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ECLI:EU:T:2008:444
ECLI: ECLI:EU:T:2008:444Entscheidung vom: 15.10.2008
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 15 ottobre 2008 – Air Products and Chemicals / UAMI – Messer Group (Ferromix, Inomix e Alumix)
(Cause riunite da T‑305/06 a T‑307/06)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domande di marchi comunitari denominativi Ferromix, Inomix e Alumix – Marchi comunitari denominativi anteriori FERROMAXX, INOMAXX e ALUMAXX – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 21, 34, 59-63)
Oggetto
Ricorso proposto avverso tre decisioni della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 12 settembre 2006 (procedimenti riuniti R 1270/2005-2 e R 1408/2005-2; R 1226/2005-2 e R 1398/2005-2; R 1225/2005-2 e R 1397/2005-2) relative ai procedimenti di opposizione tra la Air Products and Chemicals, Inc. e la Messer Group GmbH.
Dati della causa
Richiedente i marchi comunitari:
Messer Group GmbH
Marchi comunitari di cui trattasi:
Marchi denominativi Ferromix, Inomix e Alumix per prodotti delle classi 1 e 4 – domande nn. 3190063, 3190031 e 3190022
Titolare dei marchi o segni su cui si fonda l’opposizione:
Air Products and Chemicals, Inc.
Marchi o segni su cui si fonda l’opposizione:
Marchi denominativi FERROMAXX, INOMAXX e ALUMAXX per prodotti della classe 1
Decisioni della divisione di opposizione:
Opposizione accolta per tutti i prodotti della classe 1; opposizione respinta per tutti i prodotti della classe 4
Decisioni della commissione di ricorso:
Ricorsi proposti dalla ricorrente respinti; ricorsi del richiedente il marchio accolti
Dispositivo
1)
Le decisioni della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 12 settembre 2006 (procedimenti riuniti R 1270/2005-2 e R 1408/2005-2; R 1226/2005-2 e R 1398/2005-2; R 1225/2005-2 e R 1397/2005-2) sono annullate.
2)
L’UAMI è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Air Products and Chemicals, Inc.
3)
La Messer Group GmbH sopporterà le proprie spese.
Amtliche Sprachfassungen
Diese Entscheidung liegt in folgenden Amtssprachen der Union vor — alle gleichermaßen verbindlich.
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