EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union
Funzione pubblica – Funzionari – Risarcimento del danno subito dall'Unione – Recupero di un credito mediante compensazione – Termine di prescrizione – Diritto applicabile – Articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 – Nozione di “circostanze normali” – Decisione formale preventiva che stabilisce il credito che costituisce l’oggetto del ricorso
ECLI: ECLI:EU:T:2024:703Entscheidung vom: 16.10.2024
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione ampliata)
16 ottobre 2024 ( *1 )
«Funzione pubblica – Funzionari – Risarcimento del danno subito dall’Unione – Recupero di un credito mediante compensazione – Termine di prescrizione – Diritto applicabile – Articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 – Nozione di “circostanze normali” – Decisione formale preventiva che stabilisce il credito che costituisce l’oggetto del ricorso»
Nella causa T‑494/23,
HG, rappresentato da L. Levi, avvocata,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata da T. Bohr e L. Hohenecker, in qualità di agenti,
convenuta,
IL TRIBUNALE (Decima Sezione ampliata),
composto da O. Porchia, presidente, M. Jaeger, L. Madise (relatore), P. Nihoul e S. Verschuur, giudici,
cancelliere: V. Di Bucci
vista la fase scritta del procedimento,
vista la mancata presentazione, ad opera delle parti, nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, di una domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, il ricorrente, HG, chiede, da un lato, l’annullamento delle decisioni della Commissione europea del 10 ottobre 2022 (BUDG.C.4.001/AM/444), del 13 ottobre 2022 (BUDG.C.4.001/PRS/444), dell’11 novembre 2022 (BUDG.C.4.001/AM/444_3), del 12 dicembre 2022 (BUDG.C. 4.001/AM/444_4), del 9 gennaio 2023 (BUDG.C.4.001/AM/444_5), del 19 gennaio 2023 (BUDG.C.4.001/PRS/444_6), del 9 febbraio 2023 (BUDG.C.4.001/LM/444), del 10 marzo 2023 (BUDG.C.4.001/LM/444) e dell’11 aprile 2023 (BUDG.C.4.001/PRS/444) relative alla compensazione di crediti che lo riguardano (in prosieguo: le «decisioni impugnate») e, dall’altro, la condanna della Commissione al rimborso delle somme recuperate per un importo di EUR 24092,59, maggiorato degli interessi di mora.
Fatti
2
Con decisione del 10 febbraio 2015 (in prosieguo: la «decisione del 10 febbraio 2015»), la Commissione ha inflitto una sanzione disciplinare al ricorrente, uno dei suoi funzionari, e lo ha condannato a risarcire i danni subiti dall’Unione europea per un importo di EUR 108596,35, sulla base del primo comma dell’articolo 22 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»). Questa decisione, contestata dal ricorrente, è entrata in vigore il 1o marzo 2015.
3
Con sentenza del 15 dicembre 2021, HG/Commissione (T‑693/16 P-RENV-RX, EU:T:2021:895), il Tribunale ha segnatamente ridotto l’importo del risarcimento richiesto al ricorrente a EUR 80000 alla data della pronuncia della sentenza, in quanto la Commissione aveva contribuito alla realizzazione del danno. L’impugnazione del ricorrente avverso tale sentenza è stata respinta per manifesta incompetenza della Corte (ordinanza del 30 giugno 2022, HG/Commissione, C‑150/22 P, non pubblicata, EU:C:2022:523).
4
Nessuna nota di addebito è stata inviata al ricorrente tra l’adozione della decisione del 10 febbraio 2015 e la pronuncia della sentenza del 15 dicembre 2021, HG/Commissione (T‑693/16 P-RENV-RX, EU:T:2021:895). L’ordinatore responsabile della Commissione ha inviato al ricorrente una nota di addebito datata 3 marzo 2022, per un importo di EUR 80000, indicando il 19 aprile 2022 come termine ultimo per il pagamento. La domanda di revoca di tale nota, formulata dal ricorrente il 18 marzo 2022 a motivo dell’esistenza di una prescrizione quinquennale, è stata respinta dall’ordinatore con messaggio di posta elettronica del 1o aprile 2022. Il 30 maggio 2022 il ricorrente ha presentato un reclamo, sul fondamento dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, avverso la decisione di procedere al recupero dell’importo di EUR 80000. Il 31 maggio 2022 il ricorrente ha ricevuto una lettera di sollecito dal contabile. Si sono quindi svolti scambi con il contabile prima che, con decisione del 27 settembre 2022, l’Autorità che ha il potere di nomina respingesse il reclamo del 30 maggio 2022 in quanto irricevibile.
