che la ricorrente non contesta, e che il Consiglio ha quindi potuto validamente ritenere che esse costituissero un’unica entità.
250
Pertanto, occorre constatare che il Consiglio ha sufficientemente dimostrato, sulla base del terzo fascicolo probatorio, che, alla data di adozione dei terzi atti di mantenimento, la ricorrente era «un’entità che opera nel settore informatico russo» e che essa soddisfaceva, quindi, la prima condizione prevista dal criterio i), circostanza che la ricorrente non contesta.
251
In secondo luogo, nella memoria di adattamento riguardante i terzi atti di mantenimento la ricorrente deduce, in sostanza, che il Consiglio ha commesso un errore di valutazione nel ritenere che essa soddisfacesse la seconda condizione prevista dal criterio i), relativa al possesso di una licenza del FSB.
252
Sotto un primo profilo, la ricorrente deduce che il suo nome non può essere inserito negli elenchi di cui trattasi sulla base del presunto possesso di una licenza del FSB da parte di una delle sue società figlie. Un’interpretazione letterale del criterio i) richiederebbe che l’entità interessata sia essa stessa titolare di una licenza del FSB. Essa sostiene che, in una relazione tra società madre e società figlia, ogni entità è giuridicamente distinta e il comportamento della società figlia non può essere automaticamente imputato alla società madre. Una licenza accorderebbe un’autorizzazione alla sola persona giuridica alla quale essa è stata rilasciata.
253
Da un lato, occorre ricordare che i terzi atti di mantenimento non riguardano la ricorrente quale «persona giuridica», bensì quale «entità». Pertanto, il fatto che la ricorrente sia dotata di una personalità giuridica distinta dalla sua società figlia è irrilevante al fine di dimostrare che la ricorrente soddisfa le condizioni di inserimento ai sensi del criterio i).
254
Dall’altro lato, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l’applicazione del criterio i) non implica l’imputazione del comportamento della società figlia alla società madre. Occorre ricordare che l’applicazione del criterio i) non richiede la prova di un comportamento specifico né da parte della ricorrente né da parte della sua società figlia, ma solo di dimostrare il possesso di una licenza del FSB da parte dell’entità assoggettata alle misure restrittive.
255
Pertanto, l’argomento relativo al fatto che una licenza rilasciata a una persona giuridica non possa essere utilizzata da un’altra entità, vale a dire da una società madre o da un’altra società figlia, è inoperante.
256
Per di più, occorre ricordare che dal precedente punto 249 risulta che il Consiglio ha validamente ritenuto che la Pozitiv Teknolodzhiz e la ricorrente costituissero un’unica entità.
257
In tali circostanze, di conseguenza, come risulta dal precedente punto 86, le condizioni per l’inserimento, in base al criterio i), della ricorrente quale entità sono soddisfatte qualora sia dimostrato che la sua società figlia Pozitiv Teknolodzhiz soddisfa tali condizioni.
258
Sotto un secondo profilo, la ricorrente deduce che il terzo fascicolo probatorio non contiene alcuna informazione pertinente quanto al fatto che la Pozitiv Teknolodzhiz sarebbe titolare di una licenza del FSB.
259
Al fine di dimostrare che la Pozitiv Teknolodzhiz era titolare di una licenza del FSB, il Consiglio ha fatto riferimento a diversi documenti contenuti nel terzo fascicolo probatorio. Il documento n. 2, che figurava già nel primo fascicolo probatorio ed è stato menzionato al precedente punto 201, è un estratto di una presentazione PowerPoint pubblicata sul sito internet della Positive Technologies, «ptsecurity.com», che mostra diverse licenze possedute dalla Positive Technologies, tra le quali una licenza del FSB. Il documento n. 8, identico a quello menzionato al precedente punto 211, contiene un estratto del medesimo sito internet, risalente al 2018 e al quale il Consiglio ha avuto accesso il 3 luglio 2024, nel quale figura un elenco delle licenze e dei certificati posseduti dalla Positive Technologies, tra cui una «licenza del FSB russo per lavorare con strumenti di protezione crittografici» e una «licenza del FSB russo per effettuare lavori che utilizzano informazioni costituenti segreto di Stato», nonché le copie di queste due licenze. Anche il documento n. 9, identico a quello menzionato al precedente punto 210, contiene un estratto del sito internet «ptsecurity.com», datato 20 novembre 2014 e al quale il Consiglio ha avuto accesso nel novembre 2023, intitolato «Positive Technologies received a license from the FSB, allowing work with cryptographic protection tools» (La Positive Technologies ha ottenuto una licenza del FSB che l’autorizza a lavorare con strumenti di protezione crittografici), che indica le attività per le quali tale licenza è stata rilasciata. Nello stesso estratto, la Positive Technologies annunciava il rinnovo di una licenza del FSB rilasciata per effettuare lavori connessi all’utilizzo di informazioni costituenti segreti di Stato.
