Zum Inhalt springen

EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

ECLI:EU:T:2009:515

ECLI: ECLI:EU:T:2009:515Entscheidung vom: 16.12.2009

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 16 dicembre 2009 – Giordano Enterprises / UAMI – Dias Magalhães & Filhos (GIORDANO) (causa T‑483/08) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo GIORDANO – Marchio nazionale denominativo anteriore GIORDANO – Impedimenti relativi alla registrazione – Rischio di confusione – Diniego parziale di registrazione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 19, 33) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 28 luglio 2008 (procedimento R 1864/2007‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la José Dias Magalhães & Filhos Lda e la Giordano Enterprises Ltd. Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: Giordano Enterprises Ltd Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo GIORDANO per prodotti compresi nelle classi 18 e 25 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: José Dias Magalhães & Filhos Lda Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio denominativo portoghese GIORDANO per prodotti compresi nella classe 25 (n. 22534) Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento parziale dell’opposizione Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione di opposizione là dove accoglie l’opposizione per prodotti della classe 18 e rigetto del ricorso per la restante parte Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La Giordano Enterprises Ltd. è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

ČeštinaΕλληνικάEnglishEspañolFrançaisItalianoNederlandsPolskiPortuguêsRomână