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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

Responsabilità extracontrattuale – Normativa finanziaria dell’Unione – Esecuzione del bilancio dell’Unione in gestione indiretta da parte di un’organizzazione internazionale – Decisione che nega a una persona giuridica il riconoscimento dello status di organizzazione internazionale – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Obbligo di diligenza – Danno materiale – Perdita dell’opportunità di concludere con la Commissione contratti di gestione indiretta in qualità di organizzazione internazionale e di percepire somme a copertura delle corrispondenti spese amministrative – Nesso causale – Requisito di un nesso causale diretto e certo – Assenza di incidenza dell’illegittimità constatata sulla qualità di organizzazione internazionale necessaria al risarcimento – Sopravvenienza di un evento successivo all’atto illegittimo che può essere preso in considerazione dal giudice dell’Unione – Decisione retroattiva che constata l’assenza della qualità di organizzazione internazionale necessaria al risarcimento durante il periodo considerato

ECLI: ECLI:EU:T:2024:589Entscheidung vom: 04.09.2024

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata) 4 settembre 2024 ( *1 ) «Responsabilità extracontrattuale – Normativa finanziaria dell’Unione – Esecuzione del bilancio dell’Unione in gestione indiretta da parte di un’organizzazione internazionale – Decisione che nega a una persona giuridica il riconoscimento dello status di organizzazione internazionale – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Obbligo di diligenza – Danno materiale – Perdita dell’opportunità di concludere con la Commissione contratti di gestione indiretta in qualità di organizzazione internazionale e di percepire somme a copertura delle corrispondenti spese amministrative – Nesso causale – Requisito di un nesso causale diretto e certo – Assenza di incidenza dell’illegittimità constatata sulla qualità di organizzazione internazionale necessaria al risarcimento – Sopravvenienza di un evento successivo all’atto illegittimo che può essere preso in considerazione dal giudice dell’Unione – Decisione retroattiva che constata l’assenza della qualità di organizzazione internazionale necessaria al risarcimento durante il periodo considerato» Nella causa T‑381/15 RENV II, International Management Group (IMG), con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentato da L. Levi e J.-Y. De Cara, avvocati, ricorrente, contro Commissione europea, rappresentata da J. Baquero Cruz e J. Norris, in qualità di agenti, convenuta, IL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata), composto da L. Truchot (relatore), presidente, H. Kanninen, R. Frendo, M. Sampol Pucurull e T. Perišin, giudici, cancelliere: L. Ramette, amministratore vista la sentenza del 22 settembre 2022, IMG/Commissione (C‑619/20 P e C‑620/20 P, EU:C:2022:722), vista la fase scritta del procedimento, in seguito all’udienza del 22 novembre 2023, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 268 TFUE, l’International Management Group (IMG), ricorrente, chiede il risarcimento del danno finanziario che avrebbe subito a causa della decisione della Commissione europea dell’8 maggio 2015 di non concludere più con esso un nuovo accordo di delega secondo la modalità della gestione indiretta prevista dalla normativa finanziaria dell’Unione europea a favore delle organizzazioni internazionali fino a quando il suo status giuridico non sia definitivamente chiarito (in prosieguo: la «decisione dell’8 maggio 2015»). Fatti Antefatti amministrativi 2 Il ricorrente, inizialmente denominato International Management Group – Infrastructure for Bosnia and Herzegovina (IMG-IBH), la cui sede principale è ormai situata a Belgrado (Serbia), è stato creato il 25 novembre 1994 allo scopo di consentire agli Stati e alle organizzazioni internazionali che partecipano alla ricostruzione della Bosnia-Erzegovina di disporre a tal fine di un’entità dedicata. Da allora, esso ha progressivamente ampliato le sue attività nei settori della ricostruzione e dello sviluppo. 3 Il 7 novembre 2013 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione C(2013) 7682 final, relativa al programma d’azione annuale 2013 a favore del Myanmar/Birmania finanziato dal bilancio generale dell’Unione, sulla base dell’articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU 2012, L 298, pag. 1). Tale decisione prevedeva, in particolare, un programma di sviluppo del commercio il cui costo, stimato in EUR 10 milioni, doveva essere finanziato dall’Unione e la cui attuazione doveva essere garantita in gestione congiunta con il ricorrente. 4 Il 17 febbraio 2014 l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha informato la Commissione dell’avvio di un’indagine sullo status del ricorrente. 5 Il 15 dicembre 2014 la Commissione ha ricevuto la relazione redatta dall’OLAF al termine della sua indagine, accompagnata da una serie di raccomandazioni. In tale relazione, l’OLAF ha considerato, in sostanza, che il ricorrente non costituiva un’organizzazione internazionale, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 248, pag. 1), e del regolamento n. 966/2012. Inoltre, l’OLAF ha raccomandato alla Commissione di imporre sanzioni al ricorrente e di recuperare le somme che gli erano state versate a tale titolo. 