260
La ricorrente deduce che il documento n. 2 è a malapena leggibile e non consente di determinare il tipo di licenza di cui trattasi, né chi la possieda, né se la licenza fosse ancora valida alla data di adozione dei terzi atti di mantenimento.
261
Ebbene, occorre ricordare, come risulta dai precedenti punti 204 e 205, che la pagina internet del sito della Positive Technologies, contenuta nel documento n. 2, indica che quest’ultima possiede una licenza del FSB e che è irrilevante che il tipo di licenza non sia leggibile.
262
Nel terzo fascicolo probatorio il documento n. 2 è integrato dal documento n. 8, che contiene un elenco che indica chiaramente le diverse licenze possedute dalla Positive Technologies nonché una copia di due licenze del FSB di cui la ricorrente ha prodotto una traduzione nell’allegato C.15 della replica.
263
Ebbene, come già constatato al precedente punto 219, il numero di identificazione fiscale che figura su tali licenze corrisponde a quello della Pozitiv Teknolodzhiz, menzionato sull’estratto della banca dati Ready Ratios relativo a quest’ultima e contenuto nel documento n. 3 del terzo fascicolo probatorio.
264
Per quanto riguarda la prima licenza del FSB relativa ad attività che utilizzano strumenti crittografici, che è stata rilasciata dal FSB alla Pozitiv Teknolodzhiz il 10 novembre 2014, la ricorrente sostiene che il Consiglio non ha dimostrato che tale licenza fosse ancora in vigore alla data di adozione dei terzi atti di mantenimento.
265
A tal riguardo, occorre constatare che la licenza del FSB contenuta nel documento n. 8 è stata rilasciata dal FSB per una durata illimitata e che il Consiglio ha potuto ragionevolmente dedurre da ciò che la Pozitiv Teknolodzhiz ne era ancora titolare alla data di adozione dei terzi atti di mantenimento.
266
Inoltre, occorre ricordare che, poiché il criterio i) prevede il possesso di una qualunque licenza del FSB, gli argomenti della ricorrente relativi alla natura di tale licenza di cifratura sono inoperanti.
267
Per quanto riguarda la seconda licenza del FSB rilasciata dal FSB alla Pozitiv Teknolodzhiz il 28 aprile 2015 e valida fino all’8 aprile 2020, finalizzata a effettuare lavori che utilizzano informazioni costituenti segreto di Stato, la ricorrente sostiene che essa è scaduta.
268
A tal riguardo, occorre rilevare che il Consiglio ha preso in considerazione il documento n. 9 contenuto nel terzo fascicolo probatorio, che indicava che tale licenza era stata attribuita alla Pozitiv Teknolodzhiz a seguito di una richiesta di rinnovo di una licenza precedente. Il Consiglio osserva che è quindi probabile che la Pozitiv Teknolodzhiz abbia chiesto e ottenuto un nuovo rinnovo di tale licenza.
269
Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il fatto che il documento n. 9 risalga al 2014 non è sufficiente per concludere che esso non fosse più pertinente alla data di adozione dei terzi atti di mantenimento. Infatti, tale documento consente di dimostrare che, nel 2014, la Positive Technologies annunciava il rinnovo della seconda licenza del FSB in parola.
270
Ciò posto, occorre ricordare che, in applicazione della giurisprudenza citata ai precedenti punti 175 e 176, è al Consiglio che incombe il compito di dimostrare la fondatezza dei motivi addebitati alla ricorrente alla data di adozione dei terzi atti di mantenimento ed esso assolve l’onere della prova qualora evochi un complesso di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti. Inoltre, conformemente alla giurisprudenza citata ai precedenti punti 111, 177 e 179, occorre prendere in considerazione la difficoltà di accesso alle prove o a talune informazioni, tenuto conto, in particolare, della situazione di conflitto tra la Federazione russa e l’Ucraina.