5
A partire dal 10 ottobre 2022, al ricorrente sono state notificate successive decisioni del contabile dirette alla compensazione tra il debito che aveva nei confronti della Commissione e il suo stipendio o altri crediti da lui vantati nei confronti di quest’ultima. La compensazione sulla retribuzione mensile era di EUR 3350 e la compensazione per spese di missione era integrale. Il ricorrente ha presentato reclami avverso tali decisioni, i quali sono stati respinti con decisione del 5 maggio 2023. In tale decisione, l’Autorità che ha il potere di nomina indica in particolare che la prescrizione quinquennale che il ricorrente ha invocato sulla base del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento finanziario del 2018») non è applicabile alla situazione, che sarebbe disciplinata dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU 2012, L 298, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento finanziario del 2012»). Detta autorità aggiunge che, in assenza di prescrizione regolamentare applicabile, il principio che esige che l’amministrazione agisca entro un termine ragionevole non è stato violato tenuto conto delle circostanze.
6
Il 10 agosto 2023 la ricorrente ha presentato il presente ricorso, chiedendo tra l’altro, come indicato al punto 1 supra, l’annullamento delle decisioni impugnate. Decisioni successive analoghe non costituiscono oggetto del presente ricorso.
Conclusioni delle parti
7
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–
annullare le decisioni impugnate;
–
ove necessario, annullare la decisione del 5 maggio 2023 che respinge i suoi reclami;
–
condannare la Commissione al rimborso degli importi oggetto di recupero a titolo delle decisioni impugnate, ossia di EUR 24092,59, e tale importo dovrà essere maggiorato di interessi di mora calcolati al tasso della Banca centrale europea (BCE), aumentato di 2 punti;
–
condannare la Commissione alle spese.
8
La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso in quanto infondato;
–
condannare il ricorrente alle spese.
Sulle conclusioni di annullamento
9
Il ricorrente chiede l’annullamento delle decisioni impugnate e, per quanto necessario, della decisione del 5 maggio 2023 recante rigetto dei suoi reclami. Risulta da una giurisprudenza costante che le conclusioni di annullamento formalmente dirette contro la decisione di rigetto di un reclamo proposto ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto hanno l’effetto di sottoporre al Tribunale l’atto contro il quale il reclamo è presentato qualora esse siano, in quanto tali, prive di contenuto autonomo (v. sentenza del 16 gennaio 2018, SE/Consiglio, T‑231/17, non pubblicata, EU:T:2018:3, punto 21 e giurisprudenza ivi citata; v. altresì, in tal senso, sentenza del 17 gennaio 1989, Vainker/Parlamento, 293/87, EU:C:1989:8, punto 8).
10
Nel caso di specie, le conclusioni dirette all’annullamento della decisione di rigetto dei reclami sono prive di contenuto autonomo, nel senso che tale decisione conferma le decisioni impugnate, che la situazione del ricorrente non è stata riesaminata in funzione di elementi di diritto o di fatto nuovi e che tale decisione non modifica e non integra le decisioni impugnate. Di conseguenza, le conclusioni di annullamento presentate dal ricorrente devono essere intese come dirette contro le decisioni impugnate (v., in tal senso, sentenza del 24 aprile 2017, HF/Parlamento, T‑584/16, EU:T:2017:282, punti 71 e 72 e giurisprudenza ivi citata).
11
A sostegno della sua domanda di annullamento, il ricorrente deduce tre motivi. Egli fa valere la violazione degli articoli 98, 100, 101 e 102 del regolamento finanziario del 2018, la violazione del principio del rispetto di un termine ragionevole e la violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine.
