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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

Concorrenza - Intese - Settore dei sacchi industriali in plastica - Decisione che constata un’infrazione all’art. 81 CE - Ammende - Gravità dell’infrazione - Circostanze attenuanti - Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo.

ECLI: ECLI:EU:T:2011:666Entscheidung vom: 16.11.2011

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 16 novembre 2011 – Fardem Packaging / Commissione (causa T‑51/06) «Concorrenza – Intese – Settore dei sacchi industriali in plastica – Decisione che constata un’infrazione all’art. 81 CE – Ammende – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo» 1.                     Concorrenza – Intese – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imprese cui può essere contestata l’infrazione consistente nella partecipazione ad una intesa globale – Criteri – Obbligo per la Commissione di specificare, nella propria decisione, l’infrazione per impresa e per paese – Insussistenza (Art. 81, n. 1, CE) (v. punti 42‑45) 2.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Quote di mercato detenute dall’impresa interessata – Potere discrezionale della Commissione (Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23; comunicazione della Commissione 97/C 372/03) (v. punti 54‑59) 3.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Margine di discrezionalità riservato alla Commissione – Inasprimento generale delle ammende (Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23) (v. punti 67, 69) 4.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Ripartizione delle imprese di cui trattasi in diverse categorie – Presupposti – Rispetto del principio di parità di trattamento – Rispetto del principio di proporzionalità (Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23) (v. punti 77‑78) 5.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Circostanze attenuanti – Partecipazione a riunioni di imprese aventi un oggetto anticoncorrenziale avvenuta sotto asserita costrizione – Insussistenza di intenzione di restringere la concorrenza – Elemento non pertinente (Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23) (v. punti 95‑100) 6.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Non imposizione o riduzione dell’ammenda in contropartita della cooperazione dell’impresa incriminata – Necessità di un comportamento che abbia agevolato l’accertamento dell’infrazione da parte della Commissione – Potere discrezionale della Commissione – Limiti – Rispetto del principio di parità di trattamento (Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23; comunicazione della Commissione 96/C 207/04) (v. punti 145‑148) Oggetto Domanda di annullamento della decisione della Commissione 30 novembre 2005, C(2005) 4634 def., relativa ad una procedura di applicazione dell’art. 81 [CE] (caso COMP/F/38.354 – Sacchi industriali), riguardante un’intesa sul mercato dei sacchi industriali in plastica, nonché domanda diretta ad ottenere la riduzione dell’ammenda inflitta da tale decisione alla ricorrente. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La Fardem Packaging BV è condannata alle spese.

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

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