6 Il 16 dicembre 2014 la Commissione ha deciso di affidare l’attuazione, in gestione indiretta, del programma di sviluppo del commercio previsto dalla decisione di esecuzione C(2013) 7682 final, menzionata nel precedente punto 3, ad un’organizzazione diversa dal ricorrente (in prosieguo: la «decisione del 16 dicembre 2014»). 7 Infine, la Commissione ha adottato la decisione dell’8 maggio 2015 con la quale ha deciso che, fino a quando non vi fosse una certezza assoluta quanto allo status di organizzazione internazionale del ricorrente, i suoi servizi non avrebbero più concluso con esso un nuovo accordo di delega secondo la modalità della gestione indiretta prevista dal regolamento n. 966/2012. Antefatti giudiziari 8 Con un primo atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 gennaio 2015 e iscritto a ruolo con il numero T‑29/15, successivamente con un secondo atto introduttivo depositato il 14 luglio 2015 e iscritto a ruolo con il numero T‑381/15, la ricorrente ha proposto ricorsi diretti, il primo, all’annullamento della decisione del 16 dicembre 2014 e, il secondo, all’annullamento della decisione dell’8 maggio 2015 e al risarcimento dei danni da essa causati. 9 Con sentenze del 2 febbraio 2017, International Management Group/Commissione (T‑29/15, non pubblicata, EU:T:2017:56), e del 2 febbraio 2017, IMG/Commissione (T‑381/15, non pubblicata, EU:T:2017:57), il Tribunale ha respinto i ricorsi del ricorrente avverso le decisioni del 16 dicembre 2014 e dell’8 maggio 2015. 10 Con due impugnazioni proposte l’11 aprile 2017 e iscritte a ruolo con i numeri C‑183/17 P e C‑184/17 P, il ricorrente ha chiesto l’annullamento delle due sentenze menzionate nel precedente punto 9. 11 Con sentenza del 31 gennaio 2019, International Management Group/Commissione (C‑183/17 P e C‑184/17 P, EU:C:2019:78), la Corte, in primo luogo, ha annullato le due sentenze menzionate nel precedente punto 9, in secondo luogo, ha annullato le decisioni del 16 dicembre 2014 e dell’8 maggio 2015, in terzo luogo, ha rinviato la causa T‑381/15 dinanzi al Tribunale affinché statuisse sulla domanda di risarcimento del ricorrente relativa ai danni asseritamente causati dalla decisione dell’8 maggio 2015. 12 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 10 gennaio 2020, il ricorrente ha chiesto alla Corte di interpretare i punti da 1 a 3 del dispositivo della sentenza del 31 gennaio 2019, International Management Group/Commissione (C‑183/17 P e C‑184/17 P, EU:C:2019:78). Con ordinanza del 9 giugno 2020, International Management Group/Commissione (C‑183/17 P-INT, EU:C:2020:507), la Corte ha respinto tale domanda di interpretazione in quanto manifestamente irricevibile. Seguito amministrativo della sentenza del 31 gennaio 2019, International Management Group/Commissione (C‑183/17 P e C‑184/17 P) 13 Con lettera del 6 maggio 2019, la Commissione ha invitato il ricorrente, nell’ambito dell’esecuzione della sentenza del 31 gennaio 2019, International Management Group/Commissione (C‑183/17 P e C‑184/17 P, EU:C:2019:78), a produrre taluni documenti affinché dimostrasse di soddisfare effettivamente i requisiti per lavorare con la Commissione secondo le modalità della gestione indiretta. 14 Con lettera del 25 giugno 2019, il ricorrente ha, in sostanza, chiesto alla Commissione di cessare di contestare il suo status di organizzazione internazionale. 15 Con lettera del 18 luglio 2019 (in prosieguo: la «lettera del 18 luglio 2019»), la Commissione ha sostenuto che l’esecuzione della sentenza del 31 gennaio 2019, International Management Group/Commissione (C‑183/17 P e C‑184/17 P, EU:C:2019:78), non richiedeva «il riconoscimento automatico [del ricorrente] in quanto organizzazione internazionale, bensì la rivalutazione del suo status giuridico alla luce delle informazioni disponibili e delle regole finanziarie applicabili». Pertanto, la Commissione ha reiterato al ricorrente la sua domanda di produzione dei documenti menzionati nella lettera del 6 maggio 2019, menzionata nel precedente punto 13, e ha precisato che, in caso di rifiuto da parte sua, essa si sarebbe rivolta direttamente agli Stati che il ricorrente aveva considerato suoi membri. 16 Il 26 novembre 2019 la Commissione ha chiesto al Belgio, alla Danimarca, alla Germania, alla Grecia, alla Spagna, alla Francia, all’Italia, ai Paesi Bassi, all’Austria, al Portogallo, alla Finlandia, alla Svezia, al Regno Unito, al Canada, alla Norvegia, alla Russia, alla Svizzera e alla Turchia se ritenevano che il ricorrente fosse un’organizzazione internazionale, se fossero membri di tale organizzazione e se avessero firmato un accordo internazionale o intergovernativo che istituiva il ricorrente in qualità di organizzazione internazionale. In caso affermativo, la Commissione ha chiesto ai suddetti Stati di inviarle una copia autentica di tale accordo e la prova che i suoi firmatari disponevano di pieni poteri per firmarlo, o una copia dello strumento di ratifica di tale accordo. 17 Con lettera del 19 febbraio 2021, la Commissione ha informato il ricorrente che intendeva adottare una decisione che rifiutava di riconoscergli lo status di organizzazione internazionale e lo ha invitato a presentare osservazioni. 18 Il 5 e il 30 marzo 2021 il ricorrente ha presentato osservazioni scritte in risposta alla lettera della Commissione del 19 febbraio 2021 menzionata nel precedente punto 17. 