Sul motivo relativo alla violazione degli articoli 98, 100, 101 e 102 del regolamento finanziario del 2018
12
Il ricorrente sostiene essenzialmente che il credito è prescritto in forza dell’articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario del 2018, poiché la nota di addebito del 3 marzo 2022 non sarebbe stata redatta entro il termine di cinque anni previsto da tale disposizione dal momento in cui la Commissione avrebbe potuto far valere il suo credito. Ne consegue che l’ordinatore responsabile avrebbe dovuto, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento, rinunciare al recupero del debito accertato, in quanto sarebbe stato «impossibile recuperare il debito in considerazione (...) del ritardo nell’invio della nota di addebito di cui all’articolo 98, paragrafo 2».
13
Il ricorrente ritiene che l’applicabilità del regolamento finanziario del 2018 risulti dalle decisioni impugnate, che lo menzionano come base giuridica. Il fatto che anche le decisioni di risarcimento successive a quelle in questione nella presente controversia, che le sono state indirizzate, citino detto regolamento come base giuridica, confermerebbe l’intenzione della Commissione di adottare le decisioni in questione su tale base. La Commissione non avrebbe la possibilità di modificare una base giuridica nella fase della procedura di reclamo, come ha fatto nella decisione di rigetto dei suoi reclami del 5 maggio 2023, sostituendo la base giuridica inizialmente utilizzata dal regolamento finanziario del 2012, che non prevede un termine per l’adozione di una nota di addebito. Dal principio della certezza del diritto discenderebbe che la possibilità di modificare la motivazione di una decisione nella fase del reclamo non può essere intesa nel senso che essa si spinge fino a consentire di modificarne il fondamento giuridico.
14
Il ricorrente aggiunge che il credito della Commissione era liquido, esigibile e certo a partire dall’adozione della decisione del 10 febbraio 2015. Il carattere certo del credito non sarebbe stato messo in discussione dalla sua contestazione, segnatamente contenziosa, e quest’ultima non avrebbe neppure sospeso il termine per redigere una nota di addebito. La sua natura liquida, di per sé, non sarebbe stata intaccata dal fatto che l’importo del debito, come fissato nella decisione del 10 febbraio 2015, è stato ridotto nella sentenza del 15 dicembre 2021, HG/Commissione (T‑693/16 P-RENV-RX, EU:T:2021:895). Quest’ultimo non avrebbe dato luogo ad un nuovo credito, bensì alla riduzione di un credito esistente. Infine, il termine per la redazione della nota di addebito non è stato sospeso dalla contestazione del ricorrente.
15
La Commissione contesta l’applicabilità del regolamento finanziario del 2018 a favore di quello del 2012, che non prevede alcun termine per la comunicazione di una nota di addebito.
16
La Commissione fa valere al riguardo che la determinazione del regolamento applicabile doveva essere effettuata in funzione del momento a partire dal quale il suo credito era divenuto certo, liquido ed esigibile, vale a dire quello dell’adozione della decisione del 10 febbraio 2015. Orbene, in forza dell’articolo 282, paragrafo 2, del regolamento finanziario del 2018, quest’ultimo è applicabile solo a decorrere dal 2 agosto 2018. Nessuna disposizione transitoria prevedrebbe un’applicazione retroattiva del termine di cinque anni menzionato all’articolo 98, paragrafo 2, di tale regolamento ai crediti già esigibili prima della sua entrata in vigore. Pertanto, tale termine si applicherebbe solo ai crediti divenuti certi, liquidi ed esigibili dopo l’entrata in vigore del regolamento finanziario del 2018, il che non avverrebbe nel caso del credito in questione.
