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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo Buonfatti - Marchio Benelux denominativo anteriore Bonfait - Assenza di rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009.

ECLI: ECLI:EU:T:2011:307Entscheidung vom: 28.06.2011

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 28 giugno 2011 – Oetker Nahrungsmittel / UAMI – Bonfait (Buonfatti) (causa T‑471/09) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo Buonfatti – Marchio Benelux denominativo anteriore Bonfait – Assenza di rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 56‑57, 86) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 2 ottobre 2009 (procedimento R 340/2007‑4), relativa ad un’opposizione tra la Bonfait BV e la Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG. Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «Buonfatti» per prodotti delle classi 29 e 30 - domanda di registrazione n. 3 939 915 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Bonfait BV Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: In particolare la registrazione nel Benelux dell marchio denominativo «Bonfait» n. 393 133 e il marchio figurativo comunitario «Bonfait» n. 648 816 per prodotti delle classi 29 e 30 Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell’opposizione Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto della domanda di registrazione Dispositivo 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 2 ottobre 2009 (procedimento R 340/2007‑4) è annullata. 2) L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG.

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

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