EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union
Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo OMNICARE - Marchio nazionale figurativo anteriore OMNICARE - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Somiglianza dei servizi - Uso effettivo del marchio anteriore.
ECLI: ECLI:EU:T:2011:453Entscheidung vom: 09.09.2011
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 9 settembre 2011 – Omnicare / UAMI – Astellas Pharma (OMNICARE)
(causa T‑290/09)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo OMNICARE – Marchio nazionale figurativo anteriore OMNICARE – Rischio di confusione – Somiglianza dei segni – Somiglianza dei servizi – Uso effettivo del marchio anteriore»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punto 95)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 14 maggio 2009 (procedimento R 402/2008-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Yamanouchi Pharma GmbH e l’Omnicare, Inc.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
L’Omnicare, Inc. è condannata alle spese.
Amtliche Sprachfassungen
Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.
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