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Un’interpretazione contraria condurrebbe all’introduzione retroattiva di un termine per l’invio della nota di addebito per crediti già esigibili prima dell’entrata in vigore del regolamento finanziario del 2018, che sarebbe in contrasto con la certezza del diritto e con il principio di buona gestione e di tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
18
Nel caso di specie, l’applicabilità del regolamento finanziario del 2018 non può risultare dal solo fatto che le decisioni impugnate menzionano tale regolamento come base giuridica, poiché tale base sarebbe errata e sarebbe stata validamente rettificata a favore del regolamento finanziario del 2012 nella decisione di rigetto dei reclami del 5 maggio 2023. Infatti, dal procedimento precontenzioso di reclamo previsto all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto risulterebbe che l’amministrazione conserva la possibilità di modificare la motivazione sulla base della quale essa ha adottato la decisione impugnata prima che essa fosse sottoposta ai giudici dell’Unione. Inoltre, la Commissione sottolinea che le decisioni di compensazione successive alle decisioni impugnate non fanno parte della controversia. Di conseguenza, i motivi e le disposizioni ai quali esse fanno riferimento non possono essere presi in considerazione.
19
Infine, secondo la Commissione, il termine di prescrizione di cinque anni previsto all’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento finanziario del 2012 non era scaduto al momento dell’adozione delle decisioni impugnate, poiché esso aveva iniziato a decorrere solo a partire dalla data di scadenza per il pagamento comunicata al ricorrente nella nota di addebito, ossia il 19 aprile 2022.
20
L’articolo 98, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario del 2018 prevede che «[O]gni credito appurato come certo, liquido ed esigibile è oggetto di accertamento mediante un ordine di riscossione con il quale l’ordinatore responsabile dà istruzione al contabile di riscuotere l’importo» e che «[a] esso fa seguito una nota di addebito indirizzata al debitore [salvo eccezione non pertinente nel caso di specie]». L’articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario del 2018 aggiunge che «[l]’ordinatore trasmette la nota di addebito immediatamente dopo l’accertamento del credito e al più tardi entro un periodo di cinque anni a decorrere dal momento in cui l’istituzione dell’Unione è stata normalmente in grado di far valere il proprio credito». Tale stessa disposizione precisa che «[t]ale termine non si applica qualora l’ordinatore responsabile stabilisca che, malgrado l’impegno dimostrato dall’istituzione dell’Unione, il ritardo nell’azione è dipeso dal comportamento del debitore».
21
Si deve osservare che, conformemente all’articolo 282, paragrafo 2, del regolamento finanziario del 2018, le disposizioni dell’articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, del medesimo regolamento, che prevedono la prescrizione quinquennale invocata dal ricorrente, sono applicabili a decorrere dallo stesso giorno dell’entrata in vigore di tale regolamento, il 2 agosto 2018. Infatti, le disposizioni transitorie previste all’articolo 279 del medesimo regolamento e le date di applicabilità retroattive o differite per talune disposizioni, previste al suo articolo 282, paragrafo 3, non le riguardano. L’articolo 281 del regolamento finanziario del 2018 dispone inoltre che, salvo eccezione non pertinente nel caso di specie, il regolamento finanziario del 2012 è abrogato con effetto dal 2 agosto 2018.
22
Inoltre, per quanto riguarda i principi di successione delle norme nel tempo, occorre ricordare che una nuova norma si applica, in linea di principio, immediatamente agli effetti futuri di una situazione sorta in vigenza della norma precedente (v., in tal senso, sentenza del 14 aprile 1970, Brock, 68/69, EU:C:1970:24, punto 7). Gli effetti futuri di una situazione sorta in vigenza di una norma precedente devono essere intesi nel senso che riguardano gli effetti presenti di tale situazione nel momento in cui si applica la nuova norma (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2002, D’Hoop, C‑224/98, EU:C:2002:432, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). L’applicazione di una nuova norma agli effetti attuali di una situazione sorta quando era in vigore la norma precedente non costituisce un’applicazione retroattiva della norma nuova (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 1986, Licata/CES, 270/84, EU:C:1986:304, punto 31).