19 L’8 giugno 2021 la Commissione ha adottato una decisione che rifiutava di riconoscere al ricorrente, con effetto retroattivo al 16 dicembre 2014, lo status di organizzazione internazionale previsto dalla normativa finanziaria dell’Unione per l’attuazione dei fondi dell’Unione secondo le modalità della gestione indiretta (in prosieguo: la «decisione dell’8 giugno 2021»). Seguito giudiziario della sentenza del 31 gennaio 2019, International Management Group/Commissione (C‑183/17 P e C‑184/17 P) 20 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 settembre 2019 e iscritto a ruolo con il numero T‑645/19, il ricorrente ha proposto un ricorso diretto, da un lato, all’annullamento della lettera del 18 luglio 2019 e, dall’altro, al risarcimento dei danni materiali e morali asseritamente causati da tale lettera. 21 Con ordinanza del 9 settembre 2020, IMG/Commissione (T‑645/19, non pubblicata, EU:T:2020:388), il Tribunale ha respinto tale ricorso in quanto irricevibile. 22 Inoltre, con sentenza del 9 settembre 2020, IMG/Commissione (T‑381/15 RENV; in prosieguo: la «sentenza iniziale», EU:T:2020:406), il Tribunale ha respinto la domanda del ricorrente diretta al risarcimento dei danni asseritamente causati dalla decisione dell’8 maggio 2015. 23 Il 19 novembre 2020 il ricorrente ha proposto due impugnazioni, iscritte a ruolo con i numeri C‑619/20 P e C‑620/20 P, dirette all’annullamento dell’ordinanza menzionata nel precedente punto 21 e della sentenza iniziale. 24 Con sentenza del 22 settembre 2022, IMG/Commissione (C‑619/20 P e C‑620/20 P; in prosieguo: la «sentenza su impugnazione», EU:C:2022:722), la Corte, in primo luogo, ha respinto l’impugnazione nella causa C‑619/20 P, in secondo luogo, ha annullato parzialmente la sentenza iniziale e, in terzo luogo, ha rinviato la causa T‑381/15 RENV dinanzi al Tribunale affinché statuisse sulla domanda del ricorrente diretta al risarcimento del danno materiale asseritamente causato dalla decisione dell’8 maggio 2015. Conclusioni delle parti a seguito di rinvio 25 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – condannare la Commissione a versargli un’indennità di EUR 4,8 milioni, oltre agli interessi di mora al tasso della Banca centrale europea (BCE) maggiorati di tre punti percentuali, a titolo di risarcimento del danno finanziario asseritamente causato dalla decisione dell’8 maggio 2015; – condannare la Commissione alle spese. 26 La Commissione chiede: – il rigetto del ricorso; – la condanna del ricorrente alle spese. In diritto 27 In via preliminare occorre ricordare che, a seguito dell’annullamento di una decisione del Tribunale da parte della Corte e del rinvio della causa dinanzi al Tribunale, quest’ultimo è investito della causa con la sentenza della Corte, in applicazione dell’articolo 215 del regolamento di procedura del Tribunale, e deve pronunciarsi su tutte le conclusioni presentate dal ricorrente, ad esclusione di quelle alle quali rispondono gli elementi del dispositivo della decisione iniziale del Tribunale che non sono stati annullati dalla Corte e dei punti della motivazione che costituiscono il necessario fondamento di detti elementi, essendo questi ultimi passati in giudicato (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2021, Repubblica ceca/Commissione, T‑627/16 RENV, non pubblicata, EU:T:2021:894, punto 105 e giurisprudenza ivi citata). 28 Infatti, l’articolo 61, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea dispone che, in caso di rinvio, il Tribunale è vincolato alla decisione emessa dalla Corte sui punti di diritto (v. sentenza del 1o ottobre 2020, CC/Parlamento, C‑612/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:776, punto 24 e giurisprudenza ivi citata). 29 Nel caso di specie, il ricorrente fa valere che, nella sentenza su impugnazione, la Corte ha constatato l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata dell’obbligo di diligenza che gravava sulla Commissione quando ha adottato la decisione dell’8 maggio 2015 e che, di conseguenza, spetta al Tribunale riprendere l’esame della sua domanda di risarcimento in quanto vertente sul suo danno finanziario. 30 In tale contesto, il ricorrente sostiene che la decisione dell’8 maggio 2015 gli ha arrecato un danno consistente nella perdita di opportunità di vedersi affidare dalla Commissione compiti di esecuzione del bilancio tra l’8 maggio 2015 e l’8 giugno 2021 e, pertanto, di percepire le «dotazioni per spese indirette» che sono imputate ai bilanci degli accordi di delega in gestione indiretta e che gli consentivano di finanziare le sue spese generali. 31 Da un lato, il ricorrente menziona una perdita finanziaria corrispondente alle dotazioni per spese indirette che esso avrebbe percepito se il suo volume di attività con la Commissione fosse rimasto costante dopo l’adozione della decisione dell’8 maggio 2015. Al riguardo, esso afferma che il suo volume di attività relativo ai finanziamenti dell’Unione è passato da EUR 10 milioni all’anno in media a EUR 5 milioni nel 2015, a EUR 0,5 milioni nel 2016 e nel 2017, poi a zero a partire dal 2018. 32 Dall’altro lato, il ricorrente ritiene che la decisione dell’8 maggio 2015 abbia comportato una perdita di opportunità di far aumentare il volume di attività legato ai finanziamenti dell’Unione allo stesso ritmo di quello che caratterizzava il periodo compreso tra il 2010 e il 2014. 