271
A tal riguardo, dall’estratto della banca dati Ready Ratios relativo alla Pozitiv Teknolodzhiz, prodotto in allegato alla controreplica, risulta che la parte relativa alle licenze possedute da quest’ultima è stata espunta in applicazione della legge federale russa ed è stata inserita la menzione «l’accesso a tali informazioni è limitato».
272
Ebbene, il Consiglio ha potuto ritenere, in modo ragionevole, che non sarebbe stato necessario espungere tale parte se la Pozitiv Teknolodzhiz non avesse posseduto alcuna licenza.
273
Ne consegue che il Consiglio si è basato su un insieme di elementi sufficientemente credibili da consentirgli di ritenere, in modo ragionevole, che la Pozitiv Teknolodzhiz avesse chiesto il rinnovo della seconda licenza per effettuare lavori che utilizzano informazioni costituenti segreto di Stato dopo il 2020 e che essa ne fosse ancora titolare alla data di adozione dei terzi atti di mantenimento.
274
La ricorrente non fornisce alcun elemento idoneo a rimettere in discussione tale valutazione. Interrogata a tal proposito in udienza, essa ha affermato più volte di non essere in possesso di informazioni circa il possesso o meno di una licenza del FSB da parte della Pozitiv Teknolodzhiz.
275
Da quanto precede risulta che i documenti contenuti nel terzo fascicolo probatorio dimostrano in modo giuridicamente sufficiente che la Pozitiv Teknolodzhiz, società figlia interamente partecipata dalla ricorrente, era titolare di una licenza del FSB alla data di adozione dei terzi atti di mantenimento.
276
Si deve quindi considerare che il Consiglio ha dimostrato che la ricorrente, anche denominata Positive Technologies, era un’entità titolare di una licenza del FSB e che essa soddisfaceva la seconda condizione prevista dal criterio i).
277
Pertanto, il Consiglio non è incorso in errori di valutazione nei terzi atti di mantenimento, ritenendo che la ricorrente soddisfacesse le condizioni di applicazione del criterio i) e, quindi, mantenendo il nome di quest’ultima negli elenchi di cui trattasi.
278
Ne consegue che il terzo motivo di ricorso deve essere respinto.
Sul quarto motivo di ricorso, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e dell’obbligo di procedere a un riesame della decisione di inserimento del nome della ricorrente negli elenchi di cui trattasi
279
Il quarto motivo di ricorso si suddivide, in sostanza, in due parti, vertenti, la prima, sulla violazione dei diritti della difesa e, la seconda, sulla violazione, da parte del Consiglio, dell’obbligo di procedere a un riesame della sua decisione di inserimento del nome della ricorrente negli elenchi di cui trattasi.
Sulla prima parte, vertente sulla violazione dei diritti della difesa
280
Nella replica la ricorrente fa valere, in sostanza, che il Consiglio ha violato i suoi diritti della difesa trasmettendole tardivamente il secondo fascicolo probatorio.
281
Da un lato, la ricorrente rileva che il secondo fascicolo probatorio, datato 16 maggio 2023, ossia prima dell’adozione degli atti iniziali, non le è stato trasmesso dal Consiglio in risposta alla sua richiesta del 13 luglio 2023 di comunicarle il fascicolo alla base dell’inserimento del suo nome negli elenchi allegati agli atti iniziali. Dall’altro lato, essa sostiene che il secondo fascicolo probatorio, essendole stato trasmesso a seguito della sua richiesta del 25 settembre 2023 di accesso ai documenti che giustificavano il mantenimento del suo nome negli elenchi di cui trattasi, conteneva nuovi elementi alla base di tale mantenimento. Il Consiglio avrebbe, quindi, avuto l’obbligo di fornirle tali elementi di prova prima dell’adozione dei primi atti di mantenimento.
282
A tal riguardo, occorre ricordare che, in sede di controllo delle misure restrittive, i giudici dell’Unione devono garantire un controllo, in linea di principio completo, della legittimità di tutti gli atti dell’Unione con riferimento ai diritti fondamentali che costituiscono parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione Nel novero di tali diritti fondamentali figurano, in particolare, il rispetto dei diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva (v. sentenza del 16 ottobre 2024, CRA/Consiglio, T‑201/23, EU:T:2024:697, punti 59 e 60 e giurisprudenza citata).