23
Così, secondo costante giurisprudenza, una nuova norma si applica a decorrere dalla data di applicabilità fissata nell’atto che la istituisce e anche se, in linea di principio, essa non si applica alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite in vigenza della norma precedente, essa si applica agli effetti futuri di queste ultime nonché alle situazioni giuridiche nuove. Emerge più precisamente dalla giurisprudenza che le norme procedurali si considerano generalmente applicabili al momento in cui esse entrano in vigore, a differenza delle norme sostanziali, che, secondo la comune interpretazione, concernono rapporti giuridici definiti anteriormente alla loro entrata in vigore solo se dal loro testo, dalla loro ratio o dalla loro struttura risulti chiaramente che va loro attribuita tale efficacia (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2015, Commissione/Moravia Gas Storage, C‑596/13 P, EU:C:2015:203, punti 32 e 33 e giurisprudenza ivi citata).
24
È stato altresì dichiarato che, anche se una norma sulla prescrizione relativa ad un debito doganale era una norma sostanziale, in quanto disciplinava il debito doganale stesso (v., in tal senso, sentenze del 23 febbraio 2006, Molenbergnatie, C‑201/04, EU:C:2006:136, punti da 39 a 41, e del 3 giugno 2021, Jumbocarry Trading, C‑39/20, EU:C:2021:435, punto 35), essa poteva tuttavia applicarsi agli effetti futuri di una situazione in cui il debito in questione non era definitivamente acquisito, sebbene fosse sorto in vigenza di una norma anteriore (v., in tal senso, sentenza del 3 giugno 2021, Jumbocarry Trading, C‑39/20, EU:C:2021:435, punto 38).
25
Nel caso di specie, il credito dell’Unione nei confronti del ricorrente non era definitivamente acquisito il 2 agosto 2018, poiché il ricorrente aveva contestato tale credito e il ricorso contenzioso a tal proposito era ancora pendente e, pertanto, non si può neppure riconoscere che, alla vigilia di tale data, ossia circa tre anni e mezzo dopo la decisione del 10 febbraio 2015, tenuto conto di tali circostanze, la Commissione aveva definitivamente perduto il diritto di recuperare tale credito a causa di un ritardo nell’esercizio di tale diritto. Infatti, da un lato, il regolamento finanziario del 2012 non fissava un termine particolare per l’invio di una nota di addebito e, dall’altro, il termine ragionevole che un’istituzione dell’Unione deve nondimeno rispettare in questo tipo di situazione per esercitare i suoi poteri (v., in tal senso, sentenza del 14 giugno 2016, Marchiani/Parlamento, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, punto 96 e giurisprudenza ivi citata), non era stato superato tenuto conto delle circostanze. Di conseguenza, l’articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario del 2018 si applica al credito in questione.
26
Tenuto conto della conclusione che precede, non è necessario pronunciarsi sugli argomenti del ricorrente secondo i quali la Commissione non poteva modificare la base giuridica delle decisioni impugnate nella sua decisione di rigetto dei reclami del 5 maggio 2023.
27
Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la prescrizione prevista all’articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario del 2018 non gli beneficia.
28
Infatti, tale disposizione prevede che il termine di prescrizione di cinque anni decorre «dal momento in cui l’istituzione dell’Unione è stata normalmente in grado di far valere il proprio credito».
29
Tuttavia, la Commissione aveva il diritto di considerare che le circostanze del caso, caratterizzate da un credito contestato che poteva essere successivamente annullato o ridotto, come si è verificato, dal momento che il Tribunale lo ha ridotto da EUR 108596,35 a EUR 80000 nella sentenza del 15 dicembre 2021, HG/Commissione (T‑693/16 P-RENV-RX, EU:T:2021:895), sarebbero state normali, ai sensi del secondo comma dell’articolo 98, paragrafo 2, del regolamento finanziario 2018, solo una volta che tale sentenza fosse diventata definitiva.