33 Il ricorrente sostiene che la perdita di opportunità di beneficiare di un volume di attività superiore a quello del periodo compreso tra il 2010 e il 2014 o, quanto meno, equivalente a quello di tale periodo era molto seria, come dimostrano, da un lato, la progressione del suo volume di attività connessa ai finanziamenti dell’Unione di EUR 4,5 milioni tra il 2010 e il 2014 e, dall’altro, la mancata contestazione, da parte della Commissione, della qualità delle sue prestazioni e del suo posizionamento come «partner di fiducia». 34 Pertanto, il ricorrente sostiene che le illegittimità sostanziali, di cui è inficiata la decisione dell’8 maggio 2015, hanno pregiudicato le sue opportunità di ottenere l’attribuzione di compiti di esecuzione del bilancio in qualità di organizzazione internazionale successivamente all’adozione di tale decisione. 35 Peraltro, esso fa valere che l’adozione della decisione dell’8 giugno 2021 non incide sul nesso diretto di causalità tra l’illegittimità che inficia la decisione dell’8 maggio 2015 e la conseguente perdita di opportunità di percepire nuovi finanziamenti dell’Unione secondo le modalità della gestione indiretta. In proposito, esso si richiama al punto 89 della sentenza su impugnazione. 36 La Commissione contesta la fondatezza degli argomenti del ricorrente. 37 In via preliminare occorre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale dell’Unione richiede la compresenza di varie condizioni, ossia l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli, la realtà effettiva del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo incombente all’autore dell’atto e il danno subìto dai soggetti lesi (v. sentenza del 27 aprile 2023, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e a./Commissione, C‑549/21 P, non pubblicata, EU:C:2023:340, punto 113 e giurisprudenza ivi citata). 38 In primo luogo, per quanto riguarda la condizione relativa all’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli, occorre precisare che la Commissione gode di un ampio potere discrezionale quando esercita la responsabilità, ad essa incombente, di eseguire il bilancio dell’Unione secondo le modalità della gestione indiretta, che consente a tale istituzione di affidare compiti di esecuzione del bilancio a organizzazioni internazionali, conformemente all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 966/2012 e all’articolo 62 del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1) (v., in tal senso, sentenza su impugnazione, punto 148). 39 Peraltro, occorre altresì sottolineare che l’obbligo di diligenza, che è inerente al principio di buona amministrazione sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e che si applica, in via generale, all’azione dell’amministrazione dell’Unione nei suoi rapporti con il pubblico, impone alle istituzioni dell’Unione di agire con cura e prudenza esaminando tutti gli elementi rilevanti del caso di specie (v., in tal senso, sentenza su impugnazione, punto 168 e giurisprudenza ivi citata). 40 Orbene, nel caso di specie, dai punti da 189 a 194 della sentenza su impugnazione risulta che la Corte ha constatato l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata dell’obbligo di diligenza che gravava sulla Commissione al momento dell’adozione della decisione dell’8 maggio 2015. 41 Più in particolare, al punto 192 della sentenza su impugnazione, la Corte ha constatato che la Commissione aveva dato prova di una manifesta mancanza di diligenza nell’ambito dell’esame che essa era chiamata a condurre per quanto riguarda la situazione del ricorrente, omettendo di istruire le questioni che erano al centro di tale esame o traendo da detto esame conclusioni chiaramente inadeguate, carenti, irragionevoli o non comprovate. 42 Inoltre, al punto 193 della sentenza su impugnazione, la Corte ha dichiarato che la decisione dell’8 maggio 2015 era manifestamente priva di giustificazione giuridica e fattuale, in quanto non conteneva alcuna analisi giuridica della nozione di «organizzazione internazionale» nell’accezione della normativa finanziaria dell’Unione e gli elementi addotti a sostegno della stessa erano inidonei a mettere in discussione la qualità di organizzazione internazionale del ricorrente, come la Corte aveva definitivamente constatato nella sentenza del 31 gennaio 2019, International Management Group/Commissione (C‑183/17 P e C‑184/17 P, EU:C:2019:78). 43 Di conseguenza, conformemente ai principi enunciati nei precedenti punti 27 e 28, si deve constatare che la Commissione, adottando la decisione dell’8 maggio 2015, ha violato l’obbligo di diligenza ad essa incombente e, in tal modo, ha commesso una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione tale da far sorgere la sua responsabilità. 44 In secondo luogo, conformemente a una giurisprudenza costante, qualsiasi danno di cui si chiede il risarcimento nell’ambito di un ricorso per responsabilità extracontrattuale dell’Unione ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, deve essere reale e certo. Inoltre, affinché possa sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, il danno deve derivare in maniera sufficientemente diretta del comportamento illegittimo delle istituzioni (v. sentenza del 30 maggio 2017, Safa Nicu Sepahan/Consiglio, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, punto 61 e giurisprudenza ivi citata). 