283
Secondo una giurisprudenza consolidata, il diritto di essere ascoltato in qualsiasi procedimento, previsto all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, che costituisce parte integrante del rispetto dei diritti della difesa, garantisce a qualunque persona la possibilità di manifestare, proficuamente ed efficacemente, il proprio punto di vista durante un procedimento amministrativo e prima dell’adozione nei suoi confronti di una decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi (v. sentenza del 27 luglio 2022, RT France/Consiglio, T‑125/22, EU:T:2022:483, punto 75 e giurisprudenza citata; sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22, EU:T:2023:716, punto 79).
284
Per quanto riguarda il rispetto del diritto di essere ascoltato, dalla giurisprudenza risulta che, quando si tratta della decisione iniziale di inserimento del nome di una persona o entità in un elenco di persone ed entità i cui capitali sono congelati, il Consiglio non è tenuto a comunicare previamente alla persona o all’entità interessata i motivi su cui intende fondare tale inserimento. Infatti, affinché l’efficacia di una misura di questo genere non sia compromessa, tale misura deve, per sua stessa natura, poter dispiegare un effetto sorpresa e potersi applicare immediatamente Su richiesta rivolta al Consiglio, la persona o l’entità interessata ha inoltre il diritto di fare valere il proprio punto di vista in merito a tali elementi una volta adottato l’atto (v. sentenza del 27 luglio 2022, RT France/Consiglio, T‑125/22, EU:T:2022:483, punto 80 e giurisprudenza citata).
285
Per contro, nell’ambito di una procedura volta ad adottare la decisione, in particolare, di mantenere il nominativo di una persona nell’elenco di cui all’allegato di un atto recante misure restrittive, il rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva postula che l’autorità competente dell’Unione comunichi alla persona interessata gli elementi a suo carico di cui dispone per fondare la propria decisione, affinché tale persona possa difendere i suoi diritti nelle migliori condizioni possibili e decidere con piena cognizione di causa se sia opportuno adire il giudice dell’Unione. In occasione di tale comunicazione, l’autorità competente dell’Unione deve permettere a questa persona di esprimere in maniera proficua la sua opinione sui motivi posti a suo carico (sentenze del 10 maggio 2016, Mikhalchanka/Consiglio, T‑693/13, EU:T:2016:283, punti 46 e 47, e del 12 febbraio 2020, Amisi Kumba/Consiglio, T‑163/18, EU:T:2020:57, punto 50; v. anche, in tal senso, sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punti 111 e 112).
286
Il diritto di essere ascoltati prima dell’adozione di atti che mantengono il nome di una persona o di un’entità in un elenco di persone o di entità interessate da misure restrittive si impone quando il Consiglio abbia preso in considerazione, nella decisione che comporta il mantenimento del suo nome nel suddetto elenco, nuovi elementi nei confronti di tale persona, ossia elementi che non erano stati presi in considerazione nella decisione iniziale di inserimento del suo nome nel medesimo elenco (v. sentenze del 18 giugno 2015, Ipatau/Consiglio, C‑535/14 P, EU:C:2015:407, punto 26 e giurisprudenza citata, e del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22, EU:T:2023:716, punto 102 e giurisprudenza citata).
287
Tuttavia, qualora il mantenimento del nome della persona o dell’entità interessata in un elenco di persone o di entità destinatarie di misure restrittive sia fondato sulla stessa motivazione che ha giustificato l’adozione dell’atto iniziale senza che siano stati presi in considerazione nuovi elementi nei suoi confronti, il Consiglio non è tenuto, per rispettare il suo diritto di essere ascoltata, a comunicarle nuovamente gli elementi a suo carico (v. sentenze del15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22, EU:T:2023:716, punto 103 e giurisprudenza citata, e del 4 settembre 2024, Shamalov/Consiglio, T‑651/22, non pubblicata, EU:T:2024:576, punto 124 e giurisprudenza citata).