30
A tal riguardo, occorre sottolineare che, in una situazione procedurale come quella del caso di specie, in cui il credito ha dovuto essere dapprima accertato, al termine di un procedimento particolare, da una decisione formale preliminare al suo accertamento, una siffatta interpretazione dell’articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario del 2018 è nell’interesse di una buona amministrazione, in quanto è favorevole sia agli interessi delle istituzioni creditrici sia a quelli dei loro debitori o di eventuali terzi interessati, poiché essa non obbliga in ogni caso l’ordinatore competente a disporre il recupero di crediti contestati in linea di principio o nel loro importo da parte dei debitori prima di conoscere la sorte definitiva di tali crediti e senza tener conto dei suddetti interessi. In particolare, qualora il credito esista nei confronti di un funzionario e quest’ultimo lo contesti tanto in linea di principio quanto nel suo importo chiedendo l’annullamento o la riforma della decisione preliminare che lo adotta, l’ordinatore può, per determinare il momento opportuno per accertare il credito, ordinarne il suo recupero e inviare la nota di addebito, segnatamente prendere in considerazione, alla luce del dovere di sollecitudine dell’amministrazione nei confronti dei suoi agenti, che l’obbliga a tener conto non solo dell’interesse del servizio, ma anche di quello del funzionario interessato (v., in tal senso, sentenza del 28 maggio 1980, Kuhner/Commissione, 33/79 e 75/79, EU:C:1980:139, punto 22), l’importanza della somma in questione rispetto ai redditi del funzionario e la sua valutazione della possibilità che tale somma, in particolare se deriva dal sorgere della responsabilità del funzionario, sia modificata dal giudice nell’esercizio di una competenza estesa al merito.
31
Questa interpretazione segue quella della Corte, che ha ritenuto che, anche se un’istituzione era normalmente in grado di far valere il proprio credito a partire dalla data in cui era certo, liquido ed esigibile, vale a dire, nel caso di specie, il 1o marzo 2015, data di presa di effetto della decisione del 10 febbraio 2015, si doveva tener conto delle circostanze del caso per valutare se l’ordinatore avesse tardato nel comunicare una nota di addebito al debitore (v., in tal senso, sentenza del 14 giugno 2016, Marchiani/ParlamentoC‑566/14 P, EU:C:2016:437, punti 103 e 104). A tal riguardo, la Corte ha precisato che occorreva tener conto, in particolare, della rilevanza della controversia per l’interessato, della complessità della causa e delle varie fasi procedurali seguite dall’istituzione dell’Unione (sentenza del 14 giugno 2016, Marchiani/Parlamento, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, punto 99).
32
Detta interpretazione è altresì conforme alla volontà del legislatore dell’Unione che ha inteso introdurre le disposizioni dell’articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario del 2018, in particolare, al fine di tener conto della giurisprudenza ricordata al precedente punto 31, come risulta dal punto 8 della motivazione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che modifica il regolamento (CE) n. 2021/2002 e i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [COM/2016/0605 final – 2016/0282 (COD)].
33
Per quanto riguarda l’asserita violazione degli articoli 100 e 102 del regolamento finanziario del 2018, il ricorrente non esprime alcun argomento per sostenerla. Ai sensi dell’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dei regolamenti di procedura delle giurisdizioni dell’Unione, come interpretati nell’ambito di una giurisprudenza costante, il ricorso deve contenere i motivi e gli argomenti dedotti in modo sufficientemente chiaro e preciso per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al giudice di pronunciarsi, se del caso senza dover richiedere ulteriori informazioni. In caso contrario, la censura oscura o vaga è irricevibile (v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2019, Tàpias/Consiglio, T‑527/16, EU:T:2019:856, punti 64 e 65, e giurisprudenza ivi citata). Le censure relative alla violazione degli articoli 100 e 102 del regolamento finanziario del 2018 sono pertanto irricevibili.
34
Da quanto precede risulta che il motivo relativo alla violazione degli articoli 98, 100, 101 e 102 del regolamento finanziario del 2018 deve essere respinto.
Sul motivo relativo all’inosservanza del termine ragionevole
35
Il ricorrente sostiene che, nell’ipotesi in cui il regolamento finanziario del 2012, che non precisa il termine entro il quale una nota di addebito deve essere comunicata, fosse applicabile, la Commissione ha violato il suo obbligo di rispettare un termine ragionevole e il principio della certezza del diritto che le impedirebbe di ritardare indefinitamente l’esercizio dei suoi poteri.