45 In ogni caso, spetta alla parte che adduce la responsabilità extracontrattuale dell’Unione fornire prove concludenti tanto dell’esistenza quanto dell’entità del danno da essa fatto valere nonché dell’esistenza di un nesso sufficientemente diretto di causa ed effetto tra il comportamento dell’istituzione in questione e il danno asserito (v. sentenza del 30 maggio 2017, Safa Nicu Sepahan/Consiglio, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, punto 62 e giurisprudenza ivi citata). 46 Inoltre, l’esistenza di un danno reale e certo non può essere considerata in maniera astratta dal giudice dell’Unione, bensì deve essere valutata in funzione delle precise circostanze di fatto che caratterizzano ciascun caso di specie sottoposto a detto giudice (v. sentenza del 18 novembre 2021, Mahmoudian/Consiglio, C‑681/19 P, non pubblicata, EU:C:2021:933, punto 32 e giurisprudenza ivi citata). 47 In particolare, si deve constatare che, qualora la Commissione rifiuti illegittimamente di concludere un accordo di delega secondo le modalità della gestione indiretta con un’organizzazione internazionale, è possibile che l’organizzazione interessata subisca, per tale motivo, un danno corrispondente all’occasione perduta di ottenere l’attribuzione di tale delega. 48 Orbene, l’esclusione totale, a titolo di danno risarcibile, della perdita di opportunità di concludere un accordo di delega secondo le modalità della gestione indiretta non può essere ammessa in caso di violazione del diritto dell’Unione, poiché, trattandosi in particolare di una controversia di natura economica, una siffatta esclusione totale di tale perdita di opportunità si presta a rendere di fatto impossibile il risarcimento del danno (v., per analogia, sentenze del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame, C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79, punto 87; del 13 luglio 2006, Manfredi e a., da C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461, punto 96 e giurisprudenza ivi citata, e del 17 aprile 2007, AGM-COS.MET, C‑470/03, EU:C:2007:213, punto 95). 49 Nel caso di specie, occorre ricordare che l’articolo 14.4 del documento intitolato «Condizioni generali applicabili agli accordi di sovvenzione dell’Unione con le organizzazioni internazionali» precisa che una percentuale fissa dei costi diretti ammissibili, non superiore al 7%, può essere richiesta a titolo di costi indiretti dall’organizzazione internazionale interessata per coprire le spese generali che l’attuazione di un progetto comporta secondo le modalità della gestione indiretta e che il rimborso di tali costi indiretti è effettuato senza che tale organizzazione debba presentare documenti contabili giustificativi. 50 Pertanto, dai precedenti punti 47 e 48 risulta che, in circostanze come quelle del caso di specie, qualora la Commissione rifiuti illegittimamente di concludere un accordo di delega secondo le modalità della gestione indiretta con un’organizzazione internazionale, l’organizzazione interessata può chiedere il risarcimento del danno corrispondente non alla compensazione finanziaria dei costi indiretti che l’attuazione di un siffatto accordo avrebbe comportato, bensì alla perdita dell’opportunità di ottenere una siffatta compensazione. 51 Per quanto riguarda, più precisamente, le circostanze della presente causa, dalle indicazioni fornite dal ricorrente e non contestate dalla Commissione risulta che quest’ultima non ha più concluso accordi di delega con il medesimo secondo le modalità della gestione indiretta dopo l’adozione della decisione dell’8 maggio 2015, cosicché la quota dei finanziamenti dell’Unione nel volume di attività del ricorrente è passata da EUR 13,5 milioni nel 2014 a EUR 5,3 milioni nel 2015, poi a zero nel 2018. 52 Pertanto, secondo la tabella contenuta nell’allegato S.1 fornito dal ricorrente, la quota dei finanziamenti dell’Unione nel suo volume di attività è passata dal 40%, nel 2010 e nel 2011, al 50% nel 2014, è diminuita al 32% nel 2015 ed è pari a zero dal 2018. 53 Inoltre, dalla medesima tabella risulta che, sebbene il risultato netto del ricorrente fosse già in perdita nel 2012 e nel 2014, tale disavanzo è aumentato tra il 2015 e il 2018, in assenza di finanziamento dell’Unione a suo favore dopo l’adozione della decisione dell’8 maggio 2015. 54 Peraltro, dagli atti di causa non risulta che il ricorrente sia stato in grado di mantenere il suo volume di attività grazie a un finanziatore che disponesse di una capacità finanziaria equivalente a quella dell’Unione. 55 Pertanto, è incontestabile che, dopo l’adozione della decisione dell’8 maggio 2015 e la mancata conclusione di accordi di delega in gestione indiretta tra la Commissione e il ricorrente, quest’ultimo ha visto il suo volume di attività diminuire sostanzialmente e che la mancata percezione delle somme dirette a compensare i costi indiretti menzionati nel precedente punto 49 non ha fatto che aggravare la sua situazione finanziaria. 56 Tuttavia, il solo calo di fatturato del ricorrente a seguito della decisione dell’8 maggio 2015 non è sufficiente a dimostrare l’esistenza di un danno finanziario corrispondente alla perdita di opportunità di ottenere l’attribuzione di un accordo di delega secondo le modalità della gestione indiretta e l’imputabilità di tale danno all’illegittimità che vizia tale decisione. 