Zum Inhalt springen

EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Prestazione di assistenza tecnica al governo della Siria – Rigetto della candidatura – Obbligo di motivazione

ECLI: ECLI:EU:T:2012:534Entscheidung vom: 10.10.2012

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 10 ottobre 2012 – Sviluppo Globale / Commissione (causa T-183/10) «Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Prestazione di assistenza tecnica al governo della Siria – Rigetto della candidatura – Obbligo di motivazione» Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione, nell’ambito della procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi, di respingere una candidatura – Decisione che deve consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni alla base del provvedimento adottato al fine di poter far valere i loro diritti – Valutazione del rispetto di tale obbligo alla luce degli elementi d’informazione a disposizione della ricorrente al momento della presentazione del ricorso (Art. 296 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41 e 47; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, § 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149, §§ 2 e 3) (v. punti 16, 19-21, 35, 40, 41, 43) Oggetto Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 14 febbraio 2010 di non ammettere la candidatura presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto a procedura ristretta EUROPEAID/129038/C/SER/SYR (GU 2009/S 223-319862), riguardante la fornitura di servizi di assistenza tecnica a favore del governo siriano diretti a promuovere il processo di decentralizzazione e di sviluppo locale. Dispositivo 1) La decisione della Commissione del 14 febbraio 2010 di non ammettere la candidatura presentata dalla ricorrente nella gara d’appalto a procedura ristretta EUROPEAID/129038/C/SER/SYR (GU 2009/S 223-319862), riguardante la fornitura di servizi di assistenza tecnica a favore del governo siriano diretti a promuovere il processo di decentralizzazione e di sviluppo locale, è annullata. 2) La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Sviluppo Globale GEIE.

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

ČeštinaΕλληνικάEnglishEspañolFrançaisItalianoNederlandsPortuguêsRomână