36
Si deve constatare che il ricorrente ha dedotto il motivo relativo alla violazione del termine ragionevole solo in subordine nell’ipotesi in cui il regolamento finanziario del 2012 fosse applicabile. Tuttavia, come ritenuto al punto 25 supra, il regolamento finanziario del 2012 non si applica alle decisioni impugnate.
37
Il motivo relativo alla violazione del termine ragionevole deve quindi, in ogni caso, essere respinto.
Sui motivi vertenti sulla violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine
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Il ricorrente sostiene che la mancanza di una comunicazione preventiva a lui indirizzata da parte dei servizi della Commissione sulle modalità di recupero del credito prima dell’adozione delle decisioni impugnate costituisce una violazione del principio di buona amministrazione nonché del dovere di sollecitudine. In particolare, egli non sarebbe stato sufficientemente informato sui motivi che hanno portato a procedere alle compensazioni di crediti, sul calendario dei rimborsi o sulle possibilità di un piano di rinegoziazione del suo debito. Il ricorrente è anche sorpreso del fatto che la Commissione abbia alla fine voluto recuperare il suo credito in due anni, dopo aver aspettato sei anni per reclamarlo.
39
La Commissione sostiene di aver preso in considerazione sia le disposizioni applicabili sia gli interessi del ricorrente scegliendo le modalità di recupero mediante compensazione ragionevole nell’arco di circa due anni, tenuto conto della retribuzione dell’interessato. Inoltre, il ricorrente non avrebbe fatto valere interessi specifici ad uno scaglionamento particolare del suo debito. Se così fosse stato, la Commissione sarebbe stata pronta ad adeguare il piano di rateizzazione.
40
Va notato che, nell’e-mail dell’ordinatore del 1o aprile 2022, che respingeva la richiesta di ritiro della nota di addebito del 3 marzo (v. punto 4 supra), prodotto dal richiedente stesso, quest’ultimo è stato invitato a contattare i servizi della Commissione in merito alle modalità di rimborso del suo debito. Orbene, dal fascicolo non risulta che il ricorrente abbia effettuato una siffatta azione, né che egli abbia iniziato spontaneamente a onorare tale debito, né prima né dopo la data di scadenza del pagamento del 19 aprile 2022 menzionata in detta nota di addebito. In tali circostanze, Poiché ha proceduto mediante compensazione con lo stipendio del ricorrente o con rimborsi spese, come richiesto dall’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento finanziario del 2018, e ha preso in considerazione d’ufficio un piano di rateizzazione di circa due anni che lasciasse a disposizione del ricorrente un reddito adeguato tenuto conto del suo livello di retribuzione, il contabile della Commissione, adottando le decisioni impugnate, non ha violato né il principio di buona amministrazione né il dovere di sollecitudine delle istituzioni nei confronti dei loro funzionari.
41
I motivi relativi alla violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine devono pertanto essere respinti. Occorre, di conseguenza, respingere la domanda di annullamento.
Sulla domanda di rimborso
42
Il ricorrente sostiene di aver subito un danno materiale a causa delle decisioni impugnate, corrispondente all’importo totale delle ritenute subite, ossia EUR 24092,59. Egli chiede il pagamento di tale somma, maggiorata degli interessi di mora applicati a partire da ciascuna delle decisioni impugnate e calcolati secondo le modalità indicate nelle sue conclusioni.
43
La Commissione contesta l’illegittimità delle decisioni impugnate e quindi qualsiasi danno.
44
Poiché i motivi di annullamento delle decisioni impugnate sono stati respinti, risulta che la domanda di condannare la Commissione al rimborso delle somme recuperate non può comunque essere accolta, senza che sia necessario esaminare la ricevibilità di una siffatta domanda. Occorre pertanto respingere la domanda di rimborso e, pertanto, il ricorso nella sua interezza.
Sulle spese
45
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Decima Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
HG è condannato alle spese.
Porchia
Jaeger
Madise
Nihoul
Verschuur
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 ottobre 2024.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il francese.
Amtliche Sprachfassungen
Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.
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