57 Pertanto, conformemente ai precedenti punti 44 e 45, spetta al Tribunale esaminare, da un lato, se la situazione finanziaria del ricorrente a partire dall’8 maggio 2015 risulti, in modo diretto e certo, dall’illegittimità che inficia la decisione dell’8 maggio 2015 e, dall’altro, se il ricorrente dimostri che, a tale data, come sostiene, disponeva di una seria opportunità di proseguire l’esecuzione del bilancio dell’Unione secondo le modalità della gestione indiretta e, pertanto, di percepire le somme definite nel precedente punto 49 a titolo di compensazione dei costi indiretti. 58 In primo luogo, per quanto riguarda la questione dell’esistenza di un nesso di causalità sufficientemente diretto tra l’illegittimità che inficia la decisione dell’8 maggio 2015 e la perdita di opportunità invocata dal ricorrente, occorre ricordare che tale illegittimità consiste nella violazione dell’obbligo di diligenza che incombeva alla Commissione nell’esercizio del suo potere discrezionale. 59 Orbene, l’illegittimità derivante, in sede di adozione di una decisione da parte di un’istituzione dell’Unione, dalla violazione dell’obbligo di diligenza non incide necessariamente sulla fondatezza della decisione di cui trattasi. 60 È quanto avviene nel caso dell’illegittimità che inficia la decisione dell’8 maggio 2015. 61 Infatti, dai punti da 92 a 96 e 104 della sentenza del 31 gennaio 2019, International Management Group/Commissione (C‑183/17 P e C‑184/17 P, EU:C:2019:78), risulta che, con tale sentenza, la Corte ha constatato l’illegittimità della decisione dell’8 maggio 2015 in quanto gli elementi invocati dalla Commissione a sostegno di detta decisione non erano tali da mettere in dubbio la qualità di organizzazione internazionale del ricorrente, ai sensi della normativa finanziaria dell’Unione. 62 Così facendo, la Corte si è limitata a dichiarare erronei in diritto i dubbi espressi dalla Commissione, sulla base di una serie di elementi, in merito allo status di organizzazione internazionale del ricorrente. Per contro, essa non ha in alcun caso risolto la questione se, sulla base di un’analisi non viziata da errore di diritto e di tutti gli elementi pertinenti, si dovesse ritenere o al contrario escludere che il ricorrente possedesse tale status alla data di adozione della decisione dell’8 maggio 2015 (v., in tal senso, ordinanza del 9 giugno 2020, International Management Group/Commissione, C‑183/17 P-INT, EU:C:2020:507, punto 23). 63 In tal senso, dal punto 113 della sentenza su impugnazione risulta che, a seguito della pronuncia della sentenza del 31 gennaio 2019, International Management Group/Commissione (C‑183/17 P e C‑184/17 P, EU:C:2019:78), la Commissione non era tenuta a riconoscere, con effetto retroattivo, lo status di organizzazione internazionale che il ricorrente rivendica, ma poteva conformarsi al suo obbligo di dare esecuzione alla sentenza del 31 gennaio 2019, International Management Group/Commissione (C‑183/17 P e C‑184/17 P, EU:C:2019:78), adottando provvedimenti procedurali intesi a consentirle di porre rimedio all’irregolarità constatata dalla Corte e, potenzialmente, di adottare un nuovo atto, destinato a sostituire le decisioni annullate da quest’ultima, dopo aver ottenuto gli elementi che essa reputava necessari per dare fondamento giuridico e fattuale a questo nuovo atto. 64 In particolare, la Corte ha dichiarato, al punto 156 della sentenza su impugnazione, che, pur avendo annullato la decisione dell’8 maggio 2015 a causa del suo carattere non giustificato in diritto e in fatto, nella sentenza del 31 gennaio 2019, International Management Group/Commissione (C‑183/17 P e C‑184/17 P, EU:C:2019:78), essa non aveva in alcun caso risolto la questione, estranea alle controversie di cui era investita, se, sulla base di un’analisi non viziata da errore di diritto comprensiva di tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, si dovesse ritenere o al contrario escludere che il ricorrente possedesse la qualità di organizzazione internazionale. 65 Da quanto precede risulta che la constatazione dell’illegittimità che inficia la decisione dell’8 maggio 2015 non comportava alcun obbligo per la Commissione di riconoscere al ricorrente lo status di organizzazione internazionale che esso rivendicava, mentre tale riconoscimento costituiva, ai sensi della normativa finanziaria dell’Unione e nel caso del ricorrente, una condizione obbligatoria affinché esso potesse proseguire l’esecuzione del bilancio dell’Unione secondo le modalità della gestione indiretta e, pertanto, affinché il Tribunale sia in grado di constatare, nell’ambito della presente azione risarcitoria, che il ricorrente dimostra una perdita di opportunità di concludere con la Commissione nuovi accordi di gestione secondo tali modalità. 66 Di conseguenza, la violazione dell’obbligo di diligenza che vizia la decisione dell’8 maggio 2015 non può essere considerata la causa diretta e certa del danno finanziario che esso invoca, vale a dire la perdita di opportunità di concludere, dopo tale data, in qualità di organizzazione internazionale, nuovi accordi di delega di gestione del bilancio dell’Unione secondo le modalità della gestione indiretta e di percepire le somme menzionate nel precedente punto 49. 