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EU-Rechtsprechung · Gericht der Europäischen Union

ECLI:EU:T:2008:562

ECLI: ECLI:EU:T:2008:562Entscheidung vom: 10.12.2008

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 10 dicembre 2008 – MIP Metro / UAMI – Metronia (METRONIA) (causa T‑290/07) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio figurativo comunitario METRONIA – Marchio figurativo nazionale anteriore METRO – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 37‑38, 51, 55‑56) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 29 maggio 2007 (procedimento R 1315/2006‑2) relativa ad un procedimento d’opposizione fra la MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG e la Metronia, SA. Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: Metronia, SA Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo METRONIA per prodotti della classe 9 e per servizi delle classi 20, 28 e 41 – domanda n. 3 387 834 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio figurativo nazionale METRO per prodotti e servizi delle classi, fra le altre, 9, 20, 28 e 41 Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell’opposizione, rigetto totale della domanda di registrazione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto dell’opposizione e accoglimento della domanda di registrazione in esito al procedimento Dispositivo 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 29 maggio 2007 (procedimento R 1315/2006‑2) è annullata. 2) L’UAMI sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG. 3) La Metronia, SA sopporterà le proprie spese.

Amtliche Sprachfassungen

Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.

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