288
Nel caso di specie, occorre rilevare che il secondo fascicolo probatorio contiene un documento di lavoro elaborato dal SEAE, avente ad oggetto: «UKRAINE (…), Underlying/supporting evidence – Horizontal Evidence Pack – status based IT – territorial integrity regime» [UCRAINA (…), elementi probatori di riferimento/di supporto – Prove orizzontali – status basato sull’informatica – sistema di integrità territoriale]. Tale documento di lavoro è stato presentato al Consiglio a supporto dell’intenzione di quest’ultimo di introdurre un nuovo criterio per l’adozione di misure restrittive nei confronti delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi operanti nel settore informatico russo con una licenza rilasciata dal FSB o dal Ministero russo dell’Industria e del Commercio. Tale documento comprende varie fonti relative alle minacce russe nel settore dell’informazione e dell’informatica, alle licenze del FSB e alla licenza di «armi e attrezzature militari» rilasciata dal Ministero russo dell’Industria e del Commercio.
289
Occorre osservare, come ha fatto il Consiglio, che il secondo fascicolo probatorio costituisce un documento di lavoro del SEAE redatto a sostegno dell’introduzione del criterio i), ma non contiene alcun elemento relativo alla situazione individuale della ricorrente o all’inserimento del suo nome negli elenchi di cui trattasi, circostanza che quest’ultima ha ammesso in udienza.
290
Ciò posto, conformemente a una costante giurisprudenza, il diritto di essere ascoltato nell’ambito di un procedimento amministrativo concernente una persona specifica, che deve essere rispettato anche se non vi sia alcuna disciplina circa la procedura, non può essere trasposto nel contesto della procedura prevista dall’articolo 29 TUE e di quella prevista dall’articolo 215 TFUE che conducono, come nel caso di specie, all’adozione di misure di portata generale Infatti, nessuna disposizione obbliga il Consiglio a informare tutti coloro che sono potenzialmente oggetto di un nuovo criterio di portata generale in merito all’adozione del criterio medesimo (v. sentenza del 13 settembre 2023, Venezuela/Consiglio, T‑65/18 RENV, EU:T:2023:529, punto 39 e giurisprudenza citata).
291
Pertanto, nella misura in cui il secondo fascicolo probatorio non conteneva alcun elemento a carico che fosse servito da fondamento per l’inserimento e il mantenimento del nome della ricorrente negli elenchi di cui trattasi, il Consiglio non aveva l’obbligo di comunicarlo a quest’ultima in applicazione della giurisprudenza citata ai precedenti punti da 284 a 286, né in risposta alla richiesta della ricorrente del 13 luglio 2023 né prima dell’adozione dei primi atti di mantenimento. La ricorrente non può quindi dedurre utilmente la violazione dei suoi diritti della difesa.
292
Di conseguenza, la prima parte deve essere respinta, senza che sia necessario pronunciarsi sugli argomenti del Consiglio diretti a contestarne la ricevibilità.
Sulla seconda parte, vertente sulla violazione da parte del Consiglio dell’obbligo di procedere a un riesame della sua decisione di inserimento del nome della ricorrente negli elenchi di cui trattasi
– Sui primi atti di mantenimento
293
La ricorrente deduce che il Consiglio ha violato il suo obbligo, previsto all’articolo 6 della decisione 2014/145 e all’articolo 14 del regolamento n. 269/2014, di procedere a un esame regolare delle sue decisioni di inserimento negli elenchi di persone sottoposte a misure restrittive, al fine di assicurarsi che tali misure siano ancora adeguate. Essa sostiene che un esame adeguato degli elementi di prova prodotti a sostegno dell’inserimento del suo nome negli elenchi di cui trattasi avrebbe rivelato che essa non possedeva alcuna licenza del FSB e avrebbe dovuto determinare la cancellazione del suo nome da detti elenchi.
294
L’articolo 6, terzo comma, della decisione 2014/145 dispone che «[l]a presente decisione è costantemente riesaminata». L’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento n. 269/2014 indica che «[l]’ elenco di cui all’allegato I è riveduto periodicamente e almeno ogni dodici mesi».
295
Occorre osservare che le misure restrittive hanno natura cautelare e, per definizione, provvisoria e la loro validità è sempre subordinata al permanere delle circostanze di fatto e di diritto alla base della loro adozione nonché alla necessità del loro mantenimento al fine della realizzazione dell’obiettivo a esse correlato. Spetta quindi al Consiglio, in sede di riesame periodico delle misure restrittive, procedere a una valutazione aggiornata della situazione e trarre un bilancio dell’impatto di tali misure, per stabilire se esse abbiano consentito di raggiungere gli obiettivi perseguiti con l’inserimento iniziale dei nominativi delle persone ed entità interessate nell’elenco controverso o se si possa ancora giungere alla stessa conclusione riguardo a dette persone ed entità (v. sentenze del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22, EU:T:2023:716, punto 168 e giurisprudenza citata, del 29 maggio 2024, Belavia/Consiglio, T‑116/22, EU:T:2024:334, punto 76 e giurisprudenza citata, e dell’11 settembre 2024, Tokareva/Consiglio, T‑744/22, EU:T:2024:608, punto 36 e giurisprudenza citata).
