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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

FEAOG - Sezione "Garanzia" - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del mar Egeo - Ortofrutticoli - Tabacco grezzo - Carne ovina e caprina - Mancato rispetto dei termini di pagamento - Proporzionalità - Maggiorazione del tasso di correzione forfetaria in casi di ripetuto inadempimento.

ECLI: ECLI:EU:T:2011:540Entscheidung vom: 28.09.2011

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 28 settembre 2011 – Grecia / Commissione (causa T‑352/05) «FEAOG – Sezione “Garanzia” – Spese escluse dal finanziamento comunitario – Misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del mar Egeo – Ortofrutticoli – Tabacco grezzo – Carne ovina e caprina – Mancato rispetto dei termini di pagamento – Proporzionalità – Maggiorazione del tasso di correzione forfetaria in casi di ripetuto inadempimento» 1.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Concessione di aiuti e di premi – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco (Regolamenti del Consiglio n. 1258/1999 e n. 3508/92) (v. punti 91-93) 2.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria (Regolamento del Consiglio n. 1258/1999) (v. punti 94-97, 110-111, 168) 3.                     Diritto dell’Unione – Principi – Forza maggiore – Nozione (v. punti 122-124, 199) 4.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria (Regolamento del Consiglio n. 1258/99, art. 7, n. 4; regolamento della Commissione n. 296/96, art. 4, n. 2) (v. punti 129-131, 167) 5.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria (Regolamento del Consiglio n. 1258/99; regolamento della Commissione n. 296/96, art. 4, n. 2) (v. punti 144-148, 203) 6.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Concessione di aiuti e di premi – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco [Regolamento del Consiglio n. 3508/92, artt. 9 bis, n. 1, e 13, n. 1, lett. d); regolamento della Commissione n. 2848/98, art. 45, primo comma, lett. a)] (v. punti 231, 234-238) 7.                     Atti delle istituzioni – Regolamenti – Regolamento che prescrive misure specifiche di controllo – Insussistenza di un potere discrezionale degli Stati membri (v. punto 241) Oggetto Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 luglio 2005, 2005/579/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia» (GU L 199, pag. 84), nella parte in cui esclude talune spese effettuate dalla Repubblica ellenica nell’ambito delle misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del mar Egeo e nei settori ortofrutticolo, del tabacco grezzo e delle carni ovine e caprine. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

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