EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union
Sovvenzioni — Importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario dell’Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti — Dazio compensativo definitivo e riscossione definitiva del dazio provvisorio — Articolo 11, paragrafo 8, articolo 15, paragrafo 1, e articolo 30, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 597/2009 — Principio di buona amministrazione
ECLI: ECLI:EU:T:2012:262Entscheidung vom: 24.05.2012
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 24 maggio 2012 — JBF RAK / Consiglio
(causa T‑555/10)
«Sovvenzioni — Importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario dell’Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti — Dazio compensativo definitivo e riscossione definitiva del dazio provvisorio — Articolo 11, paragrafo 8, articolo 15, paragrafo 1, e articolo 30, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 597/2009 — Principio di buona amministrazione»
1. Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi — Imposizione di un dazio compensativo definitivo — Errore di calcolo a seguito di un’informazione erronea fornita dall’esportatore principale (Regolamento del Consiglio n. 597/2009, artt. 15, § 1, e 30, § 1) (v. punti 37‑42, 65‑66)
2. Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi — Svolgimento dell’inchiesta — Comunicazione alle parti interessate delle informazioni raccolte — Osservazioni delle parti sull’informazione finale — Obbligo per la Commissione di prenderle in considerazione — Portata (Regolamento del Consiglio n. 597/2009, art. 30, §§ 1, 2 e 5) (v. punti 68‑87)
3. Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi — Svolgimento dell’inchiesta — Poteri della Commissione — Limiti — Obbligo di cooperazione delle imprese menzionate in una denuncia — Portata (Regolamento del Consiglio n. 597/2009, artt. 11, § 2, e 26) (v. punto 80)
4. Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi — Svolgimento dell’inchiesta — Obbligo di verificare l’esattezza delle informazioni comunicate dalle parti interessate — Portata (Regolamento del Consiglio n. 597/2009, art. 11, § 8) (v. punti 97‑101, 104‑105)
5. Diritto dell’Unione — Principi — Principio di buona amministrazione — Obbligo di diligenza — Procedimento amministrativo — Indagine relativa alle pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi — Portata (v. punti 112‑113)
Oggetto
Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 857/2010 del Consiglio, del 27 settembre 2010, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario dell’Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti (GU L 254, pag. 10).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La JBF RAK LLC sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
3)
La Commissione europea sopporterà le proprie spese.
Amtliche Sprachfassungen
Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.
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