296
Occorre altresì ricordare che, per giustificare il mantenimento del nominativo di una persona nell’elenco, al Consiglio non è fatto divieto di basarsi sugli stessi elementi di prova che hanno giustificato l’inserimento iniziale, il reinserimento o il precedente mantenimento del nominativo della persona interessata nell’elenco, fintantoché, da un lato, i motivi di inserimento restano invariati e, dall’altro, il contesto non si sia evoluto in modo tale che detti elementi di prova siano divenuti obsoleti. Detto contesto comprende non solo la situazione del paese nei cui confronti è stato istituito il sistema di misure restrittive, ma anche la situazione particolare della persona interessata (v. sentenze del 15 novembre 2023, OT/Consiglio, T‑193/22, EU:T:2023:716, punto 169 e giurisprudenza citata, e del 29 maggio 2024, Belavia/Consiglio, T‑116/22, EU:T:2024:334, punto 77 e giurisprudenza citata).
297
Nel caso di specie, l’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 26 giugno 2023, menzionato al precedente punto 9, informava le persone, le entità e gli organismi sottoposte alle misure restrittive previste dagli atti iniziali che esse potevano presentare al Consiglio, entro il 14 luglio 2023, una richiesta di riesame della decisione con la quale i loro nomi erano stati inseriti negli elenchi allegati a tali atti.
298
Ciò detto, da un lato, la ricorrente non si è avvalsa della facoltà a essa offerta di presentare al Consiglio una richiesta di riesame dell’inserimento del suo nome negli elenchi di cui trattasi dopo l’adozione degli atti iniziali.
299
Dall’altro lato, occorre rilevare che, per adottare i primi atti di mantenimento, il Consiglio si è basato sullo stesso motivo che aveva giustificato l’adozione degli atti iniziali e ha fatto riferimento al primo fascicolo probatorio, senza che fossero stati presi in considerazione nuovi elementi nei confronti della ricorrente.
300
Per di più, dall’analisi del terzo motivo di ricorso risulta che il Consiglio non è incorso in errori di valutazione nel considerare, alla data di adozione dei primi atti di mantenimento, che la situazione in Ucraina rimaneva grave e che la ricorrente soddisfaceva le condizioni previste dal criterio i).
301
Pertanto, la ricorrente non può validamente sostenere che il Consiglio ha violato il suo obbligo di riesame prima dell’adozione dei primi atti di mantenimento.
– Sui secondi atti di mantenimento
302
La ricorrente afferma che il Consiglio, prima dell’adozione dei secondi atti di mantenimento, non ha riesaminato se il motivo dell’inserimento del suo nome negli elenchi di cui trattasi fosse ancora pertinente e non ha preso in considerazione le osservazioni da essa formulate, in violazione dell’articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2014/145 e dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 269/2014. Nella sua richiesta di riesame del 1o novembre 2023, essa avrebbe chiaramente spiegato che l’errata comprensione, da parte del Consiglio, del sistema russo di concessione di licenze lo aveva indotto ad applicare in modo scorretto il criterio i), e avrebbe dimostrato di non rientrare nell’ambito di tale criterio.
303
La ricorrente sostiene che il Consiglio si è limitato ad affermare, nella sua lettera del 13 marzo 2024, di non poter accettare la sua interpretazione del criterio i), senza avviare discussioni né fornire spiegazioni. Il Consiglio non avrebbe preso in considerazione un elemento di prova che la riguardava, vale a dire l’estratto della banca dati Ready Ratios, la quale dimostrava che essa non possedeva alcuna licenza del FSB. Essa afferma che il Consiglio, se avesse esaminato le informazioni da essa fornite e avesse proceduto a un riesame della sua decisione, non avrebbe mantenuto il suo nome negli elenchi di cui trattasi.
304
L’articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2014/145 e l’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 269/2014 prevedono quanto segue:
«Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona, l’entità o l’organismo interessato».