67 In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se il danno lamentato dal ricorrente rivesta un carattere reale e certo, dalla decisione dell’8 giugno 2021, di cui il Tribunale ha confermato la legittimità con una sentenza in data odierna, IMG/Commissione (T‑509/21), respingendo in quanto infondato il ricorso depositato dal ricorrente e diretto contro tale decisione, risulta che dal 16 dicembre 2014 quest’ultimo non può rivendicare lo status di organizzazione internazionale. 68 Pertanto, poiché, conformemente alla decisione dell’8 giugno 2021, il ricorrente non soddisfaceva, alla data di adozione della decisione dell’8 maggio 2015 e successivamente, la condizione di possesso dello status di organizzazione internazionale prevista dalla normativa finanziaria dell’Unione, esso non disponeva della minima opportunità di proseguire l’esecuzione del bilancio dell’Unione secondo le modalità della gestione indiretta e di percepire, di conseguenza, le somme menzionate nel precedente punto 49 a titolo di compensazione dei costi indiretti. 69 Alla luce delle considerazioni che precedono, la presente azione risarcitoria, fondata sulla premessa secondo cui il ricorrente costituiva un’organizzazione internazionale ai sensi della normativa finanziaria dell’Unione e, a tale titolo, disponeva di una seria opportunità di proseguire l’esecuzione del bilancio dell’Unione secondo le modalità della gestione indiretta, non può essere accolta. 70 In terzo luogo, le obiezioni sollevate dal ricorrente non sono tali da rimettere in discussione la conclusione menzionata nel precedente punto 69. 71 Anzitutto, il ricorrente invoca il punto 89 della sentenza su impugnazione, ai sensi del quale la Corte ha constatato che la questione se la decisione dell’8 maggio 2015 abbia potuto causare danni di ordine morale e materiale, di cui il ricorrente aveva interesse a chiedere il risarcimento, non poteva essere pregiudicata dalla circostanza che la Commissione era pervenuta, nella decisione dell’8 giugno 2021, adottata sei anni più tardi e fondata su una diversa valutazione giuridica e fattuale, alla conclusione che esso non poteva essere considerato un’organizzazione internazionale. 72 In tal modo, la Corte si è pronunciata su un’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e vertente sul venir meno dell’interesse ad agire del ricorrente nell’ambito dell’impugnazione diretta contro la sentenza iniziale nonché sul venir meno dell’oggetto di detta impugnazione. 73 Pertanto, la Corte non si è pronunciata sulla distinta questione dell’incidenza della decisione dell’8 giugno 2021 sulla fondatezza delle pretese risarcitorie del ricorrente, in particolare sull’esistenza di un nesso diretto e certo di causalità tra la decisione dell’8 maggio 2015 e il danno finanziario che esso invocava, né sul carattere reale e certo di tale danno, ossia un’asserita perdita di seria opportunità di proseguire l’esecuzione del bilancio dell’Unione secondo le modalità della gestione indiretta. 74 Peraltro, neppure il riferimento, fatto al punto 89 della sentenza su impugnazione, al punto 39 della sentenza del 10 settembre 2019, HTTS/Consiglio (C‑123/18 P, EU:C:2019:694), è idoneo a sostenere l’argomento del ricorrente, dal momento che, con tale riferimento, la Corte si è limitata a ricordare che l’illegittimità dell’atto o del comportamento idoneo a far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione deve essere valutata dal Tribunale in base agli elementi di diritto e di fatto esistenti al momento dell’adozione di detto atto o di detto comportamento. 75 Pertanto, la giurisprudenza citata al punto 89 della sentenza su impugnazione definisce gli elementi che il giudice dell’Unione deve prendere in considerazione nel valutare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione da parte dell’istituzione di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2019, HTTS/Consiglio, C‑123/18 P, EU:C:2019:694, punti da 37 a 39). 76 Per contro, la giurisprudenza citata al punto 89 della sentenza su impugnazione non determina gli elementi che il giudice dell’Unione deve prendere in considerazione per valutare l’esistenza del danno e del nesso di causalità tra l’illegittimità accertata e il danno lamentato e, pertanto, non gli vieta di tener conto di elementi di fatto o di diritto successivi all’adozione dell’atto o del comportamento illegittimo ai fini di una siffatta valutazione. 77 Al contrario, tenuto conto del fatto che il danno, necessariamente successivo al suo fatto generatore, può evolvere nel tempo, la parte che ritiene di aver subito un danno a causa dell’azione di un’istituzione deve poter invocare elementi sopravvenuti successivamente al fatto generatore per attestare l’esistenza di tale danno (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Pitruzzella nella causa HTTS/Consiglio, C‑123/18 P, EU:C:2019:173, paragrafo 26). 78 Pertanto, in forza del principio della parità delle armi, il convenuto deve anch’esso poter eccepire elementi di fatto o di diritto sopravvenuti successivamente all’adozione dell’atto illegittimo, che si asserisce essere la causa determinante del danno, al fine di ridurre tale danno, o anche di contestare qualsiasi diritto al risarcimento per il motivo che detti elementi inducono ad escludere qualsiasi nesso diretto di causalità tra l’illegittimità di tale atto e il danno lamentato. 