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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo OMNICARE - Marchio nazionale figurativo anteriore OMNICARE - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Somiglianza dei servizi - Uso effettivo del marchio anteriore.

ECLI: ECLI:EU:T:2011:453Entscheidung vom: 09.09.2011

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 9 settembre 2011 – Omnicare / UAMI – Astellas Pharma (OMNICARE) (causa T‑290/09) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo OMNICARE – Marchio nazionale figurativo anteriore OMNICARE – Rischio di confusione – Somiglianza dei segni – Somiglianza dei servizi – Uso effettivo del marchio anteriore» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punto 95) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 14 maggio 2009 (procedimento R 402/2008-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Yamanouchi Pharma GmbH e l’Omnicare, Inc. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) L’Omnicare, Inc. è condannata alle spese.

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

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