305
Quando la persona o interessata formula osservazioni in merito all’esposizione dei motivi, l’autorità competente dell’Unione è tenuta ad esaminare, con cura ed imparzialità, la fondatezza dei motivi addotti, alla luce di tali osservazioni e degli eventuali elementi a discarico di cui sono corredate (sentenze del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 114, e del 6 giugno 2018, Arbuzov/Consiglio, T‑258/17, EU:T:2018:331, punto 61).
306
Se il rispetto dei diritti della difesa e del diritto di essere ascoltato impone alle istituzioni dell’Unione di permettere alla persona destinataria di un atto lesivo di far conoscere efficacemente il suo punto di vista, esso non può però obbligare dette istituzioni ad aderirvi (sentenze del 27 settembre 2018, Ezz e a./Consiglio, T‑288/15, EU:T:2018:619, punto 330, e dell’11 settembre 2024, Mordashova/Consiglio, T‑497/22, non pubblicata, EU:T:2024:604, punto 70).
307
Pertanto, il solo fatto che il Consiglio non abbia concluso per l’infondatezza della proroga delle misure restrittive, e neppure ritenuto utile procedere a verifiche alla luce delle osservazioni dei ricorrenti, non può implicare che simili osservazioni non siano state prese in considerazione (sentenza dell’11 settembre 2024, Mordashova/Consiglio, T‑497/22, non pubblicata, EU:T:2024:604, punto 71; v. anche, in tal senso, sentenza del 27 settembre 2018, Ezz e a./Consiglio, T‑288/15, EU:T:2018:619, punto 331).
308
Per di più, il Consiglio non è tenuto a rispondere alle osservazioni presentate dalla persona o dall’entità interessata prima dell’adozione delle misure restrittive previste (sentenze del 31 gennaio 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio, C‑225/17 P, EU:C:2019:82, punto 92, e dell’11 settembre 2024, Mordashova/Consiglio, T‑497/22, non pubblicata, EU:T:2024:604, punto 72).
309
Nel caso di specie, l’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 14 settembre 2023, menzionato al precedente punto 13, informava le persone e le entità sottoposte alle misure restrittive previste dai primi atti di mantenimento che esse potevano presentare al Consiglio, entro il 2 novembre 2023, una richiesta di riesame della decisione con la quale i loro nomi erano stati inseriti negli elenchi allegati a tali atti. Inoltre, il 31 ottobre 2023, in risposta a una richiesta della ricorrente, il Consiglio le ha nuovamente trasmesso una copia del primo fascicolo probatorio, nonché il secondo fascicolo probatorio. Il 1o novembre 2023 la ricorrente ha presentato al Consiglio una richiesta di riesame della sua decisione di mantenere il nome della stessa negli elenchi di cui trattasi mediante i primi atti di mantenimento.
310
Con lettera del 13 marzo 2024 il Consiglio ha risposto alle osservazioni della ricorrente e ha respinto la sua richiesta di riesame. In sostanza, il Consiglio ha rilevato che le osservazioni della ricorrente in merito all’interpretazione del criterio i) e quelle relative al fatto che essa non era titolare di una licenza del FSB erano identiche agli argomenti sollevati nell’ambito del presente ricorso e ha rinviato ai suoi argomenti presentati nel controricorso. Esso ha altresì ribadito che dal primo fascicolo probatorio risultava che la ricorrente, in quanto entità, era titolare di una licenza del FSB.
311
Di conseguenza, vista la giurisprudenza citata ai precedenti punti 306 e 307, la ricorrente contesta erroneamente al Consiglio di aver violato il proprio obbligo di riesaminare la sua situazione prima dell’adozione dei secondi atti di mantenimento.
312
Inoltre, dalla giurisprudenza citata al precedente punto 308 si evince che la ricorrente non può validamente contestare al Consiglio di non aver avviato discussioni in merito all’interpretazione del criterio i) e alle considerazioni relative alle licenze «segreti di Stato» contenute nella perizia allegata alla replica. A questo proposito, occorre rilevare che tale perizia, datata 7 febbraio 2024, non era stata prodotta dalla ricorrente a sostegno della sua richiesta di riesame del 1o novembre 2023.