79 Del resto, un’interpretazione secondo la quale il diritto al risarcimento del ricorrente dovrebbe impedire al Tribunale di prendere in considerazione, nell’ambito del presente ricorso, la retroattività della decisione dell’8 giugno 2021 sarebbe in contraddizione con la motivazione che figura al punto 113 della sentenza su impugnazione e che illustra il principio secondo cui l’istituzione che ha emanato una decisione che è stata annullata può adottare una nuova decisione avente carattere retroattivo al fine di rispettare l’autorità di cosa giudicata inerente alla sentenza di annullamento. 80 Infatti, l’annullamento di una decisione da parte del giudice dell’Unione non implica un diritto al risarcimento del danno finanziario fatto valere dal destinatario di tale decisione, se, successivamente alla sentenza di annullamento, l’istituzione interessata adotta una decisione retroattiva il cui dispositivo è identico e il giudice dell’Unione ritiene che il dispositivo di tale nuova decisione sia legittimo (v., in tal senso, sentenze del 6 giugno 2019, Barnett/CESE, C‑503/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:474, punto 78, e del 14 ottobre 2021, KF/CSUE, C‑464/20 P, non pubblicata, EU:C:2021:848, punti da 38 a 40). 81 Peraltro, il ricorrente sostiene che il ragionamento consistente nel prendere in considerazione la decisione dell’8 giugno 2021 nell’ambito del presente ricorso per risarcimento danni ha l’effetto di privarlo di qualsiasi diritto al risarcimento. 82 Orbene, tale obiezione è infondata in quanto, nel presente procedimento, il Tribunale è investito di una domanda diretta unicamente al risarcimento di un danno finanziario corrispondente alla perdita di opportunità del ricorrente di concludere con la Commissione nuovi accordi di delega secondo le modalità della gestione indiretta dopo l’adozione della decisione dell’8 maggio 2015 e, pertanto, di percepire le somme menzionate nel precedente punto 49 a titolo di compensazione dei costi indiretti. 83 Pertanto, l’adozione della decisione dell’8 giugno 2021 non incide sulla possibilità per il ricorrente di presentare una domanda di risarcimento del danno morale derivante dall’illegittimità della decisione dell’8 maggio 2015, domanda sulla quale la Corte ha, del resto, statuito definitivamente ai punti da 197 a 200 della sentenza su impugnazione. 84 Da quanto precede risulta che la domanda di risarcimento presentata dal ricorrente deve essere respinta in quanto infondata. Sulle spese 85 Ai sensi dell’articolo 219 del regolamento di procedura, spetta al Tribunale, quando si pronuncia dopo l’annullamento e il rinvio da parte della Corte, provvedere sulle spese relative, da un lato, ai procedimenti instaurati dinanzi ad esso e, dall’altro, al procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte. Inoltre, ai sensi dell’articolo 134, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda e, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Infine, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sostenga, oltre alle proprie spese, soltanto una quota delle spese dell’altra parte, oppure che non debba essere condannata a tal titolo. 86 Nel caso di specie, occorre ricordare che, al punto 6 del dispositivo della sentenza del 31 gennaio 2019, International Management Group/Commissione (C‑183/17 P e C‑184/17 P, EU:C:2019:78), la Corte ha condannato la Commissione alle spese nelle cause C‑183/17 P e C‑184/17 P, nonché nella causa T‑29/15, mentre, al punto 7 del dispositivo di tale sentenza, essa ha riservato le spese nella causa T‑381/15. 87 Inoltre, ai punti 7 e 8 del dispositivo della sentenza su impugnazione, la Corte ha, rispettivamente, condannato il ricorrente alle spese nella causa C‑619/20 P e ha riservato le spese nelle cause C‑620/20 P e T‑381/15 RENV. 88 Di conseguenza, spetta al Tribunale, nel presente grado di giudizio, statuire sulle spese relative ai procedimenti T‑381/15 e T‑381/15 RENV, al procedimento C‑620/20 P e al presente procedimento a seguito di rinvio. 89 Per quanto riguarda le spese sostenute in occasione dei procedimenti T‑381/15, T‑381/15 RENV e C‑620/20 P, occorre rilevare che, al termine di tali procedimenti, la Commissione è rimasta sostanzialmente soccombente. 90 Inoltre, per quanto riguarda le spese sostenute in occasione del presente procedimento, se è vero che il ricorrente è rimasto soccombente, tuttavia, è stato constatato che la Commissione aveva viziato di illegittimità la decisione dell’8 maggio 2015 e, in tal modo, ha commesso una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione che può aver indotto il ricorrente a perseverare nelle sue pretese risarcitorie. 91 In tali circostanze, il Tribunale ritiene equo, sia per i procedimenti T‑381/15, T‑381/15 RENV e C‑620/20 P sia per il presente procedimento, condannare la Commissione a farsi carico delle proprie spese nonché di una somma corrispondente alla metà delle spese del ricorrente. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) Nelle cause iscritte a ruolo con i numeri T‑381/15, T‑381/15 RENV, C‑620/20 P e T‑381/15 RENV II, la Commissione si farà carico delle proprie spese e della metà delle spese dell’International Management Group (IMG). Truchot Kanninen Frendo Sampol Pucurull Perišin Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 4 settembre 2024. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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