– Sui terzi atti di mantenimento
313
La ricorrente deduce che il Consiglio, prima dell’adozione dei terzi atti di mantenimento, ha violato l’obbligo di procedere a un esame adeguato della decisione di mantenere il suo nome negli elenchi di cui trattasi, tanto più che esso ammette, nel motivo modificato dell’inserimento contenuto in tali atti, che la ricorrente non è titolare di una licenza del FSB e, quindi, non soddisfa le condizioni previste al criterio i). Essa rileva che il Consiglio, nella sua lettera del 13 settembre 2024, ha mantenuto la sua valutazione secondo la quale esisteva un legame tra il possesso di una licenza del FSB e la partecipazione alle attività dei servizi di sicurezza russi, nonostante le numerose prove e spiegazioni fornite dalla ricorrente.
314
Occorre osservare che l’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 13 marzo 2024, menzionato al precedente punto 18, informava le persone e le entità sottoposte alle misure restrittive previste dai secondi atti di mantenimento che esse potevano presentare al Consiglio, entro il 3 giugno 2024, una richiesta di riesame della decisione con la quale i loro nomi erano stati inseriti negli elenchi allegati a tali atti. Il 31 maggio 2024 la ricorrente ha presentato al Consiglio una richiesta di riesame della sua decisione di mantenere il nome della stessa negli elenchi di cui trattasi mediante i secondi atti di mantenimento.
315
Il 16 luglio 2024 il Consiglio ha informato la ricorrente della sua intenzione di mantenere il nome della stessa negli elenchi di cui trattasi sulla base di una motivazione modificata e ha trasmesso alla ricorrente il terzo fascicolo probatorio. Il 31 luglio 2024 la ricorrente ha presentato al Consiglio osservazioni riguardanti l’intenzione di quest’ultimo di mantenere il suo nome negli elenchi di cui trattasi, tenendo conto della motivazione modificata.
316
Con lettera del 13 settembre 2024 il Consiglio ha risposto alle osservazioni della ricorrente contenute nelle lettere del 31 maggio e del 31 luglio 2024 e ha respinto la richiesta di riesame. Il Consiglio ha indicato che la motivazione modificata rifletteva la sua posizione successiva all’adozione degli atti iniziali, vale a dire che la ricorrente e la sua società figlia Pozitiv Tecknolodzhiz formavano un’unica entità e che la prima era titolare di una licenza del FSB in ragione del fatto che tale licenza era stata rilasciata alla seconda. Esso ha rilevato che il terzo fascicolo probatorio conteneva prove sufficienti della circostanza che la Pozitiv Tecknolodzhiz possedeva una licenza del FSB. Il Consiglio ha rinviato ai suoi argomenti presentati nell’ambito del presente ricorso, sottolineando di essersi basato su numerose prove a sostegno della sua valutazione secondo la quale le entità operanti nel settore informatico russo con una licenza del FSB potevano, de facto, essere mobilitate per sostenere i servizi di sicurezza, e ha aggiunto che la ricorrente non aveva fornito alcun elemento di prova idoneo a rimettere in discussione tale valutazione.
317
Di conseguenza, vista la giurisprudenza citata ai precedenti punti 306 e 307, la ricorrente contesta erroneamente al Consiglio di aver violato il proprio obbligo di riesaminare la sua situazione prima dell’adozione dei terzi atti di mantenimento, nonché il suo diritto di essere ascoltata.
318
Da quanto precede risulta che il Consiglio ha adempiuto ai suoi obblighi riguardanti, da un lato, il riesame della situazione della ricorrente ai fini della proroga delle misure restrittive che la riguardano e, dall’altro, il rispetto del diritto di quest’ultima di essere ascoltata nel corso dei procedimenti che hanno condotto all’adozione degli atti di mantenimento.
319
Ne consegue che occorre respingere la seconda parte e, pertanto, il quarto motivo di ricorso.
320
Da tutto quanto precede risulta che il ricorso deve essere integralmente respinto.
Sulle spese
321
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
322
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico.
323
Nel caso di specie, poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle del Consiglio, conformemente alla domanda di quest’ultimo. Il Regno dei Paesi Bassi si farà carico delle proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Positive Group PAO è condannata a farsi carico delle proprie spese, nonché di quelle del Consiglio dell’Unione europea.
3)
Il Regno dei Paesi Bassi si farà carico delle proprie spese.
Kornezov
De Baere
Petrlík
Kecsmár
Kingston
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 settembre 2025.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
Amtliche Sprachfassungen
Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.
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